Corte
Costituzionale
Sentenza 30 luglio 2008, n. 308
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del
codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n.
54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), e dell'art. 4 della stessa legge promossi con ordinanze del 22
febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Bologna, dell'11 gennaio 2007 dal
Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno
2007 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787 e
818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 34 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 1, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Bologna - nel corso del giudizio originato dal
gravame proposto da A.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario
di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo
stesso e C. C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la casa
familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento
del figlio, avendo rilevato che era emerso, già nel giudizio di primo grado, che
l'appellata aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilità, con
il suo nuovo partner - con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n.
569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 30 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del
codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n.
54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo,
dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di
nuovo matrimonio dell'assegnatario, precludendo qualunque valutazione
dell'interesse del minore.
Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale,
che, osserva, ha costantemente sottolineato come la predisposizione e
conservazione dell'ambiente domestico, realizzabile mediante l'assegnazione
della casa, sia funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei figli
(sentenze n. 454 del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del 2005).
La norma censurata non sarebbe, dunque, coerente col rilievo sistematico
centrale che, nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30
della Costituzione, assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.
2. - Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento ex art. 9
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), vertente tra S.A. e V.C., ed avente ad oggetto la richiesta di
modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei
figli, alla entità della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare,
rilevato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimonio e risiedeva col
coniuge ed i figli da lui avuti nella casa familiare, ha sollevato, con
ordinanza dell'11 gennaio 2007 (reg. ord. n. 573 del 2007), questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 155-quater, primo comma, cod. civ.
in combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in
cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal
genitore affidatario o "domiciliatario" di prole minorenne o maggiorenne, ma non
economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento
della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Rileva il giudice a quo che, nel vigore della normativa antecedente la riforma,
la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione
dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a
salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare
intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6 della
legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n.
74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio» («in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare
le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il
coniuge più debole») in ordine alla situazione economica del coniuge più debole
è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come necessariamente
ricollegata alla presenza di figli della coppia, i cui bisogni dovevano
ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore
proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva).
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei
coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata, rileva il
Collegio rimettente, all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli
minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma economicamente non
autosufficienti.
Tale finalità, si osserva nella ordinanza di rimessione, permane nella
disciplina dell'art. 155-quater, primo comma, cod. civ., il quale dispone che
«il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo
di proprietà».
L'interesse che si persegue è quindi l'interesse del figlio al mantenimento
dell'originario habitat familiare: interesse che cede, tuttavia, nella
previsione legislativa, al diritto di proprietà, qualora il genitore
assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze. Tale disposto crea
quindi, secondo il giudice a quo, una irragionevole disparità di trattamento tra
figli di genitori separati o divorziati, a seconda che il rispettivo genitore
collocatario intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner: il
figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al
mantenimento della propria abitazione familiare, a prescindere dalle vicende
successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D'altra parte,
la limitazione al diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente attuata
anche nel vigente assetto normativo, là dove è tutt'ora prevista la assegnazione
della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente
coniugato) in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita
dall'art. 42, secondo comma, Cost.).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare al Collegio rimettente
irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non
domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del
genitore domiciliatario (senza tenere conto della portata pratica di tale
disposizione, che imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di
separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili esigenze di
certezza dei rapporti familiari), in ulteriore contrasto con l'art. 29 Cost. che
riconosce la libertà di matrimonio, la quale potrebbe venire compressa da
valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare.
Gli abusi, che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al
mantenimento della assegnazione là dove in concreto non ve ne sia la necessità
per le più varie ragioni, potrebbero trovare adeguata soluzione - osserva il
rimettente - nella previsione di un potere discrezionale del giudice della
separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non
nella imposizione, attualmente disposta, di una automatica revoca conseguente
alla oggettività di una convivenza.
3. - Lo stesso Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento avente
ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le
conseguenti determinazioni inerenti l'affidamento della figlia minore E., il
mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non autonoma dal punto
di vista economico, e l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le
parti, con ordinanza del 9 giugno 2007 (reg. ord. n. 818 del 2007), emessa nel
corso di un procedimento in cui, con ordinanza presidenziale anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, era stato stabilito, tra
l'altro, l'affidamento della figlia minore E. (quindicenne) alla madre e
l'assegnazione a questa della casa coniugale, nella sua veste di genitore
affidatario di figlio minore, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 155-quater, primo comma, cod. civ., in
combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui
prevede, nel caso di divorzio, che la convivenza more uxorio instaurata nella
casa familiare dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del
diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo premette di non ritenere praticabile la via
dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a fronte della
chiarezza ed inequivocità della formulazione letterale, che non sembra lasciare
spazio a valutazioni del giudice in ordine all'interesse dei figli; e reputa,
invece, sussistenti i presupposti per sollevare questione di costituzionalità
della predetta norma sulla base di argomentazioni analoghe a quelle già riferite
con riguardo alla precedente ordinanza di rimessione dello stesso Tribunale
ordinario (con esclusione del richiamo all'art. 29 Cost.).
4. - Il Tribunale ordinario di Ragusa, nel corso del procedimento di revisione
ex art. 710 del codice di procedura civile, promosso da C.M. nei confronti della
moglie separata per la revoca della assegnazione della casa coniugale in favore
di quest'ultima - questa, prevista dalle condizioni della separazione
consensuale di essi coniugi già omologata - per effetto della sua convivenza
more uxorio con altro uomo ai sensi dell'art. 155-quater cod. civ., ha
sollevato, con ordinanza del 15 maggio 2007 (reg. ord. n. 787 del 2007),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30,
primo comma, della Costituzione, della citata norma, nella parte in cui prevede
l'automatica decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, anche in caso di
coabitazione di figli maggiorenni non economicamente autonomi, nel caso in cui
il coniuge assegnatario «conviva more uxorio».
Il giudice a quo, premesso - analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale
ordinario di Firenze - che la questione non risulta superabile in via di
interpretazione costituzionalmente orientata, perché una opzione ermeneutica che
limiti l'ambito di operatività della previsione alla sola ipotesi di mancata
convivenza di figli non autosufficienti sotto il profilo economico non sarebbe
consentita né dal tenore testuale della norma né dallo spazio operativo
assegnatole dal diritto vivente, sospetta che tale nuova previsione si ponga in
contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di cui
all'art. 3 della Costituzione, perché la decadenza dall'assegnazione della casa
coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a
convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde
totalmente dall'interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare
ad usufruire dell'ambiente domestico; vale a dire da quel valore, di rango
costituzionale (art. 30, primo comma, della Costituzione), che il giudice deve
avere presente, secondo lo stesso dettato normativo, in via prioritaria per
l'assegnazione della casa coniugale e che è stato determinante per la
individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della prole stessa
(se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia
liberamente scelto di coabitare.
Inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma censurata introdurrebbe una
vistosa disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore
assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia
instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che
abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così
per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto
estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui
hanno scelto di convivere.
Infine, la norma in questione recherebbe vulnus al diritto inviolabile di libera
autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana di cui all'art. 2 della
Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre
nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge
assegnatario posto di fronte all'alternativa di rinunciare all'esercizio di tale
fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare
indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave.
Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Bologna (reg. ord. n. 569 del 2007) e i Tribunali di
Firenze (reg. ord. nn. 573 e 818 del 2007) e di Ragusa (reg. ord. n. 787 del
2007) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo
comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della
stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione
della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio, per violazione: a) dell'art. 30 della Costituzione,
per la incoerenza con il rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei
rapporti di filiazione, fondato su detta norma costituzionale, assume l'esigenza
di protezione dell'interesse dei minori (questione sollevata dalla Corte
d'appello di Bologna); b) degli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la
irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o
divorziati a seconda che il rispettivo genitore, con il quale convivono,
intraprenda una stabile convivenza con un nuovo partner, ovvero contragga un
nuovo matrimonio, o meno; c) del principio del riconoscimento della libertà di
matrimonio, che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita
della abitazione familiare (questione sollevata dal Tribunale ordinario di
Firenze con ordinanza dell'11 gennaio 2007, r.o. n. 573 del 2007, e dallo stesso
Tribunale ordinario, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ordinanza del 9
giugno 2007, r.o. n. 818 del 2007); d) degli artt. 2, 3, e 30, primo comma, Cost.,
per la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decadenza
dall'assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del
coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a
nuove nozze, prescinde totalmente dall'interesse del figlio convivente con detto
genitore a continuare ad usufruire dell'ambiente domestico, e, cioè, da quel
valore di rango costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.) che, secondo quanto
esplicitato dallo stesso legislatore, il giudice deve avere presente in via
prioritaria nell'assegnazione della casa coniugale, e che è stato determinante
per la individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della prole
(se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia
liberamente scelto di coabitare; e) per la introduzione di una ingiustificata
disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario
che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di
convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato
per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza
alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di
vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di
convivere; e, infine, f) per contrasto con il diritto inviolabile di libera
autodeterminazione e con lo sviluppo della persona umana di cui all'art. 2 della
Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre
nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge
assegnatario posto di fronte all'alternativa di rinunciare all'esercizio di tale
fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare
indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave (questione
sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa con ordinanza del 15 maggio 2007,
r.o. n. 787 del 2007).
2. - Poiché le varie ordinanze prospettano, sotto diversi aspetti, la
incostituzionalità della medesima norma, va disposta la riunione dei giudizi
perché gli stessi siano decisi con unica pronuncia.
3. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.
3.1. - In sede di scrutinio di costituzionalità, la dichiarazione di
illegittimità di una norma è giustificata dalla constatazione che non ne è
possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera
possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri
costituzionali (ex plurimis: sentenze n. 379 del 2007 e n. 356 del 1996,
ordinanza n. 87 del 2007).
L'art. 155-quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8
febbraio 2006, n. 54, esordisce con l'affermazione solenne secondo la quale «il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica, nella nuova
formulazione, stabilendo che «dell'assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale
titolo di proprietà». Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione
dell'assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
Il sospetto di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte riguarda le
ultime due ipotesi di cessazione dell'assegnazione, quella della convivenza more
uxorio dell'assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio
contratto dall'assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di revoca sono
collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza
abitativa, non così può dirsi per gli altri due, sui quali si incentrano le
censure dei giudici remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica
alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il
giudice di valutare la rispondenza della revoca all'interesse della prole.
L'esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che
governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che,
già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell'art. 155, quarto
comma, cod. civ., quale sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n.
151, l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento
della prole. E tale principio è stato ribadito da questa Corte, che, con le
sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione
è strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che gli obblighi
di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore,
trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità
genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata
sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle
esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi
necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio,
tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e
conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti,
interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla
formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l'obbligo
di mantenimento si sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la idoneità della
dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità
psico-fisica degli stessi.
Nel nuovo regime, scomparso il "criterio preferenziale" per l'assegnazione della
casa familiare costituito dall'affidamento della prole - una scomparsa coerente
con il superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale -
l'attribuzione dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei
figli.
E' poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde
nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché
dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo
1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), che, anche per l'assegnazione della casa familiare, vale il
principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per
fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla
natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con
la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito
dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non
autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello
dell'accertamento dell'interesse prioritario della prole.
Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo
l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è
stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da
parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Ne deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato
letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio
dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a
determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela
della prole, per i quale l'istituto è sorto.
La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate
ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa
coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la
decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità
all'interesse del minore.
Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente
nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto
conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi
giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile,
introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54
(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
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