Legge 12 giugno 2003,
n.134
Modifiche al codice di
procedura penale in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
(Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2003, n.136)
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai
seguenti:
"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' q uelli contro coloro
che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".
Art. 2.
1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena
pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento
ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione
della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista
dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di
condanna";
b) al comma 2, dopo le parole: "Il reato e' estinto" sono inserite le
seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due
anni soli o congiunti a pena pecuniaria,".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti: "o delle
sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,".
Art. 4.
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di
dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni,
puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la
liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di
sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie
corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati
dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice
individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e
lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione
dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della
condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo
135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla
sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo
133-ter del codice penale";
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: "due anni" sono
sostituite dalle seguenti parole: "tre anni";
c) l'articolo 60 e' abrogato.
Art. 5.
1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico
ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono
formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale,
come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di
dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di
procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta,
ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia
stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non
costituisca mera riproposizione della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e
durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia
cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.
Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le
sanzioni sostitutive.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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