Con decreto ministeriale del 1° dicembre (Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 1 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003) il tasso degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ stato ridotto al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.