MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07-04-2006-Supplemento Ordinario n. 86)
(in vigore dal 22/04/2006)
Capo I
Definizioni e ambito di applicazione
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
«Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di
provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili
di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6
febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio
2004;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella
riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
Nel presente
regolamento si intendono per:
a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 91/308/CEE
del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini,
albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del
decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attivita'
professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista
che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi
di pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente ovvero
nell'assistenza al cliente per la
progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o
gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della
costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture
analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza
professionale,in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di
valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,
singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro;
l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o,
nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
ed il codice fiscale;
m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli
assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i
vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito
e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta
di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
Art. 2.
Destinatari
Il presente
regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei
revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e
nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche;
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di societa';
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o
strutture analoghe.
Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica
altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si
estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Capo II
Obblighi di identificazione e conservazione
Art. 3.
Obblighi di identificazione
Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione
professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita' di
valore superiore a Euro 12.500.
L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni
frazionate.
L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e' di
valore indeterminato o non determinabile.
Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione,gestione o
amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe costituisce in
ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero
professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria
personale responsabilita', i dati identificativi dei soggetti per conto dei
quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa', di un
ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza
del potere di rappresentanza.
Art. 4.
Modalita' dell'identificazione
L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del
cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del
cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per
l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i
documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presenza fisica non e' necessaria per i clienti i cui dati identificativi e
le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione
ad altra attivita' professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma
digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri
dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della
Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente
e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
La presenza del cliente non e' altresi' necessaria per l'identificazione quando
viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso
il quale il cliente sia stato identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi'
come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della
direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti
all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri
Stati aderenti al GAFI.
In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno
insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo
destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale,con stabile
indirizzo,diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il
soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il
soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere
evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli
effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
L'UIC puo' indicare ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione,
anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza,
in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento
elementi di incertezza sull'identita' del cliente compie una nuova
identificazione che dia certezza sull'identita' del medesimo.
Art. 5.
Obblighi di conservazione
Il libero
professionista, negli stessi casi in cui e' tenuto ad assolvere all'obbligo di
identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla
raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di
residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale
in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del
documento di identificazione per le persone fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
c) l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della
quale agisce;
d) la data dell'avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale
fornita;
f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'articolo 1
del presente regolamento, se conosciuto.
Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da piu' clienti,
gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono
essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un
cliente gia' identificato e' sufficiente annotare nell'archivio le informazioni
contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.
Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a
conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,
modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione
precedente.
I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni
dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero
professionista.
Art. 6.
Modalita' di tenuta dell'archivio
I dati
identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.
Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5, il
termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione
professionale.
L'archivio e' unico per ogni libero professionista ed e' tenuto in maniera
trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca
e il trattamento dei dati, nonche' garantire la storicita' delle informazioni e
la loro conservazione secondo criteri uniformi.
Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento
nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle
operazioni effettuate.
L'archivio e' formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto
disposto dal comma successivo. L'UIC puo' indicare criteri e modalita' per la
registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione
di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove non
disponga di una struttura informatizzata, puo' tenere un registro cartaceo,
numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero
professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con
l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e'
composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni.
E' possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico,
di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica
e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista.
Restano ferme le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico del
libero professionista e deve essere assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto
e immediato all'archivio stesso.
I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi
siano dati da registrare.
Art. 7.
Obblighi di conservazione in forma semplificata
I liberi
professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o
regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello
stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purche' tale registro
contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente
regolamento.
Nel caso di svolgimento dell'attivita' professionale in forma associata ovvero
societaria e' consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio
professionale. In tal caso, e' necessaria l'individuazione nell'archivio, per
ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti
concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
E' fatta salva la facolta' per ogni componente l'associazione o la societa' di
formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 8.
Protezione dei dati e delle informazioni
Agli obblighi
di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa
idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione
costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a),
dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le
operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che
operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del
trattamento e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 30 del codice in
materia di protezione dei dati personali.
Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito tramite
strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono
tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli
articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Capo III
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
I liberi
professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per
caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca
a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le
utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del
compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza
degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita'
da un delitto non colposo.
Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della
legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e,
se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi previste, non comportano
responsabilita' di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro
dipendenti o collaboratori.
Art. 10.
Esenzione dall'obbligo di segnalazione
Gli obblighi
di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni
ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della
posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso.
L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o
per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti
dalla legge.
Art. 11.
Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette
Ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i
liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite
nell'ambito dell'attivita' professionale prestata.
I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti
intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla
capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di
riciclaggio.
I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinche'
anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in
proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare
al libero professionista situazioni di sospetto.
Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il
professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale
titolarita' dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della
segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio.
Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in
particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC,
adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.
Art. 12.
Modalita' della segnalazione
Alle
segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e,
ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis
della legge antiriciclaggio.
E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di
comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai
casi di legge.
I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento segnalando
congiuntamente l'operazione all'UIC.
L'UIC puo' stabilire le modalita' di produzione e di trasmissione delle
segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e
telematiche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del
decreto.
L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, puo' sospendere le
operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone
immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che cio' non
determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di
legge da parte dei liberi professionisti.
Art. 13.
Disposizioni finali
Gli obblighi
del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati
ad operare in Italia, cosi' come individuati nell'articolo 2 del presente
regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.
Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione
all'attivita' professionale per la quale e' stato conferito incarico dal cliente
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico
conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in
essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvedera' entro
quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
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