{"id":2091,"date":"2010-03-12T12:46:32","date_gmt":"2010-03-12T11:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2010\/03\/12\/tentativo-di-mediazione-obbligatorio-per-le-controversie-civili-e-commerciali\/"},"modified":"2010-03-12T12:46:32","modified_gmt":"2010-03-12T11:46:32","slug":"tentativo-di-mediazione-obbligatorio-per-le-controversie-civili-e-commerciali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2010\/03\/12\/tentativo-di-mediazione-obbligatorio-per-le-controversie-civili-e-commerciali\/","title":{"rendered":"TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PER LE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\">Il nuovo decreto legislativo tende a favorire la mediazione, anche con sgravi fiscali e, a decorrere dal 20 marzo 2011, una buona parte delle controversie vertenti su diritti disponibili dovr\u00e0 essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal decreto, che non potr\u00e0 durare pi\u00f9 di quattro mesi (il tentativo di conciliazione sar\u00e0 infatti obbligatorio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari).<br \/>\nAppare inoltre immediatamente applicabile la disposizione secondo cui l&#8217;avvocato, sin dal primo colloquio con l&#8217;assistito, deve informarlo della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali: l&#8217;informazione deve risultare da un documento sottoscritto dall&#8217;assistito, a pena di annullabilit\u00e0 del contratto concluso tra cliente e avvocato, e tale documento deve essere allegato all&#8217;atto introduttivo dell&#8217;eventuale giudizio.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 <\/strong><\/p>\n<p><strong> \u00a0<\/strong><strong>Attuazione dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 69,\u00a0 in <\/strong> <strong>materia\u00a0 di\u00a0\u00a0 mediazione\u00a0\u00a0 finalizzata\u00a0\u00a0 alla\u00a0\u00a0 conciliazione\u00a0\u00a0 delle controversie civili e commerciali.<\/strong><\/p>\n<p><strong> (GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 53 DEL 5\/3\/2010) <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br \/>\nVisto l&#8217;articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante<br \/>\ndelega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle<br \/>\ncontroversie civili e commerciali;<br \/>\nVista la direttiva 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del<br \/>\nConsiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della<br \/>\nmediazione in materia civile e commerciale;<br \/>\nVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br \/>\nadottata nella riunione del 28 ottobre 2009;<br \/>\nAcquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei<br \/>\ndeputati e del Senato della Repubblica;<br \/>\nVista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella<br \/>\nriunione del 19 febbraio 2010;<br \/>\nSulla proposta del Ministro della giustizia;<\/p>\n<p>E m a n a<br \/>\nil seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p>Capo I<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p>Definizioni<\/p>\n<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:<br \/>\na) mediazione: l&#8217;attivita&#8217;, comunque denominata, svolta da un<br \/>\nterzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu&#8217; soggetti sia<br \/>\nnella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una<br \/>\ncontroversia, sia nella formulazione di una proposta per la<br \/>\nrisoluzione della stessa;<br \/>\nb) mediatore: la persona o le persone fisiche che,<br \/>\nindividualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo<br \/>\nprive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni<br \/>\nvincolanti per i destinatari del servizio medesimo;<br \/>\nc) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito<br \/>\ndello svolgimento della mediazione;<br \/>\nd) organismo: l&#8217;ente pubblico o privato, presso il quale puo&#8217;<br \/>\nsvolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente<br \/>\ndecreto;<br \/>\ne) registro: il registro degli organismi istituito con decreto<br \/>\ndel Ministro della giustizia ai sensi dell&#8217;articolo 16 del presente<br \/>\ndecreto, nonche&#8217;, sino all&#8217;emanazione di tale decreto, il registro<br \/>\ndegli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia<br \/>\n23 luglio 2004, n. 222.<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>Controversie oggetto di mediazione<\/p>\n<p>1. Chiunque puo&#8217; accedere alla mediazione per la conciliazione di<br \/>\nuna controversia civile e commerciale vertente su diritti<br \/>\ndisponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.<br \/>\n2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e<br \/>\nparitetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne&#8217; le<br \/>\nprocedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.<br \/>\nCapo II<\/p>\n<p>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>Disciplina applicabile e forma degli atti<\/p>\n<p>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento<br \/>\ndell&#8217;organismo scelto dalle parti.<br \/>\n2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del<br \/>\nprocedimento ai sensi dell&#8217;articolo 9, nonche&#8217; modalita&#8217; di nomina<br \/>\ndel mediatore che ne assicurano l&#8217;imparzialita&#8217; e l&#8217;idoneita&#8217; al<br \/>\ncorretto e sollecito espletamento dell&#8217;incarico.<br \/>\n3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a<br \/>\nformalita&#8217;.<br \/>\n4. La mediazione puo&#8217; svolgersi secondo modalita&#8217; telematiche<br \/>\npreviste dal regolamento dell&#8217;organismo.<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>Accesso alla mediazione<\/p>\n<p>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2 e&#8217; presentata mediante deposito di un&#8217;istanza presso<br \/>\nun organismo. In caso di piu&#8217; domande relative alla stessa<br \/>\ncontroversia, la mediazione si svolge davanti all&#8217;organismo presso il<br \/>\nquale e&#8217; stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo<br \/>\ndella domanda si ha riguardo alla data della ricezione della<br \/>\ncomunicazione.<br \/>\n2. L&#8217;istanza deve indicare l&#8217;organismo, le parti, l&#8217;oggetto e le<br \/>\nragioni della pretesa.<br \/>\n3. All&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico, l&#8217;avvocato e&#8217; tenuto a<br \/>\ninformare l&#8217;assistito della possibilita&#8217; di avvalersi del<br \/>\nprocedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle<br \/>\nagevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L&#8217;avvocato informa<br \/>\naltresi&#8217; l&#8217;assistito dei casi in cui l&#8217;esperimento del procedimento<br \/>\ndi mediazione e&#8217; condizione di procedibilita&#8217; della domanda<br \/>\ngiudiziale. L&#8217;informazione deve essere fornita chiaramente e per<br \/>\niscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il<br \/>\ncontratto tra l&#8217;avvocato e l&#8217;assistito e&#8217; annullabile. Il documento<br \/>\nche contiene l&#8217;informazione e&#8217; sottoscritto dall&#8217;assistito e deve<br \/>\nessere allegato all&#8217;atto introduttivo dell&#8217;eventuale giudizio. Il<br \/>\ngiudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non<br \/>\nprovvede ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, informa la parte della<br \/>\nfacolta&#8217; di chiedere la mediazione.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>Condizione di procedibilita&#8217;<br \/>\ne rapporti con il processo<\/p>\n<p>1. Chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione relativa ad una<br \/>\ncontroversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,<br \/>\nsuccessioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,<br \/>\naffitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla<br \/>\ncircolazione di veicoli e natanti, da responsabilita&#8217; medica e da<br \/>\ndiffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di<br \/>\npubblicita&#8217;, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e&#8217; tenuto<br \/>\npreliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del<br \/>\npresente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal<br \/>\ndecreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento<br \/>\nistituito in attuazione dell&#8217;articolo 128-bis del testo unico delle<br \/>\nleggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo<br \/>\n1\u00b0 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie<br \/>\nivi regolate. L&#8217;esperimento del procedimento di mediazione e&#8217;<br \/>\ncondizione di procedibilita&#8217; della domanda giudiziale.<br \/>\nL&#8217;improcedibilita&#8217; deve essere eccepita dal convenuto, a pena di<br \/>\ndecadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima<br \/>\nudienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e&#8217; gia&#8217; iniziata, ma<br \/>\nnon si e&#8217; conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del<br \/>\ntermine di cui all&#8217;articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la<br \/>\nmediazione non e&#8217; stata esperita, assegnando contestualmente alle<br \/>\nparti il termine di quindici giorni per la presentazione della<br \/>\ndomanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni<br \/>\npreviste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di<br \/>\ncui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive<br \/>\nmodificazioni.<br \/>\n2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai<br \/>\ncommi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,<br \/>\nvalutata la natura della causa, lo stato dell&#8217;istruzione e il<br \/>\ncomportamento delle parti, puo&#8217; invitare le stesse a procedere alla<br \/>\nmediazione. L&#8217;invito deve essere rivolto alle parti prima<br \/>\ndell&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale<br \/>\nudienza non e&#8217; prevista, prima della discussione della causa. Se le<br \/>\nparti aderiscono all&#8217;invito, il giudice fissa la successiva udienza<br \/>\ndopo la scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 6 e, quando la<br \/>\nmediazione non e&#8217; gia&#8217; stata avviata, assegna contestualmente alle<br \/>\nparti il termine di quindici giorni per la presentazione della<br \/>\ndomanda di mediazione.<br \/>\n3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la<br \/>\nconcessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne&#8217; la<br \/>\ntrascrizione della domanda giudiziale.<br \/>\n4. I commi 1 e 2 non si applicano:<br \/>\na) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#8217;opposizione, fino<br \/>\nalla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della<br \/>\nprovvisoria esecuzione;<br \/>\nb) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al<br \/>\nmutamento del rito di cui all&#8217;articolo 667 del codice di procedura<br \/>\ncivile;<br \/>\nc) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei<br \/>\nprovvedimenti di cui all&#8217;articolo 703, terzo comma, del codice di<br \/>\nprocedura civile;<br \/>\nd) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione<br \/>\nrelativi all&#8217;esecuzione forzata;<br \/>\ne) nei procedimenti in camera di consiglio;<br \/>\nf) nell&#8217;azione civile esercitata nel processo penale.<br \/>\n5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai<br \/>\ncommi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l&#8217;atto costitutivo<br \/>\ndell&#8217;ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il<br \/>\ntentativo non risulta esperito, il giudice o l&#8217;arbitro, su eccezione<br \/>\ndi parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine<br \/>\ndi quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e<br \/>\nfissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l&#8217;arbitro fissa la<br \/>\nsuccessiva udienza quando la mediazione o il tentativo di<br \/>\nconciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e&#8217;<br \/>\npresentata davanti all&#8217;organismo indicato dalla clausola, se iscritto<br \/>\nnel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo<br \/>\niscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all&#8217;articolo 4, comma<br \/>\n1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al<br \/>\ncontratto o allo statuto o all&#8217;atto costitutivo, l&#8217;individuazione di<br \/>\nun diverso organismo iscritto.<br \/>\n6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di<br \/>\nmediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda<br \/>\ngiudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce<br \/>\naltresi&#8217; la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce<br \/>\nla domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine<br \/>\ndi decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all&#8217;articolo<br \/>\n11 presso la segreteria dell&#8217;organismo.<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>Durata<\/p>\n<p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a<br \/>\nquattro mesi.<br \/>\n2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito<br \/>\ndella domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato<br \/>\ndal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il<br \/>\ngiudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del<br \/>\nquinto periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 5, non e&#8217; soggetto a<br \/>\nsospensione feriale.<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>Effetti sulla ragionevole durata del processo<\/p>\n<p>1. Il periodo di cui all&#8217;articolo 6 e il periodo del rinvio<br \/>\ndisposto dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, non si<br \/>\ncomputano ai fini di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.<br \/>\n89.<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>Procedimento<\/p>\n<p>1. All&#8217;atto della presentazione della domanda di mediazione, il<br \/>\nresponsabile dell&#8217;organismo designa un mediatore e fissa il primo<br \/>\nincontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della<br \/>\ndomanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate<br \/>\nall&#8217;altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,<br \/>\nanche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono<br \/>\nspecifiche competenze tecniche, l&#8217;organismo puo&#8217; nominare uno o piu&#8217;<br \/>\nmediatori ausiliari.<br \/>\n2. Il procedimento si svolge senza formalita&#8217; presso la sede<br \/>\ndell&#8217;organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di<br \/>\nprocedura dell&#8217;organismo.<br \/>\n3. Il mediatore si adopera affinche&#8217; le parti raggiungano un<br \/>\naccordo amichevole di definizione della controversia.<br \/>\n4. Quando non puo&#8217; procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo,<br \/>\nil mediatore puo&#8217; avvalersi di esperti iscritti negli albi dei<br \/>\nconsulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura<br \/>\ndell&#8217;organismo deve prevedere le modalita&#8217; di calcolo e liquidazione<br \/>\ndei compensi spettanti agli esperti.<br \/>\n5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al<br \/>\nprocedimento di mediazione il giudice puo&#8217; desumere argomenti di<br \/>\nprova nel successivo giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 116, secondo<br \/>\ncomma, del codice di procedura civile.<\/p>\n<p>Art. 9<\/p>\n<p>Dovere di riservatezza<\/p>\n<p>1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio<br \/>\nnell&#8217;organismo o comunque nell&#8217;ambito del procedimento di mediazione<br \/>\ne&#8217; tenuto all&#8217;obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni<br \/>\nrese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.<br \/>\n2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite<br \/>\nnel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte<br \/>\ndichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e&#8217;<br \/>\naltresi&#8217; tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>Inutilizzabilita&#8217; e segreto professionale<\/p>\n<p>1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del<br \/>\nprocedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio<br \/>\navente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o<br \/>\nproseguito dopo l&#8217;insuccesso della mediazione, salvo consenso della<br \/>\nparte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul<br \/>\ncontenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e&#8217; ammessa<br \/>\nprova testimoniale e non puo&#8217; essere deferito giuramento decisorio.<br \/>\n2. Il mediatore non puo&#8217; essere tenuto a deporre sul contenuto<br \/>\ndelle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel<br \/>\nprocedimento di mediazione, ne&#8217; davanti all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria ne&#8217;<br \/>\ndavanti ad altra autorita&#8217;. Al mediatore si applicano le disposizioni<br \/>\ndell&#8217;articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le<br \/>\ngaranzie previste per il difensore dalle disposizioni dell&#8217;articolo<br \/>\n103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>Conciliazione<\/p>\n<p>1. Se e&#8217; raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma<br \/>\nprocesso verbale al quale e&#8217; allegato il testo dell&#8217;accordo medesimo.<br \/>\nQuando l&#8217;accordo non e&#8217; raggiunto, il mediatore puo&#8217; formulare una<br \/>\nproposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una<br \/>\nproposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta<br \/>\nin qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della<br \/>\nproposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 13.<br \/>\n2. La proposta di conciliazione e&#8217; comunicata alle parti per<br \/>\niscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed<br \/>\nentro sette giorni, l&#8217;accettazione o il rifiuto della proposta. In<br \/>\nmancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.<br \/>\nSalvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo&#8217; contenere<br \/>\nalcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni<br \/>\nacquisite nel corso del procedimento.<br \/>\n3. Se e&#8217; raggiunto l&#8217;accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se<br \/>\ntutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma<br \/>\nprocesso verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal<br \/>\nmediatore, il quale certifica l&#8217;autografia della sottoscrizione delle<br \/>\nparti o la loro impossibilita&#8217; di sottoscrivere. Se con l&#8217;accordo le<br \/>\nparti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti<br \/>\ndall&#8217;articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione<br \/>\ndello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere<br \/>\nautenticata da un pubblico ufficiale a cio&#8217; autorizzato. L&#8217;accordo<br \/>\nraggiunto, anche a seguito della proposta, puo&#8217; prevedere il<br \/>\npagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza<br \/>\ndegli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.<br \/>\n4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo<br \/>\nverbale con l&#8217;indicazione della proposta; il verbale e&#8217; sottoscritto<br \/>\ndalle parti e dal mediatore, il quale certifica l&#8217;autografia della<br \/>\nsottoscrizione delle parti o la loro impossibilita&#8217; di sottoscrivere.<br \/>\nNello stesso verbale, il mediatore da&#8217; atto della mancata<br \/>\npartecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.<br \/>\n5. Il processo verbale e&#8217; depositato presso la segreteria<br \/>\ndell&#8217;organismo e di esso e&#8217; rilasciata copia alle parti che lo<br \/>\nrichiedono.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>Efficacia esecutiva ed esecuzione<\/p>\n<p>1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e&#8217; contrario<br \/>\nall&#8217;ordine pubblico o a norme imperative, e&#8217; omologato, su istanza di<br \/>\nparte e previo accertamento anche della regolarita&#8217; formale, con<br \/>\ndecreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede<br \/>\nl&#8217;organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all&#8217;articolo<br \/>\n2 della direttiva 2008\/52\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br \/>\ndel 21 maggio 2008, il verbale e&#8217; omologato dal presidente del<br \/>\ntribunale nel cui circondario l&#8217;accordo deve avere esecuzione.<br \/>\n2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per<br \/>\nl&#8217;espropriazione forzata, per l&#8217;esecuzione in forma specifica e per<br \/>\nl&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>Spese processuali<\/p>\n<p>1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde<br \/>\ninteramente al contenuto della proposta, il giudice esclude la<br \/>\nripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha<br \/>\nrifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla<br \/>\nformulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese<br \/>\nsostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,<br \/>\nnonche&#8217; al versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato di<br \/>\nun&#8217;ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato<br \/>\ndovuto. Resta ferma l&#8217;applicabilita&#8217; degli articoli 92 e 96 del<br \/>\ncodice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma<br \/>\nsi applicano altresi&#8217; alle spese per l&#8217;indennita&#8217; corrisposta al<br \/>\nmediatore e per il compenso dovuto all&#8217;esperto di cui all&#8217;articolo 8,<br \/>\ncomma 4.<br \/>\n2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non<br \/>\ncorrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se<br \/>\nricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo&#8217; nondimeno escludere la<br \/>\nripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per<br \/>\nl&#8217;indennita&#8217; corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto<br \/>\nall&#8217;esperto di cui all&#8217;articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare<br \/>\nesplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle<br \/>\nspese di cui al periodo precedente.<br \/>\n3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si<br \/>\napplicano ai procedimenti davanti agli arbitri.<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>Obblighi del mediatore<\/p>\n<p>1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e&#8217; fatto divieto di assumere<br \/>\ndiritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli<br \/>\naffari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti<br \/>\nalla prestazione dell&#8217;opera o del servizio; e&#8217; fatto loro divieto di<br \/>\npercepire compensi direttamente dalle parti.<br \/>\n2. Al mediatore e&#8217; fatto, altresi&#8217;, obbligo di:<br \/>\na) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e&#8217; designato,<br \/>\nuna dichiarazione di imparzialita&#8217; secondo le formule previste dal<br \/>\nregolamento di procedura applicabile, nonche&#8217; gli ulteriori impegni<br \/>\neventualmente previsti dal medesimo regolamento;<br \/>\nb) informare immediatamente l&#8217;organismo e le parti delle ragioni<br \/>\ndi possibile pregiudizio all&#8217;imparzialita&#8217; nello svolgimento della<br \/>\nmediazione;<br \/>\nc) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite<br \/>\ndell&#8217;ordine pubblico e delle norme imperative;<br \/>\nd) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa<br \/>\ndel responsabile dell&#8217;organismo.<br \/>\n3. Su istanza di parte, il responsabile dell&#8217;organismo provvede<br \/>\nalla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua<br \/>\nla diversa competenza a decidere sull&#8217;istanza, quando la mediazione<br \/>\ne&#8217; svolta dal responsabile dell&#8217;organismo.<\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p>Mediazione nell&#8217;azione di classe<\/p>\n<p>1. Quando e&#8217; esercitata l&#8217;azione di classe prevista dall&#8217;articolo<br \/>\n140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6<br \/>\nsettembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,<br \/>\nintervenuta dopo la scadenza del termine per l&#8217;adesione, ha effetto<br \/>\nanche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente<br \/>\nconsentito.<br \/>\nCapo III<\/p>\n<p>ORGANISMI DI MEDIAZIONE<\/p>\n<p>Art. 16<\/p>\n<p>Organismi di mediazione<br \/>\ne registro. Elenco dei formatori<\/p>\n<p>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta&#8217; ed<br \/>\nefficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su<br \/>\nistanza della parte interessata, a gestire il procedimento di<br \/>\nmediazione nelle materie di cui all&#8217;articolo 2 del presente decreto.<br \/>\nGli organismi devono essere iscritti nel registro.<br \/>\n2. La formazione del registro e la sua revisione, l&#8217;iscrizione, la<br \/>\nsospensione e la cancellazione degli iscritti, l&#8217;istituzione di<br \/>\nseparate sezioni del registro per la trattazione degli affari che<br \/>\nrichiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e<br \/>\ninternazionali, nonche&#8217; la determinazione delle indennita&#8217; spettanti<br \/>\nagli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro<br \/>\ndella giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,<br \/>\ncon il Ministro dello sviluppo economico. Fino all&#8217;adozione di tali<br \/>\ndecreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei<br \/>\ndecreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23<br \/>\nluglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla<br \/>\nmedesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti<br \/>\ndall&#8217;articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto<br \/>\nlegislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.<br \/>\n3. L&#8217;organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,<br \/>\ndeposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento<br \/>\ndi procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva<br \/>\nvariazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto<br \/>\nstabilito dal presente decreto, le procedure telematiche<br \/>\neventualmente utilizzate dall&#8217;organismo, in modo da garantire la<br \/>\nsicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei<br \/>\ndati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle<br \/>\nindennita&#8217; spettanti agli organismi costituiti da enti privati,<br \/>\nproposte per l&#8217;approvazione a norma dell&#8217;articolo 17. Ai fini<br \/>\ndell&#8217;iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta<br \/>\nl&#8217;idoneita&#8217; del regolamento.<br \/>\n4. La vigilanza sul registro e&#8217; esercitata dal Ministero della<br \/>\ngiustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli<br \/>\naffari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero<br \/>\ndello sviluppo economico.<br \/>\n5. Presso il Ministero della giustizia e&#8217; istituito, con decreto<br \/>\nministeriale, l&#8217;elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto<br \/>\nstabilisce i criteri per l&#8217;iscrizione, la sospensione e la<br \/>\ncancellazione degli iscritti, nonche&#8217; per lo svolgimento<br \/>\ndell&#8217;attivita&#8217; di formazione, in modo da garantire elevati livelli di<br \/>\nformazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e&#8217; stabilita la data<br \/>\na decorrere dalla quale la partecipazione all&#8217;attivita&#8217; di formazione<br \/>\ndi cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di<br \/>\nqualificazione professionale.<br \/>\n6. L&#8217;istituzione e la tenuta del registro e dell&#8217;elenco dei<br \/>\nformatori avvengono nell&#8217;ambito delle risorse umane, finanziarie e<br \/>\nstrumentali gia&#8217; esistenti, e disponibili a legislazione vigente,<br \/>\npresso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo<br \/>\neconomico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza<br \/>\nnuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.<\/p>\n<p>Art. 17<\/p>\n<p>Risorse, regime tributario e indennita&#8217;<\/p>\n<p>1. In attuazione dell&#8217;articolo 60, comma 3, lettera o), della legge<br \/>\n18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente<br \/>\narticolo, commi 2 e 3, e dall&#8217;articolo 20, rientrano tra le finalita&#8217;<br \/>\ndel Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse<br \/>\naffluite al &#8220;Fondo Unico Giustizia&#8221; attribuite al predetto Ministero,<br \/>\nai sensi del comma 7 dell&#8217;articolo 2, lettera b), del decreto-legge<br \/>\n16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge<br \/>\n13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 7 del<br \/>\ndecreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.<br \/>\n127.<br \/>\n2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al<br \/>\nprocedimento di mediazione sono esenti dall&#8217;imposta di bollo e da<br \/>\nogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.<br \/>\n3. Il verbale di accordo e&#8217; esente dall&#8217;imposta di registro entro<br \/>\nil limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l&#8217;imposta e&#8217; dovuta<br \/>\nper la parte eccedente.<br \/>\n4. Con il decreto di cui all&#8217;articolo 16, comma 2, sono<br \/>\ndeterminati:<br \/>\na) l&#8217;ammontare minimo e massimo delle indennita&#8217; spettanti agli<br \/>\norganismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita&#8217; di<br \/>\nripartizione tra le parti;<br \/>\nb) i criteri per l&#8217;approvazione delle tabelle delle indennita&#8217;<br \/>\nproposte dagli organismi costituiti da enti privati;<br \/>\nc) le maggiorazioni massime delle indennita&#8217; dovute, non<br \/>\nsuperiori al venticinque per cento, nell&#8217;ipotesi di successo della<br \/>\nmediazione;<br \/>\nd) le riduzioni minime delle indennita&#8217; dovute nelle ipotesi in<br \/>\ncui la mediazione e&#8217; condizione di procedibilita&#8217; ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 5, comma 1.<br \/>\n5. Quando la mediazione e&#8217; condizione di procedibilita&#8217; della<br \/>\ndomanda ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, all&#8217;organismo non e&#8217;<br \/>\ndovuta alcuna indennita&#8217; dalla parte che si trova nelle condizioni<br \/>\nper l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e<br \/>\nregolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del<br \/>\nPresidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine<br \/>\nla parte e&#8217; tenuta a depositare presso l&#8217;organismo apposita<br \/>\ndichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorieta&#8217;, la cui<br \/>\nsottoscrizione puo&#8217; essere autenticata dal medesimo mediatore,<br \/>\nnonche&#8217; a produrre, a pena di inammissibilita&#8217;, se l&#8217;organismo lo<br \/>\nrichiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita&#8217; di<br \/>\nquanto dichiarato.<br \/>\n6. Il Ministero della giustizia provvede, nell&#8217;ambito delle proprie<br \/>\nattivita&#8217; istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti<br \/>\ni soggetti esonerati dal pagamento dell&#8217;indennita&#8217; di mediazione. Dei<br \/>\nrisultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione,<br \/>\ncon il decreto di cui all&#8217;articolo 16, comma 2, delle indennita&#8217;<br \/>\nspettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo<br \/>\ndell&#8217;attivita&#8217; prestata a favore dei soggetti aventi diritto<br \/>\nall&#8217;esonero.<br \/>\n7. L&#8217;ammontare dell&#8217;indennita&#8217; puo&#8217; essere rideterminato ogni tre<br \/>\nanni in relazione alla variazione, accertata dall&#8217;Istituto Nazionale<br \/>\ndi Statistica, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di<br \/>\noperai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.<br \/>\n8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei<br \/>\ncommi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2010 e 7,018<br \/>\nmilioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, si provvede mediante<br \/>\ncorrispondente riduzione della quota delle risorse del &#8220;Fondo unico<br \/>\ngiustizia&#8221; di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera b) del<br \/>\ndecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale<br \/>\nfine, resta acquisita all&#8217;entrata del bilancio dello Stato.<br \/>\n9. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze provvede al<br \/>\nmonitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si<br \/>\nverifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,<br \/>\nresta acquisito all&#8217;entrata l&#8217;ulteriore importo necessario a<br \/>\ngarantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla<br \/>\nstessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.<\/p>\n<p>Art. 18<\/p>\n<p>Organismi presso i tribunali<\/p>\n<p>1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire<br \/>\norganismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale<br \/>\ne utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del<br \/>\ntribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro<br \/>\na semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 16.<\/p>\n<p>Art. 19<\/p>\n<p>Organismi presso i consigli degli ordini professionali<br \/>\ne presso le camere di commercio<\/p>\n<p>1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le<br \/>\nmaterie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del<br \/>\nMinistero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio<br \/>\npersonale e utilizzando locali nella propria disponibilita&#8217;.<br \/>\n2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,<br \/>\ndalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono<br \/>\niscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri<br \/>\nstabiliti dai decreti di cui all&#8217;articolo 16.<br \/>\nCapo IV<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE<br \/>\nE INFORMATIVA<\/p>\n<p>Art. 20<\/p>\n<p>Credito d&#8217;imposta<\/p>\n<p>1. Alle parti che corrispondono l&#8217;indennita&#8217; ai soggetti abilitati<br \/>\na svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e&#8217;<br \/>\nriconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito<br \/>\nd&#8217;imposta commisurato all&#8217;indennita&#8217; stessa, fino a concorrenza di<br \/>\neuro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e<br \/>\n3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d&#8217;imposta e&#8217;<br \/>\nridotto della meta&#8217;.<br \/>\n2. A decorrere dall&#8217;anno 2011, con decreto del Ministro della<br \/>\ngiustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e&#8217; determinato<br \/>\nl&#8217;ammontare delle risorse a valere sulla quota del &#8220;Fondo unico<br \/>\ngiustizia&#8221; di cui all&#8217;articolo 2, comma 7, lettera b), del<br \/>\ndecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla<br \/>\ncopertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del<br \/>\ncredito d&#8217;imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse<br \/>\nnell&#8217;anno precedente. Con il medesimo decreto e&#8217; individuato il<br \/>\ncredito d&#8217;imposta effettivamente spettante in relazione all&#8217;importo<br \/>\ndi ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate<br \/>\ne, comunque, nei limiti dell&#8217;importo indicato al comma 1.<br \/>\n3. Il Ministero della giustizia comunica all&#8217;interessato l&#8217;importo<br \/>\ndel credito d&#8217;imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato<br \/>\nal comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,<br \/>\nall&#8217;Agenzia delle entrate l&#8217;elenco dei beneficiari e i relativi<br \/>\nimporti a ciascuno comunicati.<br \/>\n4. Il credito d&#8217;imposta deve essere indicato, a pena di decadenza,<br \/>\nnella dichiarazione dei redditi ed e&#8217; utilizzabile a decorrere dalla<br \/>\ndata di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in<br \/>\ncompensazione ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9<br \/>\nluglio 1997, n. 241, nonche&#8217;, da parte delle persone fisiche non<br \/>\ntitolari di redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione<br \/>\ndelle imposte sui redditi. Il credito d&#8217;imposta non da&#8217; luogo a<br \/>\nrimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle<br \/>\nimposte sui redditi, ne&#8217; del valore della produzione netta ai fini<br \/>\ndell&#8217;imposta regionale sulle attivita&#8217; produttive e non rileva ai<br \/>\nfini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo<br \/>\nunico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br \/>\n5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate<br \/>\nderivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede<br \/>\nannualmente al versamento dell&#8217;importo corrispondente all&#8217;ammontare<br \/>\ndelle risorse destinate ai crediti d&#8217;imposta sulla contabilita&#8217;<br \/>\nspeciale n. 1778 &#8220;Agenzia delle entrate &#8211; Fondi di bilancio&#8221;.<\/p>\n<p>Art. 21<\/p>\n<p>Informazioni al pubblico<\/p>\n<p>1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento<br \/>\nper l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei<br \/>\nMinistri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la<br \/>\ndivulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,<br \/>\nin particolare via internet, di informazioni sul procedimento di<br \/>\nmediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.<br \/>\nCapo V<\/p>\n<p>ABROGAZIONI, COORDINAMENTI<br \/>\nE DISPOSIZIONI TRANSITORIE<\/p>\n<p>Art. 22<\/p>\n<p>Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a<br \/>\nscopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<br \/>\n1. All&#8217;articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21<br \/>\nnovembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n&#8220;5-bis) mediazione, ai sensi dell&#8217;articolo 60 della legge 18 giugno<br \/>\n2009, n. 69;&#8221;.<\/p>\n<p>Art. 23<\/p>\n<p>Abrogazioni<\/p>\n<p>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17<br \/>\ngennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si<br \/>\nintendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente<br \/>\ndecreto.<br \/>\n2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti<br \/>\nobbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,<br \/>\nnonche&#8217; le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione<br \/>\nrelativi alle controversie di cui all&#8217;articolo 409 del codice di<br \/>\nprocedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono<br \/>\nesperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.<\/p>\n<p>Art. 24<\/p>\n<p>Disposizioni transitorie e finali<\/p>\n<p>1. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, acquistano<br \/>\nefficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br \/>\npresente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.<br \/>\nIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br \/>\nnella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br \/>\nitaliana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br \/>\nosservare.<br \/>\nDato a Roma, addi&#8217; 4 marzo 2010<\/p>\n<p>TORNA ALLA PAGINA DELLE NOVITA&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo decreto legislativo tende a favorire la mediazione, anche con sgravi fiscali e, a decorrere dal 20 marzo 2011, una buona parte delle controversie vertenti su diritti disponibili dovr\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PER LE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - 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