Con una importante quanto attesa decisione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che, nonostante l’area di punibilità del reato di false comunicazioni sociali risulti fortemente circoscritta dalla nuova fattispecie, i fatti commessi sotto il vigore della precedente norma rimangono punibili secondo le norme sulla successioni di leggi penali, purché sussistano tutti i requisiti richiesti dall’odierna fattispecie. In caso contrario tali fatti non costituiscono più reato, a causa di una parziale abrogatio criminis che non può che travolgere anche le sentenze di condanna passate in giudicato.

La corte ha altresì ravvisato la continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1 della Legge Fallimentare.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2003, n. 25887