CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 170 - ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e
16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 12 aprile
2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma
s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Giuseppe
Tesauro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza).
2. – Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio
concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio
registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
proprietà industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in
materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate
in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti
d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
Inoltre, espone che, in virtù dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del
2005, «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di
concorrenza sleale […] ed in generale in materie di competenza delle sezioni
specializzate […] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle
del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto
della data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale ex art.
245, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, è disciplinato dalle norme che
regolano il cosiddetto rito societario.
2.1. – L'art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare
uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche
mediante l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale.
Secondo il giudice a quo, la delega, esercitata con l'emanazione del d. lgs. n.
168 del 2003, è anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti.
Inoltre, poiché detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere
processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialità dell'organo
decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie
devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale (infra, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le
norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.
Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d. lgs. n. 30 del 2005 è
stato emanato in virtù della delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del
2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell'art. 134, comma 1,
del decreto delegato. L'art. 15 ha, invero, ad oggetto «il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di
realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d il]
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera a), anche al fine
dello «adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria»
(comma 1, lettera b).
Inoltre, benché alcune delle disposizioni interessate dal «riassetto» avessero
carattere procedurale, la delega non concerneva la disciplina delle sezioni
specializzate e del rito applicabile alle controversie a queste attribuite,
poiché detti profili costituivano oggetto della distinta delega prevista
dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la
relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art.
134, comma 1, «attua ed integra le prescrizioni della L. 273/02, nella parte in
cui delega il Governo per l'istituzione di sezioni specializzate», è assai
dubbio che la più ampia delega dell'art. 15 di detto decreto legislativo
ricomprenda quella dell'art. 16, dovendo altresì escludersi che, anche
implicitamente, sia stato prorogato il termine di quest'ultima delega, avendo,
peraltro, detta relazione dato atto che il d. lgs. n. 30 del 2005 ha innovato la
disciplina introdotta dal d. lgs. n. 168 del 2003.
Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione deduce che il censurato art.
134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, innovando in materia di rito
applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di
competenza), e stabilendo che le relative controversie (anche quelle in tema di
diritto d'autore) sono disciplinate dal rito societario, si porrebbe in
contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto costituisce esercizio della delega,
ormai attuata e scaduta, prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che
aveva ad oggetto l'istituzione di dette sezioni e concerneva i profili sia
organizzativi, sia processuali.
2.2. – In linea subordinata, il giudice a quo sostiene che, qualora l'art. 16
della legge n. 273 del 2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il
legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di
competenza delle sezioni specializzate, detta norma – ma anche l'art. 15 della
stessa legge – si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di
princípi e criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti
legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione
dei procedimenti giudiziari». Dunque, l'estensione alle controversie attribuite
alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs. n.
5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è
alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti
del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della legge
n. 273 del 2002.
Infine, conclude il rimettente, sulle questioni non inciderebbe il sopravvenuto
art. 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,
inserito dall'art. 2, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di conversione
14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile il rito societario
a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, ma esclusivamente
nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano operato una tale scelta.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza).
2 . – Secondo il rimettente, l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005,
nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione
delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale
è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria
e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n.
366), si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.
La delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva,
infatti, le sezioni specializzate, sotto il profilo organizzativo e della
disciplina processuale, dato che queste costituivano oggetto della diversa,
distinta, delega contenuta nell'art. 16 di detta legge. Inoltre, neanche la
delega prevista da quest'ultima norma costituirebbe adeguata base giuridica del
citato art. 134, comma 1, in quanto alla data di emanazione del decreto
legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella delega
dell'art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure implicitamente.
In linea subordinata, il Tribunale di Napoli, per il caso in cui si ritenga il
citato art. 134, comma 1, riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16
della legge n. 273 del 2002, censura dette norme in riferimento all'art. 76
Cost. La genericità di entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e
criteri direttivi non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l'applicabilità
del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal
momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello ordinario,
ma è alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi del tutto
diversi.
3. – Prima di esaminare nel merito le censure, va osservato che il Tribunale di
Napoli ha denunciato sia l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, sia le
norme della legge delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16
della legge n. 273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto
di subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili
(ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).
Il rimettente ha, inoltre, non implausibilmente motivato in ordine
all'applicabilità al giudizio principale del citato art. 134, comma 1, anche se,
in considerazione dell'oggetto della controversia, come identificato dalla
stessa ordinanza, la questione deve ritenersi rilevante esclusivamente in
riferimento alla parte della disposizione concernente i procedimenti giudiziari
in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.
4. – La questione avente ad oggetto l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del
2005, preliminare rispetto alle altre sotto il profilo logico-giuridico, è
fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di
costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra
gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che
determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega,
tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si
individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di
delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da
interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi
della delega (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del
2003).
Inoltre, qualora, come nella specie, la delega abbia ad oggetto il riassetto di
norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto
se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso
l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore
delegato (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).
La norma censurata, come dedotto dal rimettente, sia pure con qualche
incertezza, rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.
lgs. n. 30 del 2005.
Decisiva è in tal senso la circostanza che nella stessa premessa del decreto
legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico riferimento alla legge delega n.
273 del 2002, è richiamato espressamente soltanto l'art. 15, non anche l'art. 16
della stessa legge. D'altra parte, il termine per l'esercizio della delega
prevista dal citato art. 16 era comunque scaduto alla data di emanazione del
decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era scaduto
già alla data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega
conferita con l'art. 15, ad opera dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n.
186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall'art. 15.
La delega prevista dal citato art. 15 concerne «il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprietà industriale» e la sua formulazione, anche in
considerazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati, è riferibile
esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto
processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina
dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla
modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in
virtù del rinvio all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo
sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma
2 di quest'ultima norma).
In tal senso, è significativo che la relazione al disegno di legge poi divenuto
legge n. 273 del 2002, in riferimento alla delega prevista dall'art. 15, precisa
che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla proprietà
industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la
semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta delega,
pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo
normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia,
modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina
internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in
rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà
industriale.
Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure
implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la
disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
mediante la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello
ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo,
realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente.
Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la
disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto
stabilita dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data
della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi
stabiliti per relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina
già presente nell'ordinamento.
Il contesto normativo nel quale è inserita la delega in esame conforta questa
interpretazione.
Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito dopo l'art. 15, e cioè nell'art. 16,
è stata infatti prevista una distinta ed ulteriore delega, avente ad oggetto
l'emanazione di decreti legislativi diretti proprio «ad assicurare una più
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», esercitata mediante
l'emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, che ha istituito le sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, intervenendo
anche sulla disciplina del processo (sia pure limitatamente alla previsione
della riserva di collegialità e delle attribuzioni del presidente della sezione:
artt. 2, comma 1, e 5).
La disciplina in una stessa legge di queste due distinte deleghe, una delle
quali (quella dell'art. 16) concerneva dette sezioni specializzate, in relazione
ai profili inerenti sia all'organizzazione che alla disciplina del processo, è
univocamente espressiva dell'intento del legislatore delegante di escludere tali
profili dalla delega oggetto dell'art. 15.
Le ragioni di opportunità e la finalità di «maggiore efficienza», richiamate
nella relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 a conforto
dell'intervento sulla disciplina del processo, non giustificano, inoltre, una
soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel citato art. 15
e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di discrezionalità
spettante al legislatore delegato.
Deve essere, pertanto, dichiarata, per violazione dell'art. 76 Cost.,
l'illegittimità costituzionale, dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del
2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia
di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle
sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione
anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle
del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite
le ulteriori questioni.
Le considerazioni svolte valgono anche al fine di affermare che il legislatore
delegato era privo del potere di stabilire che in materia di illeciti afferenti
all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui
cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza
delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di
connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II
e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata
l'illegittimità costituzionale del citato art. 134, comma 1, anche in questa
parte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui
stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e
di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi
comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si
applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366);
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo
n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in
materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale
ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del
Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in
materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che
presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei
capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
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