Il nuovo decreto legislativo tende a favorire la mediazione, anche con sgravi fiscali e, a decorrere dal 20 marzo 2011, una buona parte delle controversie vertenti su diritti disponibili dovrà essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal decreto, che non potrà durare più di quattro mesi (il tentativo di conciliazione sarà infatti obbligatorio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Appare inoltre immediatamente applicabile la disposizione secondo cui l’avvocato, sin dal primo colloquio con l’assistito, deve informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali: l’informazione deve risultare da un documento sottoscritto dall’assistito, a pena di annullabilità del contratto concluso tra cliente e avvocato, e tale documento deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.


 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

 Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  in materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle controversie civili e commerciali.

(GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 53 DEL 5/3/2010)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente
decreto, nonche’, sino all’emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque puo’ accedere alla mediazione per la conciliazione di
una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonche’ modalita’ di nomina
del mediatore che ne assicurano l’imparzialita’ e l’idoneita’ al
corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalita’.
4. La mediazione puo’ svolgersi secondo modalita’ telematiche
previste dal regolamento dell’organismo.

Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso
un organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il
quale e’ stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a
informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa
altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento
di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda
giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento
che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve
essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della
facolta’ di chiedere la mediazione.

Art. 5

Condizione di procedibilita’
e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’
condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma
non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il
comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla
mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le
parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la
mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo
dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la
successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al
contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di
un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo
11 presso la segreteria dell’organismo.

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a
quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del
quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non e’ soggetto a
sospensione feriale.

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89.

Art. 8

Procedimento

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della
domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l’organismo puo’ nominare uno o piu’
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede
dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche’ le parti raggiungano un
accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non puo’ procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo,
il mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell’organismo deve prevedere le modalita’ di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio
nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione
e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’
altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilita’ e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa
prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’
davanti ad altra autorita’. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

Conciliazione

1. Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore puo’ formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per
iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma
processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Se con l’accordo le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo
raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria
dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo
richiedono.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario
all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di
parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, il verbale e’ omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13

Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi’ alle spese per l’indennita’ corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e’ fatto, altresi’, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e’ designato,
una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal
regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni
di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della
mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa
del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua
la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione
e’ svolta dal responsabile dell’organismo.

Art. 15

Mediazione nell’azione di classe

1. Quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto
anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito.
Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione
e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta’ ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di
separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e
internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali
decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini
dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
l’idoneita’ del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito, con decreto
ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto
stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche’ per lo svolgimento
dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione
di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei
formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennita’

1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente
articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al “Fondo Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta
per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennita’ spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita’ di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita’ dovute, non
superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della
mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle ipotesi in
cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi
dell’articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della
domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’
dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui
sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie
attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione,
con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale
di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo unico
giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale
fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all’articolo 16.

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita’.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA

Art. 20

Credito d’imposta

1. Alle parti che corrispondono l’indennita’ ai soggetti abilitati
a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’
ridotto della meta’.
2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della
giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e’ determinato
l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico
giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla
copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del
credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell’anno precedente. Con il medesimo decreto e’ individuato il
credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo
del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,
all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi
importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e’ utilizzabile a decorrere dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche’, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a
rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare
delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’
speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

Art. 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e’ aggiunto il seguente:
“5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;”.

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
nonche’ le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione
relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010

TORNA ALLA PAGINA DELLE NOVITA’