{"id":2240,"date":"2005-05-04T13:46:38","date_gmt":"2005-05-04T11:46:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2005\/05\/04\/la-corte-di-giustizia-sul-falso-in-bilancio\/"},"modified":"2005-05-04T13:46:38","modified_gmt":"2005-05-04T11:46:38","slug":"la-corte-di-giustizia-sul-falso-in-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2005\/05\/04\/la-corte-di-giustizia-sul-falso-in-bilancio\/","title":{"rendered":"LA CORTE DI GIUSTIZIA SUL FALSO IN BILANCIO"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla legge italiana sul falso in bilancio, ha affermato che la prima direttiva del 9 marzo 1968 n. 68\/151\/CEE non pu\u00f2 essere invocata dalle autorit\u00e0 di uno Stato membro nei confronti di coloro che sono imputati in procedimenti penali, poich\u00e9 una direttiva non pu\u00f2 avere come effetto, di per s\u00e9 e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale degli imputati.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<\/strong><\/p>\n<p><strong>3 maggio 2005<\/strong><\/p>\n<p>(dal sito ufficiale della Corte di Giustizia)<\/p>\n<p>\u00abDiritto societario \u2013 Artt.\u00a05 del Trattato CEE (divenuto art.\u00a05 del Trattato CE, a sua volta divenuto art.\u00a010 CE) e 54, n.\u00a03, lett.\u00a0g), del Trattato CEE (divenuto art.\u00a054, n.\u00a03, lett.\u00a0g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art.\u00a044, n.\u00a02, lett.\u00a0g), CE) \u2013 Prima direttiva 68\/151\/CEE, quarta direttiva 78\/660\/CEE e settima direttiva 83\/349\/CEE \u2013 Conti annuali \u2013 Principio del quadro fedele \u2013 Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsit\u00e0 in scritture contabili) \u2013 Art. 6 della prima direttiva 68\/151 \u2013 Requisito dell\u2019adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario\u00bb<\/p>\n<p>Nei procedimenti riuniti C\u2011387\/02, C\u2011391\/02 e C\u2011403\/02,<\/p>\n<p>aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell\u2019art.\u00a0234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C\u2011387\/02 e C\u2011403\/02) e dalla Corte d\u2019appello di Lecce (causa C\u2011391\/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l\u20198 novembre 2002 , nei procedimenti penali a carico di<\/p>\n<p>Silvio Berlusconi (causa C\u2011387\/02),<\/p>\n<p>Sergio Adelchi (causa C\u2011391\/02),<\/p>\n<p>Marcello Dell\u2019Utri e a. (causa C\u2011403\/02),<\/p>\n<p>LA CORTE (Grande Sezione),<\/p>\n<p>composta dal sig. V.\u00a0Skouris, presidente, dai sigg.\u00a0P.\u00a0Jann, C.W.A.\u00a0Timmermans (relatore), A.\u00a0Rosas e A.\u00a0Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg.\u00a0J.\u2011P.\u00a0Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N.\u00a0Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M.Ile\u0161i\u010d, J. Malenovsk\u00fd, U. L\u00f5hmus e E. Levits, giudici,<\/p>\n<p>avvocato generale: sig.ra J. Kokott<\/p>\n<p>cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,<\/p>\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 luglio 2004,<\/p>\n<p>viste le osservazioni presentate:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il sig.\u00a0Berlusconi, dagli avv.ti G.\u00a0Pecorella e N.\u00a0Ghedini;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il sig.\u00a0Adelchi, dall\u2019avv. P.\u00a0Corleto;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il sig. Dell\u2019Utri, dagli avv.ti G. Roberti e P. Siniscalchi;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Procura della Repubblica, dai sigg. G.\u00a0Colombo, G.\u00a0Giannuzzi, E.\u00a0Cillo e dalla sig.ra\u00a0I.\u00a0Boccassini, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo italiano, dal sig.\u00a0I.M.\u00a0Braguglia, in qualit\u00e0 di agente, assistito dal sig.\u00a0O.\u00a0Fiumara, avvocato dello Stato;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Commissione delle Comunit\u00e0 europee, dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra C. Schmidt, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 14 ottobre 2004,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>Sentenza<\/p>\n<p>1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull\u2019interpretazione della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68\/151\/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societ\u00e0 a mente dell\u2019articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU\u00a0L\u00a065, pag.\u00a08; in prosieguo: la \u00abprima direttiva sul diritto societario\u00bb), in particolare dell\u2019art.\u00a06 della medesima, della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78\/660\/CEE, basata sull\u2019articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di societ\u00e0 (GU\u00a0L\u00a0222, pag.\u00a011; in prosieguo: la \u00abquarta direttiva sul diritto societario\u00bb), in particolare dell\u2019art.\u00a02 della medesima, e della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83\/349\/CEE, basata sull\u2019articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU\u00a0L\u00a0193, pag.\u00a01; in prosieguo: la \u00absettima direttiva sul diritto societario\u00bb), in particolare dell\u2019art.\u00a016 della medesima, nonch\u00e9 degli artt.\u00a05 del Trattato CEE (divenuto art.\u00a05 del Trattato CE, a sua volta divenuto art.\u00a010 CE) e 54, n.\u00a03, lett.\u00a0g), del Trattato CEE (divenuto art.\u00a054, n.\u00a03, lett.\u00a0g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art.\u00a044, n.\u00a02, lett.\u00a0g), CE).<\/p>\n<p>2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tali domande sono state presentate nell\u2019ambito di procedimenti penali avviati a carico dei sigg. Berlusconi (causa C\u2011387\/02), Adelchi (causa C\u2011391\/02) e Dell\u2019Utri e a. (causa C\u2011403\/02) per presunta violazione delle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali (falsit\u00e0 in scritture contabili) previste dal codice civile italiano (in prosieguo: il \u00abcodice civile\u00bb).<\/p>\n<p>Contesto normativo<\/p>\n<p>Disciplina comunitaria<\/p>\n<p>3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In forza dell\u2019art.\u00a054, n.\u00a03, lett.\u00a0g), del Trattato, il Consiglio dell\u2019Unione europea e la Commissione delle Comunit\u00e0 europee operano al fine della soppressione delle restrizioni relative alla libert\u00e0 di stabilimento coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societ\u00e0 ai sensi dell\u2019art.\u00a058, secondo comma, del Trattato CEE (divenuto art.\u00a058, secondo comma, del Trattato CE, a sua volta divenuto art.\u00a048, secondo comma, CE), per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.<\/p>\n<p>4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Su tale fondamento sono state quindi adottate dal Consiglio varie direttive, di cui le seguenti in particolare assumono rilevanza nelle cause principali.<\/p>\n<p>5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La prima direttiva sul diritto societario si applica, conformemente al suo art.\u00a01, alle societ\u00e0 di capitali, vale a dire, per l\u2019Italia, ai seguenti tipi di societ\u00e0: la societ\u00e0 per azioni (in prosieguo: la \u00abSpA\u00bb), la societ\u00e0 in accomandita per azioni e la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (in prosieguo: la \u00abSrl\u00bb).<\/p>\n<p>6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale direttiva prevede tre misure dirette a proteggere i terzi che trattino con tali societ\u00e0, vale a dire la costituzione di un fascicolo contenente talune informazioni obbligatorie tenuto per ogni societ\u00e0 presso il registro di commercio territorialmente competente, l\u2019armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la validit\u00e0 e l\u2019opponibilit\u00e0 degli obblighi assunti in nome di una societ\u00e0 (comprese le societ\u00e0 in formazione) e la fissazione di un elenco tassativo dei casi di nullit\u00e0 delle societ\u00e0.<\/p>\n<p>7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019art.\u00a02 della prima direttiva sul diritto societario:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Gli Stati membri adottano le misure necessarie perch\u00e9 l\u2019obbligo della pubblicit\u00e0 per le societ\u00e0 concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<ol>\n<li>f) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalit\u00e0 delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all\u2019articolo 1, nonch\u00e9 per le societ\u00e0 anonime chiuse dell\u2019ordinamento olandese, l\u2019applicazione obbligatoria di questa disposizione \u00e8 rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l\u2019esenzione dall\u2019obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le societ\u00e0 di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sar\u00e0 fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotter\u00e0 tale direttiva nei due anni successivi all\u2019adozione della presente direttiva;<\/li>\n<\/ol>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a03, nn.\u00a01 e 2, di questa direttiva dispone che:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni societ\u00e0 iscritta.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Tutti gli atti e indicazioni soggetti all\u2019obbligo della pubblicit\u00e0 a norma dell\u2019articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l\u2019oggetto delle trascrizioni fatte nel registro\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019art.\u00a06 della detta direttiva:<\/p>\n<p>\u00abGli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0mancata pubblicit\u00e0 del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall\u2019articolo 2, paragrafo 1, lettera f);<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La quarta direttiva sul diritto societario, che per quanto riguarda l\u2019Italia si applica ai medesimi tipi di societ\u00e0 a cui fa riferimento la prima direttiva sul diritto societario, citati al punto 5 della presente sentenza, armonizza le disposizioni nazionali relative alla redazione, al contenuto, alla struttura e alla pubblicit\u00e0 dei conti annuali delle societ\u00e0.<\/p>\n<p>11\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a02 di questa direttiva prevede quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l\u2019allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva.<\/li>\n<li>I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonch\u00e9 del risultato economico della societ\u00e0.<\/li>\n<li>Quando l\u2019applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.<\/li>\n<li>Se, in casi eccezionali, l\u2019applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l\u2019obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell\u2019allegato e debitamente motivata con l\u2019indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonch\u00e9 sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.<\/li>\n<li>Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione \u00e8 richiesta dalla presente direttiva\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>12\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a011 della detta direttiva prevede che gli Stati membri possono permettere che le societ\u00e0 che non superano taluni limiti numerici relativi al totale dello stato patrimoniale, all\u2019importo netto del volume d\u2019affari e al numero dei dipendenti redigano uno stato patrimoniale in forma abbreviata. L\u2019art.\u00a012 della medesima direttiva contiene altre precisazioni a tale riguardo.<\/p>\n<p>13\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a047, n.\u00a01, della quarta direttiva sul diritto societario, figurante nella sezione 10 della medesima, intitolata \u00abPubblicit\u00e0\u00bb, dispone quanto segue:<\/p>\n<p>\u00abI conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonch\u00e9 la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicit\u00e0 effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all\u2019articolo 3 della direttiva 68\/151\/CEE.<\/p>\n<p>(\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>14\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019art.\u00a051 della quarta direttiva sul diritto societario, figurante nella sezione 11 della stessa, intitolata \u00abControllo\u00bb:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le societ\u00e0 devono far controllare i loro conti annuali da una o pi\u00f9 persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti.<\/p>\n<ol>\n<li>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La persona o le persone incaricate della revisione dei conti devono altres\u00ec controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali di esercizio.<\/li>\n<li>Gli Stati membri possono esentare dall\u2019obbligo previsto al paragrafo 1 le societ\u00e0 di cui all\u2019articolo 11.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 12 \u00e8 applicabile.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Nell\u2019ipotesi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri introducono nella loro legislazione adeguate sanzioni nel caso in cui i conti annuali o la relazione sulla gestione delle societ\u00e0 in questione non siano redatti conformemente alla presente direttiva\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>15\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La settima direttiva sul diritto societario, che per quanto riguarda l\u2019Italia si applica ai medesimi tipi di societ\u00e0 a cui fanno riferimento la prima e la quarta direttiva sul diritto societario, citati ai punti 5 e 10 della presente sentenza, prescrive misure di coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai conti consolidati delle societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n<p>16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a016, nn.\u00a02\u20116, della settima direttiva sul diritto societario contiene, in materia di conti consolidati, in sostanza, disposizioni identiche a quelle dell\u2019art.\u00a02, nn.\u00a02\u20116, della quarta direttiva sul diritto societario per i conti annuali, ricordate al punto 11 della presente sentenza.<\/p>\n<p>17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a038, nn.\u00a01, 4 e 6, figurante nella sezione 5 della settima direttiva sul diritto societario, intitolata \u00abPubblicit\u00e0 dei conti consolidati\u00bb, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I conti consolidati regolarmente approvati e la relazione consolidata sulla gestione nonch\u00e9 la relazione della persona incaricata del controllo dei conti consolidati formano oggetto di una pubblicit\u00e0 effettuata dall\u2019impresa che ha redatto i conti consolidati nei modi prescritti dalla legislazione dello Stato membro cui l\u2019impresa \u00e8 soggetta conformemente all\u2019articolo 3 della direttiva 68\/151\/CEE.<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Tuttavia, qualora l\u2019impresa che ha redatto i conti consolidati sia organizzata in una forma diversa da quelle elencate all\u2019articolo 4 e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicit\u00e0 per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all\u2019articolo 3 della direttiva 68\/151\/CEE, essa deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. (\u2026)<\/li>\n<\/ol>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate in caso di mancata pubblicit\u00e0 ai sensi del presente articolo\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Normativa nazionale<\/p>\n<p>Il diritto societario<\/p>\n<p>18\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il decreto legislativo del presidente della Repubblica 11 aprile 2002, n.\u00a061, relativo alla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societ\u00e0 commerciali, a norma dell\u2019articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n.\u00a0366 (GURI 15 aprile 2002, n.\u00a088, pag.\u00a04; in prosieguo: il \u00abd. lgs. n.\u00a061\/2002\u00bb), entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile con il nuovo titolo XI, intitolato \u00abDisposizioni penali in materia di societ\u00e0 e di consorzi\u00bb.<\/p>\n<p>19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Questo decreto legislativo \u00e8 intervenuto nell\u2019ambito della riforma del diritto societario italiano attuata mediante un complesso di decreti legislativi adottati in base alla delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n.\u00a0366 (GURI 8 ottobre 2001, n.\u00a0234).<\/p>\n<p>20\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a02621 del codice civile, intitolato \u00abFalse comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi\u00bb, nella sua versione precedente all\u2019entrata in vigore del d. lgs. n.\u00a061\/2002 (in prosieguo: l\u2019\u00aboriginario art.\u00a02621 del codice civile\u00bb), disponeva quanto segue:<\/p>\n<p>\u00abSalvo che il fatto costituisca reato pi\u00f9 grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1\u00a0032 euro a 10\u00a0329 euro:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societ\u00e0 o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;<\/p>\n<p>(\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>21\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il d. lgs. n.\u00a061\/2002 ha introdotto, in particolare, negli artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile nuove disposizioni penali che reprimono la presentazione di false comunicazioni sociali, reato denominato anche \u00abfalsit\u00e0 in scritture contabili\u00bb (in prosieguo, a seconda dei casi, il \u00abnuovo art.\u00a02621 del codice civile\u00bb, il \u00abnuovo art.\u00a02622 del codice civile\u00bb o \u00abi nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile\u00bb), che prevedono quanto segue:<\/p>\n<p>\u00abArticolo 2621 (False comunicazioni sociali)<\/p>\n<p>Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l\u2019intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s\u00e9 o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorch\u00e9 oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l\u2019arresto fino ad un anno e sei mesi.<\/p>\n<p>La punibilit\u00e0 \u00e8 estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla societ\u00e0 per conto di terzi.<\/p>\n<p>La punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilit\u00e0 \u00e8 comunque esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all\u20191 per cento.<\/p>\n<p>In ogni caso il fatto non \u00e8 punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<\/p>\n<p>Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)<\/p>\n<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l\u2019intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s\u00e9 o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorch\u00e9 oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<\/p>\n<p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorch\u00e9 aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunit\u00e0 europee.<\/p>\n<p>Nel caso di societ\u00e0 soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.\u00a058, la pena per i fatti previsti al primo comma \u00e8 da uno a quattro anni e il delitto \u00e8 procedibile d\u2019ufficio.<\/p>\n<p>La punibilit\u00e0 per i fatti previsti dal primo e terzo comma \u00e8 estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ\u00e0 per conto di terzi.<\/p>\n<p>La punibilit\u00e0 per i fatti previsti dal primo e terzo comma \u00e8 esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilit\u00e0 \u00e8 comunque esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all\u20191 per cento.<\/p>\n<p>In ogni caso il fatto non \u00e8 punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta\u00bb.<\/p>\n<p>Il diritto penale generale<\/p>\n<p>22\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019art.\u00a02, secondo-quarto comma, del codice penale italiano (in prosieguo: il \u00abcodice penale\u00bb), intitolato \u00abSuccessione di leggi penali\u00bb:<\/p>\n<p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi \u00e8 stata condanna, ne cessano l\u2019esecuzione e gli effetti penali.<\/p>\n<p>Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi\u00f9 favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.<\/p>\n<p>Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti\u00bb.<\/p>\n<p>23\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Secondo l\u2019art.\u00a039 del codice penale, i reati si suddividono essenzialmente in delitti e contravvenzioni e per i delitti, conformemente all\u2019art.\u00a017 dello stesso codice, sono stabiliti taluni tipi di pene pi\u00f9 gravi che per le contravvenzioni.<\/p>\n<p>24\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dall\u2019art.\u00a0158, primo comma, di questo codice emerge che il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato e non dalla sua scoperta.<\/p>\n<p>25\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Risulta inoltre dagli artt.\u00a0157 e 160 del detto codice che i termini di prescrizione vanno da tre anni a non oltre quattro anni e mezzo per contravvenzioni quali quelle previste dal nuovo art.\u00a02621 del codice civile, e da cinque anni a non oltre sette anni e mezzo per delitti quali quelli enunciati dall\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile e quelli previsti dal nuovo art.\u00a02622 del medesimo codice. L\u2019art.\u00a0160 del codice penale fissa la durata massima dei termini di prescrizione in caso di interruzione di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Controversie principali e questioni pregiudiziali<\/p>\n<p>26\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dalle ordinanze di rinvio emerge che, nei tre procedimenti penali in questione nelle cause principali, i reati contestati agli imputati sono stati commessi durante la vigenza dell\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile, vale a dire prima dell\u2019entrata in vigore del d. lgs. n.\u00a061\/2002 e dei nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del detto codice.<\/p>\n<p>27\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella causa C\u2011387\/02, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con decreto 26 novembre 1999, ha rinviato a giudizio il sig. Berlusconi dinanzi alla Prima Sezione penale di tale Tribunale. Nei confronti dell\u2019imputato viene fatta valere la responsabilit\u00e0 di alcuni falsi commessi tra il 1986 e il 1989 e relativi ai conti annuali della societ\u00e0 Fininvest S.p.A e di altre societ\u00e0 dell\u2019omonimo gruppo, in qualit\u00e0 di presidente di tali societ\u00e0 e di azionista di riferimento delle societ\u00e0 del detto gruppo. Tali falsi avrebbero consentito di alimentare riserve occulte destinate a finanziare talune operazioni ritenute illegali.<\/p>\n<p>28\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella causa C\u2011403\/02, dall\u2019ordinanza di rinvio emerge che i sigg. Dell\u2019Utri, Luzi e Comincioli sono imputati dinanzi alla Quarta Sezione penale del Tribunale di Milano per falsi in bilancio commessi sino al 1993.<\/p>\n<p>29\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La causa C\u2011391\/02 trae origine dall\u2019appello proposto dal sig. Adelchi contro la sentenza del Tribunale di Lecce 9\u00a0gennaio\u00a02001 che lo ha riconosciuto colpevole di falsi relativi alle societ\u00e0 La Nuova Adelchi Srl e Calzaturificio Adelchi Srl, di cui era amministratore unico. Tali fatti, commessi nel 1992 e nel 1993, vertono su operazioni doganali di esportazione e d\u2019importazione ritenute fittizie, nonch\u00e9 sull\u2019emissione, da parte di tali societ\u00e0, di fatture ritenute false. Essi avrebbero avuto l\u2019inevitabile conseguenza di far apparire nei bilanci delle dette societ\u00e0 costi superiori a quelli reali e ricavi puramente apparenti e, pertanto, un fatturato diverso da quello effettivo.<\/p>\n<p>30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In seguito all\u2019entrata in vigore del d. lgs. n.\u00a061\/2002, gli imputati in tali tre procedimenti hanno fatto valere che dovevano essere loro applicati i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile.<\/p>\n<p>31\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I giudici del rinvio rilevano che l\u2019applicazione di tali nuove disposizioni avrebbe la conseguenza di impedire che i fatti, inizialmente perseguiti quali fattispecie delittuose previste dall\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile, possano essere perseguiti penalmente per le seguenti ragioni.<\/p>\n<p>32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In primo luogo, sebbene i fatti possano, in linea di principio, essere perseguiti d\u2019ufficio, quindi in assenza di querela, dal pubblico ministero sulla base del nuovo art.\u00a02621 del codice civile, il reato previsto da tale articolo costituisce adesso una contravvenzione che, pertanto, \u00e8 soggetta ad un termine di prescrizione massimo di quattro anni e mezzo e non integra pi\u00f9 gli estremi del delitto, comportante un termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo, previsto dall\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile. Orbene, nelle controversie principali, il reato previsto dal nuovo articolo 2621 del codice civile sarebbe inesorabilmente prescritto.<\/p>\n<p>33\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, secondo tali giudici, tale modifica della qualificazione del reato implica anche che i reati connessi, quali l\u2019associazione a delinquere, il delitto di riciclaggio di danaro o la ricettazione, non potrebbero pi\u00f9 dar luogo ad azioni penali poich\u00e9 tali delitti sono legati alla previa esistenza di un delitto e non a quella di una contravvenzione.<\/p>\n<p>34\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, anche se, con riferimento al delitto previsto dal nuovo art.\u00a02622 del codice civile, i fatti in questione nella causa principale non dovessero essere gi\u00e0 prescritti, essi non potrebbero essere perseguiti in base a tale articolo in assenza di querela da parte di un socio o di un creditore che si ritenga leso dal falso, in quanto la presentazione di una querela \u00e8, infatti, una condizione di procedibilit\u00e0 necessaria sulla base di tale disposizione, perlomeno nel caso in cui, come \u00e8 stato rilevato nei procedimenti penali principali, i falsi riguardino societ\u00e0 non quotate in borsa.<\/p>\n<p>35\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infine, i detti giudici rilevano che il perseguimento dei fatti potrebbe trovare un ostacolo anche nelle soglie previste, in termini identici, ai nuovi artt.\u00a02621, terzo e quarto comma, e 2622, quinto e sesto comma, del codice civile, che comportano l\u2019esclusione della punibilit\u00e0 per i falsi aventi effetti non significativi o d\u2019importanza minima, vale a dire quelli che abbiano avuto in particolare come conseguenza solo una variazione o del risultato dell\u2019esercizio lordo non superiore al 5%, o del patrimonio netto non eccedente l\u20191%.<\/p>\n<p>36\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di tali considerazioni, i giudici del rinvio ritengono, cos\u00ec come il pubblico ministero, che i procedimenti pendenti sollevino questioni relative all\u2019adeguatezza o meno delle sanzioni previste dai nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile con riferimento o all\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario, come interpretato dalla Corte in particolare nella sentenza 4 dicembre 1997, causa C\u201197\/96, Daihatsu Deutschland (Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20116843), oppure all\u2019art.\u00a05 del Trattato, da cui deriva, secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza 21 settembre 1989, causa 68\/88, Commissione\/Grecia (Racc.\u00a0pag.\u00a02965, punti 23 e 24), che le sanzioni per violazione di disposizioni del diritto comunitario devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.<\/p>\n<p>37\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00c8 in un tale contesto che, per quanto riguarda la causa C\u2011387\/02, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali che, alla luce della motivazione dell\u2019ordinanza di rinvio, possono essere intese come segue:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se l\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario si applichi non solo in caso di omessa pubblicazione di comunicazioni sociali, ma anche in caso di pubblicazione di false comunicazioni sociali.<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se il rispetto dei criteri di effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e capacit\u00e0 dissuasiva delle sanzioni in caso di violazione di disposizioni comunitarie debba essere valutato con riferimento alla natura o al tipo della sanzione prevista astrattamente o con riferimento alla sua concreta applicabilit\u00e0, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell\u2019ordinamento giuridico cui afferisce.<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se i principi che derivano dalla quarta e dalla settima direttiva sul diritto societario ostino ad una disciplina nazionale che fissa soglie al di sotto delle quali le informazioni inesatte contenute nei conti annuali e nelle relazioni di gestione delle societ\u00e0 per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilit\u00e0 limitata sono irrilevanti.<\/p>\n<p>38\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella causa C\u2011391\/02, la Corte d\u2019appello di Lecce ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<\/p>\n<p>\u00ab1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se, con riferimento all\u2019obbligo dei singoli Stati membri di adottare \u201cadeguate sanzioni\u201d per le violazioni previste dalle direttive 68\/151 e 78\/660, le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli artt.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE (\u2026), 2, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, e 2, nn.\u00a02-3-4, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debba[no] essere interpretat[i] (\u2026) nel senso che tali norme ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che, modificando la disciplina sanzionatoria gi\u00e0 in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione delle societ\u00e0, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e dissuasivit\u00e0 delle sanzioni poste a presidio di tale tutela.<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all\u2019art.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE, artt.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, ed art.\u00a02, nn.\u00a02-3-4, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debbano essere interpretate (\u2026) nel senso che (tali norme) ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilit\u00e0 della violazione degli obblighi di pubblicit\u00e0 e fedele informazione di certi atti societari (tra cui il bilancio ed il conto profitti e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l\u2019omessa informazione determin[a]no una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale.<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all\u2019art.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE, artt.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, ed art.\u00a02, nn.\u00a02\u20113\u20114, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debbano essere interpretate (\u2026) nel senso che (tali norme) ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilit\u00e0 della violazione degli obblighi di pubblicit\u00e0 e fedele informazione gravanti sulle societ\u00e0, allorquando s[o]no fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico a scopo d\u2019ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differisc[o]no in misura non superiore ad una determinata soglia.<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se, indipendentemente da limiti progressivi o soglie, le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all\u2019art.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE, artt.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, ed art.\u00a02, nn.\u00a02\u20113\u20114, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debbano essere interpretate (\u2026) nel senso che (tali norme) ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilit\u00e0 della violazione degli obblighi di pubblicit\u00e0 e fedele informazione gravanti sulle societ\u00e0, allorquando le falsit\u00e0 o le omissioni fraudolente e, comunque, le comunicazioni e informazioni non fedelmente rappresentative della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della societ\u00e0, non alter[a]no \u201cin modo sensibile\u201d la situazione patrimoniale o finanziaria del gruppo (sebbene sia rimessa al legislatore nazionale l\u2019individuazione della nozione di \u201calterazione sensibile\u201d).<\/p>\n<p>5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all\u2019art.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE, artt.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, ed art.\u00a02, nn.\u00a02-3-4, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debbano essere interpretate (\u2026) nel senso che (tali norme) ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicit\u00e0 e fedele informazione gravanti sulle societ\u00e0, posti a presidio della tutela degli \u201cinteressi tanto dei soci come dei terzi\u201d, preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi.<\/p>\n<p>6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all\u2019art.\u00a044, [n.\u00a02], lett.\u00a0g), CE, artt.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), e 6 della direttiva 68\/151, ed art.\u00a02, nn.\u00a02-3-4, della direttiva 78\/660 (come integrata dalle direttive 83\/349 e 90\/605) debbano essere interpretate (\u2026) nel senso che (tali norme) ost[a]no ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicit\u00e0 e fedele informazione gravanti sulle societ\u00e0, posti a tutela degli \u201cinteressi tanto dei soci come dei terzi\u201d, preveda un meccanismo di perseguibilit\u00e0 ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilit\u00e0 a querela e sanzioni pi\u00f9 gravi ed effettive\u00bb.<\/p>\n<p>39\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella causa C\u2011403\/02, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<\/p>\n<p>\u00ab1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se l\u2019art.\u00a06 della direttiva 68\/151 possa essere inteso nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo per la mancata pubblicit\u00e0 del bilancio e del conto profitti e perdite delle societ\u00e0 commerciali, ma anche per la falsificazione dello stesso, delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, o di qualsiasi informazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria che la societ\u00e0 abbia obbligo di fornire sulla societ\u00e0 stessa o sul gruppo alla quale essa appartiene.<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se, anche ai sensi dell\u2019art.\u00a05 del Trattato CEE, il concetto di \u201cadeguatezza\u201d della sanzione debba essere inteso in modo concretamente valutabile nell\u2019ambito normativo (sia penale che procedurale) del paese membro, e cio\u00e8 come sanzione \u201cefficace, effettiva, realmente dissuasiva\u201d.<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se, infine, tali caratteristiche siano riscontrabili nel combinato disposto dei novellati artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile cos\u00ec modificati dal [decreto legislativo n.\u00a061\/2002]: in particolare se possa definirsi \u201cefficacemente dissuasiva\u201d e \u201cconcretamente adeguata\u201d la norma che prevede (al citato art.\u00a02621 del codice civile) per i reati di falso in bilancio non causativi di danno patrimoniale, ovvero causativi di danno ma ritenuti improcedibili ex art.\u00a02622 del codice civile per carenza di querela, una pena contravvenzionale di anni l e mesi 6 di arresto; se, infine, risulti adeguato prevedere, per i reati previsti dal primo comma dell\u2019art.\u00a02622 del codice civile (e cio\u00e8 commessi nell\u2019ambito di societ\u00e0 commerciali non quotate in borsa) una procedibilit\u00e0 a querela di parte (e cio\u00e8 a querela di soci e di creditori) anche in relazione alla concreta tutela del bene collettivo della \u201ctrasparenza\u201d del mercato societario sotto il profilo della possibile estensione comunitaria dello stesso\u00bb.<\/p>\n<p>40\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con ordinanza del presidente della Corte 20 gennaio 2003, le cause C\u2011387\/02, C\u2011391\/02 e C\u2011403\/02 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonch\u00e9 della sentenza.<\/p>\n<p>Sulle questioni pregiudiziali<\/p>\n<p>Osservazioni presentate alla Corte<\/p>\n<p>41\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I sigg. Berlusconi e Dell\u2019Utri contestano la ricevibilit\u00e0 delle questioni pregiudiziali presentate rispettivamente nelle cause C\u2011387\/02 e C\u2011403\/02. Anche il governo italiano solleva dubbi a tale proposito.<\/p>\n<p>42\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le questioni sottoposte avrebbero lo scopo di evitare l\u2019applicazione dei nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile di modo che il procedimento penale possa essere avviato in base all\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile, disposizione nettamente meno favorevole agli imputati.<\/p>\n<p>43\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, anche ipotizzando che i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile si rivelino incompatibili con la prima o la quarta direttiva sul diritto societario, sarebbe escluso che, in mancanza di una disposizione penale dell\u2019ordinamento nazionale vigente, gli imputati possano essere perseguiti e che possano essere loro inflitte sanzioni diverse e pi\u00f9 severe in base alle dette direttive.<\/p>\n<p>44\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe infatti che una direttiva non pu\u00f2 di per s\u00e9 creare obblighi in capo ad un soggetto e non pu\u00f2 quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. Una direttiva non potrebbe nemmeno avere come effetto, di per s\u00e9 e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale delle persone che agiscono in violazione delle sue disposizioni.<\/p>\n<p>45\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La soluzione chiesta alla Corte sarebbe irrilevante ai fini della soluzione delle controversie pendenti dinanzi ai giudici del rinvio poich\u00e9 in ogni caso, nelle controversie principali, l\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile non potrebbe essere applicato.<\/p>\n<p>46\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il principio dell\u2019applicazione retroattiva all\u2019imputato della legge penale pi\u00f9 favorevole, diritto fondamentale che fa parte, cos\u00ec come il principio di legalit\u00e0 di cui costituirebbe un aspetto importante, dell\u2019ordinamento giuridico comunitario, osterebbe ad un tale risultato.<\/p>\n<p>47\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Commissione fa invece valere che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.<\/p>\n<p>48\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La ricevibilit\u00e0 delle stesse non sarebbe pregiudicata da un\u2019eventuale applicazione del principio di legalit\u00e0 nell\u2019ipotesi in cui dalla soluzione data dalla Corte derivasse un\u2019incompatibilit\u00e0 dei nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile con il diritto comunitario, ipotesi che pu\u00f2 avere come conseguenza l\u2019avvio di azioni penali sulla base dell\u2019originario art.\u00a02621 del detto codice, meno favorevole agli imputati.<\/p>\n<p>49\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Andrebbe infatti rilevato che, all\u2019epoca dell\u2019accertamento dei fatti all\u2019origine dei procedimenti penali avviati nei confronti degli imputati nelle controversie principali, tali fatti potevano essere repressi penalmente, vale a dire in base all\u2019originario art.\u00a02621 del codice civile, e che solo successivamente sono state adottate disposizioni nazionali pi\u00f9 favorevoli agli imputati, ma la cui compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario viene messa in questione per taluni aspetti, per cui il giudice nazionale potrebbe eventualmente essere tenuto a disapplicarle.<\/p>\n<p>50\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In una situazione di questo tipo, non sarebbe la normativa comunitaria a determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale. Si tratterebbe semplicemente di conservare gli effetti della legge nazionale, in vigore all\u2019epoca dei fatti e conforme al diritto comunitario, disapplicando una legge successiva pi\u00f9 favorevole ma contraria a tale diritto.<\/p>\n<p>51\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il principio del primato del diritto comunitario osterebbe all\u2019applicazione di disposizioni nazionali nuove pi\u00f9 favorevoli all\u2019imputato a fatti anteriori alle stesse, ove risultasse che tali disposizioni non sanzionano adeguatamente la violazione delle norme di diritto comunitario e sono, di conseguenza, incompatibili con lo stesso, come interpretato dalla Corte.<\/p>\n<p>Giudizio della Corte<\/p>\n<p>52\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con le questioni sollevate, i giudici del rinvio cercano essenzialmente di sapere se, in ragione di talune disposizioni che essi contengono, i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile siano compatibili con l\u2019esigenza del diritto comunitario afferente all\u2019adeguatezza delle sanzioni per violazione di disposizioni dell\u2019ordinamento comunitario (v. punto 36 della presente sentenza).<\/p>\n<p>Sull\u2019esigenza del diritto comunitario relativa all\u2019adeguatezza delle sanzioni<\/p>\n<p>53\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In via preliminare, occorre esaminare se l\u2019esigenza afferente all\u2019adeguatezza delle sanzioni per reati risultanti da falsit\u00e0 in scritture contabili, come quelli previsti dai nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile, venga imposta dall\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario, oppure derivi dall\u2019art.\u00a05 del Trattato che, secondo una giurisprudenza costante ricordata al punto 36 della presente sentenza, implica che le sanzioni per la violazione di disposizioni del diritto comunitario devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.<\/p>\n<p>54\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tal riguardo, va constatato che sanzioni per reati risultanti da falsit\u00e0 in scritture contabili, come quelli previsti dai nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile, mirano a reprimere violazioni gravi e manifeste del principio fondamentale, il cui rispetto costituisce l\u2019obiettivo di massima rilevanza della quarta direttiva sul diritto societario, che deriva dal quarto \u2018considerando\u2019 e dall\u2019art.\u00a02, nn.\u00a03 e 5, di questa direttiva, secondo cui i conti annuali delle societ\u00e0 a cui si riferisce la detta direttiva devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonch\u00e9 del risultato economico della stessa (v., in tal senso, sentenza 7 gennaio 2003, causa C\u2011306\/99, BIAO, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20111, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>55\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale constatazione pu\u00f2 essere estesa del resto alla settima direttiva sul diritto societario che, all\u2019art.\u00a016, nn.\u00a03 e 5, prevede in sostanza, in materia di conti consolidati, disposizioni identiche a quelle enunciate dall\u2019art.\u00a02, nn.\u00a03 e 5, della quarta direttiva sul diritto societario per i conti annuali.<\/p>\n<p>56\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto all\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario, la formulazione di tale disposizione fornisce di per s\u00e9 un indizio nel senso che tale regime deve essere inteso come concernente non solo i casi di un\u2019omissione di qualsiasi pubblicit\u00e0 dei conti annuali, ma anche quelli di una pubblicit\u00e0 di conti annuali non redatti conformemente alle disposizioni previste dalla quarta direttiva sul diritto societario relativamente al contenuto di tali conti.<\/p>\n<p>57\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infatti, il detto art.\u00a06 non si limita a prevedere l\u2019obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni adeguate per mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite, ma prevede un obbligo di tale tipo per mancata pubblicazione di tali documenti come prescritta dall\u2019art.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), della prima direttiva sul diritto societario. Orbene, quest\u2019ultima disposizione fa espresso riferimento all\u2019armonizzazione prevista delle norme relative al contenuto dei conti annuali, la quale \u00e8 stata realizzata dalla quarta direttiva sul diritto societario.<\/p>\n<p>58\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dall\u2019economia della quarta direttiva sul diritto societario, la quale completa, per gli stessi tipi di societ\u00e0, gli obblighi stabiliti dalla prima direttiva sul diritto societario, e dall\u2019assenza in tale direttiva di norme generali relative alle sanzioni, risulta che, a prescindere dai casi coperti dalla deroga specifica prevista all\u2019art.\u00a051, n.\u00a03, della quarta direttiva sul diritto societario, il legislatore comunitario ha voluto effettivamente estendere l\u2019applicazione del regime sanzionatorio di cui all\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario alle violazioni degli obblighi contenuti nella quarta direttiva sul diritto societario e, in particolare, alla mancata pubblicazione di conti annuali conformi, quanto al loro contenuto, alle norme previste a tal riguardo.<\/p>\n<p>59\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La settima direttiva sul diritto societario prevede, invece, una norma generale di tale tipo all\u2019art.\u00a038, n.\u00a06. Non si pu\u00f2 contestare che tale norma generale si applichi anche alla pubblicit\u00e0 di conti consolidati non redatti conformemente alle norme stabilite da questa stessa direttiva.<\/p>\n<p>60\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale differenza di contenuto tra la quarta e la settima direttiva sul diritto societario si spiega per il fatto che l\u2019art.\u00a02, n.\u00a01, lett.\u00a0f), della prima direttiva sul diritto societario non fa alcun riferimento ai conti consolidati. L\u2019art.\u00a06 di questa direttiva non pu\u00f2 quindi essere considerato come applicabile al caso di inosservanza degli obblighi relativi ai conti consolidati.<\/p>\n<p>61\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Un\u2019interpretazione del detto art.\u00a06 nel senso che esso si applica anche alla mancata pubblicazione di conti annuali redatti conformemente alle norme previste per quanto riguarda il contenuto degli stessi \u00e8 inoltre confermata dal contesto e dagli obiettivi delle direttive in questione.<\/p>\n<p>62\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo, occorre prendere in considerazione, in particolare, come rilevato dall\u2019avvocato generale ai paragrafi 72\u201175 delle sue conclusioni, il ruolo fondamentale della pubblicit\u00e0 dei conti annuali delle societ\u00e0 di capitali e, a maggior ragione, dei conti annuali redatti conformemente alle norme armonizzate relative al loro contenuto, al fine di tutelare gli interessi dei terzi, obiettivo chiaramente sottolineato nei preamboli sia della prima sia della quarta direttiva sul diritto societario.<\/p>\n<p>63\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne consegue che l\u2019esigenza relativa all\u2019adeguatezza delle sanzioni come quelle previste dai nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile per i reati risultanti da falsit\u00e0 in scritture contabili \u00e8 imposto dall\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario.<\/p>\n<p>64\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 non toglie che, per chiarire la portata dell\u2019esigenza relativa all\u2019adeguatezza delle sanzioni stabilite al detto art.\u00a06, pu\u00f2 essere utilmente presa in considerazione la giurisprudenza costante della Corte relativa all\u2019art.\u00a05 del Trattato, da cui deriva un\u2019esigenza di identica natura.<\/p>\n<p>65\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Secondo tale giurisprudenza, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo (v., in particolare, sentenze Commissione\/Grecia, cit., punti 23 e 24; 10 luglio 1990, causa C\u2011326\/88, Hansen, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20112911, punto 17; 30 settembre 2003, causa C\u2011167\/01, Inspire Art, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u201110155, punto 62, e 15 gennaio 2004, causa C\u2011230\/01, Penycoed, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>Sul principio dell\u2019applicazione retroattiva della pena pi\u00f9 mite<\/p>\n<p>66\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A prescindere dall\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario alla mancata pubblicazione dei conti annuali, va osservato che, in virt\u00f9 dell\u2019art.\u00a02 del codice penale, che enuncia il principio dell\u2019applicazione retroattiva della pena pi\u00f9 mite, i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vigore solo successivamente alla commissione dei fatti che sono all\u2019origine delle azioni penali avviate nelle cause principali.<\/p>\n<p>67\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Va a tal riguardo ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l\u2019osservanza. A tal fine, quest\u2019ultima s\u2019ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell\u2019uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in particolare, sentenze 12 giugno 2003, causa C\u2011112\/00, Schmidberger, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20115659, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, e 10 luglio 2003, cause riunite C\u201120\/00 e C\u201164\/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20117411, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>68\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, il principio dell\u2019applicazione retroattiva della pena pi\u00f9 mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri<\/p>\n<p>69\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne deriva che tale principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l\u2019ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario.<\/p>\n<p>Sulla possibilit\u00e0 di invocare la prima direttiva sul diritto societario<\/p>\n<p>70\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Si pone tuttavia la questione se il principio dell\u2019applicazione retroattiva della pena pi\u00f9 mite si applichi qualora questa sia contraria ad altre norme di diritto comunitario.<\/p>\n<p>71\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Non \u00e8 per\u00f2 necessario decidere tale questione ai fini delle controversie principali, poich\u00e9 la norma comunitaria in questione \u00e8 contenuta in una direttiva fatta valere nei confronti di un soggetto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nell\u2019ambito di procedimenti penali.<\/p>\n<p>72\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0E\u2019 vero che, nel caso in cui i giudici del rinvio, sulla base delle soluzioni loro fornite dalla Corte, dovessero giungere alla conclusione che i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile, a causa di talune disposizioni in essi contenute, non soddisfano l\u2019obbligo del diritto comunitario relativo all\u2019adeguatezza delle sanzioni, ne deriverebbe, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, che gli stessi giudici del rinvio sarebbero tenuti a disapplicare, di loro iniziativa, i detti nuovi articoli, senza che ne debbano chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106\/77, Simmenthal, Racc.\u00a0pag.\u00a0629, punti 21 e 24; 4 giugno 1992, cause riunite C\u201113\/91 e C\u2011113\/91, Debus, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20113617, punto 32, e 22 ottobre 1998, cause riunite da C\u201110\/97 a C\u201122\/97, IN. CO. GE.\u201990 e\u00a0a., Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20116307, punto 20).<\/p>\n<p>73\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato in maniera costante che una direttiva non pu\u00f2 di per s\u00e9 creare obblighi a carico di un soggetto e non pu\u00f2 quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C\u2011397\/01 a C\u2011403\/01, Pfeiffer e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>74\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel contesto specifico di una situazione in cui una direttiva viene invocata nei confronti di un soggetto dalle autorit\u00e0 di uno Stato membro nell\u2019ambito di procedimenti penali, la Corte ha precisato che una direttiva non pu\u00f2 avere come effetto, di per s\u00e9 e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale di coloro che agiscono in violazione delle dette disposizioni (v., in particolare, sentenze 8 ottobre 1987, causa 80\/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc.\u00a0pag.\u00a03969, punto 13, e 7 gennaio 2004, causa C\u201160\/02, X, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>75\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, far valere nel caso di specie l\u2019art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario al fine di far controllare la compatibilit\u00e0 con tale disposizione dei nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile potrebbe avere l\u2019effetto di escludere l\u2019applicazione del regime sanzionatorio pi\u00f9 mite previsto dai detti articoli.<\/p>\n<p>76\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infatti, dalle ordinanze di rinvio risulta che, se i nuovi artt.\u00a02621 e 2622 del codice civile dovessero essere disapplicati a causa della loro incompatibilit\u00e0 con il detto art.\u00a06 della prima direttiva sul diritto societario, ne potrebbe derivare l\u2019applicazione di una sanzione penale manifestamente pi\u00f9 pesante, come quella prevista dall\u2019originario art.\u00a02621 di tale codice, durante la cui vigenza sono stati commessi i fatti all\u2019origine delle azioni penali avviate nelle cause principali.<\/p>\n<p>77\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Una tale conseguenza contrasterebbe con i limiti derivanti dalla natura stessa di qualsiasi direttiva, che vietano, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 73 e 74 della presente sentenza, che una direttiva possa avere il risultato di determinare o di aggravare la responsabilit\u00e0 penale degli imputati.<\/p>\n<p>78\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di tutto quanto precede, le questioni pregiudiziali vanno risolte dichiarando che, in circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva sul diritto societario non pu\u00f2 essere invocata in quanto tale dalle autorit\u00e0 di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell\u2019ambito di procedimenti penali, poich\u00e9 una direttiva non pu\u00f2 avere come effetto, di per s\u00e9 e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale degli imputati.<\/p>\n<p>Sulle spese<\/p>\n<p>79\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<\/p>\n<p>In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68\/151\/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societ\u00e0 a mente dell\u2019articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non pu\u00f2 essere invocata in quanto tale dalle autorit\u00e0 di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell\u2019ambito di procedimenti penali, poich\u00e9 una direttiva non pu\u00f2 avere come effetto, di per s\u00e9 e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilit\u00e0 penale degli imputati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla legge italiana sul falso in bilancio, ha affermato che la prima direttiva del 9 marzo 1968 n. 68\/151\/CEE non pu\u00f2 essere invocata [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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