La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui disponeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente da parte dell’organo di polizia, la decurtazione dei punti patente dovesse avvenire a carico del proprietario del veicolo, salvo che fosse quest’ultimo comunicasse all’organo di polizia i dati di colui che era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.
Per effetto di tale sentenza il proprietario del veicolo, nel caso in cui ometta di comunicare i dati del conducente, non subirà più la decurtazione dei punti ma gli verrà comunque inflitta la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Corte Costituzionale, Sentenza 12 – 24 gennaio 2005, n. 27