La Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione dell’art. 1469 bis comma 3 , n. 19 c.c. si deve interpretare nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore; si presume pertanto vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località, anche se si tratti di uno dei fori già previsti dal codice di procedura civile.

Inoltre la Corte ha altresì precisato che tale norma ha natura processuale e pertanto si applica alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati in precedenza.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 1 ottobre 2003 n. 14669