Legge 21/02/2006 n. 102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
(Gazzetta Ufficiale del 17/03/2006 n.64)
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. 2-bis.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a
quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
Articolo 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni
colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena è della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".
Articolo 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al
libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Articolo 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della
data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere
concessa per non piu' di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma,
del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma,
del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a
sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere
emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo
comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d),
è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
Articolo 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al
primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite
le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di
responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva
provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente
responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e
il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con
sentenza".
Articolo 6.
(Obblighi del condannato)
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di
condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con
violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresi' la
sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente
nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre
mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato
e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da
svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto
ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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