Le Sezioni Unite, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale, da compiere entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere [n.d.r. all’ufficiale giudiziario] la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17352 del 24.07.2009