SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 ottobre 2006
« Sesta
direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Divieto di riscuotere altre imposte interne che
abbiano natura di imposte sulla cifra d'affari – Nozione di “imposte sulla cifra
d'affari” – Imposta regionale italiana sulle attività produttive »
Nel procedimento C‑475/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con
ordinanza 9 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2003, nel
procedimento
Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l.
contro
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, K. Schiemann, J. Makarczyk, presidenti di Sezione, dalla sig.ra N.
Colneric (relatore), dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; successivamente sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore; successivamente sig. H. von
Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
16 novembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l., dall'avv. R. Tieghi,
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e D.
Triantafyllou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, presentate all'udienza del
17 marzo 2005,
vista l'ordinanza di riapertura della trattazione orale 21 ottobre 2005 e in
seguito alla trattazione orale del 14 dicembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l., dagli avv.ti R. Tieghi e
R. Esposito,
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
– per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente,
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente,
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente,
– per il governo tedesco, dai sigg. R. Stotz e U. Forsthoff, in qualità di
agenti,
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente,
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,
– per l’Irlanda, dal sig. J. O’Reilly, SC, e dal sig. P. McCann, BL,
– per il governo ungherese, dalle sigg.re A. Müller e R. Somssich, in qualità di
agenti,
– per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M. de Grave, in qualità di agente,
– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente,
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandesz, A. Seiça Neves e R.
Lares, in qualità di agenti,
– per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente,
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Norman e dal sig. A. Kruse, in qualità
di agenti,
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente,
assistita dal sig. D. Anderson, QC, e dal sig. T. Ward, barrister,
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e D.
Triantafyllou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl, presentate all'udienza
del 14 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 33
della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16
dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1) (in prosieguo: la «sesta
direttiva»).
2 La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Banca
popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. (in prosieguo: la «Banca popolare») e
l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona relativamente alla riscossione di
un'imposta regionale sulle attività produttive.
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva così prevede:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste
dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la
detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le
disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di
mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui
giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale,
qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla
cifra d'affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo,
negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una
frontiera».
4 Già la versione originaria della direttiva 77/388 conteneva un art. 33
sostanzialmente identico a quello citato.
Diritto nazionale
5 L'imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo: l'«IRAP») è stata
istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (supplemento
ordinario alla GURI 23 dicembre 1997, n. 298; in prosieguo: il «decreto
legislativo»).
6 Il testo degli artt. 1-4 di tale decreto è il seguente:
«Art. 1. Istituzione dell'imposta
1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel
territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi.
Art. 2. Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta.
Art. 3. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle
attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate (…) nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui
all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate (…)
esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo
unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario (…)
(…)
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento (…)
b) i fondi pensione (…)
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) (…)
Art. 4. Base imponibile
1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attività esercitata nel territorio della regione.
(…)».
7 Gli artt. 5-12 del decreto legislativo contengono i criteri per determinare il
citato «valore della produzione netta», i quali variano in base alle differenti
attività economiche il cui esercizio costituisce il fatto generatore dell'IRAP.
8 L'art. 5 di tale decreto precisa che, per i soggetti di cui all'art. 3, primo
comma, lett. a) e b) del decreto stesso non esercenti le attività delle banche,
degli altri enti e società finanziari e delle imprese di assicurazione, la base
imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili
nel valore della produzione di cui al primo comma, lett. A), dell'art. 2425 del
codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di
cui alla lett. B) del medesimo comma, ad esclusione di alcune di esse, fra le
quali le spese per il personale dipendente.
9 L'art. 2425 del codice civile, rubricato «Contenuto del conto economico», così
prevede:
«Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
(…)».
10 Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo, «l'imposta è dovuta per
periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria
autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai
fini delle imposte sui redditi».
11 Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo, in linea generale «l'imposta è
determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per
cento». Tale aliquota è variabile secondo la regione in cui ha sede l'impresa.
Causa principale e questione pregiudiziale
12 La Banca popolare ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio il provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona con il quale quest'ultima le ha
rifiutato il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998 e 1999.
13 A giudizio della ricorrente nella causa principale sussiste un contrasto fra
il decreto legislativo e l'art. 33 della sesta direttiva.
14 Il giudice del rinvio osserva quanto segue:
– in primo luogo, l'IRAP si applica, in modo generalizzato, a tutte le
operazioni commerciali di produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e
servizi poste in essere nell'esercizio in modo abituale di un'attività svolta a
tale fine, vale a dire nell'esercizio di imprese o di arti e professioni;
– in secondo luogo l'IRAP, sebbene sia calcolata con un procedimento diverso da
quello utilizzato per l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»),
colpisce il valore netto derivante dalle attività produttive, e più esattamente
il valore netto «aggiunto» al prodotto dal produttore, cosicché l'IRAP sarebbe
un'IVA;
– in terzo luogo, l'IRAP è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di
distribuzione;
– in quarto luogo, la somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo,
dalla produzione alla immissione al consumo, è pari all'aliquota IRAP applicata
al prezzo di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al
consumo.
15 Tale giudice si domanda però se le differenze esistenti tra l'IVA e l'IRAP
riguardino le caratteristiche essenziali che determinano l'appartenenza o meno
dell'una e dell'altra imposta alla medesima categoria di tributi.
16 Alla luce di quanto sopra, la Commissione tributaria provinciale di Cremona
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l'art. 33 della [sesta direttiva] debba essere interpretato nel senso che
esso vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante
dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 33
della sesta direttiva osti al mantenimento di un prelievo fiscale avente
caratteristiche analoghe a quelle dell'imposta di cui si discute nella causa
principale.
18 Per interpretare l'art. 33 della sesta direttiva è necessario collocare tale
disposizione nell'ambito del suo contesto normativo. A tal fine è utile, come
già fatto nella sentenza 8 giugno 1999, cause riunite C‑338/97, C‑344/97 e
C‑390/97, Pelzl e a. (Racc. pag. I‑3319, punti 13-20) ricordare innanzitutto gli
obiettivi perseguiti con la creazione di un sistema comune dell'IVA.
19 Risulta dai ‘considerando’ della prima direttiva del Consiglio 11 aprile
1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301; in
prosieguo: la «prima direttiva»), che l'armonizzazione delle legislazioni
relative alle imposte sulla cifra d'affari deve consentire la creazione di un
mercato comune nel quale vi sia una concorrenza non alterata e che abbia
caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, eliminando le
differenze di oneri fiscali che possono alterare la concorrenza e ostacolare gli
scambi.
20 L'istituzione di un sistema comune di IVA è stata realizzata con la seconda
direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
- Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto (GU 1967, n. 71, pag. 1303; in prosieguo: la «seconda direttiva») e con
la sesta direttiva.
21 Il principio del sistema comune dell'IVA consiste, ai sensi dell'art. 2 della
prima direttiva, nell'applicare ai beni ed ai servizi, fino allo stadio del
commercio al minuto, un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale
al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni
intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase
dell'imposizione.
22 Tuttavia, a ciascun passaggio, l'IVA si può esigere solo previa detrazione
dell'IVA che ha gravato direttamente sul costo dei vari fattori che compongono
il prezzo; il sistema delle detrazioni è disciplinato dall'art. 17, n. 2, della
sesta direttiva, in modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre
dall'IVA da essi dovuta gli importi di IVA che hanno già gravato sui beni o sui
servizi a monte e che l'imposta colpisca ogni volta solo il valore aggiunto e
vada, in definitiva, a carico del consumatore finale.
23 Per conseguire lo scopo dell'uguaglianza impositiva della stessa operazione,
indipendentemente dallo Stato membro nel quale viene effettuata, il sistema
comune dell'IVA doveva sostituire, secondo i ‘considerando’ della seconda
direttiva, le imposte sulla cifra d'affari in vigore nei vari Stati membri.
24 In quest'ordine di idee, l'art. 33 della sesta direttiva consente il
mantenimento o l'istituzione da parte di uno Stato membro di imposte, diritti e
tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle
importazioni solo se non hanno natura di imposte sulla cifra d'affari.
25 Per valutare se un'imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di
imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33 della sesta direttiva,
occorre in particolare verificare se essi abbiano l'effetto di danneggiare il
funzionamento del sistema comune dell'IVA, gravando sulla circolazione dei beni
e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all'IVA.
26 A tale proposito, la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere
considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo
dell'IVA le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche
essenziali dell'IVA, anche se non sono in tutto identici ad essa (sentenze 31
marzo 1992, causa C‑200/90, Dansk Denkavit e Poulsen Trading, Racc. pag. I‑2217,
punti 11 e 14, nonché 29 aprile 2004, causa C‑308/01, GIL Insurance e a., Racc.
pag. I‑4777, punto 32).
27 Per contro, l'art. 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento o
all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche
essenziali dell'IVA (sentenze 17 settembre 1997, causa C‑130/96,
Solisnor-Estaleiros Navais, Racc. pag. I‑5053, punti 19 e 20, nonché GIL
Insurance e a., cit., punto 34).
28 La Corte ha precisato quali siano le caratteristiche essenziali dell'IVA.
Nonostante alcune differenze redazionali, risulta dalla sua giurisprudenza che
tali caratteristiche sono quattro: l'IVA si applica in modo generale alle
operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito
dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene
riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione,
compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni
effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi
del processo sono detratti dall'imposta dovuta, cosicché il tributo si applica,
in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il
peso dell'imposta va a carico del consumatore finale (v., in particolare,
sentenza Pelzl e a., cit., punto 21).
29 Al fine di evitare risultati discordanti rispetto all'obiettivo perseguito
dal sistema comune dell'IVA, ricordato ai punti 20-26 della presente sentenza,
ogni confronto delle caratteristiche di un'imposta come l'IRAP con quelle
dell'IVA deve essere compiuto alla luce di tale obiettivo. In questo contesto
deve essere riservata un'attenzione particolare alla necessità che sia sempre
garantita la neutralità del sistema comune dell'IVA.
30 In questo caso, relativamente alla seconda caratteristica fondamentale
dell'IVA, si deve innanzitutto rilevare che, mentre l'IVA è riscossa in ciascuna
fase al momento della commercializzazione e il suo importo è proporzionale al
prezzo dei beni o servizi forniti, l'IRAP è invece un'imposta calcolata sul
valore netto della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo. La sua
base imponibile è infatti uguale alla differenza che risulta, in base al conto
economico, tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione», come
definiti dalla legislazione italiana. Essa comprende elementi come le variazioni
delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto
diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. L'IRAP non deve
pertanto essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi
forniti.
31 Occorre poi osservare, relativamente alla quarta caratteristica fondamentale
dell'IVA, che l'esistenza di differenze relativamente al metodo per calcolare la
detrazione dell'imposta già pagata non può sottrarre un'imposta al divieto
contenuto nell'art. 33 della sesta direttiva qualora tali differenze siano più
che altro di natura tecnica, e non impediscano che tali imposta funzioni
sostanzialmente nello stesso modo dell'IVA. Per contro, si può collocare
all'esterno dell'ambito applicativo dell'art. 33 della sesta direttiva
un'imposta la quale colpisca le attività produttive in modo tale che non sia
certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come
avviene per un'imposta sul consumo come l'IVA.
32 In questo caso, mentre l'IVA, attraverso il sistema della detrazione
dell'imposta previsto dagli artt. 17-20 della sesta direttiva, grava unicamente
sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti
passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che
precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di
operazioni avvenute (sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑317/94, Elida Gibbs,
Racc. pag. I‑5339, punti 19, 22 e 23, nonché 15 ottobre 2002, causa C‑427/98,
Commissione/Germania, Racc. pag. I‑8315, punto 29), lo stesso non vale per
quanto riguarda l'IRAP.
33 Da un lato, infatti, un soggetto passivo non può determinare con precisione
l'importo dell'IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi.
Dall'altro, se un soggetto passivo potesse includere tale costo nel prezzo di
vendita, al fine di ripercuotere l'importo dell'imposta dovuta per le sue
attività sulla fase successiva del processo di distribuzione o di consumo, la
base imponibile dell'IRAP comprenderebbe di conseguenza non solo il valore
aggiunto, ma anche l'imposta stessa, cosicché l'IRAP sarebbe calcolata su un
importo determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in anticipo,
l'imposta da pagare.
34 In ogni caso, anche se si può supporre che un soggetto passivo IRAP che
effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo
prezzo, dell'importo dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non
tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter così ripercuotere
il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza (v., in
tal senso, sentenza Pelzl e a., cit., punto 24).
35 Risulta da tutte queste considerazioni che, in base alla disciplina dell'IRAP,
tale imposta non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel
modo tipico dell'IVA.
36 È vero che la Corte ha dichiarato incompatibile con il sistema armonizzato
dell'IVA un'imposta che era riscossa come una percentuale dell'importo totale
delle vendite realizzate e dei servizi forniti da un'impresa nel corso di un
determinato periodo di tempo, detratto l'importo degli acquisti di beni e
servizi effettuati nel corso dello stesso periodo dalla medesima impresa. La
Corte ha osservato che il tributo in questione era accostabile nei suoi elementi
fondamentali all'IVA e che, nonostante le differenze, esso conservava il suo
carattere di imposta sulla cifra d'affari (v., in tal senso, sentenza Dansk
Denkavit e Poulsen Trading, cit., punto 14).
37 Qui però l'IRAP si distingue dal tributo oggetto di tale sentenza in quanto
quest'ultimo era destinato a ripercuotersi sul consumatore finale, come risulta
dal punto 3 della detta sentenza. Tale tributo era dunque calcolato a partire da
una base imponibile identica a quella utilizzata per l'IVA, ed era riscosso
parallelamente all'IVA.
38 Risulta dalle considerazioni svolte che un'imposta con le caratteristiche
dell'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata
un'imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta
direttiva.
39 Alla luce di quanto sopra, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando
che l'art. 33 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso
non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche
dell'imposta di cui si discute nella causa principale.
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16
dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta
al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta di
cui si discute nella causa principale.
TORNA ALLA PAGINA DELLE NOVITA'