Corte Costituzionale
Sentenza 23 maggio 2008, n. 169
Nel procedimento C 306/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania), con decisione 26
maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa tra
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Corte Costituzionale
Sentenza 23 maggio 2008, n. 169
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale), inserito dalla relativa legge di conversione
14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), promosso con ordinanza del 16 febbraio 2007 dal
Tribunale ordinario di Pisa nel procedimento civile vertente tra C. S. e C. C.,
iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, nel corso del procedimento promosso con
ricorso depositato in data 17 marzo 2007 per la dichiarazione della cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il ricorrente e
la resistente, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14
maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per
la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione
e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti
contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi».
Il giudice a quo riferisce che il Presidente del Tribunale di Pisa ha rilevato
d'ufficio la incompetenza territoriale di detto Tribunale, la cui competenza per
territorio non coincide con il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi,
che è, come risulta dalle allegazioni delle parti, Napoli, mentre il ricorrente
risiede attualmente in Misano Adriatico (Rimini) e la resistente, unitamente al
figlio minore, in S. Giuliano Terme (Pisa).
Aggiunge il rimettente che le parti hanno insistito per trattare la causa
dinanzi al Tribunale di Pisa, e che il ricorrente ha eccepito la illegittimità
costituzionale del censurato art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per
violazione del diritto al giusto processo (art. 111 della Costituzione), del
diritto al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della
Costituzione), del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).
Ciò posto, il Tribunale rimettente ritiene la questione di costituzionalità non
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Osserva, al riguardo, il giudice a quo che la disposizione denunciata pone un
criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di
specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i
figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, e che, di conseguenza,
essa appare del tutto irragionevole, pregiudizievole per l'esercizio del diritto
di difesa e suscettibile di creare una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di
competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, della legge n.
898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda
congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non
abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, primo comma, del
codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che
coinvolgono i minori).
Né, ad avviso del giudice a quo, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale
della disposizione in questione, vi sarebbe spazio per una diversa
interpretazione costituzionalmente orientata.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, investito di un ricorso per la
dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14
maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per
la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione
e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti
contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», per
violazione: a) dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della
irragionevolezza della disposizione, la quale pone un criterio di competenza
territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare
privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni
eventualmente coinvolti nel procedimento, sia sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe,
tenuto conto dei diversi criteri di
competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, della legge n.
898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda
congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non
abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, primo comma, del
codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che
coinvolgono i minori); b) dell'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio
all'esercizio del diritto di difesa.
2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è
fondata.
2.1. – L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, comma
inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, ha
sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, l'art. 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898 già riportato, fissando, tra l'altro, nuove regole per la
individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti
concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il richiamato art 4, primo comma, della legge n. 898 del 1970, nella sua
formulazione originaria, individuava, quale foro dei procedimenti di cui si
tratta, il tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza, oppure,
nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, quello del luogo di
residenza del ricorrente. L'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme
sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nel sostituire
l'intero art. 4 della legge n. 898 del 1970, aveva, poi, introdotto, quale
criterio alternativo alla residenza quello del domicilio (del convenuto, come
del ricorrente), contemplando, altresì, l'ipotesi di residenza all'estero di
entrambi i coniugi e prevedendo, in tal caso, che la domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio potesse essere
proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica.
La novella del 2005 ha introdotto un diverso criterio, fissando quale foro
competente il «tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi,
ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio», e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza
individuati dal richiamato art. 8 della legge n. 74 del 1987.
I criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili
e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad
uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra.
Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale
del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che
la residenza
comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai
esistita, non potendosi interpretare l'espressione «in mancanza» come
equivalente a quella «qualora sia successivamente venuta meno», sia perché vi
osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai
realizzatasi, sia perché è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i
coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune – e questa è la
fattispecie ipotizzata dal legislatore – dal momento che l'art. 144, primo
comma, del codice civile, nel prevedere l'obbligo della fissazione della
residenza della famiglia, non esclude che, in concreto, i coniugi, per motivi
legittimi, possano non procedere a tale fissazione.
Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato,
una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del
giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e
ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento
dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con
quel luogo.
L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole,
non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove
si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata,
quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di
separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere
separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per
proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento
fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.
Seppure è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la
determinazione della competenza territoriale, è però necessario che tale
discrezionalità sia esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza che,
nella specie, risulta, per quanto esposto, palesemente violato.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata
limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi
ovvero, in mancanza,».
L'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione
comporta l'assorbimento della censura di incostituzionalità proposta con
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di
conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».
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