Corte di
Giustizia CE
Sentenza 03/04/2008
Nel procedimento C 306/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania), con decisione 26
maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa tra
01051 Telecom GmbH
e
Deutsche Telekom AG,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano
(relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6
settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la 01051 Telecom GmbH, dall’avv. P. Schmitz, Rechtsanwalt;
– per la Deutsche Telekom AG, dall’avv. M. Reuter, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Günther, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes Purokoski, in qualità di
agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di
agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18
ottobre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3,
n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29
giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone la
01051 Telecom GmbH (in prosieguo: la «01051 Telecom») alla Deutsche Telekom AG
(in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), in merito al pagamento di interessi
moratori chiesti a causa di un asserito pagamento tardivo di talune fatture.
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 La direttiva 2000/35 mira ad armonizzare taluni aspetti delle normative degli
Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
4 Il settimo, il nono, il decimo e il sedicesimo ‘considerando’ di detta
direttiva recitano come segue:
«7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti
oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di
piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le
principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di
lavoro.
(…)
9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli
Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato
interno.
10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati
membri, ciò contrasta con l’articolo 14 del trattato [CE], secondo il quale gli
operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività
in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni
transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne.
L’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a
quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della
concorrenza.
(…)
16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa
finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri
per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle
procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche
con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che
un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive».
5 L’art. 3, n. 1, lett. a) - c), della direttiva 2000/35 così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a) gli interessi di cui alla lettera [d)] cominciano a decorrere dal giorno
successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti
nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli
interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un
sollecito:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di
una richiesta equivalente di pagamento, o
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di
ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, o
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di
verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al
contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica,
trascorsi 30 giorni, da quest’ultima data;
c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
ii) non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia
imputabile al debitore».
Diritto nazionale
6 L’art. 269 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo:
il «BGB») così dispone:
«(1) Se il luogo della prestazione non è definito né desumibile dalle
circostanze, in particolare dalla natura dell’obbligazione, l’esecuzione della
prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio
nel momento in cui è sorta l’obbligazione.
(2) Se l’obbligazione è sorta nell’ambito dell’esercizio di un’attività
commerciale o industriale del debitore e quest’ultimo aveva la sede della sua
attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo
domicilio, il luogo di tale sede è sostituito a quello del domicilio.
(3) La semplice circostanza che il debitore abbia sopportato le spese di
spedizione non consente di concludere che il luogo in cui dev’essere effettuata
la spedizione debba essere quello della prestazione».
7 L’art. 270 del BGB è così formulato:
«(1) In caso di dubbio, il debitore deve far pervenire il denaro al domicilio
del creditore a proprio rischio e a proprie spese.
(2) Se il credito è sorto nell’ambito di un’attività commerciale o industriale
del creditore e quest’ultimo ha la sede della sua attività commerciale o
industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale
sede è sostituito a quello del domicilio.
(3) Se, in seguito a una variazione del domicilio o della sede dell’attività
commerciale o industriale del creditore, intervenuta successivamente al momento
in cui è sorto il debito, si verifica un aggravio dei costi o dei rischi
connessi alla spedizione, il creditore deve sopportare i maggiori costi, nel
primo caso, e i maggiori rischi, nel secondo.
(4) Restano impregiudicate le disposizioni relative al luogo dell’esecuzione
della prestazione».
8 L’art. 286 del BGB, nella sua versione modificata al fine di garantire la
trasposizione della direttiva 2000/35, prevede quanto segue:
«(1) Il debitore, qualora non adempia il suo obbligo su sollecito del creditore
emesso dopo la scadenza, è costituito in mora per effetto di tale sollecito.
L’esercizio di un’azione diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione e la
notifica di un’ingiunzione di pagamento nell’ambito della relativa procedura
sono equiparati a un sollecito.
(2) Il sollecito non è necessario se
1. la data dell’esecuzione della prestazione è stata fissata in base al
calendario,
2. l’esecuzione della prestazione dev’essere preceduta da un evento preciso ed è
stato previsto per l’esecuzione della prestazione un termine adeguato, tale da
poter essere calcolato in base al calendario a decorrere dal suddetto evento,
3. il debitore rifiuta seriamente e definitivamente di adempiere il suo obbligo,
4. si giustifica l’immediata costituzione in mora per motivi particolari e
tenuto conto degli interessi delle due parti.
(3) Il debitore di una somma di denaro è costituito in mora al più tardi trenta
giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di una richiesta di
pagamento equivalente, nel caso in cui non abbia già pagato; ciò vale per il
debitore che sia anche consumatore solo se la fattura o la richiesta di
pagamento contiene un riferimento esplicito a tale conseguenza. Se la data di
ricezione della fattura o della richiesta di pagamento non è certa, il debitore,
qualora non sia consumatore, è costituito in mora al più tardi trenta giorni
dopo la scadenza e la ricezione della controprestazione.
(4) Il debitore non è costituito in mora fintantoché la mancata prestazione
dipenda da una circostanza a lui non imputabile».
Causa principale e questione pregiudiziale
9 La 01051 Telecom e la Deutsche Telekom forniscono servizi di telecomunicazione
destinati al pubblico e agli utenti di rete. La Deutsche Telekom offre, inoltre,
servizi di fatturazione ad altri operatori quali la 01051 Telecom.
10 Tali due società sono legate dal 1998 da un contratto di interconnessione in
forza del quale esse si addebitano reciprocamente le prestazioni fornite in
esecuzione di tale contratto e calcolano sulla base dello stesso le somme
dovute. Il contratto è stato modificato più volte. La versione del 26 giugno
2002 di detto contratto, fatta valere dalle due parti dinanzi al giudice del
rinvio, contiene le seguenti clausole:
«17.4 Scadenza
I crediti tra le parti del contratto giungono a scadenza al ricevimento della
fattura.
L’importo fatturato deve essere versato sul conto indicato nella fattura.
17.5 Ritardo nel pagamento
La mora sorge, qualora non fosse già fondata su un sollecito di pagamento, 30
giorni dopo la scadenza e la ricezione della fattura.
Se una delle parti contrattuali è in mora, il risarcimento sarà calcolato nel
modo seguente:
– interessi di mora dell’8% superiori al tasso d’interesse di base applicabile
durante il periodo di mora in forza dell’art. 247 del [BGB];
(…)».
11 Nel 2001 la 01051 Telecom e la Deutsche Telekom hanno concluso un contratto
di fatturazione e di recupero dei crediti, il cui punto 8 prevede la seguente
clausola:
«Il contraente può liquidare in una fattura inviata alla Deutsche Telekom, il 15
o l’ultimo giorno di un mese di calendario, i corrispettivi netti, più IVA,
delle prestazioni fornite alla Deutsche Telekom e da questa riconosciute come
fatturabili. L’importo fatturato dev’essere accreditato sul conto indicato nella
fattura o compensato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa».
12 Nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Landesgericht Bonn, giudice adito in
primo grado dalla 01051 Telecom, quest’ultima ha difeso la tesi secondo cui la
clausola di cui al punto 8 del contratto di fatturazione e di recupero dei
crediti doveva essere applicata anche nell’ambito del contratto di
interconnessione. Essa chiedeva conseguentemente alla Deutsche Telekom, per il
caso in cui rimanesse dovuta una somma residua in seguito alla compensazione
operata da quest’ultima società, il pagamento di interessi moratori calcolati su
un periodo che va dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura
di cui trattasi fino all’iscrizione dell’importo dovuto sul conto della 01051
Telecom.
13 Il Landgericht Bonn ha parzialmente accolto tale ricorso, dichiarando che la
prestazione a carico della Deutsche Telekom consisteva non semplicemente
nell’effettuare il versamento della somma dovuta, ma nell’accreditarla sul conto
bancario della 01051 Telecom. Tale conclusione sarebbe derivata necessariamente
dall’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35, in forza del quale il
creditore sarebbe, in caso di ritardo nel pagamento, legittimato a chiedere gli
interessi qualora non abbia «ricevuto» a tempo debito la somma dovuta. In
contrasto con l’interpretazione prevalente in Germania fino ad allora, sarebbe
costitutiva di un ritardo nel pagamento non l’esecuzione tardiva dell’ordine di
pagamento, bensì il fatto che la somma dovuta sia stata ricevuta tardivamente
dal creditore.
14 La Deutsche Telekom ha impugnato la sentenza del Landgericht Bonn dinanzi
all’Oberlandesgericht Köln, contestando l’interpretazione del giudice di primo
grado. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio
osserva che, in linea di principio, secondo l’interpretazione giurisprudenziale
dominante in Germania, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la
prestazione è considerata realizzata a tempo debito qualora, anzitutto, l’ordine
di versamento sia pervenuto all’organismo finanziario del debitore prima della
scadenza del termine di pagamento, il conto del debitore sia inoltre coperto o
benefici di una linea di credito di importo sufficiente e, infine, tale
organismo finanziario accetti l’ordine di bonifico nel termine suddetto.
15 Il giudice del rinvio ammette, tuttavia, che una certa interpretazione
dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 potrebbe condurre ad
una soluzione diversa. In particolare, l’uso nelle versioni tedesca, inglese e
francese di tale direttiva, rispettivamente, dei termini «erhalten», «received»
e «reçu» potrebbe indicare che, per evitare un ritardo di pagamento ai sensi
della direttiva stessa, l’importo dovuto debba essere accreditato sul conto del
creditore prima della scadenza del termine di pagamento.
16 In tale contesto, l’Oberlandesgericht Köln ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una normativa nazionale, ai sensi della quale è determinante, per il
pagamento eseguito con bonifico bancario che evita il verificarsi della mora del
debitore o che fa cessare la mora del debitore già intervenuta, non il momento
dell’accredito della somma sul conto del creditore, ma il momento dell’ordine di
bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in conto corrente o
nell’ambito di un corrispondente prestito, ed accettato dalla banca, sia in
accordo con l’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva (…) 2000/35/CE (…)».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la questione proposta il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in
quale momento si possa ritenere che un pagamento effettuato mediante bonifico
bancario sia stato compiuto alla scadenza nel contesto di una transazione
commerciale, escludendo così che il credito possa dar luogo alla riscossione di
interessi moratori ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva
2000/35.
18 La 01051 Telecom, il governo ceco e la Commissione delle Comunità europee
sostengono che risulta sia dai lavori preparatori e dalla formulazione della
direttiva 2000/35 sia dalla ratio di quest’ultima che sussiste ritardo nel
pagamento qualora il creditore non abbia ricevuto l’importo dovuto nei termini
assegnati, cioè, in caso di bonifico bancario, qualora tale somma non sia stata
accreditata sul conto del creditore alla scadenza del termine di pagamento. La
data in cui la somma dovuta è accreditata sul conto del creditore sarebbe dunque
il momento decisivo al fine di determinare se quest’ultimo abbia diritto ad
esigere il pagamento degli interessi moratori.
19 Per contro, la Deutsche Telekom e i governi tedesco, austriaco e finlandese
fanno valere principalmente che la direttiva 2000/35 pone soltanto requisiti
minimi in materia di lotta al ritardo nei pagamenti nelle transazioni
commerciali, riconoscendo nel contesto di tale obiettivo un importante margine
di manovra alle legislazioni degli Stati membri. In particolare, l’art. 3 di
tale direttiva affiderebbe a questi ultimi l’incombenza di determinare il
momento in cui si debba ritenere che il pagamento effettuato mediante bonifico
bancario sia stato eseguito tempestivamente, prevedendo esclusivamente, in
assenza di un accordo contrattuale, a quali condizioni e entro quali termini sia
possibile chiedere gli interessi moratori.
20 In tale contesto, un’interpretazione che esiga che il debitore effettui il
suo bonifico bancario presso l’organismo finanziario entro i termini previsti
realizzerebbe un equilibrio adeguato tra gli interessi del creditore e quelli
del debitore, tenuto conto in particolare del fatto che il tempo necessario per
l’esecuzione del bonifico bancario dipende dal trattamento della transazione da
parte delle banche e non dall’attività del debitore. Pertanto, sarebbe
irragionevole porre gli eventuali ritardi dovuti ai lassi di tempo necessari per
il trattamento delle transazioni bancarie a carico del debitore che ha agito in
buona fede effettuando il suo bonifico tempestivamente, cioè prima della
scadenza del termine di pagamento.
21 Per risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio, occorre
preliminarmente ricordare che, anche se, come osservano la Deutsche Telekom e i
governi tedesco, austriaco e finlandese, la direttiva non opera
un’armonizzazione completa di tutte le norme relative ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, essa detta tuttavia talune disposizioni
specifiche del settore. Tra di esse compaiono, come già ha dichiarato la Corte,
le norme relative agli interessi moratori (v., in tal senso, sentenza 26 ottobre
2006, causa C 302/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I 10597, punto 23).
22 Al riguardo, dopo aver definito all’art. 3, n. 1, lett. b), i), un termine di
pagamento di trenta giorni applicabile in assenza di accordo contrattuale, la
direttiva 2000/35 prevede allo stesso paragrafo, lett. c), ii), che il creditore
abbia diritto a chiedere al debitore il pagamento di interessi moratori nella
misura in cui «non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il
ritardo non sia imputabile al debitore».
23 Dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta pertanto
esplicitamente che il pagamento del debitore è considerato tardivo, ai fini
dell’esigibilità degli interessi moratori, qualora il creditore non disponga
della somma dovuta alla scadenza. Orbene, in caso di pagamento effettuato
mediante bonifico bancario, soltanto l’accredito dell’importo dovuto sul conto
del creditore è atto a consentire a quest’ultimo di disporre di detta somma.
24 Tale interpretazione è corroborata dalle diverse versioni linguistiche della
direttiva 2000/35, che si riferiscono univocamente al ricevimento dell’importo
dovuto entro il termine di pagamento, come attestato, in particolare, dai
termini «erhalten», «received», «reçu» e «ricevuto», che compaiono
rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese e italiana
della direttiva 2000/35.
25 Del resto, risulta chiaramente dai lavori preparatori di detta direttiva che
la scelta del termine «ricevuto» non è stata casuale, ma risulta da una
decisione intenzionale del legislatore comunitario. Infatti, come sottolinea la
Commissione, nel corso dei dibattiti che hanno preceduto l’adozione di tale
direttiva in seno al Consiglio dell’Unione europea, tale termine è stato, da
ultimo, preferito a diverse altre espressioni meno precise per quanto riguarda
la determinazione del momento a partire dal quale si deve ritenere che il
pagamento sia stato eseguito entro i termini stabiliti nell’ambito di una
transazione commerciale.
26 Inoltre, l’interpretazione consistente nel considerare l’accredito
dell’importo dovuto sul conto del creditore come criterio determinante del
pagamento, in quanto si basa sul momento in cui la somma dovuta è in modo certo
messa a disposizione di detto creditore, è conforme al principale obiettivo
perseguito dalla direttiva 2000/35, che, come risulta in particolare dai suoi
settimo e sedicesimo ‘considerando’, consiste nella tutela dei titolari di
crediti finanziari.
27 Occorre, infine, aggiungere che tale lettura dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii),
di detta direttiva appare corroborata dall’interpretazione adottata dalla Corte
per quanto riguarda altri settori del diritto comunitario. Pertanto, come
osserva la 01051 Telecom, dalla giurisprudenza della Corte risulta che
l’accredito sul conto delle risorse proprie delle Comunità europee costituisce
il criterio determinante per stabilire se uno Stato membro, che deve mettere a
disposizione della Commissione una somma di denaro, sia venuto meno ai suoi
obblighi e se, conseguentemente, esso sia tenuto al pagamento degli interessi
moratori (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C 363/00,
Commissione/Italia, Racc. pag. I 5767, punti 42, 43 e 46).
28 Pertanto, il momento determinante per valutare se, nel contesto di una
transazione commerciale, il pagamento mediante bonifico bancario possa essere
considerato effettuato alla scadenza, escludendo così che il credito possa dar
luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi di detta disposizione, è
la data in cui la somma dovuta è accreditata sul conto del creditore.
29 Tale conclusione non può essere posta in discussione dall’argomentazione,
sostenuta in particolare dal governo finlandese, secondo cui tale
interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35
condurrebbe a porre irragionevolmente a carico del debitore il rischio relativo
ai lassi di tempo necessari per il trattamento delle transazioni bancarie.
30 Al riguardo, è sufficiente constatare che detta disposizione prevede, per
l’appunto, all’ultima frase, che il debitore non debba essere considerato
responsabile di ritardi che non possono essergli imputati. In altri termini, la
stessa direttiva 2000/35 esclude il pagamento di interessi moratori qualora il
ritardo nel pagamento non sia conseguenza del comportamento del debitore che
abbia diligentemente tenuto conto dei tempi normalmente necessari per
l’esecuzione di un bonifico bancario.
31 Del resto, come osserva il governo ceco, è prassi diffusa, nella materia
delle transazioni commerciali, che determinate disposizioni regolamentari o
contrattuali fissino i termini necessari per l’esecuzione dei bonifici bancari,
di modo che il debitore sia in grado di prevedere tali termini ed evitare così
l’applicazione degli interessi moratori.
32 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la
questione proposta dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della
direttiva 2000/35 deve essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché
il pagamento mediante bonifico bancario escluda l’applicazione degli interessi
moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto
del creditore alla scadenza.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che
esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda
l’applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma
dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.
TORNA ALLA PAGINA DELLE NOVITA'