E’ stato pubblicato il decreto che reca ulteriori modifiche alla legge fallimentare, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.


DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169
Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nonche’ al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in
materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 241 DEL 16/10/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5-bis, della citata
legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell’articolo 1
della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita’ di
emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L’articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). – Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita’
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino
il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, ricavi lordi per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono
essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.”.


Art. 2.

Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 le parole “La sentenza che dichiara l’incompetenza e’
trasmessa” sono sostituite dalle seguenti: “Il provvedimento che
dichiara l’incompetenza e’ trasmesso”.
2. All’articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo le parole “salva la facolta”, sono aggiunte le seguenti:
“per il creditore o per il pubblico ministero”.
3. All’articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre
esercizi”.
4. L’articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). – Il
procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale con le modalita’ dei
procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il
debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento
interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e’ sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della
notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del
ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento e’ volto
all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e
fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per
la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni
tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore
depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche’ una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo’
richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati
dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono
particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del
tribunale puo’ disporre che il ricorso e il decreto di fissazione
dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalita’ non indispensabile alla conoscibilita’
degli stessi.
Il tribunale puo’ delegare al giudice relatore l’audizione delle
parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed
all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo’ emettere i provvedimenti
cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa
oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata
del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria
prefallimentare e’ complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale
importo e’ periodicamente aggiornato con le modalita’ di cui al terzo
comma dell’articolo 1.”.
5. L’articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). – Il tribunale
dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonche’ dell’elenco dei creditori,
entro tre giorni, se non e’ stato ancora eseguito a norma
dell’articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si
procedera’ all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio
di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero
centottanta giorni in caso di particolare complessita’ della
procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di
trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione
ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura
civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma.”.
6. All’articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole “codice di procedura civile,” sono aggiunte le
seguenti “al pubblico ministero,”.
7. L’articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 18 (Reclamo). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento
puo’ essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato
con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello
nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della corte d’appello competente;
2) le generalita’ dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d’appello;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo
quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della
notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e per tutti gli
altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre
parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti
resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della
udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte
d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in
diritto, nonche’ l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non puo’ avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le
modalita’ per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova
che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e’ notificata, a cura della
cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e
al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma
dell’articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e’ notificata al reclamante a
cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di trenta
giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e’ revocato, restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati
dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto
reclamabile ai sensi dell’articolo 26.”.
8. All’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole “l’appello” sono sostituite dalle
parole “il reclamo” e le parole “il collegio” sono sostituite dalle
parole “la corte d’appello”;
b) il secondo comma e’ abrogato.
9. L’articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
abrogato.
10. All’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole “Corte di
appello” e “Corte d’appello” sono sostituite dalle seguenti: “corte
d’appello”;
b) nel secondo comma, le parole “quindici giorni” sono sostituite
dalle seguenti: “trenta giorni”.

Art. 3.

Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ abrogato.
2. All’articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: “agli avvocati” sono sostituite dalla
seguente: “ai difensori”.
3. L’articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale). – Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti
del giudice delegato e del tribunale, puo’ essere proposto reclamo al
tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di
consiglio.
Il reclamo e’ proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei
creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e’ proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei
creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e’ stato chiesto
il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall’esecuzione delle formalita’ pubblicitarie disposte dal giudice
delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o
posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il
reclamo non puo’ piu’ proporsi decorso il termine perentorio di
novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalita’ del ricorrente e l’elezione del domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di
comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai
controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del
decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve
intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima
dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente
l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche’
l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non puo’ avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le
modalita’ per questa previste.
All’udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i
mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall’udienza di comparizione delle parti, il
collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento reclamato”.
4. All’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ abrogato.
5. All’articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole “giudice delegato” sono sostituite dalle seguenti:
“comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli
articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.”.
6. All’articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: “Relazione al giudice” sono
aggiunte: “e rapporti riepilogativi.”;
b) nel primo comma le parole “dell’istruttoria penale” sono
sostituite con “delle indagini preliminari in sede penale.”.
7. All’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole “scelti dal curatore.” e’
aggiunta la seguente frase: “Su proposta del curatore il comitato dei
creditori puo’ autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o
in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto
corrente, purche’ sia garantita l’integrita’ del capitale”;
b) il terzo comma e’ abrogato.
8. All’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Nel richiedere
l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le
proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.”;
b) al secondo comma, le parole “approvati dal medesimo ai sensi
dell’articolo 104-ter” sono sostituite dalla seguente: “autorizzati
dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo”.
9. All’articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, e’ sostituito dal seguente: “Conclusa
l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutivita’ dello stesso, i creditori presenti,
personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore
indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti
designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di
cui agli articoli 28 e 40”;
b) nel terzo comma, le parole “allo stato” sono soppresse.
10. All’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole “In caso di inerzia, di
impossibilita” sono inserite le seguenti: “di costituzione per
insufficienza di numero o indisponibilita’ dei creditori, o”;
b) il settimo comma e’ sostituito dai seguenti:
“Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
L’azione di responsabilita’ puo’ essere proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di
autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del
comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato
l’azione.”.

Art. 4.

Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da “L’imprenditore” a “sono tenuti”
sono sostituite dalle seguenti: “Il fallito persona fisica e’
tenuto”;
b) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
“La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e’
consegnata al curatore.”.
2. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il
secondo comma e’ inserito il seguente:
“Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti
esentati dal divieto di cui all’articolo 51.”.
3. All’articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole da “disponendo” fino a “relative”, sono sostituite
dalle seguenti: “determinandone le modalita’ a norma
dell’articolo 107”.
4. All’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma e’ sostituita dalla seguente:
“c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi
dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano
cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,
conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;”;
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole “sia
attestata”, sono aggiunte le seguenti: “da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti
dall’articolo 28, lettere a) e b)”.
5. All’articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo le parole “atti estintivi di”, sono aggiunte le
seguenti: “posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente
bancario o comunque”.
6. All’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia’ avvenuto il
trasferimento del diritto”;
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno”;
c) il settimo comma e’ sostituito dai seguenti:
“In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice
civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel
passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode
del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del
codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo
destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di
suoi parenti ed affini entro il terzo grado”.
7. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). – I
contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la
scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresi’ comunicazione al curatore. In ogni
caso, la fideiussione non puo’ essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.”.
8. All’articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole ” del bene stesso” sono
inserite le seguenti: “avvenute a valori di mercato”.
9. L’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). – Nella vendita con
riserva di proprieta’, in caso di fallimento del compratore, se il
prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo’
subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei
creditori; il venditore puo’ chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve
restituire le rate di prezzo gia’ riscosse, salvo il diritto ad un
equo compenso per l’uso della cosa.
Il fallimento del venditore non e’ causa di scioglimento del
contratto.”.
10. L’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). – Se il
curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o
periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne
gia’ avvenute o dei servizi gia’ erogati.”.
11. L’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 79 (Contratto di affitto d’azienda). – Il fallimento non e’
causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe
le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla
controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e’
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
L’indennizzo dovuto dalla curatela e’ regolato dall’articolo 111, n.
1.”.
12. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). – Il fallimento del
locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il
curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro
un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta’ di recedere
dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per
l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e’ determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto
decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo’ in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo
indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti,
e’ determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l’indennizzo e’ soddisfatto in prededuzione ai sensi
dell’articolo 111, n. 1 con il privilegio dell’articolo 2764 del
codice civile.”.
13. L’articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Art. 5.

Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola “annotato” e’ sostituita dalla seguente:
“trascritto”.
2. All’articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: “e delle” sono sostituite dalle seguenti: “e
alle”.

Art. 6.

Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole “anche in relazione alla
graduazione del credito,” sono soppresse;
b) il settimo comma e’ abrogato.
2. L’articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e’ sostituito dal seguente: “Il curatore deposita il progetto
di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici
giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono
esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti
integrativi fino all’udienza.”.
3. All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole “con decreto”, sono aggiunte le seguenti:
“succintamente motivato”;
2) il secondo periodo e’ soppresso;
b) il secondo comma e’ abrogato.
4. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 99 (Procedimento). – Le impugnazioni di cui all’articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria
del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del
fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del
fallimento;
2) le generalita’ dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio, nonche’ l’indicazione specifica dei mezzi di
prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti
prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, al quale puo’ delegare la trattazione
del procedimento e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed
all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonche’
l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non puo’ avere luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le
modalita’ per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione
ed all’espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo’ far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni
dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per
il deposito di memorie.
Il decreto e’ comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei
successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.”.
5. All’articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Il
giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza
ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.”.
6. All’articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole “e sentiti il comitato dei creditori
ed il fallito” sono sostituite dalle seguenti “e dal parere del
comitato dei creditori, sentito il fallito”;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Le disposizioni
di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la
condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla
verifica dello stato passivo”.
7. All’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e’ aggiunto il seguente: “Sono salve le disposizioni
dell’articolo 1706 del codice civile.”.

Art. 7.

Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: “Entro
sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore
predispone un programma di liquidazione da sottoporre
all’approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in
ordine alle modalita’ e ai termini previsti per la realizzazione
dell’attivo, e deve specificare:
a) l’opportunita’ di disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell’articolo 104, ovvero l’opportunita’ di autorizzare l’affitto
dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita’ di cessione unitaria dell’azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti”;
b) al quarto comma, il secondo periodo e’ soppresso;
c) dopo il settimo comma e’ inserito il seguente:
“Il programma approvato e’ comunicato al giudice delegato che
autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.”.
2. Prima dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inserite le seguenti parole: “Sezione II DELLA VENDITA DEI
BENI”.
3. Prima dell’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: “Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI” sono soppresse.
4. All’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella
rubrica, la parola “Vendita”, e’ sostituita dalla seguente:
“Cessione”.
5. Prima dell’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
le parole: “Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI” sono
soppresse.
6. All’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con
adeguate forme di pubblicita’, la massima informazione e
partecipazione degli interessati.”;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
“Il curatore puo’ prevedere nel programma di liquidazione che le
vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano
effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di
procedura civile in quanto compatibili.”;
c) al secondo comma, dopo le parole “Per i beni immobili” sono
inserite le seguenti: “e gli altri beni iscritti nei pubblici
registri”.
7. All’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
secondo comma le parole “Per i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico e per i beni immobili” sono sostituite dalle
seguenti: “Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri,”.
8. L’articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Art. 8.

Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:
“Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si
applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui
all’articolo 51.”;
b) al secondo comma, le parole “sentito il comitato dei
creditori” sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: “reclamo” sono aggiunte le
seguenti: “al giudice delegato” e le parole “nelle forme di cui
all’articolo 26.” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’art.
36.”.
2. All’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la parola: “debiti” e’ sostituita dalla seguente:
“crediti”.
3. All’articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e’ abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: “secondo un criterio
proporzionale” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto delle
rispettive cause di prelazione”;
c) al quarto comma, le parole da “se l’importo” fino a “costo
della vita”, sono soppresse.
4. All’articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole “formale dello stato passivo.” sono
aggiunte le seguenti: “Le stesse disposizioni si applicano in caso di
surrogazione del creditore”.

Art. 9.

Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267

1. All’articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “Ove si tratti di fallimento di societa’ il curatore
ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.” sono
sostituite dalle seguenti: “Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3)
e 4), ove si tratti di fallimento di societa’ il curatore ne chiede
la cancellazione dal registro delle imprese”;
b) dopo le parole “della societa” sono inserite le seguenti: “nei
casi di cui ai numeri 1) e 2)”.
2. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente:
“Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione
e’ proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per
il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il
reclamo o e’ intervenuto nel procedimento; dal compimento della
pubblicita’ di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato.”;
b) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente:
“Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e’ decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero
quando il reclamo e’ definitivamente rigettato.”;
3. L’articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e’ sostituito dal seguente:
“Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio
del fallito e le conseguenti incapacita’ personali e decadono gli
organi preposti al fallimento.”.
4. All’articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, la parola: “appellata” e’ sostituita dalla seguente:
“reclamata”;
5. All’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“La proposta di concordato puo’ essere presentata da uno o piu’
creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo
lo stato passivo, purche’ sia stata tenuta la contabilita’ ed i dati
risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al
curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del
fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non
puo’ essere presentata dal fallito, da societa’ cui egli partecipi o
da societa’ sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di
un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche’ non siano decorsi
due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.”;
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
“La proposta puo’ prevedere che i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche’ il
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per
ciascuna classe non puo’ avere l’effetto di alterare l’ordine delle
cause legittime di prelazione.”;
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: “La proposta presentata” sono inserite le
seguenti: “da uno o piu’ creditori o”;
2) nel secondo periodo le parole “Il terzo” vengono sostituite
dalle seguenti: “Il proponente”.
6. All’articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole “comitato dei creditori e” sono
soppresse e dopo le parole “della liquidazione” sono aggiunte le
seguenti: “ed alle garanzie offerte”;
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
“Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
valutata la ritualita’ della proposta, ordina che la stessa,
unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga
comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta
sara’ considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne’
superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole
classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori,
deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma,
al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)
tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo
comma.”;
7. All’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
“Il concordato e’ approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e’ approvato se tale maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi.”;
b) nel comma quarto le parole: “una sentenza emessa” sono
sostituite dalle seguenti: “un provvedimento emesso”;
8. L’articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 129 (Giudizio di omologazione). – Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato
una relazione sul loro esito.
Se la proposta e’ stata approvata, il giudice delegato dispone che
il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche’
richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori
dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17,
fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a
trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da
parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del
comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere
definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e’
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il
tribunale, verificata la regolarita’ della procedura e l’esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al
secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore
appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale puo’ omologare il concordato qualora ritenga
che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell’articolo 17.”.
9. L’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 131 (Reclamo). – Il decreto del tribunale e’ reclamabile
dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e’ proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18,
secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si
identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e
negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima
della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la
corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di
una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in
diritto, nonche’ l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non puo’ aver luogo oltre il
termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le
modalita’ per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche
d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo
componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e’ pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato alle
parti, a cura della cancelleria, ed e’ impugnabile con ricorso per
cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.”.
10. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 137 (Risoluzione del concordato). – Se le garanzie promesse
non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente
gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo’
chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento e’ chiamato a partecipare anche l’eventuale
garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e’ provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel
concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o
da uno o piu’ creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito
verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto
responsabilita’ per effetto del concordato.”.
11. L’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 138 (Annullamento del concordato). – Il concordato omologato
puo’ essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di
qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si
scopre che e’ stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non e’
ammessa alcuna altra azione di nullita’. Si procede a norma
dell’articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e’ provvisoriamente esecutiva. Essa e’ reclamabile ai
sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi
dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel
concordato.”.

Art. 10.

Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, le parole: “non compresi nel fallimento ai
sensi dell’articolo 46” sono sostituite dalle seguenti: “estranei
all’esercizio dell’impresa”.
2. All’articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: “rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto
diritto di percepire nel concorso.” sono sostituite dalle seguenti:
“alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari
grado”.

Art. 11.

Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola: “appello” e’ sostituita dalla seguente: “reclamo”.

Art. 12.

Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. Nella rubrica dell’articolo 160 la parola “Condizioni” e’
sostituita dalla parola “Presupposti”.
2. All’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e’ inserito il seguente:
“La proposta puo’ prevedere che i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche’ il
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo’
avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di
prelazione.”.
3. All’articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
“Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che
attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano
medesimo.”;
b) dopo il quarto comma e’ aggiunto il comma seguente:
“La domanda di concordato e’ comunicata al pubblico ministero”.
4. L’articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 162 (Inammissibilita’ della proposta). – Il Tribunale puo’
concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e
secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con
decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di
concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e’ proponibile
reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere
anche motivi attinenti all’ammissibilita’ della proposta di
concordato.”.
5. All’articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole “verificata la completezza e la
regolarita’ della documentazione” sono sostituite dalle seguenti:
“ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e
secondo,”;
b) al secondo comma, n. 4), le parole: “che si presume necessaria
per l’intera procedura” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50
per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per
cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del
commissario giudiziale, il giudice delegato puo’ disporre che le
somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto
dall’articolo 34, primo comma”;
c) al terzo comma, le parole “quarto comma”, sono sostituite
dalle seguenti: “primo comma”.
6. All’articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il decreto e’
pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17”.

Art. 13.

Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole “fino al passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato” sono sostituite dalle seguenti: “fino al
momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo
diventa definitivo”.

Art. 14.

Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267

1. L’articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 173 (Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del
fallimento nel corso della procedura). – Il commissario giudiziale,
se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu’ crediti,
esposto passivita’ insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il
procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui
all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del
debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma
dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il
debitore durante la procedura di concordato compie atti non
autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le
ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano
le condizioni prescritte per l’ammissibilita’ del concordato.”.
Art. 15.

Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo
il primo comma e’ aggiunto il seguente:
“La proposta di concordato non puo’ piu’ essere modificata dopo
l’inizio delle operazioni di voto”.
2. L’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 177 (Maggioranza per l’approvazione del concordato). – Il
concordato e’ approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e’ approvato se tale maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche’ la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede
l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in
tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai
soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di
concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del
credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato”.
3. All’articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quarto comma e’ sostituito dal seguente:
“Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax
o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono
considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.”.

Art. 16.

Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All’articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole “raggiungono le maggioranze richieste negli
articoli 177 e 178” sono sostituite dalle seguenti: “raggiungono le
maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177”.
2. L’articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 180 (Giudizio di omologazione). – Se il concordato e’ stato
approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice
delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera
di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma
dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario
giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la
regolarita’ della procedura e l’esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al
secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore
appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale puo’ omologare il concordatoqualora ritenga
che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e
al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.
Il decreto e’ pubblicato a norma dell’articolo 17 ed e’
provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi’ le condizioni e le modalita’ per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o
su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui
gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata
sentenza, emessa contestualmente al decreto.”.
3. All’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “nella sentenza” vengono sostituite dalle seguenti:
“nel decreto”;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
“Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116
in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in
quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato
provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni
iscritti in pubblici registri, nonche’ le cessioni di attivita’ e
passivita’ dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in
blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.”.
4. L’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). –
L’imprenditore in stato di crisi puo’ domandare, depositando la
documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo
di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente
ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)
sull’attuabilita’ dell’accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneita’ ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori
per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l’articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con
decreto motivato.
Il decreto del tribunale e’ reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.”.
5. L’articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:
“Il debitore puo’ effettuare la proposta di cui al primo comma
anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula
dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La
proposta di transazione fiscale e’ depositata presso gli uffici
indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla
liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l’assenso
alla proposta di transazione e’ espresso relativamente ai tributi non
iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del
servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della
domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere
della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi
iscritti a ruolo e gia’ consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda,
con atto del concessionario su indicazione del direttore
dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione
generale. L’assenso cosi’ espresso equivale a sottoscrizione
dell’accordo di ristrutturazione.”.
6. L’articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 183 (Reclamo). – Contro il decreto del tribunale puo’ essere
proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera
di consiglio.
Con lo stesso reclamo e’ impugnabile la sentenza dichiarativa di
fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo
comma.”.

Art. 17.

Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. L’articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sosituito dal seguente:
“Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). – Ciascuno
dei creditori puo’ richiedere la risoluzione del concordato per
inadempimento.
Il concordato non si puo’ risolvere se l’inadempimento ha scarsa
importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal
concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con
liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto
compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario
giudiziale”.

Art. 18.

Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All’articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola “appello” e’ sostituita dalla seguente: “reclamo”.
2. L’articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:
“Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99,
101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al
curatore il commissario liquidatore.”.
3. L’articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.
4. L’articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 213 (Chiusura della liquidazione). – Prima dell’ultimo
riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il
conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori,
accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono
essere sottoposti all’autorita’, che vigila sulla liquidazione, la
quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
liquida il compenso al commissario.
Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e’ data
comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori
prededucibili nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, ed
e’ data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei
giornali designati dall’autorita’ che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla
comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i
creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro
interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del
cancelliere, all’autorita’ che vigila sulla liquidazione, al
commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel
termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del
tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il
bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i
creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso
degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.”;
5. L’articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 214 (Concordato). – L’autorita’ che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il
comitato di sorveglianza, puo’ autorizzare l’impresa in liquidazione,
uno o piu’ creditori o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni
dell’articolo 152, se si tratta di societa’.
La proposta di concordato e’ depositata nella cancelleria del
tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi
al passivo nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, e
pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito
presso l’ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella
cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i
creditori e dall’esecuzione delle formalita’ pubblicitarie di cui al
secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell’autorita’ che vigila sulla
liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato
con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.
Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di
sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.”.
6. L’articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). – Se il
concordato non e’ eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario
liquidatore o di uno o piu’ creditori, pronuncia, con sentenza in
camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le
disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo’
essere annullato a norma dell’articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione
amministrativa e l’autorita’ che vigila sulla liquidazione adotta i
provvedimenti che ritiene necessari.”.

Art. 19.

Disciplina transitoria in materia di esdebitazione

1. Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del
Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino
chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda di esdebitazione puo’ essere presentata nel termine di un
anno dalla medesima data.

Art. 20.

Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, la lettera a) e’ abrogata.

Art. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio
2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con
sentenza definitiva, nell’articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e
nell’articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al
decreto definitivo di chiusura del fallimento.

Art. 22.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di
concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in
vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche
alle procedure concorsuali pendenti.
4. L’articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.