Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 - Suppl. Ord.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo
2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B
Vista la direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio
2003;
Vista la notifica alla
Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n.
2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003 ;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della funzione
pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente decreto
è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
2. Non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto:
a) I rapporti fra
contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche
tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la
regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società
dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al
trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e
successive modifiche e integrazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da
soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano
un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi
di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e
gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali
l'elemento aleatorio è prevalente.
3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della
salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle
prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia
di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro,
del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed
esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) "servizi della
società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on
line- nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo
indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie
necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno
stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali
e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per
ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità
non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine
di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività
agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non
sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa,
del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di
posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa,
soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza
alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori
di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal
fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito
regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per
quanto concerne:
1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le
disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
notifica;
2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione,
quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore,
la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili
alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le
attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le
disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma
3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta
o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze
degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore.
Art. 3
(Mercato interno)
1. I servizi della
società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio
italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito
regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni
relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro.
3. Alle controversie
che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del
regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.
Art. 4
(Deroghe all'articolo 3)
1. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:
a) diritti d'autore,
diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al
decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà
industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati
membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di
moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di
pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
d) all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della
direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli
articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni
sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle
assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la
seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla
direttiva 2002/83/CE;
e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
g) validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a
beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti
formali;
h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta
elettronica.
Art. 5
(Deroghe)
1. La libera
circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione
proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle
autorità indipendenti di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico,
per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di
reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento
all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione
della dignità umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa
nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso
concreto, sono:
a) necessari riguardo
ad un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli
obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che
costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di
un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle
attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di
adottare il provvedimento:
a) chiedere allo Stato
membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non
sono stati presi o che erano inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la
sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle
autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero
competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle
condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono
notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro,
insieme ai motivi dell'urgenza.
Art. 6
(Assenza di autorizzazione preventiva)
1. L'accesso
all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e
il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva
o ad altra misura di effetto equivalente.
2. Sono fatte salve le
disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed
esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di
autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione
sono esclusi i servizi della società dell'informazione.
Art. 7
(Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in
aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve
rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di
posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al
registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità
di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od
autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato
equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività
soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da
specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del
servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad
autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un
contratto di licenza d'uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La registrazione
della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le
attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle
provvidenze previste dalla legge
7 marzo 2001, n. 62.
Art. 8
(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)
1. In aggiunta agli
obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne
sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di
comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la
comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le
relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative
condizioni di partecipazione.
Art. 9
(Comunicazione commerciale non sollecitata)
1. Fatti salvi gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate
trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e
inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il
destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del
messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del
carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore.
Art. 10
(Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)
1. L'impiego di
comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione
regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e
in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al
segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
Art. 11
(Esclusioni)
1. Il presente decreto
non si applica a:
a) contratti che
istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli
in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali,
pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a
fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o
professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
1. Oltre agli obblighi
informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti
dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore,
salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
a) le varie fasi
tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità
di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e
correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al
prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1, non è
applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di
posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le
condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a
sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.
Art. 13
(Inoltro dell'ordine)
1. Le norme sulla
conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di
un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio
ordine per via telematica.
2. Salvo differente
accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza
ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del
destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari
applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche
essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei
mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
3. L'ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati
hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente
mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
Art. 14
(Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)
1. Nella prestazione
di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su
una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio,
o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine
alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1,
includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione
sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo
ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere
anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui
al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 15
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching)
1. Nella prestazione
di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su
una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio,
il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a
condizione che:
a) non modifichi le
informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un
modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e
utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza
può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 16
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -)
1. Nella prestazione
di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione
di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia
effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è
illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di
fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o
dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto
l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità
giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 17 (Assenza
dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione
dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato
ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza
indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni
illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società
dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le
informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario
dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di
individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel
caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente
funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto
contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.
Art. 18 (Codici di
condotta)
1. Le associazioni o
le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono
l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività
produttive e alla Commissione Europea con ogni utile informazione sulla loro
applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al
commercio elettronico.
2. Il codice di
condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere
redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua
comunitaria
3. Nella redazione di
codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e
salvaguardata la dignità umana.
Art. 19
(Composizione delle controversie)
1. In caso di
controversie, prestatore e destinatario del servizio della società
dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale
che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai
principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono
notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per
l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle
controversie.
2. Gli organi di
composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione
Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne
comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni
significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché
ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico.
Art. 20
(Cooperazione)
1. Presso il Ministero
delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e
collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è
accessibile anche per via telematica.
2. Il Ministero delle
attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito siano rese
tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i
fornitori di servizi:
a) le informazioni
generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e
ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta
elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali
possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie sui servizi della società dell'informazione, comprese quelle
adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni su
pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Art. 21
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto
non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12 del
presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
2. Nei casi di
particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati
3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.
689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni
di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta
salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003