{"id":2082,"date":"2010-07-31T12:42:45","date_gmt":"2010-07-31T10:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiovenco.it\/2010\/07\/31\/il-limite-allapertura-di-nuove-farmacie-puo-essere-giustificato-dallinteresse-generale-ad-avere-medicine-di-qualita\/"},"modified":"2010-07-31T12:42:45","modified_gmt":"2010-07-31T10:42:45","slug":"il-limite-allapertura-di-nuove-farmacie-puo-essere-giustificato-dallinteresse-generale-ad-avere-medicine-di-qualita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiovenco.it\/en\/2010\/07\/31\/il-limite-allapertura-di-nuove-farmacie-puo-essere-giustificato-dallinteresse-generale-ad-avere-medicine-di-qualita\/","title":{"rendered":"IL LIMITE ALL&#8217;APERTURA DI NUOVE FARMACIE PU\u00d2 ESSERE GIUSTIFICATO DALL&#8217;INTERESSE GENERALE AD AVERE MEDICINE DI QUALITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\">La Corte di Giustizia, decidendo un procedimento in cui ben 8 governi avevano presentato le loro osservazioni, ha affrontato il problema della compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario della normativa spagnola che, in particolare:<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\">\u00a0 1) subordina l\u2019apertura di nuove farmacie al rilascio di un&#8217;autorizzazione amministrativa, che pu\u00f2 essere accordata solo ai vincitori di un concorso;<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\">\u00a0 2) limita, in ciascuna zona, il numero delle farmacie in relazione al numero di abitanti; <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\">\u00a0 3) impone ai farmacisti di rispettare, come regola generale, una distanza minima di 250 metri dalle farmacie gi\u00e0 esistenti.<br \/>\nLa Corte ha riconosciuto che tale normativa effettivamente ostacola l\u2019esercizio in forma stabile, da parte dei farmacisti degli altri Stati membri, delle loro attivit\u00e0 nel territorio spagnolo, e tuttavia ha ritenuto che tale restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento, in linea di principio, sia giustificata dall&#8217;interesse generale alla tutela della sanit\u00e0 pubblica, ed in particolare dall\u2019obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicuri e di qualit\u00e0.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 1<sup>o<\/sup> giugno 2010<\/p>\n<p>(<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/jurisp\/cgi-bin\/gettext.pl?where=&amp;lang=it&amp;num=79899398C19070570&amp;doc=T&amp;ouvert=T&amp;seance=ARRET#Footnote*\">*<\/a>tratta dal sito internet della Corte di Giustizia)<\/p>\n<p>\u00abArt.\u00a049 TFUE \u2013 Direttiva 2005\/36\/CE \u2013 Libert\u00e0 di stabilimento \u2013 Sanit\u00e0 pubblica \u2013 Farmacie \u2013 Vicinanza \u2013 Approvvigionamento della popolazione in medicinali \u2013 Licenze \u2013 Ripartizione territoriale delle farmacie \u2013 Introduzione di limiti fondati sul criterio della densit\u00e0 demografica \u2013 Distanza minima tra le farmacie \u2013 Candidati che hanno svolto attivit\u00e0 professionale su una parte del territorio nazionale \u2013 Priorit\u00e0 \u2013 Discriminazione\u00bb<\/p>\n<p>Nei procedimenti riuniti C\u2011570\/07 e C\u2011571\/07,<\/p>\n<p>aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell\u2019art.\u00a0234\u00a0CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spagna) con decisioni 26 ottobre e 22 ottobre 2007, pervenute in cancelleria in data 24 dicembre e 27 dicembre 2007, nei procedimenti<\/p>\n<p><strong> Jos\u00e9 Manuel Blanco P\u00e9rez<\/strong>,<\/p>\n<p><strong>Mar\u00eda del Pilar Chao G\u00f3mez<\/strong><\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p><strong> Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios<\/strong> (C\u2011570\/07),<\/p>\n<p><strong> Principado de Asturias <\/strong> (C\u2011571\/07),<\/p>\n<p>con l\u2019intervento di:<\/p>\n<p><strong> Federaci\u00f3n Empresarial de Farmac\u00e9uticos Espa\u00f1oles<\/strong> (C\u2011570\/07),<\/p>\n<p><strong> Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias<\/strong> (C\u2011570\/07),<\/p>\n<p><strong> Celso Fern\u00e1ndez G\u00f3mez <\/strong> (C\u2011571\/07),<\/p>\n<p><strong>Consejo General de Colegios Oficiales de Farmac\u00e9uticos de Espa\u00f1a,<\/strong><\/p>\n<p><strong>Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterr\u00e1neo de Farmacias,<\/strong><\/p>\n<p><strong>Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmac\u00e9uticos de Valencia,<\/strong><\/p>\n<p><strong> Asociaci\u00f3n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci\u00f3n (ANGED)<\/strong>,<\/p>\n<p>LA CORTE (Grande Sezione),<\/p>\n<p>composta dal sig.\u00a0V. Skouris, presidente, dai sigg.\u00a0K. Lenaerts e E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg.\u00a0C.W.A. Timmermans, A. Rosas, E. Juh\u00e1sz, G.\u00a0Arestis, A. Borg Barthet, M. Ile\u0161i\u010d, J. Malenovsk\u00fd (relatore), U. L\u00f5hmus, A.\u00a0\u00d3\u00a0Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,<\/p>\n<p>avvocato generale: sig.\u00a0M. Poiares Maduro<\/p>\n<p>cancelliere: sig.ra\u00a0M. Ferreira, amministratore principale<\/p>\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all\u2019udienza del 19 maggio 2009,<\/p>\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il sig.\u00a0Blanco P\u00e9rez, la sig.ra\u00a0Chao G\u00f3mez e la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias, dall\u2019avv.\u00a0D. Cueva D\u00edaz, abogado;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios e il Principado de Asturias, dall\u2019avv.\u00a0R. Paredes Ojanguren, abogado;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Federaci\u00f3n Empresarial de Farmac\u00e9uticos Espa\u00f1oles, dall\u2019avv.\u00a0R.\u00a0Ari\u00f1o S\u00e1nchez, abogado;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il Consejo General de Colegios Oficiales de Farmac\u00e9uticos de Espa\u00f1a, dagli avv.ti\u00a0A. Garc\u00eda Castillo, C. Ruixo Claramunt, M.\u00a0Troncoso Ferrer e I.\u00a0Igartua Arregui, abogados;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterr\u00e1neo de Farmacias e il Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmac\u00e9uticos de Valencia, dagli avv.ti\u00a0E.\u00a0Navarro Varona e E.\u00a0Garc\u00eda Aguado, abogados;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per l\u2019Asociaci\u00f3n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci\u00f3n (ANGED), dall\u2019avv.\u00a0J. P\u00e9rez-Bustamante K\u00f6ster, abogado;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo spagnolo, dal sig.\u00a0J.M. Rodr\u00edguez C\u00e1rcamo, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo belga, dalla sig.ra\u00a0L. Van den Broeck, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo ellenico, dal sig.\u00a0K. Georgiadis nonch\u00e9 dalle sig.re\u00a0S.\u00a0Alexandridou e V. Karra, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo francese, dai sigg.\u00a0G. de Bergues e B.\u00a0Messmer, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo italiano, dalla sig.ra\u00a0G.\u00a0Palmieri, in qualit\u00e0 di agente, assistita dal sig.\u00a0G. Fiengo, avvocato dello Stato;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo austriaco, dalla sig.ra\u00a0C. Pesendorfer e dal sig.\u00a0T.\u00a0Kr\u00f6ll, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo portoghese, dai sigg.\u00a0L. Inez Fernandes e A.P.\u00a0Antunes, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per il governo slovacco, dal sig.\u00a0J. \u010corba, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la Commissione europea, dai sigg.\u00a0E. Traversa, R.\u00a0Vidal Puig e G.\u00a0Luengo, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 30 settembre 2009,<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p><strong>Sentenza<\/strong><\/p>\n<p>1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull\u2019interpretazione dell\u2019art.\u00a049\u00a0TFUE.<\/p>\n<p>2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tali domande sono state presentate nell\u2019ambito di due distinti procedimenti tra il sig.\u00a0Blanco P\u00e9rez e la sig.ra\u00a0Chao G\u00f3mez, da un lato, e \u2013 rispettivamente \u2013 la Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios (Ministero della Salute e dei Servizi sanitari) (causa C\u2011570\/07) e il Principado de Asturias (causa C\u2011571\/07), dall\u2019altro, in merito ad un bando di concorso per l\u2019assegnazione di licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Contesto normativo<\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0La normativa dell\u2019Unione<\/em><\/p>\n<p>3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A termini del \u2018considerando\u2019 26 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005\/36\/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU\u00a0L\u00a0255, pag.\u00a022), che sostanzialmente riprende il secondo \u2018considerando\u2019 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85\/432\/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attivit\u00e0 nel settore farmaceutico (GU\u00a0L\u00a0253, pag.\u00a034):<\/p>\n<p>\u00abLa presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attivit\u00e0 nel campo della farmacia e all\u2019esercizio di tale attivit\u00e0. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbero continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle societ\u00e0 l\u2019esercizio di talune attivit\u00e0 di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni\u00bb.<\/p>\n<p>4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a01 di detta direttiva enuncia quanto segue:<\/p>\n<p>\u00abLa presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (\u2026), che sul proprio territorio subordina l\u2019accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l\u2019accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o pi\u00f9 Stati membri (\u2026) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione\u00bb.<\/p>\n<p>5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a045 della medesima direttiva, rubricato \u00abEsercizio delle attivit\u00e0 professionali di farmacista\u00bb, dispone che:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai fini della presente direttiva le attivit\u00e0 di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio \u00e8 subordinato, in uno o pi\u00f9 Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all\u2019allegato V, punto 5.6.2.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Gli Stati membri fanno s\u00ec che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell\u2019articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attivit\u00e0, con l\u2019eventuale riserva di un\u2019esperienza professionale complementare:<\/li>\n<li>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;<\/li>\n<li>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0fabbricazione e controllo dei medicinali;<\/li>\n<li>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;<\/li>\n<li>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all\u2019ingrosso;<\/li>\n<li>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;<\/li>\n<li>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;<\/li>\n<li>g)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui \u00e8 stata decisa l\u2019apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro pu\u00f2, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all\u2019allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell\u2019articolo 23 [relativo ai diritti acquisiti]\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I nn.\u00a02 e 5 dell\u2019art.\u00a045 della direttiva 2005\/36 riprendono, in sostanza, i nn.\u00a01-3 dell\u2019art.\u00a01 della direttiva 85\/432.<\/p>\n<p><em>\u00a0La normativa nazionale<\/em><\/p>\n<p>7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dall\u2019art.\u00a0103, n.\u00a03, del testo unico delle leggi sanitarie 14\/1986 (Ley General de Sanidad del 25 aprile 1986, n.\u00a014; BOE n.\u00a0102 del 29 aprile 1986, pag.\u00a015207) risulta che le farmacie sono soggette alla pianificazione sanitaria alle condizioni stabilite dalla normativa speciale sui medicinali e sulle farmacie.<\/p>\n<p>8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a02 della legge del 25 aprile 1997, n.\u00a016, sul riordino dei servizi farmaceutici (Ley de Regulaci\u00f3n de los Servicios de las Oficinas de Farmacia; BOE n.\u00a0100 del 26 aprile 1997, pag.\u00a013450), prevede quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab1. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0(\u2026) [A]l fine di organizzare i servizi farmaceutici per la popolazione, le comunit\u00e0 autonome, cui compete assicurare tali servizi, pianificano l\u2019autorizzazione all\u2019apertura di farmacie secondo criteri specifici.<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La pianificazione delle farmacie tiene conto della densit\u00e0 demografica, delle caratteristiche geografiche e della dispersione della popolazione in modo da assicurare l\u2019accessibilit\u00e0 e la qualit\u00e0 del servizio, nonch\u00e9 una fornitura sufficiente di medicinali, secondo le necessit\u00e0 sanitarie di ciascun territorio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La ripartizione territoriale degli stabilimenti tiene conto del numero di abitanti per farmacia e della distanza tra le farmacie, che le comunit\u00e0 autonome avranno stabilito conformemente ai criteri generali di cui sopra. Le regole di ripartizione territoriale devono garantire, in ogni caso, un servizio farmaceutico adeguato a tutta la popolazione.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La popolazione minima ai fini dell\u2019apertura di una farmacia \u00e8, di regola, di 2\u00a0800 abitanti per stabilimento. In funzione della concentrazione della popolazione le comunit\u00e0 autonome possono fissare moduli di popolazione superiori, con il limite di 4\u00a0000 abitanti per farmacia. Solo quando tale soglia \u00e8 superata, pu\u00f2 essere aperta una nuova farmacia e comunque per moduli superiori a 2\u00a0000 abitanti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, le comunit\u00e0 autonome possono fissare moduli di popolazione inferiori per le zone rurali, turistiche, di montagna o per le zone dove, a causa delle loro caratteristiche geografiche, demografiche o sanitarie, non \u00e8 possibile assicurare il servizio farmaceutico applicando i criteri generali.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La distanza minima tra le farmacie, tenuto conto dei criteri geografici e di dispersione della popolazione, \u00e8, di regola, di 250 metri. In funzione della concentrazione della popolazione le comunit\u00e0 autonome possono autorizzare distanze inferiori; allo stesso modo, le comunit\u00e0 autonome possono limitare l\u2019apertura di farmacie in prossimit\u00e0 di un presidio sanitario\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In applicazione delle suddette norme, la Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie ha adottato, il 19 luglio 2001, il decreto 72\/2001, sull\u2019apertura e sull\u2019esercizio di farmacie e dispensari nel Principato delle Asturie (Decreto 72\/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias; BOPA n.\u00a0175 del 28 luglio 2001, pag.\u00a010135).<\/p>\n<p>10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A termini dell\u2019art.\u00a01, n.\u00a01, primo comma, di tale decreto:<\/p>\n<p>\u00abIl territorio della Comunit\u00e0 autonoma \u00e8 suddiviso in zone farmaceutiche che coincidono, di massima, con le zone sanitarie di base quali stabilite nell\u2019ambito della pianificazione sanitaria del Principato delle Asturie\u00bb.<\/p>\n<p>11\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Secondo le indicazioni fornite dalla Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios e dal Principado de Asturias, la Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie \u00e8 suddivisa in 68 zone sanitarie di base che coincidono, di massima, con le zone farmaceutiche.<\/p>\n<p>12\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a02 di questo stesso decreto dispone quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per ogni zona farmaceutica il numero delle farmacie \u00e8 stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2 800 abitanti. Quando tale rapporto \u00e8 superato, una nuova farmacia pu\u00f2 essere aperta in ragione di moduli superiori a 2000 abitanti.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In tutte le zone base del sistema sanitario e in tutti i distretti pu\u00f2 essere istituita almeno una farmacia\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>13\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a03 del decreto 72\/2001 cos\u00ec recita:<\/p>\n<p>\u00abAi fini del presente decreto la popolazione \u00e8 computata sulla base dei dati risultanti dall\u2019ultimo censimento comunale\u00bb.<\/p>\n<p>14\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a04 di detto decreto dispone:<\/p>\n<p>\u00ab1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La distanza tra le farmacie non pu\u00f2, di norma, essere inferiore a 250 metri, in qualunque zona farmaceutica esse siano ubicate.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La distanza di 250 metri andr\u00e0 osservata anche rispetto ai presidi sanitari delle zone farmaceutiche, sia pubblici sia privati convenzionati per l\u2019assistenza extraospedaliera o ospedaliera, dotati di ambulatori o di Pronto soccorso, gi\u00e0 in funzione o in costruzione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non valgono distanze minime tra i presidi sanitari nelle zone farmaceutiche con un\u2019unica farmacia n\u00e9 nelle localit\u00e0 dove esiste attualmente un\u2019unica farmacia e nelle quali, considerate le caratteristiche del luogo, non \u00e8 da prevedere l\u2019apertura di nuovi stabilimenti.<\/p>\n<p>(\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p>15\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La procedura per il rilascio delle licenze di apertura \u00e8 disciplinata dagli artt.\u00a06-17 del decreto 72\/2001.<\/p>\n<p>16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi di tali disposizioni, la Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie \u00e8 tenuta ad avviare d\u2019ufficio, almeno una volta all\u2019anno, una procedura di assegnazione di licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie, per tener conto dell\u2019evoluzione della densit\u00e0 demografica.<\/p>\n<p>17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il bando di concorso indica la zona farmaceutica ed eventualmente il comune e la localit\u00e0 di stabilimento. Una volta pubblicato il bando, i farmacisti interessati presentano le loro domande e i documenti comprovanti i rispettivi titoli. Successivamente, una commissione composta da personale amministrativo, professionisti e associazioni di categoria si riunisce per valutare i candidati.<\/p>\n<p>18\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ottenuta la licenza, il farmacista aggiudicatario \u00e8 tenuto ad indicare i locali in cui eserciter\u00e0 la propria attivit\u00e0. Le autorit\u00e0 competenti verificano se i criteri di pianificazione territoriale imposti dalla normativa siano rispettati.<\/p>\n<p>19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il decreto 72\/2001 reca, poi, in allegato, una tabella dei criteri di selezione, nella procedura summenzionata, di quanti si candidano alla titolarit\u00e0 di una nuova farmacia.<\/p>\n<p>20\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Detta tabella tiene conto, in particolare, della formazione dei candidati nonch\u00e9 della loro esperienza professionale e didattica.<\/p>\n<p>21\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il decreto 72\/2001 enuncia, inoltre, ai punti 4-7 dell\u2019allegato, quanto segue:<\/p>\n<p>\u00ab4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Non vengono presi in considerazione l\u2019esperienza di farmacista titolare o contitolare di farmacia n\u00e9 altri titoli di merito allorch\u00e9 sono gi\u00e0 valsi ad ottenere un\u2019autorizzazione all\u2019installazione.<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Il punteggio per meriti professionali attribuito per l\u2019attivit\u00e0 svolta nel territorio del Principato delle Asturie \u00e8 maggiorato del 20%.<\/li>\n<li>Nel caso in cui, in applicazione della presente tabella, si ottenga parit\u00e0 di punteggio, le autorizzazioni sono rilasciate secondo il seguente ordine di priorit\u00e0:<\/li>\n<li>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i farmacisti che non sono mai stati titolari di farmacia;<\/li>\n<li>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i farmacisti che sono stati titolari di farmacie in zone farmaceutiche o in distretti con meno di 2 800 abitanti;<\/li>\n<li>c) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0i farmacisti che abbiano svolto attivit\u00e0 professionale nel Principato delle Asturie;<\/li>\n<\/ol>\n<p>(\u2026)\u00bb.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Procedimenti principali e questioni pregiudiziali<\/strong><\/p>\n<p>22\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel 2002 la Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie decideva di avviare, conformemente agli artt.\u00a06-17 del decreto 72\/2001, una procedura di assegnazione di licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie.<\/p>\n<p>23\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con decisione 14 giugno 2002 la Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios bandiva una gara per il rilascio di licenze per l\u2019apertura di farmacie nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie (BOPA n.\u00a0145 del 24 giugno 2002, pag.\u00a08145; in prosieguo: la \u00abdecisione del 14 giugno 2002\u00bb).<\/p>\n<p>24\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il bando di gara prevedeva l\u2019apertura di 24 nuove farmacie in funzione, segnatamente, della densit\u00e0 demografica, della dispersione della popolazione, della distanza tra le farmacie e dei moduli minimi di popolazione.<\/p>\n<p>25\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0I ricorrenti nei procedimenti principali, farmacisti laureati, intendevano aprire una nuova farmacia nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie senza, tuttavia, vedersi applicare il sistema di pianificazione territoriale istituito dal decreto 72\/2001.<\/p>\n<p>26\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per questo motivo, nell\u2019ambito del primo procedimento principale, essi hanno impugnato la decisione del 14 giugno 2002 e quella del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, datata 10 ottobre 2002, che la confermava.<\/p>\n<p>27\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel secondo procedimento principale i medesimi ricorrenti hanno adito il Tribunal Superior de Justicia de Asturias impugnando la decisione implicita di rigetto del reclamo proposto contro il decreto 72\/2001, segnatamente contro i suoi artt.\u00a02, 4, 6 e 10 e contro la tabella dei criteri di selezione ad esso acclusa.<\/p>\n<p>28\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In queste due controversie i ricorrenti hanno contestato la legittimit\u00e0 delle decisioni summenzionate e del decreto 72\/2001 perch\u00e9 avrebbero avuto l\u2019effetto di ostacolare l\u2019accesso dei farmacisti alle nuove farmacie nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie. Detto decreto avrebbe previsto, inoltre, criteri inaccettabili di selezione dei titolari delle nuove farmacie.<\/p>\n<p>29\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In tale contesto il giudice del rinvio si domanda se il sistema istituito dal decreto 72\/2001 costituisca una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento incompatibile con l\u2019art.\u00a049 TFUE.<\/p>\n<p>30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per questo il Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale nella causa C\u2011570\/07:<\/p>\n<p>\u00abSe l\u2019art.\u00a0[49 TFUE] osti a quanto stabilito agli artt.\u00a02-4 del [decreto 72\/2001] nonch\u00e9 ai punti 4, 6 e 7 dell\u2019allegato a tale decreto\u00bb.<\/p>\n<p>31\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella causa C\u2011571\/07 il Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<\/p>\n<p>\u00abSe l\u2019art.\u00a0[49 TFUE] osti alle disposizioni normative della Comunit\u00e0 autonoma (\u2026) delle Asturie in materia di autorizzazione all\u2019apertura di farmacie\u00bb.<\/p>\n<p>32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2008, i procedimenti C\u2011570\/07 e C\u2011571\/07 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonch\u00e9 della sentenza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Sulla ricevibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>33\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il Consejo General de Colegios Oficiales de Farmac\u00e9uticos de Espa\u00f1a nonch\u00e9 i governi ellenico, francese, italiano e spagnolo contestano la ricevibilit\u00e0 delle domande di pronuncia pregiudiziale.<\/p>\n<p>34\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il giudice del rinvio anzitutto non preciserebbe la situazione di fatto dei ricorrenti nei procedimenti principali. Non indicherebbe, poi, con chiarezza le disposizioni nazionali pertinenti n\u00e9 esporrebbe in maniera adeguata i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sulla compatibilit\u00e0 di tali disposizioni con l\u2019art.\u00a049 TFUE. Infine, le questioni sollevate sarebbero ipotetiche, giacch\u00e9 le controversie di cui trattasi vedrebbero coinvolti solo cittadini spagnoli. In assenza di elementi transfrontalieri, le questioni non presenterebbero, cos\u00ec, alcun nesso con il diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>35\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ebbene, si deve rammentare che spetta soltanto al giudice nazionale cui \u00e8 stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilit\u00e0 dell\u2019emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessit\u00e0 di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione, la Corte \u00e8, in via di principio, tenuta a pronunciarsi (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2001, causa C\u2011379\/98, PreussenElektra, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20112099, punto 38, e 10 marzo 2009, causa C\u2011169\/07, Hartlauer, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20111721, punto 24).<\/p>\n<p>36\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne consegue che le questioni relative all\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale \u00e8 possibile, cos\u00ec, soltanto qualora appaia in modo manifesto che l\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione richiesta non ha alcun rapporto con l\u2019effettivit\u00e0 o con l\u2019oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenze 5\u00a0dicembre 2006, cause riunite C\u201194\/04 e C\u2011202\/04, Cipolla e\u00a0a., Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u201111421, punto 25, e 7 giugno 2007, cause riunite da C\u2011222\/05 a C\u2011225\/05, van der Weerd e\u00a0a., Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20114233, punto 22).<\/p>\n<p>37\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di questa giurisprudenza, si deve osservare, in primo luogo, che nelle ordinanze di rinvio il giudice nazionale ha motivato la sua decisione di formulare questioni pregiudiziali rilevando che la legittimit\u00e0 della normativa in questione nei due procedimenti principali dipende dall\u2019interpretazione che la Corte offrir\u00e0 per l\u2019art.\u00a049 TFUE.<\/p>\n<p>38\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, non appare in modo manifesto che l\u2019interpretazione richiesta non abbia alcun rapporto con l\u2019effettivit\u00e0 o con l\u2019oggetto dei procedimenti principali o che la questione sia di tipo ipotetico.<\/p>\n<p>39\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Certamente, \u00e8 pacifico che i ricorrenti principali sono cittadini spagnoli e che tutti gli elementi dei procedimenti a quibus sono limitati al territorio di un unico Stato membro. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, anche in tale circostanza la risposta della Corte pu\u00f2 risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell\u2019ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponga di far beneficiare un cittadino spagnolo degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell\u2019Unione, un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna nella medesima situazione (v., in particolare, sentenze 30 marzo 2006, causa C\u2011451\/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20112941, punto 29, e Cipolla e\u00a0a., cit., punto 30).<\/p>\n<p>40\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, se una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, che si applica indistintamente ai cittadini spagnoli e ai cittadini degli altri Stati membri, deve, di regola, risultare conforme alle disposizioni relative alle libert\u00e0 fondamentali garantite dal Trattato solo in quanto si applica a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri, non si pu\u00f2 tuttavia escludere che cittadini di Stati membri diversi dal Regno di Spagna siano stati o siano interessati ad aprire una farmacia nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie (v., in tal senso, sentenza 11 marzo 2010, causa C\u2011384\/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23 e 24 nonch\u00e9 la giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>41\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, occorre constatare che le decisioni di rinvio descrivono a sufficienza il contesto normativo e di fatto dei procedimenti principali e che le indicazioni fornite dal giudice nazionale permettono di determinare la portata delle questioni sottoposte. Tali decisioni hanno, dunque, offerto agli interessati una possibilit\u00e0 effettiva di presentare osservazioni conformemente all\u2019art.\u00a023 dello Statuto della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, come testimonia del resto il contenuto delle osservazioni formulate nei presenti procedimenti.<\/p>\n<p>42\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 osservato, le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere considerate ricevibili.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Nel merito<\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0Osservazioni preliminari <\/em><\/p>\n<p>43\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In primo luogo, occorre ricordare che, conformemente all\u2019art.\u00a0168, n.\u00a07, TFUE, come precisato tanto dalla giurisprudenza della Corte quanto dal ventiseiesimo \u2018considerando\u2019 della direttiva 2005\/36, il diritto dell\u2019Unione non restringe la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme destinate all\u2019organizzazione di servizi sanitari come le farmacie. Tuttavia, nell\u2019esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell\u2019Unione, in particolare le disposizioni del Trattato relative alle libert\u00e0 fondamentali, le quali comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o di mantenere ingiustificate restrizioni all\u2019esercizio di tali libert\u00e0 nell\u2019ambito delle cure sanitarie (v., in tal senso, sentenze Hartlauer, cit., punto 29; 19 maggio 2009, causa C\u2011531\/06, Commissione\/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35, nonch\u00e9 cause riunite C\u2011171\/07 e C\u2011172\/07, Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).<\/p>\n<p>44\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel valutare il rispetto di tale obbligo \u00e8 necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanit\u00e0 pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poich\u00e9 detto livello pu\u00f2 variare da uno Stato membro all\u2019altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2008, causa C\u2011141\/07, Commissione\/Germania, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20116935, punto\u00a051, e Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., cit., punto 19).<\/p>\n<p>45\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, occorre rilevare che n\u00e9 la direttiva 2005\/36 n\u00e9 alcun altro atto che dia attuazione alle libert\u00e0 fondamentali enunciano regole di accesso alle attivit\u00e0 del settore farmaceutico che intendano porre condizioni per l\u2019apertura di nuove farmacie nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n<p>46\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00c8 vero che, l\u2019art.\u00a045, n.\u00a05, della direttiva 2005\/36 stabilisce che, se, in uno Stato membro, alla data del 16 settembre 1985, era bandito un concorso per esami per selezionare i farmacisti che sarebbero diventati titolari delle nuove farmacie la cui creazione era stata decisa nel contesto di un sistema nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro pu\u00f2 mantenere questo concorso e sottoporvi anche i cittadini degli altri Stati membri.<\/p>\n<p>47\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ebbene, \u00e8 pacifico che a quella data in Spagna esisteva un tale concorso e che \u00e8 proprio di esso che si tratta nei procedimenti principali. Di conseguenza, detto Stato membro pu\u00f2 mantenere tale procedura di concorso e sottoporvi tutti i farmacisti, sempre che le norme che la disciplinano siano conformi al diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>48\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 non vuol dire, per\u00f2, che le norme che disciplinano la procedura di cui trattasi siano sottratte alle disposizioni del Trattato per quanto riguarda i requisiti relativi alla ripartizione territoriale delle farmacie, giacch\u00e9 questo elemento rimane estraneo all\u2019ambito di applicazione della direttiva 2005\/36.<\/p>\n<p>49\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La direttiva in questione, infatti, ha come oggetto, conformemente al suo art.\u00a01, di fissare le regole in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per permettere ai titolari delle stesse di esercitare una professione regolamentata, come lavoratori autonomi o subordinati. Per contro, essa non contiene regole che disciplinino lo stabilimento delle farmacie o le condizioni di gestione delle stesse n\u00e9, pi\u00f9 specificamente, la loro ripartizione territoriale.<\/p>\n<p>50\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale constatazione \u00e8 peraltro corroborata dal ventiseiesimo \u2018considerando\u2019 della direttiva 2005\/36, a termini del quale quest\u2019ultima non coordina tutte le condizioni per accedere alle attivit\u00e0 nel campo della farmacia e lascia, in particolare, la ripartizione territoriale delle farmacie alla competenza degli Stati membri.<\/p>\n<p>51\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 considerato, le disposizioni del diritto nazionale qui in causa, relative alla ripartizione territoriale, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni del Trattato, in particolare alla luce del suo art.\u00a049.<\/p>\n<p><em>\u00a0Sulla prima parte delle questioni pregiudiziali, attinente alle condizioni base relative alla densit\u00e0 demografica e alla distanza minima fra le farmacie<\/em><\/p>\n<p>52\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con la prima parte delle questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l\u2019art.\u00a049 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella in causa, che pone limiti al rilascio delle licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie prevedendo che:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 2\u00a0800 abitanti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0un\u2019ulteriore farmacia possa essere aperta solo quando tale soglia \u00e8 superata e comunque per moduli superiori a 2\u00a0000 abitanti, e<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie gi\u00e0 esistenti che, per regola generale, \u00e8 di 250 metri.<\/p>\n<p>Sull\u2019esistenza di una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento<\/p>\n<p>53\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Secondo una giurisprudenza costante, ogni provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l\u2019esercizio, da parte dei cittadini dell\u2019Unione, della libert\u00e0 di stabilimento garantita dal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell\u2019art.\u00a049\u00a0TFUE, pure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C\u2011299\/02, Commissione\/Paesi Bassi, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20119761, punto 15, e 21 aprile 2005, causa C\u2011140\/03, Commissione\/Grecia, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20113177, punto 27).<\/p>\n<p>54\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Costituisce una tale restrizione, in particolare, una normativa nazionale che subordini lo stabilimento di un\u2019impresa di un altro Stato membro al rilascio di un\u2019autorizzazione preventiva, poich\u00e9 essa pu\u00f2 ostacolare l\u2019esercizio, da parte di questa impresa, della libert\u00e0 di stabilimento, impedendole di esercitare liberamente le proprie attivit\u00e0 tramite una stabile organizzazione. Infatti, da un lato, detta impresa rischia di sopportare gli oneri amministrativi ed economici aggiuntivi che qualunque rilascio di un\u2019autorizzazione simile comporta. Dall\u2019altro, il sistema di autorizzazione preventiva esclude dall\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 autonoma gli operatori economici che non rispondano a requisiti predeterminati al cui rispetto \u00e8 subordinato il rilascio di detta autorizzazione (v., in tal senso, sentenza Hartlauer, cit., punti 34 e 35).<\/p>\n<p>55\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Una normativa nazionale costituisce una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento altres\u00ec quando subordini l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 ad una condizione connessa ai bisogni economici o sociali che tale attivit\u00e0 deve soddisfare, in quanto mira a limitare il numero dei prestatori di servizi (v., in tal senso, sentenza Hartlauer, cit., punto 36).<\/p>\n<p>56\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nei procedimenti principali si deve osservare, in primo luogo, che la normativa nazionale subordina l\u2019apertura di una nuova farmacia al rilascio di una previa autorizzazione amministrativa, la quale pu\u00f2 peraltro essere accordata solo ai vincitori di concorso.<\/p>\n<p>57\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, tale normativa permette, in ciascuna zona farmaceutica, l\u2019apertura di un\u2019unica farmacia per moduli di popolazione di 2\u00a0800 abitanti; un\u2019ulteriore farmacia pu\u00f2 essere aperta solo quando tale soglia \u00e8 superata e comunque per moduli di almeno 2\u00a0000 abitanti.<\/p>\n<p>58\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, la detta normativa osta a che i farmacisti possano esercitare un\u2019attivit\u00e0 economica indipendente nei locali di loro libera scelta, poich\u00e9 impone loro di rispettare, come regola generale, una distanza minima di 250 metri dalle farmacie gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p>59\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Regole come queste hanno pertanto l\u2019effetto di ostacolare e di scoraggiare l\u2019esercizio in forma stabile, da parte dei farmacisti degli altri Stati membri, delle loro attivit\u00e0 nel territorio spagnolo.<\/p>\n<p>60\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali costituisce una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento ai sensi dell\u2019art.\u00a049\u00a0TFUE.<\/p>\n<p>Sulla giustificazione della restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento<\/p>\n<p>61\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell\u2019obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (v. citate sentenze Hartlauer, punto\u00a044, e Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., punto 25).<\/p>\n<p>62\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nei procedimenti principali si deve constatare, in primo luogo, che la normativa nazionale controversa \u00e8 applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza.<\/p>\n<p>63\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, risulta dall\u2019art.\u00a052, n.\u00a01, TFUE che la tutela della sanit\u00e0 pubblica pu\u00f2 giustificare restrizioni alle libert\u00e0 fondamentali garantite dal Trattato come la libert\u00e0 di stabilimento (v., in particolare, citate sentenze Hartlauer, punto 46, e Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., punto 27).<\/p>\n<p>64\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pi\u00f9 precisamente, restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento possono essere giustificate dall\u2019obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualit\u00e0 (v. citate sentenze Commissione\/Italia, punto\u00a052, e Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., punto 28).<\/p>\n<p>65\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019importanza di tale obiettivo \u00e8 confermata dagli artt.\u00a0168, n.\u00a01, TFUE e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, a termini dei quali, in particolare, nella definizione e nell\u2019attuazione di tutte le politiche ed attivit\u00e0 dell\u2019Unione europea \u00e8 garantito un livello elevato di protezione della salute umana.<\/p>\n<p>66\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne consegue che l\u2019obiettivo di assicurare alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualit\u00e0 pu\u00f2 giustificare una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali.<\/p>\n<p>67\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, occorre esaminare se tale normativa sia idonea a garantire questo obiettivo.<\/p>\n<p>68\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Al riguardo si deve rilevare, per prima cosa, che, tenuto conto del potere discrezionale ricordato al punto 44 della presente sentenza, il fatto che uno Stato membro imponga norme pi\u00f9 rigide in materia di tutela della sanit\u00e0 pubblica di quelle stabilite da un altro Stato membro non significa necessariamente che tali norme siano incompatibili con le disposizioni del Trattato relative alle libert\u00e0 fondamentali (v., in tal senso, sentenza 10 febbraio 2009, causa C\u2011110\/05, Commissione\/Italia, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u2011519, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>69\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, per la soluzione della presente controversia non \u00e8 determinante la circostanza che gli Stati membri prevedano normative differenti in tale settore e, pi\u00f9 specificamente, che taluni di essi lascino aperto il numero di farmacie che possono essere create nel territorio nazionale, mentre altri contingentino tale numero assoggettandole a norme di pianificazione geografica.<\/p>\n<p>70\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Si deve ricordare, per seconda cosa, che, secondo la giurisprudenza della Corte, stabilimenti ed infrastrutture sanitarie possono essere oggetto di una pianificazione. Tale pianificazione pu\u00f2 comprendere una previa autorizzazione per l\u2019installazione di nuovi prestatori di cure se questa si riveli indispensabile per colmare eventuali lacune nell\u2019accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell\u2019apertura delle strutture, in modo che sia garantita un\u2019assistenza medica adeguata alle necessit\u00e0 della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (v., per analogia, sentenze 12 luglio 2001, causa C\u2011157\/99, Smits e Peerbooms, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20115473, punti 76-80; 16 maggio 2006, causa C\u2011372\/04, Watts, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20114325, punti 108-110, nonch\u00e9 Hartlauer, cit., punti 51 e 52).<\/p>\n<p>71\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, tale conclusione pu\u00f2 essere pienamente trasposta ai prestatori di servizi sanitari di farmacia.<\/p>\n<p>72\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per terza cosa, occorre rilevare che esistono agglomerati che possono apparire a numerosi farmacisti particolarmente redditizi, e per questo pi\u00f9 attraenti, come quelli situati nelle zone urbane, ed altre parti del territorio nazionale che invece potrebbero essere considerate meno attraenti, come le zone rurali, geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate.<\/p>\n<p>73\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 considerato, non si pu\u00f2 escludere che, se non ci fosse alcuna regolamentazione, le farmacie sarebbero concentrate in localit\u00e0 reputate attraenti, mentre in alcune localit\u00e0 meno attraenti si ritroverebbe un numero di farmacie insufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico sicuro e di qualit\u00e0.<\/p>\n<p>74\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per quarta cosa, si deve ricordare che, qualora sussistano incertezze sull\u2019esistenza o sulla portata di rischi per la salute delle persone, lo Stato membro pu\u00f2 adottare misure di protezione senza dover attendere che la realt\u00e0 di tali rischi sia pienamente dimostrata (v. sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., cit., punto 30).<\/p>\n<p>75\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In un contesto siffatto uno Stato membro pu\u00f2 ritenere che sussista un rischio di penuria di farmacie in talune parti del suo territorio e, conseguentemente, un rischio di inadeguato approvvigionamento di medicinali quanto a sicurezza e a qualit\u00e0.<\/p>\n<p>76\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di questo rischio, uno Stato membro pu\u00f2 allora adottare una normativa che preveda l\u2019apertura di non pi\u00f9 di una farmacia per un certo numero di abitanti (v. punto 57 della presente sentenza).<\/p>\n<p>77\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ed invero una tale condizione pu\u00f2 sortire l\u2019effetto di canalizzare l\u2019insediamento di farmacie verso parti del territorio nazionale dove l\u2019accesso al servizio farmaceutico \u00e8 lacunoso, poich\u00e9, impedendo ai farmacisti di impiantarsi in zone gi\u00e0 dotate di un numero sufficiente di farmacie, li invita a stabilirsi in zone nelle quali le farmacie scarseggiano.<\/p>\n<p>78\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Detta condizione \u00e8 quindi idonea a ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale, ad assicurare cos\u00ec a tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico e, conseguentemente, ad aumentare la sicurezza e la qualit\u00e0 dell\u2019approvvigionamento della popolazione in medicinali.<\/p>\n<p>79\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre inoltre rilevare che da sola la condizione relativa ai moduli di popolazione pu\u00f2 non consentire di evitare una concentrazione di farmacie, all\u2019interno di un\u2019area geografica determinata secondo tale condizione, in alcune localit\u00e0 attraenti di tale zona. Orbene, una tale concentrazione di farmacie potrebbe comportare una duplicazione delle strutture, mentre altre parti della medesima area potrebbero mancare di farmacie.<\/p>\n<p>80\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 considerato, \u00e8 lecito che uno Stato membro preveda condizioni supplementari che mirino ad impedire tale concentrazione, adottando, per esempio, una condizione come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che impone distanze minime tra le farmacie.<\/p>\n<p>81\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale condizione permette, infatti, per sua stessa natura di evitare una simile concentrazione e risulta, cos\u00ec, idonea a ripartire le farmacie in maniera pi\u00f9 equilibrata all\u2019interno di una determinata area geografica.<\/p>\n<p>82\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La condizione relativa alla distanza minima accresce anche, di conseguenza, la certezza per i pazienti che disporranno di una farmacia nei paraggi e, per ci\u00f2 stesso, che disporranno di un accesso facile e rapido ad un servizio farmaceutico adeguato.<\/p>\n<p>83\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Un tale accesso potrebbe essere ritenuto necessario ove si consideri, da un lato, che la somministrazione di medicinali pu\u00f2 rivelarsi urgente e, dall\u2019altro, che tra i clienti delle farmacie vi sono persone a mobilit\u00e0 ridotta, come gli anziani e i malati gravi.<\/p>\n<p>84\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cos\u00ec, la condizione relativa alla distanza minima risulta complementare a quella collegata ai moduli di popolazione e pu\u00f2, pertanto, contribuire alla realizzazione dell\u2019obiettivo di ripartire in maniera equilibrata le farmacie nel territorio nazionale, di assicurare in tal modo a tutta la popolazione un accesso adeguato al servizio farmaceutico e, di conseguenza, di aumentare la sicurezza e la qualit\u00e0 dell\u2019approvvigionamento della popolazione in medicinali.<\/p>\n<p>85\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre rilevare, infine, che il raggiungimento dell\u2019obiettivo perseguito dalle due condizioni summenzionate \u00e8 rafforzato da taluni criteri che intervengono, a termini del decreto 72\/2001, al momento della selezione dei titolari delle nuove farmacie.<\/p>\n<p>86\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infatti, conformemente al punto 7, lett.\u00a0b), dell\u2019allegato a tale decreto, a parit\u00e0 di punteggio tra i candidati all\u2019assegnazione delle nuove farmacie, le autorizzazioni sono accordate di preferenza, dopo i farmacisti di cui al punto 7, lett.\u00a0a), a quelli che sono stati titolari di farmacie in zone o in distretti con meno di 2\u00a0800 abitanti.<\/p>\n<p>87\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Siccome le aree geografiche con meno di 2\u00a0800 abitanti sono generalmente considerate dai farmacisti come meno attraenti (v. punto 72 della presente sentenza), detto criterio di assegnazione della licenza tende ad incoraggiare i farmacisti ad installarsi in tali zone con la prospettiva di essere ricompensati in futuro al momento della concessione di nuove licenze per l\u2019apertura di farmacie.<\/p>\n<p>88\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, i ricorrenti nei procedimenti principali e la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias fanno valere che il sistema in discussione non potrebbe essere considerato idoneo a raggiungere l\u2019obiettivo addotto, perch\u00e9 comporterebbe che taluni farmacisti siano privati di qualunque accesso all\u2019attivit\u00e0 professionale indipendente, mentre quelli gi\u00e0 presenti sul mercato beneficerebbero di profitti sproporzionati.<\/p>\n<p>89\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale argomento non pu\u00f2 essere accolto.<\/p>\n<p>90\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre rilevare infatti, innanzitutto, che la libert\u00e0 di stabilimento degli operatori economici deve essere bilanciata con le esigenze di tutela della sanit\u00e0 pubblica e che la gravit\u00e0 degli obiettivi perseguiti in tale settore pu\u00f2 giustificare restrizioni che abbiano conseguenze negative, anche gravi, per taluni operatori (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 1997, causa C\u2011183\/95, Affish, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20114315, punti 42 e 43).<\/p>\n<p>91\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Risulta, poi, dal fascicolo che le autorit\u00e0 competenti organizzano almeno una volta all\u2019anno una procedura di concorso per il rilascio delle autorizzazioni all\u2019apertura di nuove farmacie in funzione dell\u2019evoluzione demografica. Infatti, con la decisione del 14 giugno 2002, la Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie ha bandito un concorso per l\u2019assegnazione di autorizzazioni all\u2019installazione di 24 nuove farmacie nel proprio territorio a partire dall\u2019anno 2002.<\/p>\n<p>92\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infine, secondo il punto 4 dell\u2019allegato al decreto 72\/2001, non vengono in considerazione n\u00e9 l\u2019esperienza professionale di farmacista titolare o contitolare di una farmacia n\u00e9 altro titolo di merito quando siano gi\u00e0 serviti per ottenere una licenza. Nello stesso senso, il punto 7, lett.\u00a0a), del medesimo allegato enuncia che, a parit\u00e0 di punteggio secondo i criteri della tabella, le autorizzazioni sono accordate prioritariamente ai farmacisti che non siano gi\u00e0 stati titolari di una farmacia.<\/p>\n<p>93\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Una normativa nazionale basata su criteri del genere privilegia, nei suoi effetti, i farmacisti che ancora non hanno ottenuto un\u2019autorizzazione all\u2019installazione e mira, pertanto, a garantire a pi\u00f9 farmacisti l\u2019accesso all\u2019attivit\u00e0 professionale indipendente.<\/p>\n<p>94\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se emerge da quanto precede che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali \u00e8 in linea di principio atta a realizzare l\u2019obiettivo di garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualit\u00e0, occorre pure che il modo in cui essa persegue il detto obiettivo non sia incoerente. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, le singole disposizioni, come anche la normativa nazionale nel suo insieme, sono atte a garantire la realizzazione dell\u2019obiettivo fatto valere solo qualora rispondano effettivamente all\u2019intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, citate sentenze Hartlauer, punto 55, e Apothekerkammer des Saarlandes e\u00a0a., punto 42).<\/p>\n<p>95\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto si deve esaminare se il decreto 72\/2001 persegua in maniera coerente e sistematica l\u2019obiettivo di garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualit\u00e0 allorch\u00e9 fissa il numero minimo di abitanti per farmacia, in principio, in 2\u00a0800 ovvero 2\u00a0000 e la distanza minima tra le farmacie, come regola generale, in 250 metri. Al riguardo occorre tener conto altres\u00ec della legge 16\/1997, visto che il decreto 72\/2001 le d\u00e0 esecuzione.<\/p>\n<p>96\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sul punto occorre constatare che si presume che le due condizioni previste da detto decreto, applicabili all\u2019intero territorio in questione, garantiscano alla popolazione un approvvigionamento in medicinali sicuro e di qualit\u00e0 sulla base di indicazioni forfetarie che tengono necessariamente conto degli elementi demografici ordinari, considerati come medi. Ne consegue che l\u2019applicazione uniforme delle condizioni cos\u00ec concepite rischia di non assicurare un accesso adeguato al servizio farmaceutico in zone che presentano talune particolarit\u00e0 demografiche.<\/p>\n<p>97\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pu\u00f2 essere il caso, innanzitutto, di talune zone rurali dove la popolazione \u00e8 generalmente sparpagliata e poco numerosa. Tale particolarit\u00e0 pu\u00f2 avere l\u2019effetto che, se la condizione del numero minimo di 2\u00a0800 abitanti fosse applicata sempre e comunque, parte della popolazione interessata si troverebbe fuori della ragionevole portata locale di una farmacia e mancherebbe, cos\u00ec, di un accesso adeguato al servizio farmaceutico.<\/p>\n<p>98\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Al riguardo si deve rilevare che la normativa nazionale prevede taluni meccanismi di adeguamento che permettono di attenuare le conseguenze dell\u2019applicazione della regola di base dei 2\u00a0800 abitanti. Ai sensi, infatti, dell\u2019art.\u00a02, n.\u00a03, secondo comma, della legge 16\/1997, le comunit\u00e0 autonome possono stabilire moduli di popolazione inferiori a 2\u00a0800 abitanti per farmacia per le zone rurali, turistiche, di montagna o per le zone in cui, a causa delle loro caratteristiche geografiche, demografiche o sanitarie, l\u2019applicazione dei criteri generali non consente di assicurare il servizio farmaceutico, e rendere cos\u00ec una farmacia situata in una tale zona particolare pi\u00f9 accessibile al segmento della popolazione che vive nei dintorni.<\/p>\n<p>99\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0D\u2019altro lato, una stretta applicazione dell\u2019altra condizione posta dal decreto 72\/2001, relativa alla distanza minima tra le farmacie, pu\u00f2 non essere sufficiente ad assicurare un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate. In tali zone, infatti, la densit\u00e0 di popolazione attorno ad una farmacia pu\u00f2 superare nettamente il numero di abitanti fissato in via forfetaria. In queste specifiche circostanze l\u2019applicazione della condizione della distanza minima di 250 metri tra le farmacie rischierebbe di condurre ad una situazione in cui il perimetro previsto per una sola farmacia includerebbe pi\u00f9 di 2\u00a0800 abitanti o addirittura pi\u00f9 di 4\u00a0000 nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art.\u00a02, n.\u00a03, della legge 16\/1997. Non si pu\u00f2 escludere, pertanto, che gli abitanti delle zone con queste caratteristiche possano trovare difficolt\u00e0, in conseguenza della rigida applicazione della regola sulla distanza minima, ad accedere ad una farmacia in condizioni che permettano di assicurare un servizio farmaceutico adeguato.<\/p>\n<p>100\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 detto, anche in tale ipotesi queste conseguenze possono essere attenuate dalla misura di flessibilit\u00e0 prevista all\u2019art.\u00a02, n.\u00a04, della legge 16\/1997, in base al quale la distanza minima tra le farmacie \u00e8 fissata come \u00abregola generale\u00bb in 250 metri, ma le comunit\u00e0 autonome possono autorizzare, in funzione della concentrazione della popolazione, una distanza inferiore e aumentare, cos\u00ec, il numero di farmacie disponibili nelle zone ad altissima densit\u00e0 demografica.<\/p>\n<p>101\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Al riguardo si deve rilevare che, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico, in un caso come quello descritto al punto 99 della presente sentenza, l\u2019obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorit\u00e0 competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che \u00e8 possibile autorizzare l\u2019apertura di una farmacia a distanza inferiore ai 250 metri non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale dei 250 metri rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico in talune zone geografiche densamente popolate.<\/p>\n<p>102\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In tali circostanze spetta al giudice nazionale verificare se le autorit\u00e0 competenti facciano uso, nel senso descritto ai punti 98, 100 e 101 della presente sentenza, della facolt\u00e0 concessa da disposizioni siffatte in ogni zona geografica con particolari caratteristiche demografiche nella quale l\u2019applicazione rigida delle regole di base dei 2\u00a0800 abitanti e dei 250 metri rischierebbe di impedire l\u2019apertura di un numero di farmacie sufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato.<\/p>\n<p>103\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Alla luce di quanto precede si deve constatare che, salvo quanto considerato ai punti 94-100 della presente sentenza, la normativa controversa \u00e8 idonea a realizzare lo scopo perseguito.<\/p>\n<p>104\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Resta da esaminare, in quarto luogo, se la restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento non ecceda quanto necessario per raggiungere lo scopo invocato, vale a dire se non esistano misure meno restrittive per realizzarlo.<\/p>\n<p>105\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Sul punto i ricorrenti nella causa principale, la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias e la Commissione europea fanno valere, in particolare, che sarebbe sufficiente prevedere un numero minimo di farmacie in zone geografiche determinate (in prosieguo: il <strong>sistema \u00abde minimis\u00bb<\/strong>). In un tale sistema non potrebbe essere autorizzata l\u2019apertura di nessuna nuova farmacia \u2013 come nel sistema attuale \u2013 nelle zone gi\u00e0 dotate di un numero sufficiente di farmacie fino a quando ciascuna delle zone geografiche individuate disponga del numero minimo di farmacie richiesto. Viceversa, l\u2019apertura di nuove farmacie sarebbe libera a partire dal momento in cui ciascuna di queste zone raggiunga tale numero minimo di farmacie.<\/p>\n<p>106\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo occorre, tuttavia, osservare che, tenuto conto del potere discrezionale di cui beneficiano gli Stati membri in materia di tutela della sanit\u00e0 pubblica, menzionato al punto 44 della presente sentenza, uno Stato membro pu\u00f2 ritenere che il sistema \u00abde minimis\u00bb non permetta di raggiungere, con la stessa efficacia di quello attuale, l\u2019obiettivo di assicurare un approvvigionamento in medicinali sicuro e di qualit\u00e0 nelle zone poco attraenti.<\/p>\n<p>107\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Anzitutto si deve ricordare che, nel sistema attuale, il fattore che spinge i farmacisti ad installarsi nelle zone sprovviste di farmacie risulta essere quello che non possono installarsi in zone gi\u00e0 dotate di un numero sufficiente di farmacie, e ci\u00f2 in virt\u00f9 di un criterio demografico oggettivo, vale a dire fino al momento in cui la popolazione di queste zone superi la soglia fissata. Questo sistema non lascia cos\u00ec, in linea di principio, alcun\u2019altra scelta ai farmacisti desiderosi di esercitare un\u2019attivit\u00e0 professionale indipendente che quella di installarsi in zone prive di farmacie, dove l\u2019approvvigionamento della popolazione in medicinali \u00e8 insufficiente e dove l\u2019installazione di farmacie \u00e8 dunque autorizzata.<\/p>\n<p>108\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre, poi, constatare che uno Stato membro, come il Regno di Spagna, pu\u00f2 legittimamente decidere un sistema di ripartizione territoriale su scala regionale, ovverosia conferire alle diverse regioni il compito di organizzare la ripartizione delle farmacie tra le aree geografiche dei rispettivi territori.<\/p>\n<p>109\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, per quanto riguarda l\u2019installazione dei farmacisti la situazione pu\u00f2 cambiare notevolmente da una regione all\u2019altra.<\/p>\n<p>110\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pi\u00f9 precisamente, \u00e8 possibile che, all\u2019interno di talune regioni, esistano una o pi\u00f9 zone geografiche in cui il numero minimo di farmacie prescritto non sia stato ancora raggiunto. Sar\u00e0, dunque, solo in queste zone deficitarie che potranno essere aperte nuove farmacie.<\/p>\n<p>111\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Al contrario, in altre regioni pu\u00f2 succedere che tutte le zone geografiche siano gi\u00e0 dotate del numero minimo richiesto di farmacie e che pertanto, nel sistema alternativo \u00abde minimis\u00bb descritto al punto 105 della presente sentenza, l\u2019intero loro territorio sia aperto alla libera installazione dei farmacisti, comprese le zone pi\u00f9 attraenti. Ebbene, questa situazione potrebbe pregiudicare l\u2019obiettivo nazionale, quale sancito dalla legge 16\/1997, di canalizzare i farmacisti verso zone prive di farmacie in qualsiasi regione. Infatti, non si pu\u00f2 escludere che i farmacisti interessati preferiscano aggiungersi ai farmacisti gi\u00e0 stabiliti nelle regioni sature, e dunque aperte alla libera installazione, anzich\u00e9 prevedere di insediarsi nelle zone prive di farmacie delle regioni non sature.<\/p>\n<p>112\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 considerato, non si pu\u00f2 ritenere che la normativa in causa ecceda quanto necessario per raggiungere l\u2019obiettivo perseguito.<\/p>\n<p>113\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima parte delle questioni sottoposte dichiarando che l\u2019art.\u00a049 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, che pone limiti al rilascio delle licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie prevedendo che:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 2\u00a0800 abitanti;<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0un\u2019ulteriore farmacia possa essere aperta solo quando tale soglia \u00e8 superata e comunque per moduli superiori a 2\u00a0000 abitanti, e<\/p>\n<p>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie gi\u00e0 esistenti che, per regola generale, \u00e8 di 250 metri.<\/p>\n<p>114\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a049 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base di 2800 abitanti o di 250 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l\u2019apertura di un numero di farmacie sufficiente per assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.<\/p>\n<p><em>\u00a0Sulla seconda parte delle questioni pregiudiziali, attinente ai criteri di selezione dei titolari delle nuove farmacie enunciati ai punti 4, 6 e 7, lett.\u00a0a)-c), dell\u2019allegato al decreto 72\/2001<\/em><\/p>\n<p>115\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con la seconda parte delle questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l\u2019art.\u00a049 TFUE osti ai criteri di selezione dei titolari di nuove farmacie enunciati ai punti 4, 6 e 7, lett.\u00a0a)-c), dell\u2019allegato al decreto 72\/2001.<\/p>\n<p>116\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Per quanto concerne i criteri previsti ai punti 4 e 7, lett.\u00a0a) e b), di tale allegato, dalle considerazioni esposte ai punti 86, 87, 92 e 93 della presente sentenza risulta che essi contribuiscono, in conformit\u00e0 con l\u2019art.\u00a049 TFUE, a realizzare l\u2019obiettivo di interesse generale invocato.<\/p>\n<p>117\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ci\u00f2 considerato, resta da esaminare se l\u2019art.\u00a049 TFUE osti ai criteri previsti ai punti 6 e 7, lett.\u00a0c), dell\u2019allegato summenzionato, atteso che tale articolo impone, in particolare, che i criteri applicabili nell\u2019ambito di un regime di autorizzazioni amministrative non siano discriminatori (v. sentenza Hartlauer, cit., punto 64).<\/p>\n<p>118\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale proposito occorre ricordare che il principio della parit\u00e0 di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C\u2011212\/99, Commissione\/Italia, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20114923, punto 24, e 19 marzo 2002, causa C\u2011224\/00, Commissione\/Italia, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20112965, punto 15).<\/p>\n<p>119\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cos\u00ec, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev\u2019essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tende ad incidere pi\u00f9 sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischia di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (sentenza 18 luglio 2007, causa C\u2011212\/05, Hartmann, Racc.\u00a0pag.\u00a0I\u20116303, punto 30).<\/p>\n<p>120\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel caso di specie, il punto 6 dell\u2019allegato al decreto 72\/2001 stabilisce che il punteggio attribuito per meriti professionali \u00e8 maggiorato del 20% se la professione \u00e8 stata esercitata nel territorio della Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie.<\/p>\n<p>121\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Risulta, poi, dal punto 7, lett.\u00a0c), dello stesso allegato che, a parit\u00e0 di punteggio secondo i criteri fissati nella tabella, le autorizzazioni sono accordate di preferenza, dopo i farmacisti delle categorie descritte al detto punto 7, lett.\u00a0a) e b), ai farmacisti che hanno esercitato la loro attivit\u00e0 professionale nella Comunit\u00e0 autonoma delle Asturie.<\/p>\n<p>122\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tali due criteri privilegiano, dunque, nel procedimento di selezione, i farmacisti che hanno esercitato la loro attivit\u00e0 su una parte del territorio nazionale. Orbene, \u00e8 ovviamente pi\u00f9 facile che soddisfino un simile criterio i farmacisti nazionali, i quali esercitano la loro attivit\u00e0 economica il pi\u00f9 delle volte nel territorio nazionale, che i farmacisti cittadini di altri Stati membri, i quali esercitano tale attivit\u00e0 pi\u00f9 frequentemente in un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza Hartmann, cit., punto 31).<\/p>\n<p>123\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Consejer\u00eda de Salud y Servicios Sanitarios e il Principado de Asturias sostengono nondimeno che la differenza di trattamento pu\u00f2 essere giustificata dalla necessit\u00e0 di mantenere un livello di qualit\u00e0 del servizio farmaceutico, visto che tale livello sarebbe pi\u00f9 basso se i farmacisti installati non fossero immediatamente capaci di fornire il servizio farmaceutico. Effettivamente, per essere subito operativi i farmacisti dovrebbero, in particolare, conoscere i programmi sanitari decisi dall\u2019amministrazione regionale nonch\u00e9 il funzionamento delle farmacie in tale regione.<\/p>\n<p>124\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tale argomento non pu\u00f2 essere accolto, in quanto l\u2019art.\u00a01, nn.\u00a01 e 2, della direttiva 85\/432 e l\u2019art.\u00a045, n.\u00a02, lett.\u00a0e) e g), della direttiva 2005\/36 richiedono che i possessori di un titolo di formazione universitaria in farmacia siano autorizzati ad accedere alle attivit\u00e0 di preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico nonch\u00e9 alle attivit\u00e0 di diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali. Alla luce di ci\u00f2, i requisiti menzionati al punto precedente non possono valere a giustificare una disparit\u00e0 di trattamento come quella oggetto dei procedimenti principali.<\/p>\n<p>125\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda parte delle questioni sottoposte dichiarando che l\u2019art.\u00a049 TFUE, in combinato disposto con l\u2019art.\u00a01, nn.\u00a01 e 2, della direttiva 85\/432 e con l\u2019art.\u00a045, n.\u00a02, lett.\u00a0e) e g), della direttiva 2005\/36, deve essere interpretato nel senso che osta a criteri di selezione dei titolari di nuove farmacie come quelli enunciati ai punti 6 e 7, lett.\u00a0c), dell\u2019allegato al decreto 72\/2001.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Sulle spese<\/strong><\/p>\n<p>126\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<\/p>\n<p><strong> 1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a049 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, che pone limiti al rilascio delle licenze per l\u2019apertura di nuove farmacie prevedendo che:<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 2\u00a0800 abitanti;<\/strong><\/p>\n<p><strong> \u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0un\u2019ulteriore farmacia possa essere aperta solo quando tale soglia \u00e8 superata e comunque per moduli superiori a 2\u00a0000 abitanti, e<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie gi\u00e0 esistenti che, per regola generale, \u00e8 di 250 metri.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019art.\u00a049 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base di 2\u00a0800 abitanti o di 250 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l\u2019apertura di un numero di farmacie sufficiente per assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.<\/strong><\/p>\n<p><strong> 2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0L\u2019art.\u00a049 TFUE, in combinato disposto con l\u2019art.\u00a01, nn.\u00a01 e 2, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85\/432\/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attivit\u00e0 nel settore farmaceutico, e con l\u2019art.\u00a045, n.\u00a02, lett.\u00a0e) e g), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005\/36\/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretato nel senso che osta a criteri di selezione dei titolari di nuove farmacie come quelli enunciati ai punti 6 e 7, lett.\u00a0c), dell\u2019allegato al decreto 19 luglio 2001, 72\/2001, sull\u2019apertura e sull\u2019esercizio di farmacie e dispensari nel Principato delle Asturie (Decreto 72\/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias).<\/strong><\/p>\n<p>Firme<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia, decidendo un procedimento in cui ben 8 governi avevano presentato le loro osservazioni, ha affrontato il problema della compatibilit\u00e0 con il diritto comunitario della normativa spagnola [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-2082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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