DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietą industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2003 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2003, n.159)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l' emanazione di uno o pił decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietą industriale e intellettuale;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
RITENUTO di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivitą produttive e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione delle sezioni
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. Le sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono
composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati
dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale
ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura
civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e'
composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e'
assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente
dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di
processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e
decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 4.
Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di
cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della
competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che
le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito
elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado
istituite secondo il seguente criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni
specializzate di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e
Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania,
Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate
di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e
Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono
competenti le sezioni specializzate di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e
Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli,
Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e
Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma,
L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni
specializzate di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono
competenti le sezioni specializzate di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono
competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia,
Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate
di Venezia.
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I giudizi aventi
ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal
1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per
la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia'
pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente
in base alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.