Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che sussiste l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali (nel caso di mancato accoglimento dell’impugnazione proposta dalla stessa parte civile contro la sentenza di assoluzione dell’imputato) anche quando analoga impugnazione sia proposta dal pubblico ministero.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, sentenza 25 ottobre – 16 novembre 2005, n. 41476