{"id":2378,"date":"2001-10-30T15:13:54","date_gmt":"2001-10-30T14:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2001\/10\/30\/onere-della-prova-in-caso-di-inadempimento-contrattuale\/"},"modified":"2001-10-30T15:13:54","modified_gmt":"2001-10-30T14:13:54","slug":"onere-della-prova-in-caso-di-inadempimento-contrattuale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2001\/10\/30\/onere-della-prova-in-caso-di-inadempimento-contrattuale\/","title":{"rendered":"ONERE DELLA PROVA IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE"},"content":{"rendered":"<p>La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il creditore, sia che agisca per l\u2019adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, \u00e8 tenuto a fornire soltanto la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato ma non l\u2019inadempimento dell\u2019altra parte: sar\u00e0 il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Cassazione civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533- Pres. Vela \u2013 Rel. Preden &#8211; P.M. Iannelli (conf.) \u2013 Gallo c. Centro Culturale Latino Americano El Charango<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>Con atto notificato il 16 maggio 1991, Luigi Gallo conveniva davanti al Tribunale di Roma il Centro Culturale Latino Americano El Charango in persona del legale rappresentante Dagoberto Rolla, e quest\u2019ultimo in proprio, per sentirli condannare all\u2019adempimento dell\u2019obbligazione, assunta con scrittura del 26 gennaio 1989, avente ad oggetto l\u2019insonorizzazione della parete divisoria tra l\u2019albergo gestito dall\u2019attore e la sede dell\u2019associazione entro il 15 agosto 1989, con previsione di una penale di lire 100.000 per ogni giorno di ritardo.<\/p>\n<p>I convenuti resistevano, deducendo che l\u2019associazione aveva cessato l\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019attore, modificando la domanda, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della penale.<\/p>\n<p>Il tribunale, con sentenza dell\u20191 ottobre 1993, condannava il Centro Culturale ed il Rolla al pagamento della somma di lire 14.800.000 ed al rimborso delle spese.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti, chiedendone la riforma.<\/p>\n<p>Resisteva il Gallo.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019appello di Roma, con sentenza del 3 aprile 1996, accoglieva l\u2019appello; rigettava la domanda; condannava il Gallo al pagamento delle spese del doppio grado.<\/p>\n<p>Considerava:<\/p>\n<p>&#8211; che correttamente il tribunale aveva qualificato come &#8220;penale&#8221; la clausola, inserita nella scrittura del 26 gennaio 1989, recante la predeterminazione del danno conseguente all\u2019inadempimento dell\u2019obbligazione di insonorizzare i locali nella misura di lire 100.000 giornaliere;<\/p>\n<p>&#8211; che, peraltro, il tribunale aveva errato nel fare applicazione dei principi che regolano l\u2019onere della prova, atteso che la clausola penale ha soltanto la funzione di predeterminare l\u2019entit\u00e0 del danno, in caso di inadempimento, ma non sottrae il soggetto che la invoca all\u2019onere di fornire la prova dell\u2019inadempimento;<\/p>\n<p>&#8211; che erroneamente, quindi, il tribunale aveva fondato l\u2019accoglimento della domanda di risarcimento sulla mancata prova dell\u2019adempimento entro il termine pattuito da parte dei convenuti, poich\u00e9, a fronte della contestazione della controparte, gravava sull\u2019attore l\u2019onere di dimostrare sia il mancato adempimento entro il termine pattuito, sia il periodo di protrazione del medesimo;<\/p>\n<p>&#8211; che, in mancanza dell\u2019assolvimento del detto onere probatorio, la domanda doveva essere rigettata.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza il Gallo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.<\/p>\n<p>Non hanno svolto difese gli intimati.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato assegnato alla terza sezione civile, che, con ordinanza del 29 aprile 1998, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l\u2019eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha considerato la terza sezione:<\/p>\n<p>&#8211; che oggetto del giudizio \u00e8 la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente ed inadempimento contrattuale;<\/p>\n<p>&#8211; che il ricorso ripropone la questione se sia il creditore agente, che lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dell\u2019onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dell\u2019obbligazione, quale fondamento dell\u2019azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca l\u2019estinzione dell\u2019obbligazione per adempimento, la prova dell\u2019avvenuto compimento dell\u2019attivit\u00e0 solutoria;<\/p>\n<p>&#8211; che sulla questione esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra due indirizzi: uno, maggioritario, che diversifica il regime probatorio secondo che il creditore agisca per l\u2019adempimento; nel qual caso si ritiene sufficiente che l\u2019attore fornisca la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si ritiene che il creditore debba provare, oltre al titolo, anche l\u2019inadempimento, integrante anch\u2019esso fatto costitutivo della pretesa; ed un altro orientamento, minoritario, che tende ad unificare il regime probatorio gravante sul creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisca per l\u2019adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituisce la fonte dell\u2019obbligazione che si assume inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dell\u2019avvenuto adempimento.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato assegnato alle Sezioni unite per la composizione del contrasto.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1. Il denunciato contrasto riguarda la posizione del creditore e del debitore, in tema di onere della prova, a norma dell\u2019art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dell\u2019art. 1453 C.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno richiamare il dato normativo di riferimento.<\/p>\n<p>Recita l\u2019art. 1218 c.c.:<\/p>\n<p>&#8220;Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta \u00e8 tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l\u2019inadempimento o il ritardo \u00e8 stato determinato da impossibilit\u00e0 della prestazione derivante da causa a lui non imputabile&#8221;.<\/p>\n<p>Dispone l\u2019art. 1453 c.c.:<\/p>\n<p>&#8220;Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l\u2019altro pu\u00f2 a sua scelta chiedere l\u2019adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;La risoluzione pu\u00f2 essere domandata anche quando il giudizio \u00e8 stato promosso per ottenere l\u2019adempimento, ma non pu\u00f2 pi\u00f9 chiedersi l\u2019adempimento quando \u00e8 stata domandata la risoluzione&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Dalla data della domanda di risoluzione l\u2019inadempiente non pu\u00f2 pi\u00f9 adempiere la propria obbligazione&#8221;.<\/p>\n<p>A sua volta, la disciplina generale dell\u2019onere della prova \u00e8 dettata dall\u2019art. 2697 c.c., secondo il quale: &#8220;Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Chi eccepisce l\u2019inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si \u00e8 modificato o estinto deve provare i fatti su cui l\u2019eccezione si fonda&#8221;.<\/p>\n<p>Il contrasto si pone nei seguenti termini.<\/p>\n<p>1.1. Un primo orientamento, maggioritario, sostiene che il regime probatorio \u00e8 diverso secondo che il creditore richieda l\u2019adempimento ovvero la risoluzione.<\/p>\n<p>Si afferma che, in materia di obbligazioni contrattuali, l\u2019onere della prova dell\u2019inadempimento incombe al creditore, che \u00e8 tenuto a dimostrarlo, oltre al contenuto della prestazione stessa, mentre il debitore, solo dopo tale prova, \u00e8 tenuto a giustificare l\u2019inadempimento che il creditore gli attribuisce. Infatti, ai fini della ripartizione di detto onere, si deve riguardo all\u2019oggetto specifico della domanda, talch\u00e9, a differenza del caso in cui si chieda l\u2019esecuzione del contratto e l\u2019adempimento delle relative obbligazioni, ove \u00e8 sufficiente che l\u2019attore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cio\u00e8 l\u2019esistenza del contratto, e, quindi, dell\u2019obbligo che si assume inadempiuto, nell\u2019ipotesi in cui si domandi invece la risoluzione del contratto per l\u2019inadempimento dell\u2019obbligazione, l\u2019attore \u00e8 tenuto a provare anche il fatto che legittima la risoluzione, ossia l\u2019inadempimento e le circostanze inerenti, in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza, spettando al convenuto l\u2019onere probatorio di essere immune da colpa, solo quando l\u2019attore abbia provato il fatto costitutivo dell\u2019inadempimento (sentenza 2024\/68; 1234\/70; 2151\/75; 5166\/81; 3838\/82; 8336\/90; 11115\/90; 13757\/92; 1119\/93; 10014\/94; 4285\/94; 7863\/95; 8435\/96; 124\/97).<\/p>\n<p>1.1.1. La tesi trova sostegno nei seguenti argomenti.<\/p>\n<p>Viene valorizzata la distinzione tra i rimedi congiuntamente previsti dall\u2019art. 1453 c.c., rilevando che si tratta di azioni con le quali vengono proposte domande con diverso oggetto (adempimento, risoluzione, risarcimento del danno).<\/p>\n<p>Si osserva che nella azione di adempimento il fatto costituivo \u00e8 il titolo, costituente la fonte negoziale o legale del diritto di credito, sicch\u00e9 la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell\u2019art. 2697, comma 1, deve avere ad oggetto soltanto tale elemento. Al contrario, nella azione di risoluzione, la domanda si fonda su due elementi: il titolo, fonte convenzionale o legale dell\u2019obbligazione, e l\u2019inadempimento dell\u2019obbligo, sicch\u00e9 la prova richiesta al creditore deve riguardarli entrambi, trattandosi di fatti costituitivi del diritto fatto valere, ai sensi dell\u2019art. 2697, comma 1.<\/p>\n<p>Si ritiene irrilevante che l\u2019inadempimento, elevato ad oggetto dell\u2019onere probatorio, sia un fatto negativo, opponendosi che, per costante giurisprudenza, anche i fatti negativi possono essere provati fornendo prova dei fatti positivi contrari (in tal senso: sentenza 3644\/82; 13872\/91; 12746\/92; 5744\/93).<\/p>\n<p>1.1.2. L\u2019orientamento maggioritario trova riscontro anche in una parte della dottrina, nella quale si rinvengono analoghe argomentazioni.<\/p>\n<p>1.2. Il contrapposto indirizzo, minoritario, tende invece a ricondurre ad unit\u00e0 il regime probatorio da applicare in riferimento a tutte le azioni previste dall\u2019art. 1453 c.c., e cio\u00e8 all\u2019azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (facolt\u00e0 pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa S.C.: sentenza 3911\/68; 3678\/71; 1530\/88).<\/p>\n<p>Si \u00e8 affermato che l\u2019azione di risoluzione per inadempimento prevista dall\u2019art. 1453 c.c. e quelle di adempimento e di risarcimento dei danni previste anch\u2019esse da detta norma hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell\u2019altro contraente, sicch\u00e9 alla parte che le propone non pu\u00f2 addossarsi altro onere, a norma dell\u2019art. 2697 c.c., che di provare l\u2019esistenza di quel titolo e, quindi, l\u2019insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l\u2019onere della prova di avere adempiuto (sentenza 10446\/94).<\/p>\n<p>Altre decisioni hanno ribadito che il meccanismo di ripartizione dell\u2019onere della prova ai sensi dell\u2019art. 2697 c.c. in materia di responsabilit\u00e0 contrattuale \u00e8 identico, sia che il creditore agisca per l\u2019adempimento dell\u2019obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l\u2019inadempimento contrattuale; in entrambi i casi il creditore dovr\u00e0 provare i fatti costitutivi della pretesa, cio\u00e8 l\u2019esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l\u2019inadempimento, mentre il debitore dovr\u00e0 eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell\u2019adempimento (sentenza 973\/96; 3232\/98; 11629\/99).<\/p>\n<p>1.2.1. La tesi torva sostegno nei seguenti argomenti.<\/p>\n<p>Dall\u2019art. 2697 c.c., che richiede all\u2019attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell\u2019estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto. Ed il principio &#8211; pacificamente applicabile all\u2019ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l\u2019esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l\u2019inadempimento, giacch\u00e9 \u00e8 il debitore a dover provare l\u2019adempimento, fatto estintivo dell\u2019obbligazione -, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sentenza 973\/96; 3232\/98; 11629\/99).<\/p>\n<p>Siffatta estensione trova giustificazione nella considerazione che, dovendo le norme essere interpretate secondo un criterio di ragionevolezza appare irrazionale che di fronte ad una identica situazione probatoria della ragione del credito, e cio\u00e8 dell\u2019esistenza dell\u2019obbligazione contrattuale e del diritto ad ottenerne l\u2019adempimento, vi sia una diversa disciplina dell\u2019onere probatorio, solo perch\u00e9 il creditore sceglie di chiedere (la risoluzione o) il risarcimento in denaro del danno determinato dall\u2019inadempimento in luogo dell\u2019adempimento, se ancora possibile, o del risarcimento in forma specifica (sentenza 973\/96).<\/p>\n<p>L\u2019esenzione del creditore dall\u2019onere di provare il fatto negativo dell\u2019inadempimento in tutte le ipotesi di cui all\u2019art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell\u2019onere di fornire la prova del fatto positivo dell\u2019avvenuto adempimento, \u00e8 conforme al principio di riferibilit\u00e0 o di vicinanza della prova. In virt\u00f9 di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficolt\u00e0, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l\u2019onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilit\u00e0 per l\u2019uno o per l\u2019altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azioni. Ed appare coerente alla regola dettata dall\u2019art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell\u2019adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovr\u00e0 quindi dare la prova diretta e positiva dell\u2019adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sentenza 973\/96; 3232\/98; 11629\/99).<\/p>\n<p>1.2.2. L\u2019orientamento minoritario riceve l\u2019approvazione di larga parte della dottrina, che svolge analoghe argomentazioni.<\/p>\n<p>2. Il contrasto va composto aderendo all\u2019indirizzo minoritario.<\/p>\n<p>2.1. Per quanto concerne la disciplina dell\u2019onere della prova, va ricordato che l\u2019art. 1312 del c.c. del 1865 disponeva che: &#8220;Chi domanda l\u2019esecuzione di un\u2019obbligazione deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l\u2019estinzione dell\u2019obbligazione&#8221;.<\/p>\n<p>Veniva quindi regolata specificamente la sola ipotesi dell\u2019onere probatorio in relazione alla domanda di adempimento.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2697 c.c. vigente ha invece dettato una disciplina generale in tema di riparto dell\u2019onere della prova, senza riferimento a specifici tipi di domande.<\/p>\n<p>La formulazione generale del principio \u00e8 quindi di ostacolo alla formulazione di temi fissi di prova. Ed occorre considerare che, al fine in esame, assume certamente rilevanza il ruolo assunto dalla parte nel processo.<\/p>\n<p>Tuttavia, con riferimento ai tre rimedi congiuntamente previsti dall\u2019art. 1453 c.c. appare opportuno individuare un criterio di massima caratterizzato, nel maggior grado possibile, da omogeneit\u00e0. L\u2019eccesso di distinzioni di tipo concettuale e formale \u00e8 sicuramente fonte di difficolt\u00e0 per gli operatori pratici del diritto, le cui esigenze di certezza meritano di essere tenute nella dovuta considerazione.<\/p>\n<p>2.2. Ritengono queste Sezioni unite di prestare adesione all\u2019indirizzo minoritario, del quale condividono le principali argomentazioni.<\/p>\n<p>2.2.1. Il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall\u2019art. 2697, in virt\u00f9 del quale, una volta provata dal creditore l\u2019esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine grava sul debitore l\u2019onere di dimostrare l\u2019esistenza del fatto estintivo, costituito dall\u2019adempimento, deve ritenersi operante non solo nel caso in cui il creditore agisca per l\u2019adempimento, nel quale caso deve soltanto provare il titolo contrattuale o legale del suo diritto, ma anche nel caso in cui, sul comune presupposto dell\u2019inadempimento della controparte, agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>2.2.2. La ravvisata omogeneit\u00e0 del regime dell\u2019onere della prova per le tre azioni previste dall\u2019art. 1453 c.c. consegue infatti ad una interpretazione delle norme che vengono in gioco nella specie (l\u2019art. 1453 in relazione agli artt.1218 e 2697 c.c.) secondo un criterio di ragionevolezza.<\/p>\n<p>La domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dall\u2019inadempimento. Servono tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto: le ulteriori pronunce sono consequenziali a questa, che rimane eguale a se stessa quali che siano i corollari che ne trae l\u2019attore.<\/p>\n<p>Le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall\u2019art. 1453 sullo stesso piano, tanto \u00e8 vero che il creditore ha facolt\u00e0 di scelta tra l\u2019una o l\u2019altra azione. Non \u00e8 ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell\u2019inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata. Se la parte che agisce per l\u2019adempimento pu\u00f2 limitarsi (come \u00e8 incontroverso) ad allegare (senza onere di provarlo) che adempimento non vi \u00e8 stato, eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell\u2019adempimento la parte richieda, postulando pur sempre che adempiendo non vi \u00e8 stato, la risoluzione o il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, va anche rilevato che l\u2019art. 1453, comma 2, che consente di sostituire in giudizio alla domanda di adempimento la domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2) ha riconnesso l\u2019uno e l\u2019altro diritto ad un\u2019unica fattispecie, e non ha condizionato il mutamento della domanda all\u2019accollo di un nuovo onere probatorio.<\/p>\n<p>2.2.3. L\u2019identit\u00e0 del regime probatorio, per i tre rimedi previsti dall\u2019art. 1453, merita di essere affermata anche per palesi esigenze di ordine pratico.<\/p>\n<p>La difficolt\u00e0, per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cio\u00e8 di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative), \u00e8 superata dai sostenitori dell\u2019orientamento maggioritario con l\u2019affermazione che nel vigente ordinamento non vige la regola secondo la quale &#8220;negativa non sunt probanda&#8221;, ma opera il principio secondo cui la prova dei fatti negativi pu\u00f2 essere data mediante la prova dei fatti positivi contrari.<\/p>\n<p>Si tratta tuttavia di una tecnica probatoria non agevolmente praticabile: il creditore che deduce di non essere stato pagato avr\u00e0 serie difficolt\u00e0 ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo; al contrario, la prova dell\u2019adempimento, ove sia avvenuto, sar\u00e0 estremamente agevole per il debitore, che di regola sar\u00e0 in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto: art. 1199 c.c.) o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato.<\/p>\n<p>Si rivela quindi conforme all\u2019esigenza di non rendere eccessivamente difficile l\u2019esercizio del diritto del creditore a reagire all\u2019inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilit\u00e0 o di vicinanza della prova, ponendo in ogni caso l\u2019onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si \u00e8 prodotto l\u2019inadempimento, e che \u00e8 quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all\u2019adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall\u2019adempimento.<\/p>\n<p>2.2.4. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l\u2019adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre pu\u00f2 limitarsi ad allegare l\u2019inadempimento della controparte: sar\u00e0 il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall\u2019avvenuto adempimento.<\/p>\n<p>3. Eguale criterio di riparto dell\u2019onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l\u2019adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall\u2019eccezione di inadempimento di cui all\u2019art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell\u2019attore.<\/p>\n<p>In tale eventualit\u00e0 i ruoli saranno invertiti.<\/p>\n<p>Chi formula l\u2019eccezione pu\u00f2 limitarsi ad allegare l\u2019altrui inadempimento: sar\u00e0 la controparte a dover neutralizzare l\u2019eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell\u2019obbligazione a suo carico (in tal senso: sentenza 3099\/87; 13445\/92; 3232\/98).<\/p>\n<p>4. Anche secondo i fautori della tesi che esenta il creditore dall\u2019onere di provare l\u2019inadempimento, qualora richieda la risoluzione o il risarcimento del danno in via autonoma, e pongono a carico del debitore, in entrambi i casi, l\u2019onere di provare l\u2019adempimento come fatto estintivo del diritto azionato (alla stessa stregua di quanto avviene nel caso di proposizione della domanda di adempimento), la regola non vale qualora sia dedotto, a fondamento della domanda di risoluzione o di risarcimento del danno, un inesatto adempimento; in tale ipotesi affermando che il creditore non pu\u00f2 limitarsi ad allegare l\u2019inesatto adempimento, ma ne deve fornire la prova (in tal senso, tra le decisioni che accolgono l\u2019orientamento minoritario, vedi sentenza 11629\/99).<\/p>\n<p>In dottrina si rileva che, in tale eventualit\u00e0, il creditore ammette l\u2019avvenuto adempimento, ma lamenta vizi, difetti o difformit\u00e0 della prestazione eseguita rispetto a quella dovuta, dei quali deve dare la prova.<\/p>\n<p>4.1. La tesi non merita adesione.<\/p>\n<p>Le richiamate esigenze di omogeneit\u00e0 del regime probatorio inducono ad estendere anche all\u2019ipotesi dell\u2019inesatto adempimento il principio della sufficienza dell\u2019allegazione dell\u2019inesattezza dell\u2019adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell\u2019obbligo di diligenza, o per difformit\u00e0 quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualit\u00e0 sul debitore l\u2019onere di dimostrare l\u2019avvenuto esatto adempimento.<\/p>\n<p>Appare artificiosa la ricostruzione della vicenda secondo la quale il creditore che lamenta un inadempimento inesatto manifesterebbe, per implicito, la volont\u00e0 di ammettere l\u2019avvenuto adempimento. In realt\u00e0, il creditore esprime una ben precisa ed unica doglianza incentrata sulla non conformit\u00e0 del comportamento del debitore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela, domandando l\u2019adempimento, la risoluzione o il risarcimento.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, la diversa consistenza dell\u2019inadempimento inesatto non pu\u00f2 giustificare il diverso regime probatorio. In entrambi i casi il creditore deduce che l\u2019altro contraente non \u00e8 stato fedele al contratto. Non \u00e8 ragionevole ritenere sufficiente l\u2019allegazione per l\u2019inadempimento totale (massima espressione di infedelt\u00e0 al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto negativo dell\u2019inesattezza, se \u00e8 dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (pi\u00f9 ridotta manifestazione di infedelt\u00e0 al contratto). In entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovr\u00e0 contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall\u2019esatto adempimento.<\/p>\n<p>5. Una eccezione all\u2019affermato principio va invece ravvisata nel caso di inadempimento di obbligazioni negative.<\/p>\n<p>Ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova dell\u2019inadempimento \u00e8 sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l\u2019adempimento.<\/p>\n<p>5.1. Il diverso regime \u00e8 giustificato dalle seguenti considerazioni.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per s\u00e9 inadempimento. L\u2019inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non gi\u00e0 un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare.<\/p>\n<p>Comune presupposto dai rimedi previsti dall\u2019art. 1453 c.c. \u00e8 quindi un inadempimento costituito da un fatto positivo (l\u2019esecuzione di una costruzione, lo svolgimento di una attivit\u00e0).<\/p>\n<p>Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l\u2019adempimento, richiedendo l\u2019eliminazione delle modificazioni della realt\u00e0 materiale poste in essere in violazione dell\u2019obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, perch\u00e9 nel caso di obbligazioni negative il diritto nasce soddisfatto e ci\u00f2 che viene in considerazione \u00e8 la sua successiva violazione, n\u00e9 sussistono le esigenze pratiche determinate dalla difficolt\u00e0 di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il principio di riferibilit\u00e0 della prova, dal momento che l\u2019inadempimento dell\u2019obbligazione negativa ha natura di fatto positivo.<\/p>\n<p>6. Tanto premesso, pu\u00f2 ora procedersi all\u2019esame del ricorso.<\/p>\n<p>6.1. Con i tre motivi, tra loro intimamente connessi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1321, 1382, 2697 c.c. in relazione all\u2019art. 360, n. 3, c.p.c., e difetto di motivazione, il ricorrente addebita alla corte d\u2019appello di aver erroneamente posto a carico del creditore, che agiva per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (danno di consistenza preventivamente determinata mediante clausola penale), l\u2019onere di fornire la prova dell\u2019inadempimento; sostiene, invocando l\u2019orientamento minoritario, che era onere del debitore dimostrare di avere adempiuto.<\/p>\n<p>6.2. Il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>La sentenza impugnata \u00e8 in contraddizione con il principio accolto da queste Sezioni Unite in sede di composizione del contrasto e va pertanto cassata.<\/p>\n<p>La causa va rinviata ad altra sezione della Corte d\u2019appello di Roma, che si atterr\u00e0 al suenunciato principio.<\/p>\n<p>7. Sussistono giusti motivi, da ravvisare nella sussistenza del contrasto di giurisprudenza ora composto, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.<\/p>\n<p align=\"CENTER\">PQM<\/p>\n<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d\u2019appello di Roma; compensa le spese del giudizio di cassazione.<\/p>\n<p align=\"center\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il creditore, sia che agisca per l\u2019adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, \u00e8 tenuto a fornire [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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