Il Garante della Privacy, dopo il provvedimento a carattere generale adottato nel luglio 2002 in cui stabiliva che le segnalazioni di “sofferenze” poi estinte devono essere cancellate al più tardi entro un anno dalla regolarizzazione, ha ordinato ad una centrale rischi di cancellare i dati di un consumatore che aveva sanato la sua posizione debitoria.

Anche in questo caso non è stata ritenuta sufficiente l’aggiunta, accanto al nominativo dell’interessato, della dicitura “regolarizzato”, ma si è affermata la necessità dell’effettiva cancellazione del nominativo
Garante Privacy – Newsletter 3 Marzo 2003