SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 6 febbraio – 14 giugno 2007, n. 13886
(Presidente Carbone – Relatore Trifone)
Svolgimento del processo
Con atto pubblico trascritto il 2 maggio 1996 la comproprietaria locatrice E. D.
alienava la quota di due terzi dell'immobile comune all'altra condomina
locatrice P. D..
D. M. e G. G., titolari della ditta omonima, che conducevano in locazione
l'intero immobile per l'uso della loro attività di commercio, non essendo stata
ad essi comunicata la denuntiatio di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Venezia entrambe le
locatrici dichiarando, ai sensi dell'art. 39 della stessa legge, di volere
esercitare il diritto di riscatto della quota alienata dell'immobile.
Le convenute si costituivano e contrastavano la domanda.
E. D. sosteneva che si era trattato di alienazione tra coeredi, rispetto alla
quale non era applicabile la prelazione urbana di cui alla legge n. 392 del 1978
sulla quale era prevalente la prelazione di cui all'art. 732 c.c., e che, in
ogni caso, l'istituto della prelazione urbana, applicabile solo nel caso di
alienazione dell'intero immobile locato, non era praticabile nell'ipotesi di
alienazione della sola quota di esso.
P. D., analogamente negando l'applicabilítà della prelazione alla vendita della
quota, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di retratto, agiva in manleva
nei confronti della venditrice.
Nella causa prestavano intervento volontariamente E. e G. F., nella qualità di
acquirenti, con atto successivo all'alienazione della quota dell'immobile
locato, dell'azienda commerciale dei conduttori, i quali chiedevano che la parte
dell'immobile trasferita contra ius praelationis fosse loro retrocessa,
assumendo che, essendo subentrati nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.
37 della legge n. 392 del 1978, erano succeduti, perciò, agli originari
conduttori D. M. e G. G. anche nel diritto di retratto.
Il tribunale, esclusa l'applicabilità della previsione dell'ultimo comma
dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 e ritenuta ammissibile la prelazione
urbana in caso di alienazione della sola quota dell'immobile locato, accoglieva
la domanda di riscatto di D. M. e G. G., con effetti della relativa pronuncia,
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., a favore degli intervenuti in causa E. e G. F.,
successori a titolo particolare degli originari conduttori.
Sul gravame principale di D. M. e G. G. e sulle impugnazioni incidentali di P.
D., di E. D., di E. e G. F. e di P. D. provvedeva la Corte d'appello di Venezia
con la sentenza pubblicata il 7 ottobre 2002, la quale disponeva il
trasferimento della quota indivisa pari ai due terzi dell'immobile locato a
favore di D. M. e G. G.; rigettava la domanda di retrocessione della parte
alienata dell'immobile a favore di E. e G. F.; pronunciava condanna generica di
E. D. a risarcire a P. D. i danni; compensava interamente tra le parti le spese
del doppio grado del giudizio.
Ai fini che ancora interessano i giudici d'appello consideravano, aderendo al
principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 9354 del 1990, che
il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978
spetta al conduttore anche con riguardo alla sola quota dell'immobile, che uno
dei comproprietari intenda vendere ad un terzo o ad uno degli altri
comproprietari, poiché, in tal modo, si realizza, anche gradualmente, ogni volta
che ciascuno dei comproprietari decida di alienare la sua quota, lo scopo della
norma, che è quello di unire alla titolarità dell'impresa la titolarità del
diritto di proprietà dell'immobile ove la stessa viene gestita.
Ritenevano, quanto alla domanda degli intervenuti E. e G. F., che, non essendo
intervenuta tra cedenti e cessionari dell'azienda alcuna stipulazione al
riguardo, la cessione a loro favore dell'azienda non avrebbe potuto avere
l'ulteriore effetto di far loro acquisire anche la proprietà della quota
dell'immobile per il caso di esito favorevole dell'azione di riscatto di E. e G.
F., essendo costoro gli unici soggetti legittimati al retratto in ragione della
loro qualità di conduttori all'epoca della vendita della quota medesima.
La Corte territoriale ravvisava i giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del doppio grado del giudizio nella complessità e nel numero
delle questioni trattate.
Per la cassazione della sentenza E. D. proponeva impugnazione principale in base
a due motivi, con il primo dei quali censurava l'affermazione della Corte di
merito circa l'ipotizzabilità della prelazione urbana della quota.
Proponeva impugnazione incidentale sulla scorta di due motivi P. D., che, con il
primo mezzo, pure censurava la statuizione di merito relativa all'ammissibilità
della prelazione della quota.
Resistevano con controricorso D. M. e G. G., i quali proponevano ricorso
incidentale in virtù di unico motivo relativamente alla pronuncia in ordine alle
spese dei due gradi del giudizio.
La terza sezione della Corte di cassazione, alla quale era stato assegnato il
ricorso, con ordinanza depositata il 21 aprile 2006, ha rimesso gli atti al
Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Rilevato che il primo motivo del ricorso principale reca censura
all'interpretazione data dalla Corte d'appello alla disciplina in tema di
prelazione urbana, di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n.
392, nel senso che essa si applica anche alla ipotesi di alienazione della sola
quota di immobile appartenente a più persone in proprietà indivisa, l'ordinanza
della terza sezione civile ha considerato che sulla questione la giurisprudenza
di questa Corte non si è espressa in modo univoco, atteso che una pronuncia
(sentenza n. 9354/1990) ha ritenuto che in tema di locazione di immobile urbano
che, adibito ad uso diverso dall'abitazione, appartenga pro indiviso a più
comproprietari, il diritto di prelazione spetta al conduttore anche con riguardo
alla sola quota dell'immobile, che uno dei comproprietari intenda alienare ad un
terzo, mentre altra pronuncia (sentenza n. 18648/2003), ponendosi in consapevole
contrasto con il suddetto precedente, ha statuito che la prelazione in tal caso
non spetta, mancando l'imprescindibile presupposto dell'identità dell'immobile
locato con quello venduto ed essendo del tutto ipotetica ed eventuale la
graduale realizzazione dello scopo della norma.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite.
Motivi della decisione
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335
cod. proc. civ.).
Con il primo motivo del l'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa
applicazione della norma di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392
nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia - la ricorrente principale E. D. anzitutto critica
l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto
ammissibile il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto del
conduttore anche con riferimento all'alienazione della sola quota dell'immobile
locato destinato all'esercizio di attività commerciale relativamente a locazione
non esclusa ai sensi dell'art. 35 della stessa legge.
Assume che, poiché al riguardo la legge nulla dispone, nel caso in cui venga
ceduta ad un terzo, che non sia il conduttore del bene, la sola quota indivisa
della proprietà dell'immobile locato, non sussiste alcuna ragione per applicare
l'istituto della prelazione, dato che la ratio della disciplina, che è quella di
concentrare la proprietà del bene medesimo nella persona che in esso eserciti la
sua attività produttiva nel contatto con il pubblico degli utenti o dei
consumatori, cozza contro l'inutilità di tale acquisto ai fini del
raggiungimento di detto scopo.
Aggiunge che la tendenza a favorire la coincidenza tra titolarità dell'impresa e
titolarità dell’immobile non vale quando, nella commisurazione degli altri
interessi coinvolti, emerge un notevole pregiudizio in capo ad un soggetto a
fronte di una discutibile ed ingiustificata tutela riservata ad altro soggetto.
Spiega che il riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto della sola
quota non realizza nemmeno la piena tutela del conduttore, il quale troverebbe
sempre un impedimento alla libera sua utilizzazione del bene nel fatto che parte
di esso continua ad essere di proprietà di un terzo, avente interessi opposti ai
suoi.
Conclusivamente sostiéne che il ricorso a regole di principio e di equità nonché
la consapevole ponderazione delle situazioni meritevoli di tutela impone la
valutazione delle posizioni del comproprietario e del conduttore in un'ottica
parzialmente distaccata dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, norma che
disciplina una situazione sensibilmente diversa da quella del caso in questione.
Analoga censura esprime anche il primo motivo dell'impugnazione incidentale di
P. D., la quale pure - deducendo la violazione e la falsa applicazione della
norma di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia - critica la decisione relativa all'ammissibilità della prelazione
e del retratto in ipotesi di alienazione della quota con le seguenti
argomentazioni:
a) la norma dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 è sicuramente una
disposizione eccezionale in quanto limita il diritto dominicale del
proprietario-locatore ed è, perciò, insuscettibile di interpretazione estensiva,
esclusa anche dalla lettera della norma nel riferimento al trasferimento a
titolo oneroso di "immobile locato" e non anche ad una sua "quota indivisa";
b) le esigenze sociali, che gli art. 38 e 39 della legge sull'equo canone mirano
a garantire con l'istituto della prelazione del conduttore di immobile non
abitativo (istituto diretto ad impedire che si verifichino mutamenti nella
figura del locatore a detrimento della conservazione delle aziende e
dell'attività d'impresa svolta nell'immobile locato), non risultano pregiudicate
dal trasferimento a terzi di una parte soltanto dell'immobile locato;
c) l'intenzione del legislatore di evitare il formarsi di una comunione tra
locatore e conduttore è alla base delle altre disposizioni dettate per
l'esercizio della prelazione nel caso di pluralità di conduttori (art. 38, 5°,
6° e 7° comma della legge n. 392 del 1978);
d) il pericolo che il locatore, attraverso la successiva alienazione di più
quote del medesimo immobile, realizzi l'elusione del diritto di prelazione del
conduttore non costituisce argomento decisivo per ammettere la prelazione della
quota, dato che la suddetta situazione è rimediabile con l'esercizio da parte
del conduttore del retratto sul presupposto delle simulate alienazioni delle
quote dissimulanti una alienazione dell'immobile nella sua interezza.
Ai due motivi - che vanno esaminati congiuntamente, perché entrambi attengono
alla medesima questione relativa alla definizione dell'ambito di applicazione
della disciplina della prelazione urbana in caso di alienazione della quota - i
resistenti D. M. e G. G. replicano sostenendo che nel l'interpretazione
dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 la volontà del legislatore sarebbe nel
senso che lo scopo voluto dalla norma è raggiunto anche quando il conduttore può
ottenere la proprietà della sola quota dell'immobile, potendo lo stesso chiedere
poi la divisione dell'immobile, con la conseguenza di sottrarre, alla comunione
e ricondurre alla sua esclusiva disponibilità la parte assegnatagli, ovvero,
attendendo che il proprietario decida di alienare le altre quote ed esercitando
successivamente per esse la prelazione, acquistare in tal modo l'intero
compendio immobiliare necessario alla continuazione della sua attività
d'impresa.
Le contrapposte deduzioni delle parti riflettono, sulla questione, il contrasto
interpretativo che queste Sezioni Unite sono chiamate a comporre, sussistendo in
proposito difformità di statuizioni del giudice di legittimità.
L'orientamento conforme alla tesi della configurabilità del diritto di
prelazione (e del succedaneo diritto di riscatto) in caso di alienazione della
sola quota della proprietà dell'immobile locato, è quello risalente alla
sentenza di questa Corte n. 9354 del 1990, emessa in fattispecie nella quale il
conduttore aveva esercitato il riscatto della quota nei confronti del condomino
locatore che aveva acquistato dagli altri comproprietari la loro quota
dell'immobile.
A sostegno della suddetta opzione interpretativa la sentenza argomentò come di
seguito.
«Nell'ipotesi che comproprietari dell'immobile locato siano più soggetti, per
quote ideali, la potenziale posizione del conduttore è la futura acquisizione
della titolarità del diritto di prelazione ad ogni oggettivazione di intento di
vendita ciascuna quota ideale di comproprietà.
Finalità della normativa degli art. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 è di
unire alla titolarità dell'impresa la titolarità del diritto di proprietà
sull'immobile, condotto in locazione dall'imprenditore, ove l'attività
imprenditoriale viene esercitata; finalità che sussiste - e non può non
sussistere - anche nella detta ipotesi.
Nella situazione di comproprietà dell'immobile locato, se la vendita non è
progettata unitariamente da tutti i comproprietari, l'acquisto della proprietà
completa dell'immobile da parte del conduttore avverrà gradualmente, in momenti
successivi: ad ogni intento, oggettivatosi con la denuntiatio, di uno o più
comproprietari di vendere la o le quote ideali, diviene attuale, in relazione a
queste quote, il potenziale diritto di prelazione (estendentesi, nella sua
potenzialità, all'intero) spettante al conduttore, il quale, esercitato quel
diritto, diviene titolare di quelle quote di comproprietà, fino a diventare
unico proprietario dell'immobile quando, separatamente ed in tempi diversi,
tutti i comproprietari avranno oggettivato, ciascuno una sua denuntiatio,
l'intento di vendere le rispettive quote ed in seguito ad ogni denuntiatio
condutuore avrà esercitato il diritto di prelazione.
Mancata la denuntiatio e non posto, quindi, il conduttore in condizione di
esercitare il diritto di prelazione, subentra il succedaneo diritto di riscatto,
inteso al raggiungimento, per altra via (sostitutiva di quella resa
impraticabile), dello stesso risultato acquisitivo. Fenomeno, questo, che si
verifica, necessariamente, anche nella detta ipotesi, di comproprietà
dell'immobile locato e di separate programmate vendite, in tempi diversi, da
parte dei singoli comproprietari delle rispettive quote.
Ad ogni intento di vendére, oggettivato con la denuntiatio, sorge nel conduttore
il diritto di prelazione per le quote ideali in favore di terzi e il succedaneo
diritto di riscatto. Si tratta di vicende separate ed autonome, verificantesi in
tempi diversi; senza che il modo di svolgimento dell'una possa influire sulle
altre. Sicché, qualora un comproprietario abbia proceduto alla vendita a terzi
della o delle sue quote ideali senza effettuare preventivamente la dovuta
denuntiatio ed il conduttore non abbia esercitato il diritto di riscatto nel
termine stabilito dalla legge decadendone, ciò non preclude il sorgere, in
favore del conduttore, e l'esercitabilità del diritto di prelazione e del
succedaneo diritto di riscatto. in relazione alle successive programmate, ed
eventualmente attuate, vendite di altre quote ideali da parte di altri
comproprietari.»
Con specifico riferimento alla fattispecie decisa, la sentenza, pertanto,
considerava circostanza non ostativa all'ammissibilità della prelazione della
quota alienata il fatto che il conduttore non avesse esercitato il diritto a lui
spettante in relazione a pregressa alienazione di altra quota.
Il diverso orientamento circa l'inammissibilità della prelazione in caso di
alienazione della sola quota è quello successivamente espresso dalla sentenza di
questa Corte n. 18648 del 2003.
La quale ha ritenuto di discostarsi dall'indirizzo della sentenza n. n. 9354 del
1990, in particolare considerando che, rispetto ad esso, era da condividere la
più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in caso di vendita
a terzi della quota di proprietà comprendente l’immobile locato, non spetta al
conduttore il diritto di prelazione poiché viene a mancare, in tal caso,
l'imprescindibile presupposto dell'identità dell'immobile locato con quello
venduto e poiché "graduale" realizzazione dello scopo della norma (consistente
nell’acquisto della proprietà completa dell’immobile da parte del conduttore in
momenti successivi con l’acquisizione progressiva della proprietà di tutte le
altre quote) sarebbe del tutto ipotetica ed eventuale, presupponendo essa non
solo che alla vendita della prima quota seguano poi effettivamente le vendite
delle altre quote, evento questo che ben potrebbe non verificarsi, ma
richiedendosi altresì che, ove alle alienazioni successive i
comproprietari-locatori realmente intendano procedere, anche per queste il
conduttore si avvalga del diritto di preferenza che gli spetta, circostanza
questa che la legge non prevede né richiede al conduttore, il quale è
autorizzato a rinunciare ad esercitare la prelazione per le alienazioni
successive delle altre quote.
La sentenza n. 18648 del 2003, dichiarando di condividere la più recente
giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiama come statuizioni conformi
quelle delle sentenze n. 10431 del 1998 e n. 12088 del 1990, le quali, tuttavia,
non riguardano la questione specifica dell'ammissibilità della prelazione in
caso di vendita della quota dell'immobile, nella sua interezza oggetto del
godimento da parte del conduttore a titolo locatizio, ma riflettono il diverso
problema della alienazione di quota dell'edificio nel quale è sito quello
locato, ipotesi che inerisce, perciò, alla distinta questione dell'applicabilità
della prelazione alla vendita cd. in blocco, problema ormai pacificamente
risolto dalla risalente giurisprudenza (da Cass., n. 6256/83 a Cass., n.
1915/2005) nel senso che essa si sottrae alla cogente disciplina della
prelazione urbana per la mancata identità tra il bene locato e quello alienato.
Il richiamo di dette sentenze, comunque, per quel che di seguito si dirà,
appare, comunque, opportuno per l'analogia della ratio che accomuna i due casi
distinti della mancanza di identità tra l'immobile alienato e quello nella
detenzione del conduttore, nell'un caso (quello della cd. vendita in blocco
dell'intero edificio) per effetto della maggiore consistenza di quello alienato
rispetto a quello nella detenzione qualificata ex locato; nell'altro (quello
della vendita della sola quota) per la considerazione che la quota
ontologicamente non identifica l'intero.
L'ammissibilità della prelazione della quota costituisce, invece, affermazione
contenuta anche nella sentenza di questa Corte n. 4020 del 2001, la quale ha
ritenuto che non sussistono valide ragioni per negare il diritto ex art. 38
legge n. 392 del 1978 quando viene alienata dietro corrispettivo una quota
indivisa dell’immobile locato, ancorché a favore di altro comproprietario,
giacché l’acquisto della qualità di comproprietario rappresenta, comunque, per
il conduttore una fase di consolidamento dell'attività di impresa nel luogo del
suo esercizio.
L'affermazione di tale sentenza, tuttavia, non è ascrivibile all'indirizzo che
ammette la prelazione della quota. Essa, invero, deve considerarsi certamente un
obiter dictum non vincolante, eccedente la necessità logico-giuridica della
decisione e non necessario alla ratio decidendi della fattispecie esaminata, la
quale riguardava il caso distinto della cessione di quote sociali di società di
persone, nel cui patrimonio era compreso l’immobile locato, fenomeno da tenere
distinto da quello della alienazione della quota dell'immobile condotto in
locazione.
Il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità (quello emerso,
perciò, nelle due sentenze n. 18648 del 2003 e n. n. 9354 del 1990) riflette,
del resto, le differenti posizioni sulla questione espresse dalla dottrina, che
pure oscilla tra la tesi, che ammette la prelazione della quota, e quella che la
rifiuta.
La tesi ammissiva giustifica la soluzione accolta, prevalentemente, in base
soltanto alle due considerazioni che l'acquisto della quota vale comunque a
rafforzare la posizione del conduttore, rappresentando il primo passo verso il
consolidamento della sua attività nel luogo ove l’impresa è esercitata, e che
esso serve ancora ad evitare che il locatore tenti di eludere il diritto del
soggetto preferito con lo strumento in frode alla legge della predisposizione di
successive vendite di quote dell'immobile.
Più articolato ed approfondito è, invece, l'esame svolto dagli autori che negano
l'ammissibilità della prelazione, che procedono ad una ricostruzione dogmatica
complessiva dell'istituto nel contemperamento delle diverse esigenze di
salvaguardia del diritto di disponibilità del proprietario-locatore e della
finalità propria dell'istituto, in consonanza con il Giudice delle leggi (Corte
cost., 5 maggio 1983, n. 128), che detta finalità ha indicato nella
«conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate,
tutelate mediante il mantenimento della clientela, che costituisce una
componente essenziale dell'avviamento commerciale».
Le argomentazioni della dottrina, che nega al conduttore la preferenza
nell'acquisto della quota, soltanto in parte indicate a sostegno della soluzione
offerta dalla sentenza n. 18648 del 2003 di questa Corte, appaiono largamente
condivisibili, per cui il denunciato contrasto interpretativo, ad avviso di
queste Sezioni Unite, deve risolversi con l’adesione all'orientamento contrario
alla configurabilità del diritto di prelazione (e del succedaneo diritto di
riscatto) in caso di alienazione della sola quota dell'immobile locato, sia che
essa avvenga a favore di un terzo estraneo al contratto di locazione, sia in
caso di acquisto da parte di altro comproprietario.
Al riguardo occorre, anzitutto, porre in evidenza che nella materia delle
prelazioni - in particolare in quelle assistite dal carattere di realità
assicurato dal diritto di riscatto - il relativo diritto si sovrappone
all'autonomia contrattuale e la limitazione del potere dispositivo del
proprietario trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà (art.
42 Cost.), sicché il sacrificio imposto i n funzione dell'interesse
superindividuale conferisce alla norma che lo prevede l'inevitabile carattere
della eccezionalità, con la conseguenza della inapplicabilità della disciplina
oltre i casi tipici regolati, tra i quali non è stata inserita l'ipotesi
specifica della alienazione della quota.
Inserimento questo che sarebbe stato, invece, certamente indispensabile, quando
si consideri anche che, nel sistema complessivo della legge n. 39e del 1978, la
previsione dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 38 della cd. prelazione congiunta nella
quale, in caso di pluralità di conduttori, il diritto può essere esercitato o
unitamente da tutti i conduttori ovvero, nella rinuncia da parte di taluni di
essi, ad opera degli altri o dell'unico conduttore che voglia avvalersene e che
diventa sempre proprietario dell'intero immobile e non della sola quota
corrispondente alla misura già in suo godimento) è particolarmente significativa
dell'intenzione del legislatore di evitare il formarsi di una comunione tra
locatore e conduttore per la evidente difficoltà che potrebbe derivarne nella
gestione della cosa comune, oggetto di interessi potenzialmente contrastanti.
Soccorre, poi, il principio - evincibile con carattere di generalità dalla
pacifica posizione di dottrina e giurisprudenza sull'inapplicabilità della
prelazione alla cd. vendita in blocco e dal rilievo, condiviso in dottrina, che
la sussistenza dei presupposti del retratto successorio ex art. 732 c.c. esclude
la stessa ipotizzabilità della prelazione urbana e non pone il problema di un
conflitto tra diversi diritti di prelazione - che vi deve essere identità tra
l'immobile alienato e l'immobile oggetto della locazione, identità che manca
nell'alienazione della quota astratta del bene.
È utile aggiungere che la pretesa "graduale" attuazione dello scopo della norma,
realizzabile con l'acquisto della proprietà completa dell'immobile da parte del
conduttore in momenti successivi con l'acquisizione progressiva della proprietà
di tutte le altre quote, non solo, secondo quanto già ha indicato la sentenza di
questa Corte n. 18648 del 2003, è del tutto eventuale (presupponendo essa sia
che alla vendita della prima quota seguano poi effettivamente le vendite delle
altre quote, sia che per queste il conduttore si avvalga del diritto di
preferenza, cui ben potrebbe rinunciare), ma richiederebbe che a dette vendite
successive il proprietario-locatore si determini nella perdurante vigenza della
locazione in corso, giacché altrimenti, per le alienazioni compiute dopo la
cessazione della locazione, al soggetto già conduttore il diritto di prelazione
più non spetta.
Inoltre, all'argomento per il quale la cogente disciplina, che limita il suo
potere dispositivo dell'immobile, potrebbe essere elusa dal proprietariolocatore
con la predisposizione di successive alienazioni di quote, correttamente è stato
opposto che, in tal caso, l'ordinamento offre, alternativamente, i rimedi
dell’esercizio del diritto di riscatto, questo sul presupposto della dissimulata
vendita dell’intero, e del risarcimento dei danni.
Infine, devesi osservare che il mancato riconoscimento della prelazione del
conduttore nell'acquisto della quota non significa limitazione della tutela
privilegiata che la legge riconosce alle locazioni ad uso imprenditoriale,
poiché il diritto del conduttore alla stabilità del rapporto continua ad essere
garantito dal diritto alla indennità per l'avviamento commerciale. al cui
pagamento la parte locatrice continua ad essere tenuta e dal quale, invece, è
esonerata quando il conduttore, mediante l'acquisto in prelazione dell'intero
immobile, viene a confondere in sé le due qualità di locatore e di conduttore.
Per tutte le considerazioni esposte - risolto il contrasto interpretativo con la
enunciazione del principio di diritto secondo cui non spettano al conduttore
il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile,
secondo la disciplina degli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario
dell'immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione -
vanno accolti il primo motivo sia del ricorso principale di E. D. che del
ricorso incidentale di P. D. ed è rigettato il ricorso incidentale di D. M. e G.
G., i quali, in unico motivo, avevano censurato la regolamentazione delle spese
della sentenza di secondo grado.
Pertanto, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, queste
Sezioni Unite cassano senza rinvio la impugnata sentenza, rigettano il ricorso
incidentale e, decidendo la causa nel merito a ciò autorizzate dalla
disposizione del 1° comma dell'art. 384 c.p.c., rigettano la domanda di riscatto
di D. M. e G. G. e la domanda di risarcimento dei danni di P. D. e, ravvisati i
giusti motivi dell'art. 92 c.p.c. nel sussistente contrasto interpretativo
risolto con la presente sentenza, compensano totalmente tra tutte le parti le
spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite riunisce i ricorsi; accoglie il primo
motivo del ricorso principale D. ed il primo motivo del ricorso incidentale D.
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di riscatto e la domanda di
risarcimento dei danni di D.; rigetta il ricorso incidentale di D. M. e G. G.;
compensa totalmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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