{"id":2200,"date":"2006-04-07T13:33:08","date_gmt":"2006-04-07T11:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/"},"modified":"2006-04-07T13:33:08","modified_gmt":"2006-04-07T11:33:08","slug":"disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/","title":{"rendered":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI"},"content":{"rendered":"<p>E&#8217; stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il regolamento che disciplina gli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette, per l&#8217;attivit\u00e0 di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa&#8217; di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.<\/p>\n<hr \/>\n<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br \/>\nDECRETO 3 febbraio 2006, n. 141<\/b><\/p>\n<p>Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa&#8217; di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001\/97\/CE in materia di prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita&#8217; illecite.<\/p>\n<p>(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07-04-2006-Supplemento Ordinario n. 86)<br \/>\n<strong>(in vigore dal 22\/04\/2006)<\/strong><\/p>\n<p>Capo I<br \/>\nDefinizioni e ambito di applicazione<br \/>\nIL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br \/>\nVisto l&#8217;articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: \u00abDisposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunita&#8217; europee. Legge comunitaria 2002\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:<br \/>\n\u00abAttuazione della Direttiva 2001\/97\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita&#8217; illecite\u00bb;<br \/>\nVisto in particolare, l&#8217;articolo 3, comma 2, e l&#8217;articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;<br \/>\nVisto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante:<br \/>\n\u00abProvvedimenti urgenti per limitare l&#8217;uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l&#8217;utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio\u00bb convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:<br \/>\n\u00abEstensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita&#8217; non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:<br \/>\n\u00abCodice in materia di protezione dei dati personali\u00bb;<br \/>\nVisto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br \/>\nUdito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;<br \/>\nUdito il parere delle competenti autorita&#8217; di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;<br \/>\nUdito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;<br \/>\nUdito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 29 agosto 2005;<br \/>\nVista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.<br \/>\n400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1\/2\/2005 del 23 dicembre 2005;<\/p>\n<p>A d o t t a<\/p>\n<p>il seguente regolamento:<\/p>\n<p>Art. 1.<br \/>\nDefinizioni<\/p>\n<p>Nel presente regolamento si intendono per:<br \/>\na) \u00abdirettiva\u00bb: la direttiva del Consiglio delle comunita&#8217; europee n. 91\/308\/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 2001\/97\/CE del 4 dicembre 2001;<br \/>\nb) \u00ablegge antiriciclaggio\u00bb: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e<br \/>\nsuccessive modificazioni e integrazioni;<br \/>\nc) \u00abdecreto\u00bb: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;<br \/>\nd) \u00abcodice in materia di protezione dei dati personali\u00bb: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br \/>\ne) \u00abUIC\u00bb: l&#8217;Ufficio italiano dei cambi;<br \/>\nf) \u00ablibero professionista\u00bb: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l&#8217;attivita&#8217; professionale in forma societaria o associativa;<br \/>\ng) \u00abprestazione professionale\u00bb: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita&#8217; in nome o per conto del cliente ovvero nell&#8217;assistenza al cliente per la<br \/>\nprogettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita&#8217; e della<br \/>\ncostituzione, gestione o amministrazione di societa&#8217;, enti, trust o strutture analoghe;<br \/>\nh) \u00abcliente\u00bb: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale,in seguito al conferimento di un incarico;<br \/>\ni) \u00aboperazione frazionata\u00bb: un&#8217;operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu&#8217; operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore<br \/>\na 12.500 euro;<br \/>\nl) \u00abdati identificativi\u00bb: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l&#8217;indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;<br \/>\nm) \u00abmezzi di pagamento\u00bb: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,<br \/>\nfondi, valori o disponibilita&#8217; finanziarie.<\/p>\n<p>Art. 2.<br \/>\nDestinatari<\/p>\n<p>Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attivita&#8217; professionale in forma individuale, associata o societaria:<br \/>\na) ai soggetti iscritti nell&#8217;albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell&#8217;albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell&#8217;albo dei consulenti del lavoro;<br \/>\nb) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:<br \/>\nil trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita&#8217; economiche;<br \/>\nla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;<br \/>\nl&#8217;apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;<br \/>\nl&#8217;organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all&#8217;amministrazione di societa&#8217;;<br \/>\nla costituzione, la gestione o l&#8217;amministrazione di societa&#8217;, enti, trust o strutture analoghe.<br \/>\nIl presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresi&#8217; alle societa&#8217; di revisione iscritte nell&#8217;albo speciale previsto dall&#8217;articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.<\/p>\n<p>Capo II<br \/>\nObblighi di identificazione e conservazione<\/p>\n<p>Art. 3.<br \/>\nObblighi di identificazione<\/p>\n<p>Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita&#8217; di valore superiore a Euro 12.500.<br \/>\nL&#8217;obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.<br \/>\nL&#8217;obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l&#8217;operazione e&#8217; di valore indeterminato o non determinabile.<br \/>\nAi fini dell&#8217;obbligo di identificazione, la costituzione,gestione o amministrazione di societa&#8217;, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un&#8217;operazione di valore non determinabile.<br \/>\nIl cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita&#8217;, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa&#8217;, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l&#8217;esistenza del potere di rappresentanza.<\/p>\n<p>Art. 4.<br \/>\nModalita&#8217; dell&#8217;identificazione<\/p>\n<p>L&#8217;identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l&#8217;identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l&#8217;identificazione i documenti d&#8217;identita&#8217; e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br \/>\nLa presenza fisica non e&#8217; necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:<br \/>\na) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attivita&#8217; professionale;<br \/>\nb) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell&#8217;articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;<br \/>\nc) dichiarazione dell&#8217;autorita&#8217; consolare italiana, cosi&#8217; come indicata nell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;<br \/>\nd) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001\/97\/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.<br \/>\nLa presenza del cliente non e&#8217; altresi&#8217; necessaria per l&#8217;identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:<br \/>\na) intermediari abilitati ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto;<br \/>\nb) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell&#8217;Unione europea, cosi&#8217; come definiti nell&#8217;articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;<br \/>\nc) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all&#8217;Unione europea purche&#8217; aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.<br \/>\nIn nessun caso l&#8217;attestazione puo&#8217; essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per \u00abinsediamento fisico\u00bb s&#8217;intende un luogo destinato allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; istituzionale,con stabile indirizzo,diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e&#8217; autorizzato a svolgere la propria attivita&#8217;. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu&#8217; persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all&#8217;attivita&#8217; svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall&#8217;autorita&#8217; che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione a operare.<br \/>\nL&#8217;UIC puo&#8217; indicare ulteriori forme e modalita&#8217; particolari dell&#8217;attestazione, anche tenendo conto dell&#8217;evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 6, del decreto.<br \/>\nNel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull&#8217;identita&#8217; del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull&#8217;identita&#8217; del medesimo.<\/p>\n<p>Art. 5.<br \/>\nObblighi di conservazione<\/p>\n<p>Il libero professionista, negli stessi casi in cui e&#8217; tenuto ad assolvere all&#8217;obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell&#8217;archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:<br \/>\na) le complete generalita&#8217; (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;<br \/>\nb) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;<br \/>\nc) l&#8217;attivita&#8217; lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;<br \/>\nd) la data dell&#8217;avvenuta identificazione;<br \/>\ne) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;<br \/>\nf) il valore dell&#8217;oggetto della prestazione professionale di cui all&#8217;articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.<br \/>\nQuando il conferimento dell&#8217;incarico e&#8217; compiuto congiuntamente da piu&#8217; clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.<br \/>\nNel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente gia&#8217; identificato e&#8217; sufficiente annotare nell&#8217;archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.<br \/>\nIl libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell&#8217;archivio, conservando evidenza dell&#8217;informazione precedente.<br \/>\nI dati e le informazioni contenute nell&#8217;archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.<\/p>\n<p>Art. 6.<br \/>\nModalita&#8217; di tenuta dell&#8217;archivio<\/p>\n<p>I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell&#8217;archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall&#8217;identificazione del cliente.<br \/>\nPer i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell&#8217;articolo 5, il termine decorre dalla data dell&#8217;avvenuta esecuzione della prestazione professionale.<br \/>\nL&#8217;archivio e&#8217; unico per ogni libero professionista ed e&#8217; tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonche&#8217; garantire la storicita&#8217; delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.<br \/>\nLe registrazioni sono conservate nell&#8217;ordine cronologico d&#8217;inserimento nell&#8217;archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.<br \/>\nL&#8217;archivio e&#8217; formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L&#8217;UIC puo&#8217; indicare criteri e modalita&#8217; per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 6, del decreto.<br \/>\nIn sostituzione dell&#8217;archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, puo&#8217; tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l&#8217;indicazione, alla fine dell&#8217;ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e&#8217; composto il registro e l&#8217;apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.<br \/>\nE&#8217; possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell&#8217;archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilita&#8217; previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest&#8217;ultimo l&#8217;accesso diretto e immediato all&#8217;archivio stesso.<br \/>\nI liberi professionisti non sono tenuti a istituire l&#8217;archivio qualora non vi siano dati da registrare.<\/p>\n<p>Art. 7.<br \/>\nObblighi di conservazione in forma semplificata<\/p>\n<p>I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purche&#8217; tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.<br \/>\nNel caso di svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; professionale in forma associata ovvero societaria e&#8217; consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, e&#8217; necessaria l&#8217;individuazione nell&#8217;archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.<br \/>\nE&#8217; fatta salva la facolta&#8217; per ogni componente l&#8217;associazione o la societa&#8217; di formare un proprio archivio ai sensi dell&#8217;articolo precedente.<\/p>\n<p>Art. 8.<br \/>\nProtezione dei dati e delle informazioni<\/p>\n<p>Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall&#8217;articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.<br \/>\nL&#8217;adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce \u00abtrattamento dei dati\u00bb, come definito nel primo comma, lettera a), dell&#8217;articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorita&#8217; del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L&#8217;individuazione degli incaricati del trattamento e&#8217; effettuata con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.<br \/>\nNella tenuta dell&#8217;archivio previsto all&#8217;articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n<p>Capo III<br \/>\nSegnalazione di operazioni sospette<\/p>\n<p>Art. 9.<br \/>\nObbligo di segnalazione di operazioni sospette<\/p>\n<p>I liberi professionisti hanno l&#8217;obbligo di segnalare all&#8217;UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita&#8217;, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita&#8217; economica e dell&#8217;attivita&#8217; svolta dal soggetto cui e&#8217; riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita&#8217; oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.<br \/>\nLe segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell&#8217;operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita&#8217; da un delitto non colposo.<br \/>\nLe segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita&#8217; ivi previste, non comportano responsabilita&#8217; di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.<\/p>\n<p>Art. 10.<br \/>\nEsenzione dall&#8217;obbligo di segnalazione<\/p>\n<p>Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell&#8217;esame della posizione giuridica del cliente o dell&#8217;espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull&#8217;eventualita&#8217; di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.<br \/>\nL&#8217;esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 11.<br \/>\nCriteri generali per l&#8217;individuazione delle operazioni sospette<\/p>\n<p>Ai fini dell&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell&#8217;ambito dell&#8217;attivita&#8217; professionale prestata.<br \/>\nI liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacita&#8217; economica, alle attivita&#8217; svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.<br \/>\nI liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinche&#8217; anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un&#8217;adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.<br \/>\nNel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarita&#8217; dell&#8217;operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all&#8217;articolo 3 della legge antiriciclaggio.<br \/>\nNell&#8217;individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell&#8217;UIC, adottate ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, del decreto.<\/p>\n<p>Art. 12.<br \/>\nModalita&#8217; della segnalazione<\/p>\n<p>Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.<br \/>\nE&#8217; fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.<br \/>\nI liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all&#8217;articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l&#8217;operazione all&#8217;UIC.<br \/>\nL&#8217;UIC puo&#8217; stabilire le modalita&#8217; di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l&#8217;utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 6, del decreto.<br \/>\nL&#8217;UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, puo&#8217; sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che cio&#8217; non determini pregiudizi per le indagini e per l&#8217;adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.<\/p>\n<p>Art. 13.<br \/>\nDisposizioni finali<\/p>\n<p>Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, cosi&#8217; come individuati nell&#8217;articolo 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all&#8217;estero.<br \/>\nGli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all&#8217;attivita&#8217; professionale per la quale e&#8217; stato conferito incarico dal cliente prima dell&#8217;entrata in vigore del presente regolamento.<br \/>\nNel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell&#8217;entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvedera&#8217; entro quest&#8217;ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.<br \/>\nIl presente decreto munito del sigillo di Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.<br \/>\nE&#8217; fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.<br \/>\nRoma, 3 febbraio 2006<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il regolamento che disciplina gli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette, per l&#8217;attivit\u00e0 di avvocati, notai, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"E&#8217; stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il regolamento che disciplina gli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette, per l&#8217;attivit\u00e0 di avvocati, notai, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Studio Venco\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2006-04-07T11:33:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"872\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"625\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin_venco\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin_venco\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"16 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin_venco\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22\"},\"headline\":\"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI\",\"datePublished\":\"2006-04-07T11:33:08+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/\"},\"wordCount\":3269,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\"},\"articleSection\":[\"News\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/\",\"name\":\"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2006-04-07T11:33:08+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/2006\\\/04\\\/07\\\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/en\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/\",\"name\":\"Studio Venco\",\"description\":\"Studio associato avvocati\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#organization\",\"name\":\"Studio Legale Venco\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/LogoVenco-01.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/LogoVenco-01.png\",\"width\":872,\"height\":625,\"caption\":\"Studio Legale Venco\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.studiovenco.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22\",\"name\":\"admin_venco\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco","og_description":"E&#8217; stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il regolamento che disciplina gli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette, per l&#8217;attivit\u00e0 di avvocati, notai, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/","og_site_name":"Studio Venco","article_published_time":"2006-04-07T11:33:08+00:00","og_image":[{"width":872,"height":625,"url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","type":"image\/png"}],"author":"admin_venco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"admin_venco","Est. reading time":"16 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/"},"author":{"name":"admin_venco","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/person\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22"},"headline":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI","datePublished":"2006-04-07T11:33:08+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/"},"wordCount":3269,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization"},"articleSection":["News"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/","name":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI - Studio Venco","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#website"},"datePublished":"2006-04-07T11:33:08+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2006\/04\/07\/disposizioni-antiriciclaggio-per-gli-avvocati\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#website","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/","name":"Studio Venco","description":"Studio associato avvocati","publisher":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.studiovenco.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#organization","name":"Studio Legale Venco","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","contentUrl":"https:\/\/www.studiovenco.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/LogoVenco-01.png","width":872,"height":625,"caption":"Studio Legale Venco"},"image":{"@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.studiovenco.it\/#\/schema\/person\/051c1d7775f146061a02a52dbf777e22","name":"admin_venco"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}