In relazione all’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (v. oggi l’art. 22 del Regolamento CE 44/2001) la Corte di Giustizia ha precisato che la competenza esclusiva prevista da tale norma – attribuita al giudice del luogo del deposito o della registrazione di marchi e brevetti – preclude al giudice di un altro stato di accertare la validità di un brevetto anche solo in via incidentale, e che dunque “L’art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale…dev’essere interpretato nel senso che la regola di competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione”.

Corte di Giustizia UE – Prima Sezione, sentenza 13 luglio 2006