L’interpretazione sin qui prevalente dell’art. 345 c.p.c. è stata decisamente ribaltata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l’art. 345 c.p.c. impone gli stessi limiti sia alle prove costituende che ai documenti; pertanto i documenti nuovi in appello sono vietati ex art. 345 c.p.c., salvo che il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa a sé non imputabile.
In ogni caso, anche quando ricorrano tali condizioni, i documenti devono essere prodotti all’atto della costituzione in giudizio, e non anche successivamente.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 8203 del 20.04.2005