Con il D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 il Governo ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 3 ottobre 2001, n. 366, riformando in maniera significativa la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.


DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n.61
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società

commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. 

(GU n. 88 del 15-4-2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  3  ottobre  2001,  n.  366, concernente delega al

Governo per l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi recanti la

riforma  organica  della  disciplina  delle  societa’  di  capitali e

cooperative,  la  disciplina  degli  illeciti penali e amministrativi

riguardanti  le  societa’  commerciali,  nonche’  nuove  norme  sulla

procedura  per  la  definizione dei procedimenti nelle materie di cui

all’articolo 12 della legge di delega;

Visto,  in  particolare, l’articolo 11 della citata legge 3 ottobre

2001,  n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti

penali e amministrativi riguardanti le societa’ commerciali;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell’11 gennaio 2002;

Acquisito  il  parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma

4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto  di  accogliere  la  condizione  posta  dalla  Camera  dei

deputati  e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione

di  quelle  aventi  ad  oggetto  questioni  meramente  formali  o non

conformi con i principi espressi dalla legge di delega;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 marzo 2002;

Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle

attivita’ produttive;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

 

 

Art. 1.

Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia

di societa’ e di consorzi

 

  1. Il  Titolo  XI  del libro V del codice civile e’ sostituito dal

seguente:

 

“Titolo XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’ E DI CONSORZI

Capo I

Delle falsita’

 

Articolo   2621  (False  comunicazioni  sociali).  –  Salvo  quanto

previsto   dall’articolo   2622,   gli  amministratori,  i  direttori

generali,  i  sindaci  e  i liquidatori, i quali, con l’intenzione di

ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per

altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci, nelle relazioni o nelle

altre  comunicazioni  sociali previste dalla legge, dirette ai soci o

al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al vero

ancorche’  oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui

comunicazione  e’  imposta  dalla  legge  sulla situazione economica,

patrimoniale, o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa

appartiene,  in  modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla

predetta  situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei

mesi.

La  punibilita’  e’  estesa  anche  al  caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa’ per conto di

terzi.

La  punibilita’  e’  esclusa  se  le  falsita’  o  le omissioni non

alterano  in  modo  sensibile  la  rappresentazione  della situazione

economica,  patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al

quale  essa  appartiene.  La  punibilita’  e’  comunque esclusa se le

falsita’  o  le  omissioni  determinano  una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o

una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni

estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non

superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo  2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei

creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i

liquidatori,  i  quali,  con  l’intenzione  di  ingannare i soci o il

pubblico  e  al  fine  di  conseguire per se’ o per altri un ingiusto

profitto,  nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali  previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o  al  pubblico,

esponendo  fatti  materiali non rispondenti al vero ancorche’ oggetto

di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e’

imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o

finanziaria  della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene, in

modo  idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla predetta

situazione,  cagionano  un  danno patrimoniale ai soci o ai creditori

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei

mesi a tre anni.

Si  procede  a  querela  anche  se  il fatto integra altro delitto,

ancorche’  aggravato  a  danno del patrimonio di soggetti diversi dai

soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di

altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.

Nel  caso  di  societa’  soggette alle disposizioni della parte IV,

titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

la  pena per i fatti previsti al primo comma e’ da uno a quattro anni

e il delitto e’ procedibile d’ufficio.

La  punibilita’  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e’

estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

La  punibilita’  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e’

esclusa  se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile

la   rappresentazione  della  situazione  economica,  patrimoniale  o

finanziaria  della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La

punibilita’  e’  comunque  esclusa  se  le  falsita’  o  le omissioni

determinano  una  variazione del risultato economico di esercizio, al

lordo  delle  imposte,  non superiore al 5 per cento o una variazione

del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di valutazioni

estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non

superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo  2623  (Falso  in  prospetto).  –  Chiunque, allo scopo di

conseguire  per  se’  o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti

richiesti   ai   fini   della   sollecitazione   all’investimento   o

dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei

documenti  da  pubblicare  in  occasione  delle  offerte pubbliche di

acquisto  o  di  scambio,  con  la  consapevolezza  della  falsita’ e

l’intenzione  di  ingannare i destinatari del prospetto, espone false

informazioni  od  occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in

errore  i  suddetti destinatari e’ punito, se la condotta non ha loro

cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.

Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno

patrimoniale   ai   destinatari  del  prospetto,  la  pena  e’  dalla

reclusione da uno a tre anni.

Articolo 2624 (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle

societa’  di revisione). – I responsabili della revisione i quali, al

fine  di  conseguire  per se’ o per altri un ingiusto profitto, nelle

relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con  la consapevolezza della

falsita’   e   l’intenzione   di   ingannare   i   destinatari  delle

comunicazioni,   attestano   il   falso   od  occultano  informazioni

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

societa’,  ente  o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad

indurre  in  errore  i destinatari delle comunicazioni sulla predetta

situazione,  sono  puniti,  se  la  condotta non ha loro cagionato un

danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno

patrimoniale  ai  destinatari  delle  comunicazioni, la pena e’ della

reclusione da uno a quattro anni.

Articolo  2625  (Impedito  controllo).  –  Gli  amministratori che,

occultando  documenti  o  con  altri  idonei  artifici, impediscono o

comunque  ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo o di

revisione  legalmente  attribuite  ai soci, ad altri organi sociali o

alle   societa’   di   revisione,   sono   puniti   con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai  soci, si applica la

reclusione  fino  ad  un  anno  e  si procede a querela della persona

offesa.

 

Capo II

Degli illeciti commessi dagli amministratori

 

Articolo  2626  (Indebita  restituzione  dei  conferimenti).  – Gli

amministratori  che,  fuori  dei  casi  di  legittima  riduzione  del

capitale  sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti

ai  soci  o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la

reclusione fino ad un anno.

Articolo  2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

–   Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu’  grave  reato,  gli

amministratori   che  ripartiscono  utili  o  acconti  su  utili  non

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono

per  legge  essere  distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un

anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima

del  termine  previsto  per  l’approvazione  del bilancio estingue il

reato.

Articolo  2628  (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o

della  societa’  controllante).  –  Gli amministratori che, fuori dei

casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o

quote  sociali,  cagionando  una  lesione all’integrita’ del capitale

sociale  o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con

la reclusione fino ad un anno.

La  stessa  pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi

consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o quote

emesse  dalla  societa’  controllante,  cagionando  una  lesione  del

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se  il  capitale  sociale  o le riserve sono ricostituiti prima del

termine   previsto   per   l’approvazione   del   bilancio   relativo

all’esercizio  in  relazione  al  quale  e’  stata posta in essere la

condotta, il reato e’ estinto.

Articolo  2629  (Operazioni  in  pregiudizio  dei creditori). – Gli

amministratori  che,  in  violazione  delle  disposizioni  di legge a

tutela  dei  creditori,  effettuano  riduzioni del capitale sociale o

fusioni   con   altra  societa’  o  scissioni,  cagionando  danno  ai

creditori,  sono  puniti,  a  querela  della  persona  offesa, con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue

il reato.

 

Capo III

Degli illeciti commessi mediante omissione

 

Articolo  2630  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  o

depositi).  –  Chiunque,  essendovi  tenuto  per  legge a causa delle

funzioni  rivestite  in  una  societa’  o  in un consorzio, omette di

eseguire,  nei  termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi

presso   il   registro  delle  imprese  e’  punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se   si   tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la  sanzione

amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo.

Articolo   2631   (Omessa   convocazione   dell’assemblea).  –  Gli

amministratori  e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei

soci  nei  casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi

previsti,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.032  a  6.197  euro.  Ove  la  legge  o  lo  statuto  non prevedano

espressamente  un termine, entro il quale effettuare la convocazione,

questa  si  considera  omessa allorche’ siano trascorsi trenta giorni

dal  momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza

del  presupposto  che  obbliga  alla  convocazione dell’assemblea dei

soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo in

caso  di  convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa

legittima richiesta da parte dei soci.

 

Capo IV

Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti

e delle misure di sicurezza patrimoniali

 

Articolo   2632   (Formazione   fittizia   del   capitale).  –  Gli

amministratori  e  i  soci conferenti che, anche in parte, formano od

aumentano   fittiziamente   il   capitale   della  societa’  mediante

attribuzione  di  azioni  o quote sociali per somma inferiore al loro

valore   nominale,   sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o  quote,

sopravvalutazione  rilevante  dei conferimenti di beni in natura o di

crediti   ovvero   del   patrimonio   della   societa’  nel  caso  di

trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo  2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei

liquidatori).  –  I  liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i

soci  prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento

delle  somme  necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei

mesi a tre anni.

Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue

il reato.

Articolo  2634  (Infedelta’  patrimoniale). – Gli amministratori, i

direttori  generali  e  i  liquidatori,  che,  avendo un interesse in

conflitto  con quello della societa’, al fine di procurare a se’ o ad

altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a

deliberare   atti   di  disposizione  dei  beni  sociali,  cagionando

intenzionalmente alla societa’ un danno patrimoniale, sono puniti con

la reclusione da sei mesi a tre anni.

La  stessa  pena  si applica se il fatto e’ commesso in relazione a

beni  posseduti  o  amministrati  dalla  societa’ per conto di terzi,

cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non e’ ingiusto il profitto della societa’ collegata o

del  gruppo,  se  compensato  da  vantaggi, conseguiti o fondatamente

prevedibili,   derivanti  dal  collegamento  o  dall’appartenenza  al

gruppo.

Per  i  delitti  previsti  dal  primo  e secondo comma si procede a

querela della persona offesa.

Articolo  2635  (Infedelta’  a  seguito  di  dazione  o promessa di

utilita).  –  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci, i

liquidatori  e  i  responsabili  della  revisione, i quali, a seguito

della  dazione  o  della  promessa  di utilita’, compiono od omettono

atti,   in  violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,

cagionando  nocumento  alla  societa’,  sono puniti con la reclusione

sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi da’ o promette l’utilita’.

Si procede a querela della persona offesa.

Articolo  2636 (Illecita influenza sull’assemblea). – Chiunque, con

atti  simulati  o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,

allo  scopo  di  procurare  a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo  2637  (Aggiotaggio).  –  Chiunque diffonde notizie false,

ovvero   pone   in   essere  operazioni  simulate  o  altri  artifici

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo

di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in

modo  significativo  sull’affidamento  che  il  pubblico ripone nella

stabilita’  patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con

la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo   2638   (Ostacolo   all’esercizio  delle  funzioni  delle

autorita’  pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i direttori

generali,  i  sindaci  e i liquidatori di societa’ o enti e gli altri

soggetti  sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza,

o  tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni

alle  predette  autorita’  previste  in  base  alla legge, al fine di

ostacolare  l’esercizio  delle funzioni di vigilanza, espongono fatti

materiali  non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni,

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti

alla  vigilanza  ovvero,  allo stesso fine, occultano con altri mezzi

fraudolenti,   in  tutto  o  in  parte  fatti  che  avrebbero  dovuto

comunicare,  concernenti  la  situazione medesima, sono puniti con la

reclusione  da  uno a quattro anni. La punibilita’ e’ estesa anche al

caso  in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati

dalla societa’ per conto di terzi.

Sono  puniti  con  la  stessa  pena gli amministratori, i direttori

generali,  i  sindaci e i liquidatori di societa’, o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza o

tenuti  ad  obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,

anche  omettendo  le  comunicazioni  dovute  alle predette autorita’,

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Articolo  2639  (Estensione  delle  qualifiche soggettive). – Per i

reati  previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito

della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile

e’  equiparato  sia  chi  e’  tenuto  a  svolgere la stessa funzione,

diversamente  qualificata,  sia  chi  esercita in modo continuativo e

significativo   i  poteri  tipici  inerenti  alla  qualifica  o  alla

funzione.

Fuori  dei  casi  di applicazione delle norme riguardanti i delitti

dei   pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica  amministrazione,  le

disposizioni  sanzionatorie relative agli amministratori si applicano

anche   a   coloro  che  sono  legalmente  incaricati  dall’autorita’

giudiziaria o dall’autorita’ pubblica di vigilanza di amministrare la

societa’  o  i  beni  dalla  stessa  posseduti o gestiti per conto di

terzi.

Articolo  2640 (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come

reato   agli   articoli   precedenti  hanno  cagionato  un’offesa  di

particolare tenuita’ la pena e’ diminuita.

Articolo  2641  (Confisca). – In caso di condanna o di applicazione

della  pena  su  richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal

presente  titolo  e’ ordinata la confisca del prodotto o del profitto

del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando  non  e’ possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni

indicati  nel  comma  primo,  la  confisca ha ad oggetto una somma di

denaro o beni di valore equivalente.

Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  precedenti si applicano le

disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.”.

 

Art. 2.

Circostanza aggravante del reato previsto dall’articolo 622 del

codice penale

 

  1. All’articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e’

inserito il seguente: “La pena e’ aggravata se il fatto e’ commesso

da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e’

commesso da chi svolge la revisione contabile della societa’.”.

 

Art. 3.

Responsabilita’ amministrativa delle societa’

 

  1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno

2001,   n.   231, e’ sostituita dalla seguente: “Responsabilita’

amministrativa da reato”.

  1. Dopo l’articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, e’ inserito il seguente:

Articolo 25-ter (Reati societari). – 1. In relazione ai reati in

materia   societaria   previsti   dal   codice civile, se commessi

nell’interesse della societa’, da amministratori, direttori generali

o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il

fatto   non   si fosse realizzato se essi avessero vigilato in

conformita’ degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le

seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per   la   contravvenzione di false comunicazioni sociali,

prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da cento a centocinquanta quote;

  1. b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei

soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del

codice   civile,   la   sanzione   pecuniaria   da centocinquanta a

trecentotrenta quote;

  1. c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei

soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento

quote;

  1. d) per   la contravvenzione di falso in prospetto, prevista

dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione

pecuniaria da cento a centotrenta quote;

  1. e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo

2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a trecentotrenta quote;

  1. f) per la contravvenzione di falsita’ nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle societa’ di revisione, prevista dall’articolo

2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento

a centotrenta quote;

  1. g) per   il   delitto   di   falsita’ nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle societa’ di revisione, previsto dall’articolo

2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote;

  1. h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo

2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

cento a centottanta quote;

  1. i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto

dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento

a centottanta quote;

  1. l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,

previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da cento a centottanta quote;

  1. m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e

delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

  1. n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote

sociali o della societa’ controllante, previsto dall’articolo 2628

del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta

quote;

  1. o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,

previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da

parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto

dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a trecentotrenta quote;

  1. r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento

quote;

  1. s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle

autorita’ pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo

e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote;

  1. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione

pecuniaria e’ aumentata di un terzo.”.

 

Art. 4.

Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano

reati societari

 

  1. All’articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, il numero 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della

societa’, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621,

2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.”.

 

 Art. 5.

Disposizioni transitorie

 

  1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto

legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello

stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla

data predetta.

 

Art. 6.

Competenza

 

  1. All’articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la

lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

“d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile,

nonche’ dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti

diversi da quelli in essi indicati;”.

 

 Art. 7.

Norma di coordinamento

 

  1. Dopo l’articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio

1998, n. 58, e’ inserito il seguente:

“Art. 187-bis. – 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182,

183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente

articolo 181, e’ sostituito dal riferimento all’articolo 2637 del

codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari

quotati.”.

 

Art. 8.

Abrogazioni

 

  1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175,

176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Art. 9.

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2002

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti,   Ministro del-l’economia e

delle finanze

Marzano,   Ministro   delle   attivita’

produttive

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli