{"id":2328,"date":"2003-04-14T14:52:06","date_gmt":"2003-04-14T12:52:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/"},"modified":"2003-04-14T14:52:06","modified_gmt":"2003-04-14T12:52:06","slug":"commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/","title":{"rendered":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA  NUOVA DISCIPLINA EUROPEA"},"content":{"rendered":"<p>Il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000\/31\/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e del commercio elettronico.<\/p>\n<p>Viene definito il c.d. &#8220;ambito regolamentato&#8221; (art. 2), sono previsti i casi in cui pu\u00f2 essere limitata la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro (5), e vengono imposti ai prestatori di servizi precisi obblighi di informazione (art. 7 e seguenti).<\/p>\n<hr \/>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"><b>Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"><b>Attuazione della direttiva 2000\/31\/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 &#8211; Suppl. Ord.)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Visto l&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l&#8217;articolo 31 e l&#8217;allegato B <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Vista la direttiva 2000\/31\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98\/34\/CE, con nota n. 2003DAR0029\/I del 24 gennaio 2003 ; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivit\u00e0 produttive e per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell&#8217;economia e delle finanze, dell&#8217;interno e della funzione pubblica; <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Emana<br \/>\nil seguente decreto legislativo: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 1<br \/>\n(Finalit\u00e0) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Il presente decreto \u00e8 diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l&#8217;applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonch\u00e9 la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, fra i quali il commercio elettronico;<br \/>\nb) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;<br \/>\nc) le intese restrittive della concorrenza;<br \/>\nd) le prestazioni di servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;<br \/>\ne) le attivit\u00e0, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l&#8217;esercizio dei pubblici poteri;<br \/>\nf) la rappresentanza e la difesa processuali;<br \/>\ng) i giochi d&#8217;azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonch\u00e9 quelli nei quali l&#8217;elemento aleatorio \u00e8 prevalente.<br \/>\n3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonch\u00e9 in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d&#8217;armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 2<br \/>\n(Definizioni) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Ai fini del presente decreto si intende per: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) &#8220;servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione&#8221;: le attivit\u00e0 economiche svolte in linea -on line- nonch\u00e9 i servizi definiti dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;<br \/>\nb) &#8220;prestatore&#8221;: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione;<br \/>\nc) &#8220;prestatore stabilito&#8221;: il prestatore che esercita effettivamente un&#8217;attivit\u00e0 economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l&#8217;uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per s\u00e9 uno stabilimento del prestatore;<br \/>\nd) &#8220;destinatario del servizio&#8221;: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;<br \/>\ne) &#8220;consumatore&#8221;: qualsiasi persona fisica che agisca con finalit\u00e0 non riferibili all&#8217;attivit\u00e0 commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.<br \/>\nf) &#8220;comunicazioni commerciali&#8221;: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l&#8217;immagine di un&#8217;impresa, di un&#8217;organizzazione o di un soggetto che esercita un&#8217;attivit\u00e0 agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per s\u00e9 comunicazioni commerciali:<br \/>\n1) le informazioni che consentono un accesso diretto all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;impresa, del soggetto o dell&#8217;organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;<br \/>\n2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all&#8217;immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;<br \/>\ng) &#8220;professione regolamentata&#8221;: professione riconosciuta ai sensi dell&#8217;articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;<br \/>\nh) &#8220;ambito regolamentato&#8221;: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L&#8217;ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:<br \/>\n1) l&#8217;accesso all&#8217;attivit\u00e0 di servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;<br \/>\n2) l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualit\u00e0 o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicit\u00e0 e ai contratti, ovvero alla responsabilit\u00e0 del prestatore.<br \/>\n2. L&#8217;ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attivit\u00e0 in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:<br \/>\na) le merci in quanto tali nonch\u00e9 le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all&#8217;articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l&#8217;esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;<br \/>\nb) la consegna o il trasporto delle merci;<br \/>\nc) i servizi non prestati per via elettronica.<br \/>\n3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorit\u00e0 indipendenti di settore. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 3<br \/>\n(Mercato interno) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. I servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell&#8217;ambito regolamentato e alle norme del presente decreto. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Le disposizioni relative all&#8217;ambito regolamentato di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44\/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 4<br \/>\n(Deroghe all&#8217;articolo 3) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) diritti d&#8217;autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonch\u00e9 diritti di propriet\u00e0 industriale;<br \/>\nb) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l&#8217;avvio, l&#8217;esercizio e la vigilanza prudenziale dell&#8217;attivit\u00e0 degli istituti di moneta elettronica;<br \/>\nc) l&#8217;articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85\/611\/CEE, in materia di pubblicit\u00e0 degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;<br \/>\nd) all&#8217;attivit\u00e0 assicurativa di cui all&#8217;articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92\/49\/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88\/357\/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92\/96\/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all&#8217;articolo 4 della direttiva 90\/619\/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002\/83\/CE;<br \/>\ne) facolt\u00e0 delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;<br \/>\nf) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;<br \/>\ng) validit\u00e0 dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;<br \/>\nh) ammissibilit\u00e0 delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 5<br \/>\n(Deroghe) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. La libera circolazione di un determinato servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione proveniente da un altro Stato membro pu\u00f2 essere limitata, con provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorit\u00e0 indipendenti di settore, per motivi di: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) ordine pubblico, per l&#8217;opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l&#8217;incitamento all&#8217;odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonch\u00e9 contro la violazione della dignit\u00e0 umana;<br \/>\nb) tutela della salute pubblica;<br \/>\nc) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;<br \/>\nd) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.<\/p>\n<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;<br \/>\nb) proporzionati a tali obiettivi.<\/p>\n<p>3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine penale, l&#8217;autorit\u00e0 competente, per il tramite del Ministero delle attivit\u00e0 produttive ovvero l&#8217;autorit\u00e0 indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;<br \/>\nb) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorit\u00e0 indipendenti, \u00e8 data periodicamente comunicazione al Ministero competente.<\/p>\n<p>4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel pi\u00f9 breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell&#8217;urgenza. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 6<br \/>\n(Assenza di autorizzazione preventiva) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. L&#8217;accesso all&#8217;attivit\u00e0 di un prestatore di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 7<br \/>\n(Informazioni generali obbligatorie) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorit\u00e0 competenti le seguenti informazioni: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;<br \/>\nb) il domicilio o la sede legale;<br \/>\nc) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l&#8217;indirizzo di posta elettronica;<br \/>\nd) il numero di iscrizione al repertorio delle attivit\u00e0 economiche, REA, o al registro delle imprese;<br \/>\ne) gli elementi di individuazione nonch\u00e9 gli estremi della competente autorit\u00e0 di vigilanza qualora un&#8217;attivit\u00e0 sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;<br \/>\nf) per quanto riguarda le professioni regolamentate:<br \/>\n1) l&#8217;ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;<br \/>\n2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui \u00e8 stato rilasciato;<br \/>\n3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalit\u00e0 di consultazione dei medesimi;<br \/>\ng) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un&#8217;attivit\u00e0 soggetta ad imposta;<br \/>\nh) l&#8217;indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;<br \/>\ni) l&#8217;indicazione delle attivit\u00e0 consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un&#8217;attivit\u00e0 sia soggetta ad autorizzazione o l&#8217;oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d&#8217;uso.<\/p>\n<p>2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. La registrazione della testata editoriale telematica \u00e8 obbligatoria esclusivamente per le attivit\u00e0 per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla <a href=\"http:\/\/www.filodiritto.com\/notizieaggiornamenti\/gennaiofebbraio2001\/leggeeditoria.htm\">legge 7 marzo 2001, n. 62<\/a>. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 8<br \/>\n(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) che si tratta di comunicazione commerciale;<br \/>\nb) la persona fisica o giuridica per conto della quale \u00e8 effettuata la comunicazione commerciale;<br \/>\nc) che si tratta di un&#8217;offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;<br \/>\nd) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 9<br \/>\n(Comunicazione commerciale non sollecitata) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l&#8217;indicazione che il destinatario del messaggio pu\u00f2 opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 10<br \/>\n(Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. L&#8217;impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all&#8217;indipendenza, alla dignit\u00e0, all&#8217;onore della professione, al segreto professionale e alla lealt\u00e0 verso clienti e colleghi. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 11<br \/>\n(Esclusioni) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Il presente decreto non si applica a: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;<br \/>\nb) contratti che richiedono per legge l&#8217;intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l&#8217;esercizio di pubblici poteri;<br \/>\nc) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attivit\u00e0 commerciali, imprenditoriali o professionali;<br \/>\nd) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 12<br \/>\n(Informazioni dirette alla conclusione del contratto) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonch\u00e9 a quelli stabiliti dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell&#8217;inoltro dell&#8217;ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;<br \/>\nb) il modo in cui il contratto concluso sar\u00e0 archiviato e le relative modalit\u00e0 di accesso;<br \/>\nc) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l&#8217;ordine al prestatore;<br \/>\nd) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;<br \/>\ne) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all&#8217;italiano;<br \/>\nf) l&#8217;indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Il comma 1, non \u00e8 applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 13<br \/>\n(Inoltro dell&#8217;ordine) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell&#8217;ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l&#8217;indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. L&#8217;ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilit\u00e0 di accedervi. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 14<br \/>\n(Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di semplice trasporto &#8211; Mere conduit) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non \u00e8 responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) non dia origine alla trasmissione;<br \/>\nb) non selezioni il destinatario della trasmissione;<br \/>\nc) non selezioni n\u00e9 modifichi le informazioni trasmesse;<\/p>\n<p>2. Le attivit\u00e0 di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza pu\u00f2 esigere anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 15<br \/>\n(Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di memorizzazione temporanea &#8211; caching) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non \u00e8 responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere pi\u00f9 efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) non modifichi le informazioni;<br \/>\nb) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;<br \/>\nc) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;<br \/>\nd) non interferisca con l&#8217;uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull&#8217;impiego delle informazioni;<br \/>\ne) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l&#8217;accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l&#8217;accesso alle informazioni \u00e8 stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un&#8217;autorit\u00e0 amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.<\/p>\n<p>2. L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 16<br \/>\n(Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di memorizzazione di informazioni &#8211; hosting -) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non \u00e8 responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attivit\u00e0 o l&#8217;informazione \u00e8 illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 o dell&#8217;informazione;<br \/>\nb) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorit\u00e0 competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l&#8217;autorit\u00e0 o il controllo del prestatore. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa competente pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 17 (Assenza dell&#8217;obbligo generale di sorveglianza) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non \u00e8 assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, n\u00e9 ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivit\u00e0 illecite. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore \u00e8 comunque tenuto: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) ad informare senza indugio l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivit\u00e0 o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione;<br \/>\nb) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorit\u00e0 competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l&#8217;identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<p>3. Il prestatore \u00e8 civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l&#8217;accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l&#8217;accesso, non ha provveduto ad informarne l&#8217;autorit\u00e0 competente. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 18 (Codici di condotta) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l&#8217;adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attivit\u00e0 produttive e alla Commissione Europea con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Il codice di condotta, se adottato, \u00e8 reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un&#8217;altra lingua comunitaria <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignit\u00e0 umana. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 19<br \/>\n(Composizione delle controversie) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformit\u00e0 ai principi previsti dall&#8217;ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell&#8217;Unione Europea per l&#8217;inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea nonch\u00e9 al Ministero delle attivit\u00e0 produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, nonch\u00e9 ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 20<br \/>\n(Cooperazione) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Presso il Ministero delle attivit\u00e0 produttive \u00e8 istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto \u00e8 accessibile anche per via telematica. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Il Ministero delle attivit\u00e0 produttive, provveder\u00e0 affinch\u00e9 sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i fornitori di servizi: <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonch\u00e9 sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281;<br \/>\nb) gli estremi delle autorit\u00e0, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;<br \/>\nc) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonch\u00e9 informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 21<br \/>\n(Sanzioni) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">2. Nei casi di particolare gravit\u00e0 o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall&#8217;articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all&#8217;accertamento delle violazioni provvedono, d&#8217;ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 \u00e8 presentato al Ministero delle attivit\u00e0 produttive, fatta salva l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Art. 22<br \/>\n(Entrata in vigore) <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.<br \/>\nE&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Arial; font-size: small;\">Dato a Roma, add\u00ec 9 aprile 2003 <\/span><\/p>\n<p align=\"center\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000\/31\/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e del commercio elettronico. Viene definito il c.d. &#8220;ambito regolamentato&#8221; (art. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000\/31\/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e del commercio elettronico. Viene definito il c.d. &#8220;ambito regolamentato&#8221; (art. [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Studio Venco\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2003-04-14T12:52:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"872\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"625\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin_venco\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin_venco\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"20 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin_venco\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22\"},\"headline\":\"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA\",\"datePublished\":\"2003-04-14T12:52:06+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/\"},\"wordCount\":4092,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\"},\"articleSection\":[\"News\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/\",\"name\":\"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2003-04-14T12:52:06+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2003\\\/04\\\/14\\\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/\",\"name\":\"Studio Venco\",\"description\":\"Studio associato avvocati\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\",\"name\":\"Studio Legale Venco\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/LogoVenco-01.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/LogoVenco-01.png\",\"width\":872,\"height\":625,\"caption\":\"Studio Legale Venco\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22\",\"name\":\"admin_venco\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco","og_description":"Il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000\/31\/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici della societ\u00e0 dell&#8217;informazione e del commercio elettronico. Viene definito il c.d. &#8220;ambito regolamentato&#8221; (art. [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/","og_site_name":"Studio Venco","article_published_time":"2003-04-14T12:52:06+00:00","og_image":[{"width":872,"height":625,"url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","type":"image\/png"}],"author":"admin_venco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"admin_venco","Est. reading time":"20 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/"},"author":{"name":"admin_venco","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/person\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22"},"headline":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA","datePublished":"2003-04-14T12:52:06+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/"},"wordCount":4092,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization"},"articleSection":["News"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/","name":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA - Studio Venco","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#website"},"datePublished":"2003-04-14T12:52:06+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2003\/04\/14\/commercio-elettronico-dal-14-maggio-in-vigore-la-nuova-disciplina-europea\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"COMMERCIO ELETTRONICO: DAL 14 MAGGIO IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#website","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/","name":"Studio Venco","description":"Studio associato avvocati","publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.studiovenco.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization","name":"Studio Legale Venco","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","contentUrl":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","width":872,"height":625,"caption":"Studio Legale Venco"},"image":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/person\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22","name":"admin_venco"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2328\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}