E’ stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Questi i punti salienti del provvedimento:

– automatica decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del pagamento

– tasso di interessi pari a quello applicato dalla Bce maggiorato di 7 punti percentuali

– possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo anche quando esso debba essere notificato all’estero

– espressa previsione che la riserva di proprietà concordata per iscritto è “opponibile ai creditori del compratore se e’ confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”.


Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l’articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o piu’ decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita’ spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivita’ produttive, ed in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita’ produttive;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

 

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

 

Art. 2.

 

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita’ giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita’ d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e’ sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta’, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un’attivita’ economica organizzata o una libera professione; d) “ritardi di pagamento”, l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali; e) “saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento”, il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un’operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile; f) “prodotti alimentari deteriorabili” quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita’ produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita’ produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

 

Art. 3.

 

Responsabilita’ del debitore

  1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

Art. 4.

 

Decorrenza degli interessi moratori

  1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
  2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e’ stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
  3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all’articolo 5, comma 1, e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.
  4. Le parti, nella propria liberta’ contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita’ produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

 

Art. 5.

 

Saggio degli interessi

  1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
  2. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

 

Art. 6.

 

Risarcimento dei costi di recupero

  1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
  2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita’, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

 

Art. 7.

 

Nullita’

  1. L’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e’ nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche’ ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
  2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita’ aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu’ lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
  3. Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullita’ dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita’ il contenuto dell’accordo medesimo.

 

Art. 8.

 

Tutela degli interessi collettivi

  1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l’uso; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita’ del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
  2. L’inibitoria e’ concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
  3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita’ del fatto.

 

Art. 9.

 

Modifiche al codice di procedura civile

  1. L’ultimo comma dell’articolo 633 del codice di procedura civile e’ abrogato.
  2. All’articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, dopo le parole “decreto motivato”, sono aggiunte le seguenti: “da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso”; b) il secondo periodo del secondo comma e’ cosi’ sostituito: “Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine e’ di cinquanta giorni e puo’ essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine e’ di sessanta giorni e, comunque, non puo’ essere inferiore a trenta ne’ superiore a centoventi”.
  3. All’articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali”.

 

Art. 10.

 

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

  1. All’articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 e’ cosi’ sostituito: “In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.”.

 

Art. 11.

 

Norme transitorie finali

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.
  2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu’ favorevole per il creditore.
  3. La riserva della proprieta’ di cui all’articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente ed il venditore, e’ opponibile ai creditori del compratore se e’ confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

 

 


Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 pag. 0035 – 0038

(il presente testo è stato reso disponibile dal sito ufficiale della Commissione Europea)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000,
considerando quanto segue:
(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell’artigianato(4) ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.
(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(5).
(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(6), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.
(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato “Gli appalti pubblici nell’Unione europea – spunti di riflessione per il futuro”(7).
(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d’azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.
(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata “Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”(8) nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.
(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.
(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.
(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
(10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l’articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.
(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.
(12) L’obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato.
(13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.
(14) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l’obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
(15) La presente direttiva si limita a definire l’espressione “titolo esecutivo”, ma non disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento.
(16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.
(17) Il risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i danni causati dal ritardo di pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.
(18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente l’esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d’interesse più elevato.
(19) La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l’appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.
(20) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all’articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
(21) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.
(22) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
(23) L’articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Ambito d’applicazione
La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “transazioni commerciali”: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
“pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE(9), 93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11), inclusa 93/38/CEE(12)];
“impresa”: ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
2) “ritardi di pagamento”: l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
3) “riserva di proprietà”: l’accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
4) “tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento”: il tasso di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel caso in cui un’operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;
5) “titolo esecutivo”: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.

Articolo 3
Interessi in caso di ritardo di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest’ultima data;
c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
ii) non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;
d) il livello degli interessi di mora (“tasso legale”) a carico del debitore è pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (“tasso di riferimento”), maggiorato di almeno 7 punti percentuali (“margine”), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;
e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.
2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d’interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.
3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell’interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l’altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.

Articolo 4
Riserva di proprietà
1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

Articolo 5
Procedure di recupero di crediti non contestati
1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:
a) i periodi necessari per le notificazioni;
b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(13).

Articolo 6
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all’8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; e
c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
5. La Commissione, due anni dopo l’8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l’altro, del tasso dell’interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l’impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.

Articolo 7
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine

Per il Consiglio
Il Presidente
M. Marques da Costa

(1) GU C 168 del 3.6.1998, pag. 13, eGU C 374 del 3.12.1998, pag. 4.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 50.
(3) Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 29 luglio 1999 (GU C 284 del 6.10.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 18 maggio 2000.
(4) GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.
(5) GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.
(6) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 43.
(7) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 92.
(8) GU C 216 del 17.7.1997, pag. 10.
(9) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.
(10) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
(11) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
(12) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.
(13) Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.