{"id":2149,"date":"2007-10-19T13:12:31","date_gmt":"2007-10-19T11:12:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2007\/10\/19\/ulteriori-modifiche-alla-legge-fallimentare\/"},"modified":"2007-10-19T13:12:31","modified_gmt":"2007-10-19T11:12:31","slug":"ulteriori-modifiche-alla-legge-fallimentare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2007\/10\/19\/ulteriori-modifiche-alla-legge-fallimentare\/","title":{"rendered":"ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE"},"content":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato il decreto che reca ulteriori modifiche alla legge fallimentare, che entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>D<\/strong><b>ECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169<br \/>\nDisposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, nonche&#8217; al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in<br \/>\nmateria di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e<br \/>\ndella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell&#8217;articolo 1,<br \/>\ncommi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.<\/b><\/p>\n<p>GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 241 DEL 16\/10\/2007<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;<br \/>\nVisto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina<br \/>\ndel fallimento, del concordato preventivo, dell&#8217;amministrazione<br \/>\ncontrollata e della liquidazione coatta amministrativa;<br \/>\nVista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con<br \/>\nmodificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante<br \/>\ndisposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo<br \/>\neconomico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica<br \/>\ndel codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e<br \/>\ndi arbitrato nonche&#8217; per la riforma organica della disciplina delle<br \/>\nprocedure concorsuali;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma<br \/>\norganica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;<br \/>\nVisto, in particolare, l&#8217;articolo 1, comma 5-bis, della citata<br \/>\nlegge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell&#8217;articolo 1<br \/>\ndella legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita&#8217; di<br \/>\nemanare disposizioni correttive ed integrative del decreto<br \/>\nlegislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;<br \/>\nVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br \/>\nadottata nella riunione del 15 giugno 2007;<br \/>\nAcquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei<br \/>\ndeputati e del Senato della Repubblica;<br \/>\nEsaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del<br \/>\nSenato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera<br \/>\ndei deputati;<br \/>\nVista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br \/>\nriunione del 7 settembre 2007;<br \/>\nSulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello<br \/>\nsviluppo economico;<\/p>\n<p>E m a n a<\/p>\n<p>il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p><strong>Art. 1.<br \/>\nModifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. L&#8217;articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato<br \/>\npreventivo). &#8211; Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul<br \/>\nconcordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita&#8217;<br \/>\ncommerciale, esclusi gli enti pubblici.<br \/>\nNon sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato<br \/>\npreventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino<br \/>\nil possesso congiunto dei seguenti requisiti:<br \/>\na) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito<br \/>\ndella istanza di fallimento o dall&#8217;inizio dell&#8217;attivita&#8217; se di durata<br \/>\ninferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non<br \/>\nsuperiore ad euro trecentomila;<br \/>\nb) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi<br \/>\nantecedenti la data di deposito dell&#8217;istanza di fallimento o<br \/>\ndall&#8217;inizio dell&#8217;attivita&#8217; se di durata inferiore, ricavi lordi per<br \/>\nun ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;<br \/>\nc) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore<br \/>\nad euro cinquecentomila.<br \/>\nI limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono<br \/>\nessere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della<br \/>\ngiustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT<br \/>\ndei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati<br \/>\nintervenute nel periodo di riferimento.&#8221;.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nArt. 2.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267 le parole &#8220;La sentenza che dichiara l&#8217;incompetenza e&#8217;<br \/>\ntrasmessa&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Il provvedimento che<br \/>\ndichiara l&#8217;incompetenza e&#8217; trasmesso&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, dopo le parole &#8220;salva la facolta&#8221;, sono aggiunte le seguenti:<br \/>\n&#8220;per il creditore o per il pubblico ministero&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole &#8220;tre anni&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;tre<br \/>\nesercizi&#8221;.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). &#8211; Il<br \/>\nprocedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al<br \/>\ntribunale in composizione collegiale con le modalita&#8217; dei<br \/>\nprocedimenti in camera di consiglio.<br \/>\nIl tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il<br \/>\ndebitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento<br \/>\ninterviene il pubblico ministero che ha assunto l&#8217;iniziativa per la<br \/>\ndichiarazione di fallimento.<br \/>\nIl decreto di convocazione e&#8217; sottoscritto dal presidente del<br \/>\ntribunale o dal giudice relatore se vi e&#8217; delega alla trattazione del<br \/>\nprocedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della<br \/>\nnotificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del<br \/>\nricorso e quella dell&#8217;udienza deve intercorrere un termine non<br \/>\ninferiore a quindici giorni.<br \/>\nIl decreto contiene l&#8217;indicazione che il procedimento e&#8217; volto<br \/>\nall&#8217;accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e<br \/>\nfissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell&#8217;udienza per<br \/>\nla presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni<br \/>\ntecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l&#8217;imprenditore<br \/>\ndepositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche&#8217; una<br \/>\nsituazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo&#8217;<br \/>\nrichiedere eventuali informazioni urgenti.<br \/>\nI termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati<br \/>\ndal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono<br \/>\nparticolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del<br \/>\ntribunale puo&#8217; disporre che il ricorso e il decreto di fissazione<br \/>\ndell&#8217;udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo<br \/>\nidoneo, omessa ogni formalita&#8217; non indispensabile alla conoscibilita&#8217;<br \/>\ndegli stessi.<br \/>\nIl tribunale puo&#8217; delegare al giudice relatore l&#8217;audizione delle<br \/>\nparti. In tal caso, il giudice delegato provvede all&#8217;ammissione ed<br \/>\nall&#8217;espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o<br \/>\ndisposti d&#8217;ufficio.<br \/>\nLe parti possono nominare consulenti tecnici.<br \/>\nIl tribunale, ad istanza di parte, puo&#8217; emettere i provvedimenti<br \/>\ncautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell&#8217;impresa<br \/>\noggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata<br \/>\ndel procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che<br \/>\ndichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta<br \/>\nl&#8217;istanza.<br \/>\nNon si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l&#8217;ammontare dei<br \/>\ndebiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell&#8217;istruttoria<br \/>\nprefallimentare e&#8217; complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale<br \/>\nimporto e&#8217; periodicamente aggiornato con le modalita&#8217; di cui al terzo<br \/>\ncomma dell&#8217;articolo 1.&#8221;.<br \/>\n5. L&#8217;articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). &#8211; Il tribunale<br \/>\ndichiara il fallimento con sentenza, con la quale:<br \/>\n1) nomina il giudice delegato per la procedura;<br \/>\n2) nomina il curatore;<br \/>\n3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture<br \/>\ncontabili e fiscali obbligatorie, nonche&#8217; dell&#8217;elenco dei creditori,<br \/>\nentro tre giorni, se non e&#8217; stato ancora eseguito a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 14;<br \/>\n4) stabilisce il luogo, il giorno e l&#8217;ora dell&#8217;adunanza in cui si<br \/>\nprocedera&#8217; all&#8217;esame dello stato passivo, entro il termine perentorio<br \/>\ndi non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero<br \/>\ncentottanta giorni in caso di particolare complessita&#8217; della<br \/>\nprocedura;<br \/>\n5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o<br \/>\npersonali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di<br \/>\ntrenta giorni prima dell&#8217;adunanza di cui al numero 4 per la<br \/>\npresentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.<br \/>\nLa sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione<br \/>\nai sensi dell&#8217;articolo 133, primo comma, del codice di procedura<br \/>\ncivile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di<br \/>\niscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 17, secondo comma.&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267, dopo le parole &#8220;codice di procedura civile,&#8221; sono aggiunte le<br \/>\nseguenti &#8220;al pubblico ministero,&#8221;.<br \/>\n7. L&#8217;articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 18 (Reclamo). &#8211; Contro la sentenza che dichiara il fallimento<br \/>\npuo&#8217; essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato<br \/>\ncon ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d&#8217;appello<br \/>\nnel termine perentorio di trenta giorni.<br \/>\nIl ricorso deve contenere:<br \/>\n1) l&#8217;indicazione della corte d&#8217;appello competente;<br \/>\n2) le generalita&#8217; dell&#8217;impugnante e l&#8217;elezione del domicilio nel<br \/>\ncomune in cui ha sede la corte d&#8217;appello;<br \/>\n3) l&#8217;esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si<br \/>\nbasa l&#8217;impugnazione, con le relative conclusioni;<br \/>\n4) l&#8217;indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende<br \/>\navvalersi e dei documenti prodotti.<br \/>\nIl reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo<br \/>\nquanto previsto dall&#8217;articolo 19, primo comma.<br \/>\nIl termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della<br \/>\nnotificazione della sentenza a norma dell&#8217;articolo 17 e per tutti gli<br \/>\naltri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle<br \/>\nimprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la<br \/>\ndisposizione di cui all&#8217;articolo 327, primo comma, del codice di<br \/>\nprocedura civile.<br \/>\nIl presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del<br \/>\nricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l&#8217;udienza di<br \/>\ncomparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.<br \/>\nIl ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;udienza, deve<br \/>\nessere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre<br \/>\nparti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.<br \/>\nTra la data della notificazione e quella dell&#8217;udienza deve<br \/>\nintercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti<br \/>\nresistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della<br \/>\nudienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte<br \/>\nd&#8217;appello.<br \/>\nLa costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di<br \/>\nuna memoria contenente l&#8217;esposizione delle difese in fatto e in<br \/>\ndiritto, nonche&#8217; l&#8217;indicazione dei mezzi di prova e dei documenti<br \/>\nprodotti.<br \/>\nL&#8217;intervento di qualunque interessato non puo&#8217; avere luogo oltre il<br \/>\ntermine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le<br \/>\nmodalita&#8217; per queste previste.<br \/>\nAll&#8217;udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche<br \/>\nd&#8217;ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova<br \/>\nche ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.<br \/>\nLa corte provvede sul ricorso con sentenza.<br \/>\nLa sentenza che revoca il fallimento e&#8217; notificata, a cura della<br \/>\ncancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e<br \/>\nal debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 17.<br \/>\nLa sentenza che rigetta il reclamo e&#8217; notificata al reclamante a<br \/>\ncura della cancelleria.<br \/>\nIl termine per proporre il ricorso per cassazione e&#8217; di trenta<br \/>\ngiorni dalla notificazione.<br \/>\nSe il fallimento e&#8217; revocato, restano salvi gli effetti degli atti<br \/>\nlegalmente compiuti dagli organi della procedura.<br \/>\nLe spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati<br \/>\ndal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto<br \/>\nreclamabile ai sensi dell&#8217;articolo 26.&#8221;.<br \/>\n8. All&#8217;articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma, le parole &#8220;l&#8217;appello&#8221; sono sostituite dalle<br \/>\nparole &#8220;il reclamo&#8221; e le parole &#8220;il collegio&#8221; sono sostituite dalle<br \/>\nparole &#8220;la corte d&#8217;appello&#8221;;<br \/>\nb) il secondo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n9. L&#8217;articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e&#8217;<br \/>\nabrogato.<br \/>\n10. All&#8217;articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole &#8220;Corte di<br \/>\nappello&#8221; e &#8220;Corte d&#8217;appello&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;corte<br \/>\nd&#8217;appello&#8221;;<br \/>\nb) nel secondo comma, le parole &#8220;quindici giorni&#8221; sono sostituite<br \/>\ndalle seguenti: &#8220;trenta giorni&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il<br \/>\nsecondo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, le parole: &#8220;agli avvocati&#8221; sono sostituite dalla<br \/>\nseguente: &#8220;ai difensori&#8221;.<br \/>\n3. L&#8217;articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del<br \/>\ntribunale). &#8211; Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti<br \/>\ndel giudice delegato e del tribunale, puo&#8217; essere proposto reclamo al<br \/>\ntribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di<br \/>\nconsiglio.<br \/>\nIl reclamo e&#8217; proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei<br \/>\ncreditori e da chiunque vi abbia interesse.<br \/>\nIl reclamo e&#8217; proposto nel termine perentorio di dieci giorni,<br \/>\ndecorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del<br \/>\nprovvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei<br \/>\ncreditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e&#8217; stato chiesto<br \/>\nil provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre<br \/>\ndall&#8217;esecuzione delle formalita&#8217; pubblicitarie disposte dal giudice<br \/>\ndelegato o dal tribunale, se quest&#8217;ultimo ha emesso il provvedimento.<br \/>\nLa comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore<br \/>\nmediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o<br \/>\nposta elettronica con garanzia dell&#8217;avvenuta ricezione in base al<br \/>\ntesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia<br \/>\ndi documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.<br \/>\nIndipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il<br \/>\nreclamo non puo&#8217; piu&#8217; proporsi decorso il termine perentorio di<br \/>\nnovanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.<br \/>\nIl reclamo non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento.<br \/>\nIl reclamo si propone con ricorso che deve contenere:<br \/>\n1) l&#8217;indicazione del tribunale o della corte di appello<br \/>\ncompetente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;<br \/>\n2) le generalita&#8217; del ricorrente e l&#8217;elezione del domicilio nel<br \/>\ncomune in cui ha sede il giudice adito;<br \/>\n3) l&#8217;esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si<br \/>\nbasa il reclamo, con le relative conclusioni;<br \/>\n4) l&#8217;indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende<br \/>\navvalersi e dei documenti prodotti.<br \/>\nIl presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del<br \/>\nricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l&#8217;udienza di<br \/>\ncomparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.<br \/>\nIl ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;udienza, deve<br \/>\nessere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai<br \/>\ncontrointeressati entro cinque giorni dalla comunicazione del<br \/>\ndecreto.<br \/>\nTra la data della notificazione e quella dell&#8217;udienza deve<br \/>\nintercorrere un termine non minore di quindici giorni.<br \/>\nIl resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima<br \/>\ndell&#8217;udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il<br \/>\ntribunale o la corte d&#8217;appello, e depositando una memoria contenente<br \/>\nl&#8217;esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche&#8217;<br \/>\nl&#8217;indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.<br \/>\nL&#8217;intervento di qualunque interessato non puo&#8217; avere luogo oltre il<br \/>\ntermine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le<br \/>\nmodalita&#8217; per questa previste.<br \/>\nAll&#8217;udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d&#8217;ufficio i<br \/>\nmezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.<br \/>\nEntro trenta giorni dall&#8217;udienza di comparizione delle parti, il<br \/>\ncollegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma,<br \/>\nmodifica o revoca il provvedimento reclamato&#8221;.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il<br \/>\nsecondo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n5. All&#8217;articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole &#8220;giudice delegato&#8221; sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n&#8220;comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli<br \/>\narticoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nella rubrica dopo le parole: &#8220;Relazione al giudice&#8221; sono<br \/>\naggiunte: &#8220;e rapporti riepilogativi.&#8221;;<br \/>\nb) nel primo comma le parole &#8220;dell&#8217;istruttoria penale&#8221; sono<br \/>\nsostituite con &#8220;delle indagini preliminari in sede penale.&#8221;.<br \/>\n7. All&#8217;articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nel primo comma, dopo le parole &#8220;scelti dal curatore.&#8221; e&#8217;<br \/>\naggiunta la seguente frase: &#8220;Su proposta del curatore il comitato dei<br \/>\ncreditori puo&#8217; autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o<br \/>\nin parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto<br \/>\ncorrente, purche&#8217; sia garantita l&#8217;integrita&#8217; del capitale&#8221;;<br \/>\nb) il terzo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n8. All&#8217;articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) dopo il primo comma e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Nel richiedere<br \/>\nl&#8217;autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le<br \/>\nproprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.&#8221;;<br \/>\nb) al secondo comma, le parole &#8220;approvati dal medesimo ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 104-ter&#8221; sono sostituite dalla seguente: &#8220;autorizzati<br \/>\ndal medesimo ai sensi dell&#8217;articolo 104-ter comma ottavo&#8221;.<br \/>\n9. All&#8217;articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) il primo comma, e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Conclusa<br \/>\nl&#8217;adunanza per l&#8217;esame dello stato passivo e prima della<br \/>\ndichiarazione di esecutivita&#8217; dello stesso, i creditori presenti,<br \/>\npersonalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei<br \/>\ncrediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai<br \/>\ncomponenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore<br \/>\nindicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo<br \/>\nnominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di<br \/>\nsostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti<br \/>\ndesignati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di<br \/>\ncui agli articoli 28 e 40&#8221;;<br \/>\nb) nel terzo comma, le parole &#8220;allo stato&#8221; sono soppresse.<br \/>\n10. All&#8217;articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al quarto comma, dopo le parole &#8220;In caso di inerzia, di<br \/>\nimpossibilita&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;di costituzione per<br \/>\ninsufficienza di numero o indisponibilita&#8217; dei creditori, o&#8221;;<br \/>\nb) il settimo comma e&#8217; sostituito dai seguenti:<br \/>\n&#8220;Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto<br \/>\ncompatibile, l&#8217;articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.<br \/>\nL&#8217;azione di responsabilita&#8217; puo&#8217; essere proposta dal curatore<br \/>\ndurante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di<br \/>\nautorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del<br \/>\ncomitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato<br \/>\nl&#8217;azione.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 4.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nel primo comma, le parole da &#8220;L&#8217;imprenditore&#8221; a &#8220;sono tenuti&#8221;<br \/>\nsono sostituite dalle seguenti: &#8220;Il fallito persona fisica e&#8217;<br \/>\ntenuto&#8221;;<br \/>\nb) dopo il primo comma e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n&#8220;La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e&#8217;<br \/>\nconsegnata al curatore.&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il<br \/>\nsecondo comma e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti<br \/>\nesentati dal divieto di cui all&#8217;articolo 51.&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole da &#8220;disponendo&#8221; fino a &#8220;relative&#8221;, sono sostituite<br \/>\ndalle seguenti: &#8220;determinandone le modalita&#8217; a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 107&#8221;.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) la lettera c) del terzo comma e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n&#8220;c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano<br \/>\ncessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,<br \/>\nconclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso<br \/>\nabitativo, destinati a costituire l&#8217;abitazione principale<br \/>\ndell&#8217;acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;&#8221;;<br \/>\nb) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole &#8220;sia<br \/>\nattestata&#8221;, sono aggiunte le seguenti: &#8220;da un professionista iscritto<br \/>\nnel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti<br \/>\ndall&#8217;articolo 28, lettere a) e b)&#8221;.<br \/>\n5. All&#8217;articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, dopo le parole &#8220;atti estintivi di&#8221;, sono aggiunte le<br \/>\nseguenti: &#8220;posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente<br \/>\nbancario o comunque&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;,<br \/>\nsalvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia&#8217; avvenuto il<br \/>\ntrasferimento del diritto&#8221;;<br \/>\nb) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<br \/>\n&#8220;, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno&#8221;;<br \/>\nc) il settimo comma e&#8217; sostituito dai seguenti:<br \/>\n&#8220;In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita<br \/>\nimmobiliare trascritto ai sensi dell&#8217;articolo 2645-bis del codice<br \/>\ncivile, l&#8217;acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel<br \/>\npassivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode<br \/>\ndel privilegio di cui all&#8217;articolo 2775-bis del codice civile a<br \/>\ncondizione che gli effetti della trascrizione del contratto<br \/>\npreliminare non siano cessati anteriormente alla data della<br \/>\ndichiarazione di fallimento.<br \/>\nLe disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto<br \/>\npreliminare di vendita trascritto ai sensi dell&#8217;articolo 2645-bis del<br \/>\ncodice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo<br \/>\ndestinato a costituire l&#8217;abitazione principale dell&#8217;acquirente o di<br \/>\nsuoi parenti ed affini entro il terzo grado&#8221;.<br \/>\n7. L&#8217;articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). &#8211; I<br \/>\ncontratti di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno<br \/>\n2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la<br \/>\nscelta tra esecuzione o scioglimento, l&#8217;acquirente abbia escusso la<br \/>\nfideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al<br \/>\ncostruttore, dandone altresi&#8217; comunicazione al curatore. In ogni<br \/>\ncaso, la fideiussione non puo&#8217; essere escussa dopo che il curatore ha<br \/>\ncomunicato di voler dare esecuzione al contratto.&#8221;.<br \/>\n8. All&#8217;articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto<br \/>\n16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole &#8221; del bene stesso&#8221; sono<br \/>\ninserite le seguenti: &#8220;avvenute a valori di mercato&#8221;.<br \/>\n9. L&#8217;articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). &#8211; Nella vendita con<br \/>\nriserva di proprieta&#8217;, in caso di fallimento del compratore, se il<br \/>\nprezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo&#8217;<br \/>\nsubentrare nel contratto con l&#8217;autorizzazione del comitato dei<br \/>\ncreditori; il venditore puo&#8217; chiedere cauzione a meno che il curatore<br \/>\npaghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell&#8217;interesse legale.<br \/>\nQualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve<br \/>\nrestituire le rate di prezzo gia&#8217; riscosse, salvo il diritto ad un<br \/>\nequo compenso per l&#8217;uso della cosa.<br \/>\nIl fallimento del venditore non e&#8217; causa di scioglimento del<br \/>\ncontratto.&#8221;.<br \/>\n10. L&#8217;articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). &#8211; Se il<br \/>\ncuratore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o<br \/>\nperiodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne<br \/>\ngia&#8217; avvenute o dei servizi gia&#8217; erogati.&#8221;.<br \/>\n11. L&#8217;articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 79 (Contratto di affitto d&#8217;azienda). &#8211; Il fallimento non e&#8217;<br \/>\ncausa di scioglimento del contratto di affitto d&#8217;azienda, ma entrambe<br \/>\nle parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla<br \/>\ncontroparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e&#8217;<br \/>\ndeterminato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.<br \/>\nL&#8217;indennizzo dovuto dalla curatela e&#8217; regolato dall&#8217;articolo 111, n.<br \/>\n1.&#8221;.<br \/>\n12. L&#8217;articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). &#8211; Il fallimento del<br \/>\nlocatore non scioglie il contratto di locazione d&#8217;immobili e il<br \/>\ncuratore subentra nel contratto.<br \/>\nQualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a<br \/>\nquattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro<br \/>\nun anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta&#8217; di recedere<br \/>\ndal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per<br \/>\nl&#8217;anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e&#8217; determinato<br \/>\ndal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto<br \/>\ndecorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.<br \/>\nIn caso di fallimento del conduttore, il curatore puo&#8217; in qualunque<br \/>\ntempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo<br \/>\nindennizzo per l&#8217;anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti,<br \/>\ne&#8217; determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.<br \/>\nIl credito per l&#8217;indennizzo e&#8217; soddisfatto in prededuzione ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 111, n. 1 con il privilegio dell&#8217;articolo 2764 del<br \/>\ncodice civile.&#8221;.<br \/>\n13. L&#8217;articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nabrogato.<\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, la parola &#8220;annotato&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n&#8220;trascritto&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole: &#8220;e delle&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;e<br \/>\nalle&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 6.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al terzo comma, n. 4), le parole &#8220;anche in relazione alla<br \/>\ngraduazione del credito,&#8221; sono soppresse;<br \/>\nb) il settimo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n2. L&#8217;articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Il curatore deposita il progetto<br \/>\ndi stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici<br \/>\ngiorni prima dell&#8217;udienza fissata per l&#8217;esame dello stato passivo. I<br \/>\ncreditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono<br \/>\nesaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti<br \/>\nintegrativi fino all&#8217;udienza.&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma:<br \/>\n1) dopo le parole &#8220;con decreto&#8221;, sono aggiunte le seguenti:<br \/>\n&#8220;succintamente motivato&#8221;;<br \/>\n2) il secondo periodo e&#8217; soppresso;<br \/>\nb) il secondo comma e&#8217; abrogato.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 99 (Procedimento). &#8211; Le impugnazioni di cui all&#8217;articolo<br \/>\nprecedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria<br \/>\ndel tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del<br \/>\nfatto o del documento.<br \/>\nIl ricorso deve contenere:<br \/>\n1) l&#8217;indicazione del tribunale, del giudice delegato e del<br \/>\nfallimento;<br \/>\n2) le generalita&#8217; dell&#8217;impugnante e l&#8217;elezione del domicilio nel<br \/>\ncomune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;<br \/>\n3) l&#8217;esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si<br \/>\nbasa l&#8217;impugnazione e le relative conclusioni;<br \/>\n4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non<br \/>\nrilevabili d&#8217;ufficio, nonche&#8217; l&#8217;indicazione specifica dei mezzi di<br \/>\nprova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti<br \/>\nprodotti.<br \/>\nIl presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del<br \/>\nricorso, designa il relatore, al quale puo&#8217; delegare la trattazione<br \/>\ndel procedimento e fissa con decreto l&#8217;udienza di comparizione entro<br \/>\nsessanta giorni dal deposito del ricorso.<br \/>\nIl ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;udienza, deve<br \/>\nessere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed<br \/>\nall&#8217;eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla<br \/>\ncomunicazione del decreto.<br \/>\nTra la data della notificazione e quella dell&#8217;udienza deve<br \/>\nintercorrere un termine non minore di trenta giorni.<br \/>\nLe parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima<br \/>\ndell&#8217;udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il<br \/>\ntribunale.<br \/>\nLa costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di<br \/>\nuna memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni<br \/>\nprocessuali e di merito non rilevabili d&#8217;ufficio, nonche&#8217;<br \/>\nl&#8217;indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.<br \/>\nL&#8217;intervento di qualunque interessato non puo&#8217; avere luogo oltre il<br \/>\ntermine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le<br \/>\nmodalita&#8217; per queste previste.<br \/>\nIl giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all&#8217;ammissione<br \/>\ned all&#8217;espletamento dei mezzi istruttori.<br \/>\nIl giudice delegato al fallimento non puo&#8217; far parte del collegio.<br \/>\nIl collegio provvede in via definitiva sull&#8217;opposizione,<br \/>\nimpugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni<br \/>\ndall&#8217;udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per<br \/>\nil deposito di memorie.<br \/>\nIl decreto e&#8217; comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei<br \/>\nsuccessivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.&#8221;.<br \/>\n5. All&#8217;articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, dopo il primo periodo e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Il<br \/>\ngiudice delegato fissa per l&#8217;esame delle domande tardive un&#8217;udienza<br \/>\nogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d&#8217;urgenza.&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nel comma primo le parole &#8220;e sentiti il comitato dei creditori<br \/>\ned il fallito&#8221; sono sostituite dalle seguenti &#8220;e dal parere del<br \/>\ncomitato dei creditori, sentito il fallito&#8221;;<br \/>\nb) il secondo comma e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Le disposizioni<br \/>\ndi cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la<br \/>\ncondizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla<br \/>\nverifica dello stato passivo&#8221;.<br \/>\n7. All&#8217;articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo<br \/>\nil primo comma e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;Sono salve le disposizioni<br \/>\ndell&#8217;articolo 1706 del codice civile.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.<\/p>\n<p>Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: &#8220;Entro<br \/>\nsessanta giorni dalla redazione dell&#8217;inventario, il curatore<br \/>\npredispone un programma di liquidazione da sottoporre<br \/>\nall&#8217;approvazione del comitato dei creditori.<br \/>\nIl programma costituisce l&#8217;atto di pianificazione e di indirizzo in<br \/>\nordine alle modalita&#8217; e ai termini previsti per la realizzazione<br \/>\ndell&#8217;attivo, e deve specificare:<br \/>\na) l&#8217;opportunita&#8217; di disporre l&#8217;esercizio provvisorio<br \/>\ndell&#8217;impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 104, ovvero l&#8217;opportunita&#8217; di autorizzare l&#8217;affitto<br \/>\ndell&#8217;azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell&#8217;articolo 104-bis;<br \/>\nb) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro<br \/>\ncontenuto;<br \/>\nc) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da<br \/>\nesercitare ed il loro possibile esito;<br \/>\nd) le possibilita&#8217; di cessione unitaria dell&#8217;azienda, di<br \/>\nsingoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in<br \/>\nblocco;<br \/>\ne) le condizioni della vendita dei singoli cespiti&#8221;;<br \/>\nb) al quarto comma, il secondo periodo e&#8217; soppresso;<br \/>\nc) dopo il settimo comma e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;Il programma approvato e&#8217; comunicato al giudice delegato che<br \/>\nautorizza l&#8217;esecuzione degli atti a esso conformi.&#8221;.<br \/>\n2. Prima dell&#8217;articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nsono inserite le seguenti parole: &#8220;Sezione II DELLA VENDITA DEI<br \/>\nBENI&#8221;.<br \/>\n3. Prima dell&#8217;articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nle parole: &#8220;Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI&#8221; sono soppresse.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella<br \/>\nrubrica, la parola &#8220;Vendita&#8221;, e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n&#8220;Cessione&#8221;.<br \/>\n5. Prima dell&#8217;articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nle parole: &#8220;Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI&#8221; sono<br \/>\nsoppresse.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) il primo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in<br \/>\nesecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore<br \/>\ntramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti<br \/>\nspecializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni<br \/>\ndi modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con<br \/>\nadeguate forme di pubblicita&#8217;, la massima informazione e<br \/>\npartecipazione degli interessati.&#8221;;<br \/>\nb) dopo il primo comma e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;Il curatore puo&#8217; prevedere nel programma di liquidazione che le<br \/>\nvendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano<br \/>\neffettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di<br \/>\nprocedura civile in quanto compatibili.&#8221;;<br \/>\nc) al secondo comma, dopo le parole &#8220;Per i beni immobili&#8221; sono<br \/>\ninserite le seguenti: &#8220;e gli altri beni iscritti nei pubblici<br \/>\nregistri&#8221;.<br \/>\n7. All&#8217;articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al<br \/>\nsecondo comma le parole &#8220;Per i veicoli iscritti nel pubblico registro<br \/>\nautomobilistico e per i beni immobili&#8221; sono sostituite dalle<br \/>\nseguenti: &#8220;Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici<br \/>\nregistri,&#8221;.<br \/>\n8. L&#8217;articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nabrogato.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma, dopo il primo periodo e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n&#8220;Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si<br \/>\napplica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 51.&#8221;;<br \/>\nb) al secondo comma, le parole &#8220;sentito il comitato dei<br \/>\ncreditori&#8221; sono soppresse;<br \/>\nc) nel terzo comma, dopo la parola: &#8220;reclamo&#8221; sono aggiunte le<br \/>\nseguenti: &#8220;al giudice delegato&#8221; e le parole &#8220;nelle forme di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 26.&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;ai sensi dell&#8217;art.<br \/>\n36.&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, la parola: &#8220;debiti&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n&#8220;crediti&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) il secondo comma e&#8217; abrogato;<br \/>\nb) nel terzo comma, le parole: &#8220;secondo un criterio<br \/>\nproporzionale&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;tenuto conto delle<br \/>\nrispettive cause di prelazione&#8221;;<br \/>\nc) al quarto comma, le parole da &#8220;se l&#8217;importo&#8221; fino a &#8220;costo<br \/>\ndella vita&#8221;, sono soppresse.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, dopo le parole &#8220;formale dello stato passivo.&#8221; sono<br \/>\naggiunte le seguenti: &#8220;Le stesse disposizioni si applicano in caso di<br \/>\nsurrogazione del creditore&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) le parole &#8220;Ove si tratti di fallimento di societa&#8217; il curatore<br \/>\nne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.&#8221; sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: &#8220;Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3)<br \/>\ne 4), ove si tratti di fallimento di societa&#8217; il curatore ne chiede<br \/>\nla cancellazione dal registro delle imprese&#8221;;<br \/>\nb) dopo le parole &#8220;della societa&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;nei<br \/>\ncasi di cui ai numeri 1) e 2)&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) nel terzo comma, dopo il primo periodo e&#8217; aggiunto il<br \/>\nseguente:<br \/>\n&#8220;Contro il decreto della corte d&#8217;appello il ricorso per cassazione<br \/>\ne&#8217; proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla<br \/>\nnotificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per<br \/>\nil fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il<br \/>\nreclamo o e&#8217; intervenuto nel procedimento; dal compimento della<br \/>\npubblicita&#8217; di cui all&#8217;articolo 17 per ogni altro interessato.&#8221;;<br \/>\nb) dopo il terzo comma e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e&#8217; decorso il<br \/>\ntermine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero<br \/>\nquando il reclamo e&#8217; definitivamente rigettato.&#8221;;<br \/>\n3. L&#8217;articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267, e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio<br \/>\ndel fallito e le conseguenti incapacita&#8217; personali e decadono gli<br \/>\norgani preposti al fallimento.&#8221;.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267, la parola: &#8220;appellata&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n&#8220;reclamata&#8221;;<br \/>\n5. All&#8217;articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) Il primo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;La proposta di concordato puo&#8217; essere presentata da uno o piu&#8217;<br \/>\ncreditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo<br \/>\nlo stato passivo, purche&#8217; sia stata tenuta la contabilita&#8217; ed i dati<br \/>\nrisultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al<br \/>\ncuratore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del<br \/>\nfallito da sottoporre all&#8217;approvazione del giudice delegato. Essa non<br \/>\npuo&#8217; essere presentata dal fallito, da societa&#8217; cui egli partecipi o<br \/>\nda societa&#8217; sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di<br \/>\nun anno dalla dichiarazione di fallimento e purche&#8217; non siano decorsi<br \/>\ndue anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.&#8221;;<br \/>\nb) il terzo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;La proposta puo&#8217; prevedere che i creditori muniti di privilegio,<br \/>\npegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche&#8217; il<br \/>\npiano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella<br \/>\nrealizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul<br \/>\nricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato<br \/>\nattribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di<br \/>\nprelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in<br \/>\npossesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma,<br \/>\nlettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per<br \/>\nciascuna classe non puo&#8217; avere l&#8217;effetto di alterare l&#8217;ordine delle<br \/>\ncause legittime di prelazione.&#8221;;<br \/>\nc) al quarto comma:<br \/>\n1) dopo le parole: &#8220;La proposta presentata&#8221; sono inserite le<br \/>\nseguenti: &#8220;da uno o piu&#8217; creditori o&#8221;;<br \/>\n2) nel secondo periodo le parole &#8220;Il terzo&#8221; vengono sostituite<br \/>\ndalle seguenti: &#8220;Il proponente&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma le parole &#8220;comitato dei creditori e&#8221; sono<br \/>\nsoppresse e dopo le parole &#8220;della liquidazione&#8221; sono aggiunte le<br \/>\nseguenti: &#8220;ed alle garanzie offerte&#8221;;<br \/>\nb) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:<br \/>\n&#8220;Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice<br \/>\ndelegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,<br \/>\nvalutata la ritualita&#8217; della proposta, ordina che la stessa,<br \/>\nunitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga<br \/>\ncomunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i<br \/>\ndati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta<br \/>\nsara&#8217; considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il<br \/>\ngiudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne&#8217;<br \/>\nsuperiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire<br \/>\nnella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.<br \/>\nQualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole<br \/>\nclassi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori,<br \/>\ndeve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma,<br \/>\nal giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei<br \/>\ncriteri di cui all&#8217;articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)<br \/>\ntenendo conto della relazione resa ai sensi dell&#8217;articolo 124, terzo<br \/>\ncomma.&#8221;;<br \/>\n7. All&#8217;articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:<br \/>\n&#8220;Il concordato e&#8217; approvato dai creditori che rappresentano la<br \/>\nmaggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse<br \/>\nclassi di creditori, il concordato e&#8217; approvato se tale maggioranza<br \/>\nsi verifica inoltre nel maggior numero di classi.&#8221;;<br \/>\nb) nel comma quarto le parole: &#8220;una sentenza emessa&#8221; sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: &#8220;un provvedimento emesso&#8221;;<br \/>\n8. L&#8217;articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 129 (Giudizio di omologazione). &#8211; Decorso il termine<br \/>\nstabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato<br \/>\nuna relazione sul loro esito.<br \/>\nSe la proposta e&#8217; stata approvata, il giudice delegato dispone che<br \/>\nil curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche&#8217;<br \/>\nrichieda l&#8217;omologazione del concordato, al fallito e ai creditori<br \/>\ndissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell&#8217;articolo 17,<br \/>\nfissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a<br \/>\ntrenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da<br \/>\nparte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del<br \/>\ncomitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere<br \/>\ndefinitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e&#8217;<br \/>\nredatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.<br \/>\nL&#8217;opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con<br \/>\nricorso a norma dell&#8217;articolo 26.<br \/>\nSe nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il<br \/>\ntribunale, verificata la regolarita&#8217; della procedura e l&#8217;esito della<br \/>\nvotazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a<br \/>\ngravame.<br \/>\nSe sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi<br \/>\nistruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche<br \/>\ndelegando uno dei componenti del collegio. Nell&#8217;ipotesi di cui al<br \/>\nsecondo periodo del primo comma dell&#8217;articolo 128, se un creditore<br \/>\nappartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della<br \/>\nproposta, il tribunale puo&#8217; omologare il concordato qualora ritenga<br \/>\nche il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura<br \/>\nnon inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.<br \/>\nIl tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 17.&#8221;.<br \/>\n9. L&#8217;articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 131 (Reclamo). &#8211; Il decreto del tribunale e&#8217; reclamabile<br \/>\ndinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.<br \/>\nIl reclamo e&#8217; proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria<br \/>\ndella corte d&#8217;appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla<br \/>\nnotificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.<br \/>\nEsso deve contenere i requisiti prescritti dall&#8217;articolo 18,<br \/>\nsecondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).<br \/>\nIl presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del<br \/>\nricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l&#8217;udienza di<br \/>\ncomparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.<br \/>\nIl ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;udienza, deve<br \/>\nessere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla<br \/>\ncomunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si<br \/>\nidentificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e<br \/>\nnegli opponenti.<br \/>\nTra la data della notificazione e quella dell&#8217;udienza deve<br \/>\nintercorrere un termine non minore di trenta giorni.<br \/>\nLe parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima<br \/>\ndella udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la<br \/>\ncorte d&#8217;appello.<br \/>\nLa costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di<br \/>\nuna memoria contenente l&#8217;esposizione delle difese in fatto e in<br \/>\ndiritto, nonche&#8217; l&#8217;indicazione dei mezzi di prova e dei documenti<br \/>\nprodotti.<br \/>\nL&#8217;intervento di qualunque interessato non puo&#8217; aver luogo oltre il<br \/>\ntermine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le<br \/>\nmodalita&#8217; per queste previste.<br \/>\nAll&#8217;udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche<br \/>\nd&#8217;ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo<br \/>\ncomponente.<br \/>\nLa corte provvede con decreto motivato.<br \/>\nIl decreto e&#8217; pubblicato a norma dell&#8217;articolo 17 e notificato alle<br \/>\nparti, a cura della cancelleria, ed e&#8217; impugnabile con ricorso per<br \/>\ncassazione entro trenta giorni dalla notificazione.&#8221;.<br \/>\n10. L&#8217;articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 137 (Risoluzione del concordato). &#8211; Se le garanzie promesse<br \/>\nnon vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente<br \/>\ngli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo&#8217;<br \/>\nchiederne la risoluzione.<br \/>\nSi applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 15 in quanto<br \/>\ncompatibili.<br \/>\nAl procedimento e&#8217; chiamato a partecipare anche l&#8217;eventuale<br \/>\ngarante.<br \/>\nLa sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di<br \/>\nfallimento ed e&#8217; provvisoriamente esecutiva.<br \/>\nLa sentenza e&#8217; reclamabile ai sensi dell&#8217;articolo 18.<br \/>\nIl ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla<br \/>\nscadenza del termine fissato per l&#8217;ultimo adempimento previsto nel<br \/>\nconcordato.<br \/>\nLe disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli<br \/>\nobblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o<br \/>\nda uno o piu&#8217; creditori con liberazione immediata del debitore.<br \/>\nNon possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito<br \/>\nverso cui il terzo, ai sensi dell&#8217;articolo 124, non abbia assunto<br \/>\nresponsabilita&#8217; per effetto del concordato.&#8221;.<br \/>\n11. L&#8217;articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 138 (Annullamento del concordato). &#8211; Il concordato omologato<br \/>\npuo&#8217; essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di<br \/>\nqualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si<br \/>\nscopre che e&#8217; stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero<br \/>\nsottratta o dissimulata una parte rilevante dell&#8217;attivo. Non e&#8217;<br \/>\nammessa alcuna altra azione di nullita&#8217;. Si procede a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 137.<br \/>\nLa sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di<br \/>\nfallimento ed e&#8217; provvisoriamente esecutiva. Essa e&#8217; reclamabile ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 18.<br \/>\nIl ricorso per l&#8217;annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi<br \/>\ndalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla<br \/>\nscadenza del termine fissato per l&#8217;ultimo adempimento previsto nel<br \/>\nconcordato.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto<br \/>\n16 marzo 1942, n. 267, le parole: &#8220;non compresi nel fallimento ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 46&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;estranei<br \/>\nall&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole: &#8220;rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto<br \/>\ndiritto di percepire nel concorso.&#8221; sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n&#8220;alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari<br \/>\ngrado&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, la parola: &#8220;appello&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;reclamo&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. Nella rubrica dell&#8217;articolo 160 la parola &#8220;Condizioni&#8221; e&#8217;<br \/>\nsostituita dalla parola &#8220;Presupposti&#8221;.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo<br \/>\nil primo comma e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;La proposta puo&#8217; prevedere che i creditori muniti di privilegio,<br \/>\npegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche&#8217; il<br \/>\npiano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella<br \/>\nrealizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul<br \/>\nricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato<br \/>\nattribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di<br \/>\nprelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in<br \/>\npossesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma,<br \/>\nlettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo&#8217;<br \/>\navere l&#8217;effetto di alterare l&#8217;ordine delle cause legittime di<br \/>\nprelazione.&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) il terzo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono<br \/>\nessere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso<br \/>\ndei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che<br \/>\nattesti la veridicita&#8217; dei dati aziendali e la fattibilita&#8217; del piano<br \/>\nmedesimo.&#8221;;<br \/>\nb) dopo il quarto comma e&#8217; aggiunto il comma seguente:<br \/>\n&#8220;La domanda di concordato e&#8217; comunicata al pubblico ministero&#8221;.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 162 (Inammissibilita&#8217; della proposta). &#8211; Il Tribunale puo&#8217;<br \/>\nconcedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per<br \/>\napportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.<br \/>\nIl Tribunale, se all&#8217;esito del procedimento verifica che non<br \/>\nricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e<br \/>\nsecondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con<br \/>\ndecreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di<br \/>\nconcordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su<br \/>\nrichiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli<br \/>\narticoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.<br \/>\nContro la sentenza che dichiara il fallimento e&#8217; proponibile<br \/>\nreclamo a norma dell&#8217;articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere<br \/>\nanche motivi attinenti all&#8217;ammissibilita&#8217; della proposta di<br \/>\nconcordato.&#8221;.<br \/>\n5. All&#8217;articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportare le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo comma le parole &#8220;verificata la completezza e la<br \/>\nregolarita&#8217; della documentazione&#8221; sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n&#8220;ove non abbia provveduto a norma dell&#8217;articolo 162, commi primo e<br \/>\nsecondo,&#8221;;<br \/>\nb) al secondo comma, n. 4), le parole: &#8220;che si presume necessaria<br \/>\nper l&#8217;intera procedura&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;pari al 50<br \/>\nper cento delle spese che si presumono necessarie per l&#8217;intera<br \/>\nprocedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per<br \/>\ncento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del<br \/>\ncommissario giudiziale, il giudice delegato puo&#8217; disporre che le<br \/>\nsomme riscosse vengano investite secondo quanto previsto<br \/>\ndall&#8217;articolo 34, primo comma&#8221;;<br \/>\nc) al terzo comma, le parole &#8220;quarto comma&#8221;, sono sostituite<br \/>\ndalle seguenti: &#8220;primo comma&#8221;.<br \/>\n6. All&#8217;articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;Il decreto e&#8217;<br \/>\npubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell&#8217;articolo 17&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 13.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole &#8220;fino al passaggio in giudicato della sentenza di<br \/>\nomologazione del concordato&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;fino al<br \/>\nmomento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo<br \/>\ndiventa definitivo&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 173 (Revoca dell&#8217;ammissione al concordato e dichiarazione del<br \/>\nfallimento nel corso della procedura). &#8211; Il commissario giudiziale,<br \/>\nse accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte<br \/>\ndell&#8217;attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu&#8217; crediti,<br \/>\nesposto passivita&#8217; insussistenti o commesso altri atti di frode, deve<br \/>\nriferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d&#8217;ufficio il<br \/>\nprocedimento per la revoca dell&#8217;ammissione al concordato, dandone<br \/>\ncomunicazione al pubblico ministero e ai creditori.<br \/>\nAll&#8217;esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del<br \/>\ncreditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i<br \/>\npresupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del<br \/>\ndebitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 18.<br \/>\nLe disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il<br \/>\ndebitore durante la procedura di concordato compie atti non<br \/>\nautorizzati a norma dell&#8217;articolo 167 o comunque diretti a frodare le<br \/>\nragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano<br \/>\nle condizioni prescritte per l&#8217;ammissibilita&#8217; del concordato.&#8221;.<br \/>\n<strong>Art. 15.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo<br \/>\nil primo comma e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n&#8220;La proposta di concordato non puo&#8217; piu&#8217; essere modificata dopo<br \/>\nl&#8217;inizio delle operazioni di voto&#8221;.<br \/>\n2. L&#8217;articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 177 (Maggioranza per l&#8217;approvazione del concordato). &#8211; Il<br \/>\nconcordato e&#8217; approvato dai creditori che rappresentano la<br \/>\nmaggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse<br \/>\nclassi di creditori, il concordato e&#8217; approvato se tale maggioranza<br \/>\nsi verifica inoltre nel maggior numero di classi.<br \/>\nI creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche&#8217; la<br \/>\ngaranzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede<br \/>\nl&#8217;integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in<br \/>\ntutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori<br \/>\nmuniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte<br \/>\nalla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia<br \/>\nsono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai<br \/>\nsoli fini del concordato.<br \/>\nI creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di<br \/>\nconcordato prevede, ai sensi dell&#8217;articolo 160, la soddisfazione non<br \/>\nintegrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del<br \/>\ncredito.<br \/>\nSono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge<br \/>\ndel debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i<br \/>\ncessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima<br \/>\ndella proposta di concordato&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il<br \/>\nquarto comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax<br \/>\no per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del<br \/>\nverbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono<br \/>\nconsiderate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 16.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, le parole &#8220;raggiungono le maggioranze richieste negli<br \/>\narticoli 177 e 178&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;raggiungono le<br \/>\nmaggioranze richieste dal primo comma dell&#8217;articolo 177&#8221;.<br \/>\n2. L&#8217;articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 180 (Giudizio di omologazione). &#8211; Se il concordato e&#8217; stato<br \/>\napprovato a norma del primo comma dell&#8217;articolo 177, il giudice<br \/>\ndelegato riferisce al tribunale il quale fissa un&#8217;udienza in camera<br \/>\ndi consiglio per la comparizione delle parti e del commissario<br \/>\ngiudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario<br \/>\ngiudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.<br \/>\nIl debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori<br \/>\ndissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci<br \/>\ngiorni prima dell&#8217;udienza fissata. Nel medesimo termine il<br \/>\ncommissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.<br \/>\nSe non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la<br \/>\nregolarita&#8217; della procedura e l&#8217;esito della votazione, omologa il<br \/>\nconcordato con decreto motivato non soggetto a gravame.<br \/>\nSe sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi<br \/>\nistruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche<br \/>\ndelegando uno dei componenti del collegio. Nell&#8217;ipotesi di cui al<br \/>\nsecondo periodo del primo comma dell&#8217;articolo 177 se un creditore<br \/>\nappartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della<br \/>\nproposta, il tribunale puo&#8217; omologare il concordatoqualora ritenga<br \/>\nche il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura<br \/>\nnon inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.<br \/>\nIl tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e<br \/>\nal commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.<br \/>\nIl decreto e&#8217; pubblicato a norma dell&#8217;articolo 17 ed e&#8217;<br \/>\nprovvisoriamente esecutivo.<br \/>\nLe somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o<br \/>\nirreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che<br \/>\nfissa altresi&#8217; le condizioni e le modalita&#8217; per lo svincolo.<br \/>\nIl tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o<br \/>\nsu richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui<br \/>\ngli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata<br \/>\nsentenza, emessa contestualmente al decreto.&#8221;.<br \/>\n3. All&#8217;articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) le parole &#8220;nella sentenza&#8221; vengono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n&#8220;nel decreto&#8221;;<br \/>\nb) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:<br \/>\n&#8220;Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116<br \/>\nin quanto compatibili.<br \/>\nSi applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in<br \/>\nquanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato<br \/>\nprovvede in ogni caso il tribunale.<br \/>\nLe vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni<br \/>\niscritti in pubblici registri, nonche&#8217; le cessioni di attivita&#8217; e<br \/>\npassivita&#8217; dell&#8217;azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in<br \/>\nblocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.<br \/>\nSi applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.&#8221;.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). &#8211;<br \/>\nL&#8217;imprenditore in stato di crisi puo&#8217; domandare, depositando la<br \/>\ndocumentazione di cui all&#8217;articolo 161, l&#8217;omologazione di un accordo<br \/>\ndi ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori<br \/>\nrappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente<br \/>\nad una relazione redatta da un professionista in possesso dei<br \/>\nrequisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d)<br \/>\nsull&#8217;attuabilita&#8217; dell&#8217;accordo stesso, con particolare riferimento<br \/>\nalla sua idoneita&#8217; ad assicurare il regolare pagamento dei creditori<br \/>\nestranei.<br \/>\nL&#8217;accordo e&#8217; pubblicato nel registro delle imprese e acquista<br \/>\nefficacia dal giorno della sua pubblicazione.<br \/>\nDalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori<br \/>\nper titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o<br \/>\nproseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.<br \/>\nSi applica l&#8217;articolo 168, secondo comma.<br \/>\nEntro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro<br \/>\ninteressato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le<br \/>\nopposizioni, procede all&#8217;omologazione in camera di consiglio con<br \/>\ndecreto motivato.<br \/>\nIl decreto del tribunale e&#8217; reclamabile alla corte di appello ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni<br \/>\ndalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.&#8221;.<br \/>\n5. L&#8217;articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo<br \/>\n1942, n. 267, e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Il debitore puo&#8217; effettuare la proposta di cui al primo comma<br \/>\nanche nell&#8217;ambito delle trattative che precedono la stipula<br \/>\ndell&#8217;accordo di ristrutturazione di cui all&#8217;articolo 182-bis. La<br \/>\nproposta di transazione fiscale e&#8217; depositata presso gli uffici<br \/>\nindicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla<br \/>\nliquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l&#8217;assenso<br \/>\nalla proposta di transazione e&#8217; espresso relativamente ai tributi non<br \/>\niscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del<br \/>\nservizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della<br \/>\ndomanda, con atto del direttore dell&#8217;ufficio, su conforme parere<br \/>\ndella competente direzione regionale, e relativamente ai tributi<br \/>\niscritti a ruolo e gia&#8217; consegnati al concessionario del servizio<br \/>\nnazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda,<br \/>\ncon atto del concessionario su indicazione del direttore<br \/>\ndell&#8217;ufficio, previo conforme parere della competente direzione<br \/>\ngenerale. L&#8217;assenso cosi&#8217; espresso equivale a sottoscrizione<br \/>\ndell&#8217;accordo di ristrutturazione.&#8221;.<br \/>\n6. L&#8217;articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 183 (Reclamo). &#8211; Contro il decreto del tribunale puo&#8217; essere<br \/>\nproposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera<br \/>\ndi consiglio.<br \/>\nCon lo stesso reclamo e&#8217; impugnabile la sentenza dichiarativa di<br \/>\nfallimento, contestualmente emessa a norma dell&#8217;articolo 180, settimo<br \/>\ncomma.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.<br \/>\n267<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsosituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). &#8211; Ciascuno<br \/>\ndei creditori puo&#8217; richiedere la risoluzione del concordato per<br \/>\ninadempimento.<br \/>\nIl concordato non si puo&#8217; risolvere se l&#8217;inadempimento ha scarsa<br \/>\nimportanza.<br \/>\nIl ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla<br \/>\nscadenza del termine fissato per l&#8217;ultimo adempimento previsto dal<br \/>\nconcordato.<br \/>\nLe disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi<br \/>\nderivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con<br \/>\nliberazione immediata del debitore.<br \/>\nSi applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto<br \/>\ncompatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario<br \/>\ngiudiziale&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 18.<\/p>\n<p>Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,<br \/>\nn. 267, la parola &#8220;appello&#8221; e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;reclamo&#8221;.<br \/>\n2. L&#8217;articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto<br \/>\n16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:<br \/>\n&#8220;Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di<br \/>\nrivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99,<br \/>\n101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al<br \/>\ncuratore il commissario liquidatore.&#8221;.<br \/>\n3. L&#8217;articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nabrogato.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 213 (Chiusura della liquidazione). &#8211; Prima dell&#8217;ultimo<br \/>\nriparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il<br \/>\nconto della gestione e il piano di riparto tra i creditori,<br \/>\naccompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono<br \/>\nessere sottoposti all&#8217;autorita&#8217;, che vigila sulla liquidazione, la<br \/>\nquale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e<br \/>\nliquida il compenso al commissario.<br \/>\nDell&#8217;avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e&#8217; data<br \/>\ncomunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori<br \/>\nprededucibili nelle forme previste dall&#8217;articolo 26, terzo comma, ed<br \/>\ne&#8217; data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei<br \/>\ngiornali designati dall&#8217;autorita&#8217; che vigila sulla liquidazione.<br \/>\nGli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso<br \/>\nal tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla<br \/>\ncomunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i<br \/>\ncreditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro<br \/>\ninteressato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del<br \/>\ncancelliere, all&#8217;autorita&#8217; che vigila sulla liquidazione, al<br \/>\ncommissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel<br \/>\ntermine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del<br \/>\ntribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in<br \/>\ncamera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le<br \/>\ndisposizioni dell&#8217;articolo 26.<br \/>\nDecorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il<br \/>\nbilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono<br \/>\napprovati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i<br \/>\ncreditori. Si applicano le norme dell&#8217;articolo 117, e se del caso<br \/>\ndegli articoli 2495 e 2496 del codice civile.&#8221;;<br \/>\n5. L&#8217;articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 214 (Concordato). &#8211; L&#8217;autorita&#8217; che vigila sulla<br \/>\nliquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il<br \/>\ncomitato di sorveglianza, puo&#8217; autorizzare l&#8217;impresa in liquidazione,<br \/>\nuno o piu&#8217; creditori o un terzo a proporre al tribunale un<br \/>\nconcordato, a norma dell&#8217;articolo 124, osservate le disposizioni<br \/>\ndell&#8217;articolo 152, se si tratta di societa&#8217;.<br \/>\nLa proposta di concordato e&#8217; depositata nella cancelleria del<br \/>\ntribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di<br \/>\nsorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi<br \/>\nal passivo nelle forme previste dall&#8217;articolo 26, terzo comma, e<br \/>\npubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito<br \/>\npresso l&#8217;ufficio del registro delle imprese.<br \/>\nI creditori e gli altri interessati possono presentare nella<br \/>\ncancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta<br \/>\ngiorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i<br \/>\ncreditori e dall&#8217;esecuzione delle formalita&#8217; pubblicitarie di cui al<br \/>\nsecondo comma per ogni altro interessato.<br \/>\nIl tribunale, sentito il parere dell&#8217;autorita&#8217; che vigila sulla<br \/>\nliquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato<br \/>\ncon decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto<br \/>\ncompatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.<br \/>\nGli effetti del concordato sono regolati dall&#8217;articolo 135.<br \/>\nIl commissario liquidatore con l&#8217;assistenza del comitato di<br \/>\nsorveglianza sorveglia l&#8217;esecuzione del concordato.&#8221;.<br \/>\n6. L&#8217;articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e&#8217;<br \/>\nsostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). &#8211; Se il<br \/>\nconcordato non e&#8217; eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario<br \/>\nliquidatore o di uno o piu&#8217; creditori, pronuncia, con sentenza in<br \/>\ncamera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le<br \/>\ndisposizioni dei commi dal secondo al sesto dell&#8217;articolo 137.<br \/>\nSu richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo&#8217;<br \/>\nessere annullato a norma dell&#8217;articolo 138.<br \/>\nRisolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione<br \/>\namministrativa e l&#8217;autorita&#8217; che vigila sulla liquidazione adotta i<br \/>\nprovvedimenti che ritiene necessari.&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Art. 19.<\/p>\n<p>Disciplina transitoria in materia di esdebitazione<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Le disposizioni di cui al Capo IX &#8220;della esdebitazione&#8221; del<br \/>\nTitolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive<br \/>\nmodificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento<br \/>\npendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo<br \/>\n9 gennaio 2006, n. 5.<br \/>\n2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino<br \/>\nchiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la<br \/>\ndomanda di esdebitazione puo&#8217; essere presentata nel termine di un<br \/>\nanno dalla medesima data.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.<\/p>\n<p>Modifica all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,<br \/>\nn. 114, la lettera a) e&#8217; abrogata.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/p>\n<p>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre<br \/>\n2002, n. 313<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della<br \/>\nRepubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla<br \/>\ndata di entrata in vigore del presente decreto:<br \/>\na) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);<br \/>\nb) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);<br \/>\nc) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);<br \/>\nd) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);<br \/>\ne) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).<br \/>\n2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio<br \/>\n2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con<br \/>\nsentenza definitiva, nell&#8217;articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e<br \/>\nnell&#8217;articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del<br \/>\nPresidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al<br \/>\ndecreto definitivo di chiusura del fallimento.<\/p>\n<p><strong>Art. 22.<\/p>\n<p>Entrata in vigore e disciplina transitoria<\/strong><\/p>\n<p>1. Il presente decreto entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008.<br \/>\n2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai<br \/>\nprocedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della<br \/>\nsua entrata in vigore, nonche&#8217; alle procedure concorsuali e di<br \/>\nconcordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in<br \/>\nvigore.<br \/>\n3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche<br \/>\nalle procedure concorsuali pendenti.<br \/>\n4. L&#8217;articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti<br \/>\nalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio<br \/>\n2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del<br \/>\npresente decreto.<br \/>\nIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br \/>\nnella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br \/>\nitaliana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br \/>\nosservare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato il decreto che reca ulteriori modifiche alla legge fallimentare, che entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 gennaio 2008. 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