E’ entrata in vigore il 25 maggio 2004 la prima normativa nazionale che disciplina i contratti di franchising (ovvero, per usare le parole della legge, i contratti di affiliazione commerciale).

Secondo le nuove norme, il contratto di franchising deve essere formalizzato per iscritto a pena di nullità e deve indicare espressamente l’ammontare di spese e investimenti gravanti sull’affiliato prima dell’avvio del contratto; i contratti già in corso dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro il 25.05.2005.


LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale.

(G.U. SERIE GENERALE N. 120 DEL 24/5/2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Definizioni)

1. L’affiliazione commerciale (franchising) e’ il contratto,
comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la
disponibilita’ all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di
diritti di proprieta’ industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita’, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito
da una pluralita’ di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale puo’ essere utilizzato
in ogni settore di attivita’ economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite
dall’affiliante, patrimonio che e’ segreto, sostanziale ed
individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso
di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi, non e’ generalmente noto ne’ facilmente accessibile; per
sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili
all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o
l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,
che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita’;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al
valore economico e alla capacita’ di sviluppo della rete, che
l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di
affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede
all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione
commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al
contratto di affiliazione commerciale principale con il quale
un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto,
il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di
stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche’ al
contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilita’,
allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento
dell’attivita’ commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.


Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto
per iscritto a pena di nullita’.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale
l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula
commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante
dovra’ comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente
all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre
anni. E’ fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per
inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di
ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio
dell’attivita’;
b) le modalita’ di calcolo e di pagamento delle royalties, e
l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte
dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione
ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita’ di vendita
direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante
all’affiliato;
e) le eventuali modalita’ di riconoscimento dell’apporto di
know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in
termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del
contratto stesso.


Art. 4.
(Obblighi dell’affiliante)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto
di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare
all’aspirante affiliato copia completa del contratto da
sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di
quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di
riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e
capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia
del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della
sua attivita’, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli
estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza
concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la
proprieta’ degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso
concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti
l’attivita’ oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei
punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli
affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data
di inizio dell’attivita’ dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto
da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti
giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che
si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di
affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi
privati o da pubbliche autorita’, nel rispetto delle vigenti norme
sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1
l’affiliante puo’ limitarsi a fornire le informazioni relative alle
attivita’ svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in
relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f),
dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano
operato esclusivamente all’estero.


Art. 5.
(Obblighi dell’affiliato)

1. L’affiliato non puo’ trasferire la sede, qualora sia indicata
nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non
per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto,
la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attivita’ oggetto
dell’affiliazione commerciale.


Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)

1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti
dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealta’,
correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire,
all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso
ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di
affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni
oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe
violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale
mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso
richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei
confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealta’,
correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo
esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui
conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente
richiesti dall’affiliante.


Art. 7.
(Conciliazione)

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione
commerciale le parti possono convenire che, prima di adire
l’autorita’ giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovra’ essere
fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede
l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni.


Art. 8.
(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte puo’
chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del
codice civile nonche’ il risarcimento del danno, se dovuto.


Art. 9.
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i
contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello
Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma
dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto
secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla
predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle
disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per
iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 19):
Presentato dal sen. Maconi ed altri il 30 maggio
2001.
Assegnato alla 10ª commissione (Industria,
commercio, turismo), in sede referente, il 27 giugno 2001,
con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, e Giunta per
gli Affari delle Comunita’ europee.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente,
il 31 luglio 2001; 7 maggio 2002; 24 luglio 2002; 15 e 22
ottobre 2002; 26 novembre 2002.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede
deliberante (Industria, commercio, turismo) il 14 gennaio
2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e Giunta per
gli Affari delle Comunita’ europee.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede
deliberante, il 4 febbraio 2003 e approvato il 25 marzo
2003 in un testo unificato con atti n. 25 (sen. Asciutti);
n. 103 (sen. Marino ed altri); n. 842 (sen. Costa).

Camera dei deputati (atto n. 3834):
Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 31 marzo 2003,
con pareri delle commissioni I, II, VII e XIV.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il
4, 10 e 17 giugno 2003; 23 luglio 2003; 24 settembre 2003;
29 ottobre 2003 e 5 novembre 2003.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede
legislativa, il 10 marzo 2004, con il parere delle
commissioni I, II, VII e XIV.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il
17 marzo 2004 e approvato con modificazioni il 24 marzo
2004.

Senato della Repubblica (atto n. 19 – 25 – 103 – 842B):
Assegnato alla commissione 10ª (Industria,
commercio, turismo), in sede deliberante, il 1° aprile con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede
deliberante, ed approvato il 21 aprile 2004.