La Corte di Cassazione, esaminando un caso in cui l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario ma il meccanismo notificatorio non si era poi perfezionato per causa non imputabile all’opponente, ha affermato che “la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Cpc.“.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 16 marzo-4 maggio 2006, n. 10216