Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato illegittimo ai sensi della L. 675/96 il fatto di conservare e diffondere nel circuito bancario e finanziario informazioni relative a prestiti richiesti e non concessi, oppure a prestiti oggetto di rinuncia da parte dello stesso richiedente. Tale trattamento di dati, infatti, a parere del Garante è illegittimo anche se vi sia il consenso dell’interessato, e ciò perché “il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali non avrebbe comunque consentito, nel caso concreto, di ritenere giustificata e proporzionale tale diffusione”.
Garante Privacy – Newsletter 2 Settembre 2002