{"id":2135,"date":"2008-04-08T13:07:13","date_gmt":"2008-04-08T11:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2008\/04\/08\/per-evitare-gli-interessi-moratori-il-bonifico-deve-pervenire-entro-la-scadenza\/"},"modified":"2008-04-08T13:07:13","modified_gmt":"2008-04-08T11:07:13","slug":"per-evitare-gli-interessi-moratori-il-bonifico-deve-pervenire-entro-la-scadenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2008\/04\/08\/per-evitare-gli-interessi-moratori-il-bonifico-deve-pervenire-entro-la-scadenza\/","title":{"rendered":"PER EVITARE GLI INTERESSI MORATORI IL BONIFICO DEVE PERVENIRE ENTRO LA SCADENZA"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva 2000\/35\/CE (recepita in Italia mediante decreto legislativo n. 231\/2002) va interpretata nel senso che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, per escludere l&#8217;applicazione degli interessi moratori la somma dovuta deve essere accreditata sul conto del creditore entro la data di scadenza.<br \/>\nDal principio affermato dalla Corte discende che, a tal fine, non sarebbe nemmeno sufficiente un bonifico accreditato in data successiva alla scadenza ma con valuta anteriore, poich\u00e9 anche in tal caso il creditore avrebbe la materiale disponibilit\u00e0 della somma solo successivamente alla scadenza dell\u2019obbligazione.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Corte di Giustizia CE<br \/>\nSentenza 03\/04\/2008 <\/strong><\/p>\n<p>Nel procedimento C 306\/06,<\/p>\n<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell\u2019art. 234 CE, dall\u2019Oberlandesgericht K\u00f6ln (Germania), con decisione 26 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa tra<\/p>\n<p>01051 Telecom GmbH<\/p>\n<p>e<\/p>\n<p>Deutsche Telekom AG,<\/p>\n<p>LA CORTE (Prima Sezione),<\/p>\n<p>composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, M. Ile\u0161i\u010d e E. Levits, giudici,<\/p>\n<p>avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<\/p>\n<p>cancelliere: sig. B. F\u00fcl\u00f6p, amministratore<\/p>\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2007,<\/p>\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n<p>\u2013 per la 01051 Telecom GmbH, dall\u2019avv. P. Schmitz, Rechtsanwalt;<\/p>\n<p>\u2013 per la Deutsche Telekom AG, dall\u2019avv. M. Reuter, Rechtsanwalt;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. G\u00fcnther, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo ceco, dal sig. T. Bo\u010dek, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013 per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes Purokoski, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013 per la Commissione delle Comunit\u00e0 europee, dal sig. B. Schima, in qualit\u00e0 di agente,<\/p>\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 18 ottobre 2007,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>Sentenza<\/p>\n<p>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull\u2019interpretazione dell\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000\/35\/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).<\/p>\n<p>2 Tale domanda \u00e8 stata presentata nel contesto di una controversia che oppone la 01051 Telecom GmbH (in prosieguo: la \u00ab01051 Telecom\u00bb) alla Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la \u00abDeutsche Telekom\u00bb), in merito al pagamento di interessi moratori chiesti a causa di un asserito pagamento tardivo di talune fatture.<\/p>\n<p>Contesto normativo<\/p>\n<p>Diritto comunitario<\/p>\n<p>3 La direttiva 2000\/35 mira ad armonizzare taluni aspetti delle normative degli Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.<\/p>\n<p>4 Il settimo, il nono, il decimo e il sedicesimo \u2018considerando\u2019 di detta direttiva recitano come segue:<\/p>\n<p>\u00ab7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d\u2019insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.<\/p>\n<p>10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ci\u00f2 contrasta con l\u2019articolo 14 del trattato [CE], secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attivit\u00e0 in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L\u2019applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e\/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far s\u00ec che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive\u00bb.<\/p>\n<p>5 L\u2019art. 3, n. 1, lett. a) &#8211; c), della direttiva 2000\/35 cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>\u00ab1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:<\/p>\n<p>a) gli interessi di cui alla lettera [d)] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;<\/p>\n<p>b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:<\/p>\n<p>i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o<\/p>\n<p>ii) se non vi \u00e8 certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o<\/p>\n<p>iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento \u00e8 anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o<\/p>\n<p>iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformit\u00e0 delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell\u2019accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest\u2019ultima data;<\/p>\n<p>c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:<\/p>\n<p>i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e<\/p>\n<p>ii) non ha ricevuto nei termini l\u2019importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore\u00bb.<\/p>\n<p>Diritto nazionale<\/p>\n<p>6 L\u2019art. 269 del codice civile tedesco (B\u00fcrgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il \u00abBGB\u00bb) cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>\u00ab(1) Se il luogo della prestazione non \u00e8 definito n\u00e9 desumibile dalle circostanze, in particolare dalla natura dell\u2019obbligazione, l\u2019esecuzione della prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio nel momento in cui \u00e8 sorta l\u2019obbligazione.<\/p>\n<p>(2) Se l\u2019obbligazione \u00e8 sorta nell\u2019ambito dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale o industriale del debitore e quest\u2019ultimo aveva la sede della sua attivit\u00e0 commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede \u00e8 sostituito a quello del domicilio.<\/p>\n<p>(3) La semplice circostanza che il debitore abbia sopportato le spese di spedizione non consente di concludere che il luogo in cui dev\u2019essere effettuata la spedizione debba essere quello della prestazione\u00bb.<\/p>\n<p>7 L\u2019art. 270 del BGB \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p>\n<p>\u00ab(1) In caso di dubbio, il debitore deve far pervenire il denaro al domicilio del creditore a proprio rischio e a proprie spese.<\/p>\n<p>(2) Se il credito \u00e8 sorto nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 commerciale o industriale del creditore e quest\u2019ultimo ha la sede della sua attivit\u00e0 commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede \u00e8 sostituito a quello del domicilio.<\/p>\n<p>(3) Se, in seguito a una variazione del domicilio o della sede dell\u2019attivit\u00e0 commerciale o industriale del creditore, intervenuta successivamente al momento in cui \u00e8 sorto il debito, si verifica un aggravio dei costi o dei rischi connessi alla spedizione, il creditore deve sopportare i maggiori costi, nel primo caso, e i maggiori rischi, nel secondo.<\/p>\n<p>(4) Restano impregiudicate le disposizioni relative al luogo dell\u2019esecuzione della prestazione\u00bb.<\/p>\n<p>8 L\u2019art. 286 del BGB, nella sua versione modificata al fine di garantire la trasposizione della direttiva 2000\/35, prevede quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab(1) Il debitore, qualora non adempia il suo obbligo su sollecito del creditore emesso dopo la scadenza, \u00e8 costituito in mora per effetto di tale sollecito. L\u2019esercizio di un\u2019azione diretta a ottenere l\u2019esecuzione della prestazione e la notifica di un\u2019ingiunzione di pagamento nell\u2019ambito della relativa procedura sono equiparati a un sollecito.<\/p>\n<p>(2) Il sollecito non \u00e8 necessario se<\/p>\n<p>1. la data dell\u2019esecuzione della prestazione \u00e8 stata fissata in base al calendario,<\/p>\n<p>2. l\u2019esecuzione della prestazione dev\u2019essere preceduta da un evento preciso ed \u00e8 stato previsto per l\u2019esecuzione della prestazione un termine adeguato, tale da poter essere calcolato in base al calendario a decorrere dal suddetto evento,<\/p>\n<p>3. il debitore rifiuta seriamente e definitivamente di adempiere il suo obbligo,<\/p>\n<p>4. si giustifica l\u2019immediata costituzione in mora per motivi particolari e tenuto conto degli interessi delle due parti.<\/p>\n<p>(3) Il debitore di una somma di denaro \u00e8 costituito in mora al pi\u00f9 tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, nel caso in cui non abbia gi\u00e0 pagato; ci\u00f2 vale per il debitore che sia anche consumatore solo se la fattura o la richiesta di pagamento contiene un riferimento esplicito a tale conseguenza. Se la data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento non \u00e8 certa, il debitore, qualora non sia consumatore, \u00e8 costituito in mora al pi\u00f9 tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione della controprestazione.<\/p>\n<p>(4) Il debitore non \u00e8 costituito in mora fintantoch\u00e9 la mancata prestazione dipenda da una circostanza a lui non imputabile\u00bb.<\/p>\n<p>Causa principale e questione pregiudiziale<\/p>\n<p>9 La 01051 Telecom e la Deutsche Telekom forniscono servizi di telecomunicazione destinati al pubblico e agli utenti di rete. La Deutsche Telekom offre, inoltre, servizi di fatturazione ad altri operatori quali la 01051 Telecom.<\/p>\n<p>10 Tali due societ\u00e0 sono legate dal 1998 da un contratto di interconnessione in forza del quale esse si addebitano reciprocamente le prestazioni fornite in esecuzione di tale contratto e calcolano sulla base dello stesso le somme dovute. Il contratto \u00e8 stato modificato pi\u00f9 volte. La versione del 26 giugno 2002 di detto contratto, fatta valere dalle due parti dinanzi al giudice del rinvio, contiene le seguenti clausole:<\/p>\n<p>\u00ab17.4 Scadenza<\/p>\n<p>I crediti tra le parti del contratto giungono a scadenza al ricevimento della fattura.<\/p>\n<p>L\u2019importo fatturato deve essere versato sul conto indicato nella fattura.<\/p>\n<p>17.5 Ritardo nel pagamento<\/p>\n<p>La mora sorge, qualora non fosse gi\u00e0 fondata su un sollecito di pagamento, 30 giorni dopo la scadenza e la ricezione della fattura.<\/p>\n<p>Se una delle parti contrattuali \u00e8 in mora, il risarcimento sar\u00e0 calcolato nel modo seguente:<\/p>\n<p>\u2013 interessi di mora dell\u20198% superiori al tasso d\u2019interesse di base applicabile durante il periodo di mora in forza dell\u2019art. 247 del [BGB];<\/p>\n<p>(\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>11 Nel 2001 la 01051 Telecom e la Deutsche Telekom hanno concluso un contratto di fatturazione e di recupero dei crediti, il cui punto 8 prevede la seguente clausola:<\/p>\n<p>\u00abIl contraente pu\u00f2 liquidare in una fattura inviata alla Deutsche Telekom, il 15 o l\u2019ultimo giorno di un mese di calendario, i corrispettivi netti, pi\u00f9 IVA, delle prestazioni fornite alla Deutsche Telekom e da questa riconosciute come fatturabili. L\u2019importo fatturato dev\u2019essere accreditato sul conto indicato nella fattura o compensato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa\u00bb.<\/p>\n<p>12 Nell\u2019ambito del suo ricorso dinanzi al Landesgericht Bonn, giudice adito in primo grado dalla 01051 Telecom, quest\u2019ultima ha difeso la tesi secondo cui la clausola di cui al punto 8 del contratto di fatturazione e di recupero dei crediti doveva essere applicata anche nell\u2019ambito del contratto di interconnessione. Essa chiedeva conseguentemente alla Deutsche Telekom, per il caso in cui rimanesse dovuta una somma residua in seguito alla compensazione operata da quest\u2019ultima societ\u00e0, il pagamento di interessi moratori calcolati su un periodo che va dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura di cui trattasi fino all\u2019iscrizione dell\u2019importo dovuto sul conto della 01051 Telecom.<\/p>\n<p>13 Il Landgericht Bonn ha parzialmente accolto tale ricorso, dichiarando che la prestazione a carico della Deutsche Telekom consisteva non semplicemente nell\u2019effettuare il versamento della somma dovuta, ma nell\u2019accreditarla sul conto bancario della 01051 Telecom. Tale conclusione sarebbe derivata necessariamente dall\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000\/35, in forza del quale il creditore sarebbe, in caso di ritardo nel pagamento, legittimato a chiedere gli interessi qualora non abbia \u00abricevuto\u00bb a tempo debito la somma dovuta. In contrasto con l\u2019interpretazione prevalente in Germania fino ad allora, sarebbe costitutiva di un ritardo nel pagamento non l\u2019esecuzione tardiva dell\u2019ordine di pagamento, bens\u00ec il fatto che la somma dovuta sia stata ricevuta tardivamente dal creditore.<\/p>\n<p>14 La Deutsche Telekom ha impugnato la sentenza del Landgericht Bonn dinanzi all\u2019Oberlandesgericht K\u00f6ln, contestando l\u2019interpretazione del giudice di primo grado. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che, in linea di principio, secondo l\u2019interpretazione giurisprudenziale dominante in Germania, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la prestazione \u00e8 considerata realizzata a tempo debito qualora, anzitutto, l\u2019ordine di versamento sia pervenuto all\u2019organismo finanziario del debitore prima della scadenza del termine di pagamento, il conto del debitore sia inoltre coperto o benefici di una linea di credito di importo sufficiente e, infine, tale organismo finanziario accetti l\u2019ordine di bonifico nel termine suddetto.<\/p>\n<p>15 Il giudice del rinvio ammette, tuttavia, che una certa interpretazione dell\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000\/35 potrebbe condurre ad una soluzione diversa. In particolare, l\u2019uso nelle versioni tedesca, inglese e francese di tale direttiva, rispettivamente, dei termini \u00aberhalten\u00bb, \u00abreceived\u00bb e \u00abre\u00e7u\u00bb potrebbe indicare che, per evitare un ritardo di pagamento ai sensi della direttiva stessa, l\u2019importo dovuto debba essere accreditato sul conto del creditore prima della scadenza del termine di pagamento.<\/p>\n<p>16 In tale contesto, l\u2019Oberlandesgericht K\u00f6ln ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<\/p>\n<p>\u00abSe una normativa nazionale, ai sensi della quale \u00e8 determinante, per il pagamento eseguito con bonifico bancario che evita il verificarsi della mora del debitore o che fa cessare la mora del debitore gi\u00e0 intervenuta, non il momento dell\u2019accredito della somma sul conto del creditore, ma il momento dell\u2019ordine di bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in conto corrente o nell\u2019ambito di un corrispondente prestito, ed accettato dalla banca, sia in accordo con l\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva (\u2026) 2000\/35\/CE (\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>Sulla questione pregiudiziale<\/p>\n<p>17 Con la questione proposta il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in quale momento si possa ritenere che un pagamento effettuato mediante bonifico bancario sia stato compiuto alla scadenza nel contesto di una transazione commerciale, escludendo cos\u00ec che il credito possa dar luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi dell\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000\/35.<\/p>\n<p>18 La 01051 Telecom, il governo ceco e la Commissione delle Comunit\u00e0 europee sostengono che risulta sia dai lavori preparatori e dalla formulazione della direttiva 2000\/35 sia dalla ratio di quest\u2019ultima che sussiste ritardo nel pagamento qualora il creditore non abbia ricevuto l\u2019importo dovuto nei termini assegnati, cio\u00e8, in caso di bonifico bancario, qualora tale somma non sia stata accreditata sul conto del creditore alla scadenza del termine di pagamento. La data in cui la somma dovuta \u00e8 accreditata sul conto del creditore sarebbe dunque il momento decisivo al fine di determinare se quest\u2019ultimo abbia diritto ad esigere il pagamento degli interessi moratori.<\/p>\n<p>19 Per contro, la Deutsche Telekom e i governi tedesco, austriaco e finlandese fanno valere principalmente che la direttiva 2000\/35 pone soltanto requisiti minimi in materia di lotta al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, riconoscendo nel contesto di tale obiettivo un importante margine di manovra alle legislazioni degli Stati membri. In particolare, l\u2019art. 3 di tale direttiva affiderebbe a questi ultimi l\u2019incombenza di determinare il momento in cui si debba ritenere che il pagamento effettuato mediante bonifico bancario sia stato eseguito tempestivamente, prevedendo esclusivamente, in assenza di un accordo contrattuale, a quali condizioni e entro quali termini sia possibile chiedere gli interessi moratori.<\/p>\n<p>20 In tale contesto, un\u2019interpretazione che esiga che il debitore effettui il suo bonifico bancario presso l\u2019organismo finanziario entro i termini previsti realizzerebbe un equilibrio adeguato tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, tenuto conto in particolare del fatto che il tempo necessario per l\u2019esecuzione del bonifico bancario dipende dal trattamento della transazione da parte delle banche e non dall\u2019attivit\u00e0 del debitore. Pertanto, sarebbe irragionevole porre gli eventuali ritardi dovuti ai lassi di tempo necessari per il trattamento delle transazioni bancarie a carico del debitore che ha agito in buona fede effettuando il suo bonifico tempestivamente, cio\u00e8 prima della scadenza del termine di pagamento.<\/p>\n<p>21 Per risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio, occorre preliminarmente ricordare che, anche se, come osservano la Deutsche Telekom e i governi tedesco, austriaco e finlandese, la direttiva non opera un\u2019armonizzazione completa di tutte le norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, essa detta tuttavia talune disposizioni specifiche del settore. Tra di esse compaiono, come gi\u00e0 ha dichiarato la Corte, le norme relative agli interessi moratori (v., in tal senso, sentenza 26 ottobre 2006, causa C 302\/05, Commissione\/Italia, Racc. pag. I 10597, punto 23).<\/p>\n<p>22 Al riguardo, dopo aver definito all\u2019art. 3, n. 1, lett. b), i), un termine di pagamento di trenta giorni applicabile in assenza di accordo contrattuale, la direttiva 2000\/35 prevede allo stesso paragrafo, lett. c), ii), che il creditore abbia diritto a chiedere al debitore il pagamento di interessi moratori nella misura in cui \u00abnon ha ricevuto nei termini l\u2019importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore\u00bb.<\/p>\n<p>23 Dalla formulazione di quest\u2019ultima disposizione risulta pertanto esplicitamente che il pagamento del debitore \u00e8 considerato tardivo, ai fini dell\u2019esigibilit\u00e0 degli interessi moratori, qualora il creditore non disponga della somma dovuta alla scadenza. Orbene, in caso di pagamento effettuato mediante bonifico bancario, soltanto l\u2019accredito dell\u2019importo dovuto sul conto del creditore \u00e8 atto a consentire a quest\u2019ultimo di disporre di detta somma.<\/p>\n<p>24 Tale interpretazione \u00e8 corroborata dalle diverse versioni linguistiche della direttiva 2000\/35, che si riferiscono univocamente al ricevimento dell\u2019importo dovuto entro il termine di pagamento, come attestato, in particolare, dai termini \u00aberhalten\u00bb, \u00abreceived\u00bb, \u00abre\u00e7u\u00bb e \u00abricevuto\u00bb, che compaiono rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese e italiana della direttiva 2000\/35.<\/p>\n<p>25 Del resto, risulta chiaramente dai lavori preparatori di detta direttiva che la scelta del termine \u00abricevuto\u00bb non \u00e8 stata casuale, ma risulta da una decisione intenzionale del legislatore comunitario. Infatti, come sottolinea la Commissione, nel corso dei dibattiti che hanno preceduto l\u2019adozione di tale direttiva in seno al Consiglio dell\u2019Unione europea, tale termine \u00e8 stato, da ultimo, preferito a diverse altre espressioni meno precise per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale si deve ritenere che il pagamento sia stato eseguito entro i termini stabiliti nell\u2019ambito di una transazione commerciale.<\/p>\n<p>26 Inoltre, l\u2019interpretazione consistente nel considerare l\u2019accredito dell\u2019importo dovuto sul conto del creditore come criterio determinante del pagamento, in quanto si basa sul momento in cui la somma dovuta \u00e8 in modo certo messa a disposizione di detto creditore, \u00e8 conforme al principale obiettivo perseguito dalla direttiva 2000\/35, che, come risulta in particolare dai suoi settimo e sedicesimo \u2018considerando\u2019, consiste nella tutela dei titolari di crediti finanziari.<\/p>\n<p>27 Occorre, infine, aggiungere che tale lettura dell\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), di detta direttiva appare corroborata dall\u2019interpretazione adottata dalla Corte per quanto riguarda altri settori del diritto comunitario. Pertanto, come osserva la 01051 Telecom, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l\u2019accredito sul conto delle risorse proprie delle Comunit\u00e0 europee costituisce il criterio determinante per stabilire se uno Stato membro, che deve mettere a disposizione della Commissione una somma di denaro, sia venuto meno ai suoi obblighi e se, conseguentemente, esso sia tenuto al pagamento degli interessi moratori (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C 363\/00, Commissione\/Italia, Racc. pag. I 5767, punti 42, 43 e 46).<\/p>\n<p>28 Pertanto, il momento determinante per valutare se, nel contesto di una transazione commerciale, il pagamento mediante bonifico bancario possa essere considerato effettuato alla scadenza, escludendo cos\u00ec che il credito possa dar luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi di detta disposizione, \u00e8 la data in cui la somma dovuta \u00e8 accreditata sul conto del creditore.<\/p>\n<p>29 Tale conclusione non pu\u00f2 essere posta in discussione dall\u2019argomentazione, sostenuta in particolare dal governo finlandese, secondo cui tale interpretazione dell\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000\/35 condurrebbe a porre irragionevolmente a carico del debitore il rischio relativo ai lassi di tempo necessari per il trattamento delle transazioni bancarie.<\/p>\n<p>30 Al riguardo, \u00e8 sufficiente constatare che detta disposizione prevede, per l\u2019appunto, all\u2019ultima frase, che il debitore non debba essere considerato responsabile di ritardi che non possono essergli imputati. In altri termini, la stessa direttiva 2000\/35 esclude il pagamento di interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia conseguenza del comportamento del debitore che abbia diligentemente tenuto conto dei tempi normalmente necessari per l\u2019esecuzione di un bonifico bancario.<\/p>\n<p>31 Del resto, come osserva il governo ceco, \u00e8 prassi diffusa, nella materia delle transazioni commerciali, che determinate disposizioni regolamentari o contrattuali fissino i termini necessari per l\u2019esecuzione dei bonifici bancari, di modo che il debitore sia in grado di prevedere tali termini ed evitare cos\u00ec l\u2019applicazione degli interessi moratori.<\/p>\n<p>32 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000\/35 deve essere interpretato nel senso che esso richiede, affinch\u00e9 il pagamento mediante bonifico bancario escluda l\u2019applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.<\/p>\n<p>Sulle spese<\/p>\n<p>33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<\/p>\n<p>L\u2019art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000\/35\/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev\u2019essere interpretato nel senso che esso richiede, affinch\u00e9 il pagamento mediante bonifico bancario escluda l\u2019applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva 2000\/35\/CE (recepita in Italia mediante decreto legislativo n. 231\/2002) va interpretata nel senso che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2135","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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