DECRETO
LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n. 6
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S. O. n. 8)
RIFORMA
ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' COOPERATIVE, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente
delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma
della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere le condizioni e le
osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto
questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge
di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2003, n. 5;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Modifica della disciplina riguardante le società per azioni
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice
civile è sostituito dal seguente:
"CAPO
V
Società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
2325. (Responsabilità). Nella società per azioni
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una
sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano
stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia
stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
2325-bis. (Società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio). Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di
azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura
rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società
emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia
diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
2326. (Denominazione sociale). La denominazione
sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per
azioni.
2327. (Ammontare minimo del capitale). La società
per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.
2328. (Atto costitutivo). La società può essere
costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1.
il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e
degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno
di essi;
2.
la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società
e le eventuali sedi secondarie;
3.
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4.
l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5.
il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
6.
il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7.
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8.
i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci
fondatori;
9.
il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza
della società;
10.
il numero dei componenti il collegio sindacale;
11.
la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto,
del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12.
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società;
13.
la durata della società ovvero, se la società è costituita a
tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,
decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme
relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di
contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto
prevalgono le seconde.
2329. (Condizioni per la costituzione). Per
procedere alla costituzione della società è necessario:
1.
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2.
che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343
relative ai conferimenti;
3.
che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo
particolare oggetto.
2330.
(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha
ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al
deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può
provvedervi a spese della società.
L'iscrizione della società nel registro delle
imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si
applica l'articolo 2299.
2331. (Effetti dell'iscrizione). Con l'iscrizione
nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società
prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i
terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente
responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto
costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il
compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società
abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile
anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma
dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non
provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta
giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle
autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha
avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde
efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata
l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai
sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione
all'investimento.
2332. (Nullità della società). Avvenuta
l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere
pronunciata soltanto nei seguenti casi:
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella
forma dell'atto pubblico;
illiceità dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel
registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di
conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i
liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la
causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità
con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità
deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
SEZIONE
II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333. (Programma e sottoscrizione delle azioni). La
società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla
base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione
che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere
stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori,
prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il
cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore,
il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334. (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori). Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o
nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un
termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo
comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà
dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli
dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima
facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano
collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine
diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il
versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare
l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di
essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con
l'indicazione delle materie da trattare.
2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea
dei sottoscrittori:
1.
accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la
costituzione della società;
2.
delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3.
delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a
proprio favore dai promotori;
4.
nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e,
quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea
è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto,
qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle
deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel
programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
2336. (Stipulazione e deposito dell'atto
costitutivo). Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli
intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
SEZIONE
III
Dei promotori e dei soci fondatori
2337. (Promotori). Sono promotori coloro che nella
costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del
secondo comma dell'articolo 2333.
2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono
solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per
costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle
obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano
state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si
costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle
azioni.
2339. (Responsabilità dei promotori). I promotori
sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1.
per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;
2.
per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della
relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3.
per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico
per la costituzione della società.
Sono
del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per
conto dei quali i promotori hanno agito.
2340. (Limiti dei benefici riservati ai promotori).
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla
loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un
decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di
cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro
beneficio.
2341. (Soci fondatori). La disposizione del primo
comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione
simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE
III-BIS
Dei patti parasociali
2341-bis (Patti parasociali). I patti, in qualunque
forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il
governo della società:
a.
hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società
per azioni o nelle società che le controllano;
b.
pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in società che le controllano;
c.
hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali società,
non
possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa
durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata,
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello
scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai
partecipanti all'accordo.
2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti
parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di
ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo
deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal
comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale
non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari
adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo
2377.
SEZIONE
IV
Dei conferimenti
2342. (Conferimenti). Se nell'atto costitutivo non
è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti
in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazione di opera o di servizi.
2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di
crediti). Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i
criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto
costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società,
ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di
centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni
contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati
motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le
valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti
sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il
conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale,
annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può
versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha
diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in
parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto
disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento
delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa
ripartizione tra i soci.
2343-bis. (Acquisto della società da promotori,
fondatori, soci e amministratori). L'acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di
crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due
anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere
autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di
un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società
contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale
valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono
prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale,
deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito
delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati
regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.
2344. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio
non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di
una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se
non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono
le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un
corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di
offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo
di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza
di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio,
trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse
in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio
moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare
il diritto di voto.
2345. (Prestazioni accessorie). Oltre l'obbligo dei
conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire
prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto,
la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il
caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate
le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il
consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto
costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
SEZIONE
V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione
sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali
lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di
ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale
determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla
società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una
diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può
essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a
seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,
emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti
amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal
caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti
che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se
ammessa, la legge di circolazione.
2347. (Indivisibilità delle azioni). Le azioni sono
indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei
comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato
secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato,
le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente
delle obbligazioni da essa derivanti.
2348. (Categorie di azioni). Le azioni devono essere
di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con
successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti
diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la
società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il
contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
2349. (Azioni e strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro). Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può
deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla
società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla
forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il
capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare
l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.
In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni
di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle
eventuali cause di decadenza o riscatto.
2350. (Diritto agli utili e alla quota di
liquidazione). Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale
degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la
società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto
stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore,
le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché
l'eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori
delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili
risultanti dal bilancio della società.
2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il
diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto
di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di
tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità
di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad
una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su
argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi
riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o
di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme
previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
2352. (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni).
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso
di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione,
questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso
sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di
opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve
essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi
dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle
azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso
di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno
tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può
vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il
suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il
secondo comma dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice
risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel
presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia
al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono
esercitati dal custode.
2353. (Azioni di godimento). Salvo diversa
disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori
delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse
concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle
azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di
liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso
delle altre azioni al loro valore nominale.
2354. (Titoli azionari). I titoli possono essere
nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali
non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate,
non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1.
la denominazione e la sede della società;
2.
la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio
del registro delle imprese dove la società è iscritta;
3.
il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore
nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del
capitale sociale;
4.
l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5.
i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere
sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima
dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in
tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati
regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla
disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
2355. (Circolazione delle azioni). Nel caso di
mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto
nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la
consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera
mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto
previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a
una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i
diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi
speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo
diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo
dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti
destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se
le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul
conto equivale alla girata.
2355-bis. (Limiti alla circolazione delle azioni).
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli
azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro
trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla
costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto,
vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il
trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci
sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un
obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o
rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e
nella misura previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in
ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il
trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il
gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono
risultare dal titolo.
2356. (Responsabilità in caso di trasferimento di
azioni non liberate). Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora
dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro
dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se
non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta
infruttuosa.
2357. (Acquisto delle proprie azioni). La società
non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea,
la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di
azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del
capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da
società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi
precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni). Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1.
in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione
del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2.
a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3.
per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4.
in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni
proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti
avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo,
si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine
entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni). Gli
amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due
articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti
stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di
acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società,
il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente
alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo
e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale
del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono
tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle
azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e
mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater. (Divieto di sottoscrizione delle
proprie azioni). Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la
società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto
stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere
liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi
dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per
conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono
solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i
soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). La
società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte
di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.
In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359. (Società controllate e società collegate).
Sono considerate società controllate:
1.
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2.
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3.
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai
fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
2359-bis. (Acquisto di azioni o quote da parte di
società controllate). La società controllata non può acquistare azioni o
quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a
norma del secondo comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o
quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del
capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o
quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa
controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle
azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve
essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può
esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o
quote della società controllante). Le azioni o quote acquistate in violazione
dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale,
con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quater. (Casi speciali di acquisto o di
possesso di azioni o quote della società controllante). Le limitazioni
dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei
numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il
limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere
alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni
dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo
2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società
controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza
che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento
delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna
società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società
controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater .
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o quote
della società controllante). La società controllata non può sottoscrivere
azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del
comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli
amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per
conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è
considerata a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori
della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di
azioni). È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
2361. (Partecipazioni). L'assunzione di
partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto,
non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne
risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese
comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime
deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori
danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
2362. (Unico azionista). Quando le azioni risultano
appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede
e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità
dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione
nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società
solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento.
SEZIONE
VI
Dell'assemblea
2363. (Luogo di convocazione dell'assemblea).
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non
dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di
consiglio di sorveglianza). Nelle società prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci
e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale
è demandato il controllo contabile;
determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
delibera sulla responsabilità degli amministratori
e dei sindaci;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in
ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non
superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto
può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni,
nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo
richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista
dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis. (Assemblea ordinaria nelle società con
consiglio di sorveglianza). Nelle società ove è previsto il consiglio di
sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1.
nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2.
determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto;
3.
delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4.
delibera sulla distribuzione degli utili;
5.
nomina il revisore.
Si applica il secondo comma
dell'articolo 2364.
2365. (Assemblea straordinaria). L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e
2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o
del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis,
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra
gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del
capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a
disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
2366. (Formalità per la convocazione). L'assemblea
è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire
la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea
si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale
sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei
partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà
essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti
degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
2367. (Convocazione su richiesta di soci). Gli
amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo
l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno
il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione,
oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per
il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti
degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti
ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la
persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa
per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
2368. (Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni).
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea
medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda
una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può
stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali
il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del
socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione
della deliberazione.
2369. (Seconda convocazione e convocazioni
successive). Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano
complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente,
l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda
convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo
comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria
delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e
l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di
oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno
i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle
cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale
per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della
società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede
sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo,
quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni
successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
2370. (Diritto d'intervento all'assemblea ed
esercizio del voto). Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito
delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche
indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono
essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate
prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due
giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il
deposito è sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i
relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede
all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea
o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di
cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per
corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto
all'assemblea.
2371. (Presidenza dell'assemblea). L'assemblea è
presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta
con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un
segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando
il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
2372. (Rappresentanza nell'assemblea).
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci
possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla
società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole
assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti
di procura generale o di procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto
contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società,
associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono
delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o
di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo
comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non
superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha
capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque
milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a
venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di
questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373. (Conflitto d'interessi). La deliberazione
approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a
norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di
gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca
o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
2374. (Rinvio dell'assemblea). I soci intervenuti
che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano
di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione,
possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola
volta per lo stesso oggetto.
2375. (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data
dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato
delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei
soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.
2376. (Assemblee speciali). Se esistono diverse
categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti
amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di
una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli
appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie.
2377. (Annullabilità delle deliberazioni). Le
deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto
possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando
possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del
capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere
questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee
speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni
della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale
indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono
legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno
loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo
statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1.
per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate,
salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2.
per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio,
salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai
fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3.
per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che
impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione.
L'impugnazione
o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta
giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre
mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto
rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di
sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti
sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver
luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità
della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di
lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento
dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla
base della deliberazione sostituita.
2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione
è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società
ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi
possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal
secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a
seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il
giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione
dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e
provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito,
anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione
dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza,
il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta,
provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la
designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la
fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto,
nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del
ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa
di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando
comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e
quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della
deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino
idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice,
ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente
suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la
soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima
deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande
proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite
congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto
comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio
trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377.
2379. (Nullità delle deliberazioni). Nei casi di
mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità
o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi
abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro
delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel
libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a
iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le
deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o
impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma
l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la
convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se
questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data
dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della
deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea,
o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza
e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e
settimo comma dell'articolo 2377.
2379-bis. (Sanatoria della nullità). L'impugnazione
della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata
da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento
dell'assemblea
L'invalidità della deliberazione per mancanza del
verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è
stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione.
2379-ter. (Invalidità delle deliberazioni di
aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni). Nei casi
previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della
riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di
obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta
giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel
caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente
eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale
non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata
iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche
parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del
capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle
obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata
anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
SEZIONE
VI-BIS
Dell'amministrazione e del controllo
1.
Disposizioni generali.
2380. (Sistemi di amministrazione e
di controllo). Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il
controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per
il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di
cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la
variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda
dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
2.
Degli amministratori
2380-bis. (Amministrazione della
società). La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i
quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere
affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la
determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi
componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
2381. (Presidente, comitato esecutivo e
amministratori delegati). Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente
convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie
iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il
consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi
componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può
sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari
della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il
generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate
negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso
almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo
informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non
può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità
ad esercitare uffici direttivi.
2383. (Nomina e revoca degli amministratori). La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto
degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per
un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo,
anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina
gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese
indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita
la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della
nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma,
salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384. (Poteri di rappresentanza). Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che
risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono
opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società.
2385. (Cessazione degli amministratori).
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al
consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia
ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del
consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato
ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per
qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle
imprese a cura del collegio sindacale.
2386. (Sostituzione degli amministratori). Se nel
corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale,
purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati
dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono
che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero
consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza
dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti
gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero
consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza). Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di
amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da
codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di
gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in
relazione all'esercizio di particolari attività.
2388. (Validità delle deliberazioni del consiglio).
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando
lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere
che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di
telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello
statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità
della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale
e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data
della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono
essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si
applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389. (Compensi degli amministratori). I compensi
spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte
da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a
prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo
prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche.
2390. (Divieto di concorrenza). Gli amministratori
non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di
terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti,
salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore
può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
2391. (Interessi degli amministratori).
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del
consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante
dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano
recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può
essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se
sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In
ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad
atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla
società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che
siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi
di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo
incarico.
2392. (Responsabilità verso la società). Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei
danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto
disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se,
essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa,
abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale.
2393. (Azione sociale di responsabilità). L'azione
di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità
degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del
bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando
si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni
dalla cessazione dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità
importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta,
purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio
dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché
non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il
quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura
prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai
sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis. (Azione sociale di responsabilità
esercitata dai soci). L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata
anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la
diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata
dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e
l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del
collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a
maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per
l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società
rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento
dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia
possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione
o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a
vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo
l'ultimo comma dell'articolo precedente.
2394. (Responsabilità verso i creditori sociali).
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando
il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione
può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria
quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali). In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario
liquidatore e al commissario straordinario.
2395. (Azione individuale del socio e del terzo). Le
disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento
del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni
dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396. (Direttori generali). Le disposizioni che
regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori
generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione
ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di
lavoro con la società.
3.
Del collegio sindacale.
2397. (Composizione del collegio). Il
collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2398. (Presidenza del collegio). Il presidente del
collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
2399. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non
possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte
a comune controllo;
coloro che sono legati alla società o alle società
da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi.
2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). I sindaci
sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano
in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La
cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta
causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per
ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del
domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401. (Sostituzione). In caso di morte, di rinunzia
o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica
fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto
dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli
in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda
all'integrazione del collegio medesimo.
2402. (Retribuzione). La retribuzione annuale dei
sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla
assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2403. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio
sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
2403-bis. (Poteri del collegio sindacale). I sindaci
possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale
dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di
ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie
spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in
una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404. (Riunioni e deliberazioni del collegio). Il
collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi
telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade
dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,
che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5),
e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con
la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso.
2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono assistere alle adunanze del
consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato
esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato
motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze
consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall'ufficio.
2406. (Omissioni degli amministratori). In caso di
omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte
dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare
l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
2407. (Responsabilità). I sindaci devono adempiere
i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis e 2395.
2408. (Denunzia al collegio sindacale). Ogni socio
può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale
deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che
rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal
secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può
prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409. (Denunzia al tribunale). Se vi è fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a
una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale
sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con
ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali
minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della
società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per
un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si
attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano
insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni
provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed
eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione
di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico
l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci
o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua
ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
4.
Del controllo contabile.
2409-bis. (Controllo contabile). Il
controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da
una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente
a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione
prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed
alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato
dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia.
2409-ter. (Funzioni di controllo contabile). Il
revisore o la società incaricata del controllo contabile:
verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto,
il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la
sede della società a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo
contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al
controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in
apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso
stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo
comma.
2409-quater. (Conferimento e revoca dell'incarico).
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328,
l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il
collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o
alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta
causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve
essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies. (Cause di ineleggibilità e di
decadenza). Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non
possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono
dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate,
delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo,
nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399,
primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può
prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione
professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni
del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai
soggetti incaricati della revisione.
2409-sexies. (Responsabilità). I soggetti
incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e
dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che
hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la
società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni
dalla cessazione dell'incarico.
2409-septies. (Scambio di informazioni). Il collegio
sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano
tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi
compiti.
5.
Del sistema dualistico.
2409-octies. (Sistema basato su un
consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). Lo statuto può prevedere
che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di
gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.
2409-novies. (Consiglio di gestione). La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare
proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso
il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351,
2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al
consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti
stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del
consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal
consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede
senza indugio alla loro sostituzione.
2409-decies. (Azione sociale di responsabilità).
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla
società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche
essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La
deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di
sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è
proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di
sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di
sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla
carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la
rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale
di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del
consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli
articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies. (Norme applicabili). Al consiglio di
gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma,
2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di
gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le
deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies. (Consiglio di sorveglianza). Salvo
che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si
compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351,
2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta
all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano
in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea
prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato
ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza
prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene
senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare
l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza
indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è
eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del
consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente
del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a.
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
b.
i componenti del consiglio di gestione;
c.
coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c)
del primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause
di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies. (Competenza del consiglio di
sorveglianza). Il consiglio di sorveglianza:
nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia
attribuita dallo statuto all'assemblea;
approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato;
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo
comma;
promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità
nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
presenta la denunzia al tribunale di cui
all'articolo 2409;
riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti
del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per
l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i
fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle
assemblee.
2409-quaterdecies. (Norme applicabili). Al consiglio
di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404,
primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con
cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed
essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies. (Controllo contabile). Il
controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e
secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,e 2409-sexies, in quanto
compatibili.
6.
Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies. (Sistema basato
sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno). Lo
statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati
rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al
suo interno.
2409-septiesdecies. (Consiglio di amministrazione).
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di
amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti
per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di
quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies. (Comitato per il controllo sulla
gestione). Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del
numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può
essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo
statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies,
che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite
deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto,
funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la
controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il
controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un
componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di
amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri
amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò
non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo
persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a.
elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il
presidente;
b.
vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della
società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e
contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di
gestione;
c.
svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati
del controllo contabile.
Al
comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto
compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma,
e 2408.
2409-noviesdecies. (Norme applicabili e controllo
contabile). Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389,
2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli
articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,
2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.
SEZIONE
VII
Delle obbligazioni
2410. (Emissione). Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
2411. (Diritti degli obbligazionisti). Il diritto
degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può
essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri
creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi
all'andamento economico della società.
La disciplina del presente capo si applica inoltre
agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e
l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.
2412. (Limiti all'emissione). La società può
emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il
rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato
se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da
parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma
delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi
le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli
acquirenti che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni
garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società,
sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano quotate
in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o
in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento
dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a
quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.
2413. (Riduzione del capitale). Salvo i casi
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha
emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o
distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta
più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è
obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono
distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non
eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
2414. (Contenuto delle obbligazioni). I titoli
obbligazionari devono indicare:
1.
la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società
è iscritta;
2.
il capitale sociale e le riserve esistenti al momento
dell'emissione;
3.
la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione
nel registro;
4.
l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di
ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la
sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale
subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori
della società;
5.
le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
2414-bis. (Costituzione delle
garanzie). La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la
costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un
notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la
costituzione delle garanzie medesime.
2415. (Assemblea degli obbligazionisti). L'assemblea
degli obbligazionisti delibera:
1.
sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2.
sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3.
sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4.
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5.
sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea
è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti,
quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue
deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel
registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto
indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione
il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle
obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa
eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono
assistere gli amministratori ed i sindaci.
2416. (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti
sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste
nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati
regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale,
nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del
rappresentante degli obbligazionisti.
2417. (Rappresentante comune). Il rappresentante
comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere
nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonché le società fiduciarie Non possono essere nominati
rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono
dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma
dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della
società.
Il rappresentante comune dura in carica per un
periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli
obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della
sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese.
2418. (Obblighi e poteri del rappresentante comune).
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi
nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione
controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione
coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società
debitrice.
2419. (Azione individuale degli obbligazionisti). Le
disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
2420. (Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni
per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità,
alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni).
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le
modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il
capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare
l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da
attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli
amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli
obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro
il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in
misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati
per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria
del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto
concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione
dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante
imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di
cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono
indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di
cambio e le modalità della conversione.
2420-ter. (Delega agli amministratori). Lo statuto
può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte
obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro
delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al
corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante
modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE
VIII
Dei libri sociali
2421. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e
le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve
tenere:
1.
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente
per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari
delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i
versamenti eseguiti;
2.
il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare
delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in
cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione;
5.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione;
6.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se questo esiste;
7.
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8.
il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo
2447-sexies.
I
libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura
degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro
indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato
nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a
cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.
2422. (Diritto d'ispezione dei libri sociali). I
soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3)
dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli
obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al
rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli
possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il
libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
SEZIONE
IX
Del bilancio
2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori
devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in
una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere
redatta in migliaia di euro.
2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1.
la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2.
si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data
di chiusura dell'esercizio;
3.
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4.
si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5.
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente;
6.
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel
numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico.
2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico). Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che
esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste
negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e
dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del
bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere
distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e
2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e
l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato
patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
B.
Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
I.
Immobilizzazioni immateriali:
1.
costi di impianto e di ampliamento;
2.
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3.
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;
4.
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5.
avviamento;
6.
immobilizzazioni in corso e acconti;
7.
altre.
Totale.
II.
Immobilizzazioni materiali:
1.
terreni e fabbricati;
2.
impianti e macchinario;
3.
attrezzature industriali e commerciali;
4.
altri beni;
5.
immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III.
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1.
partecipazioni in:
a.
imprese controllate;
b.
imprese collegate;
c.
imprese controllanti;
d.
altre imprese;
2.
crediti:
a.
verso imprese controllate;
b.
verso imprese collegate;
c.
verso controllanti;
d.
verso altri;
3.
altri titoli;
4.
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C.
Attivo circolante:
I.
Rimanenze:
1.
materie prime, sussidiarie e di consumo;
2.
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3.
lavori in corso su ordinazione;
4.
prodotti finiti e merci;
5.
acconti.
Totale
II.
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1.
verso clienti;
2.
verso imprese controllate;
3.
verso imprese collegate;
4.
verso controllanti;
4.
bis) crediti tributari;
4.
ter) imposte anticipate;
5.
verso altri.
Totale.
III.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1.
partecipazioni in imprese controllate;
2.
partecipazioni in imprese collegate;
3.
partecipazioni in imprese controllanti;
4.
altre partecipazioni;
5.
azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;
6.
altri titoli.
Totale.
IV.
Disponibilità liquide:
1.
depositi bancari e postali;
2.
assegni;
3.
danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D.
Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su
prestiti.
PASSIVO:
A.
Patrimonio netto:
I.
Capitale.
II.
Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III.
Riserve di rivalutazione.
IV.
Riserva legale.
V.
Riserve statutarie.
VI.
Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII.
Altre riserve, distintamente indicate.
VIII.
Utili (perdite) portati a nuovo.
IX.
Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B.
Fondi per rischi e oneri:
1.
per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2.
per imposte, anche differite;
3.
altri.
Totale.
C.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D.
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
0.
obbligazioni;
1.
obbligazioni convertibili;
2.
debiti verso soci per finanziamenti;
3.
debiti verso banche;
4.
debiti verso altri finanziatori;
5.
acconti;
6.
debiti verso fornitori;
7.
debiti rappresentati da titoli di credito;
8.
debiti verso imprese controllate;
9.
debiti verso imprese collegate;
10.
debiti verso controllanti;
11.
debiti tributari;
12.
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13.
altri debiti.
Totale.
E.
Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su
prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del
passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio,
la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis.
2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale). Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono
destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma
dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita
con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato
patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
vari in ragione del tempo.
2425. (Contenuto del conto economico). Il conto
economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A.
Valore della produzione:
1.
ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2.
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3.
variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4.
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5.
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio.
Totale.
B.
Costi della produzione:
6.
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7.
per servizi;
8.
per godimento di beni di terzi;
9.
per il personale:
a.
salari e stipendi;
b.
oneri sociali;
c.
trattamento di fine rapporto;
d.
trattamento di quiescenza e simili;
e.
altri costi;
10.
ammortamenti e svalutazioni:
a.
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b.
ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c.
altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d.
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11.
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12.
accantonamenti per rischi;
13.
altri accantonamenti;
14.
oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C.
Proventi e oneri finanziari:
15.
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate;
16.
altri proventi finanziari:
a.
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b.
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c.
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d.
proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17.
interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17.
bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17+ - 17 bis).
B.
Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18.
rivalutazioni:
q.
di partecipazioni;
r.
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
s.
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
2.
svalutazioni:
q.
di partecipazioni;
r.
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
s.
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
3.
Proventi e oneri straordinari:
4.
proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
5.
oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle
imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
6.
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate;
7.
utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis. (Iscrizione dei ricavi,
proventi, costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono
essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi
ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza
tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di
competenza dell'esercizio.
2426. (Criteri di valutazioni). Nelle valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1.
le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo
di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2.
il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati
devono essere motivate nella nota integrativa;
3.
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri
1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4)
o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota
integrativa;
4.
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più
tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e
2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del
patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o
collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni
nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo
del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio
precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5.
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6.
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti
del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7.
il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8.
i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
8.
bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data
di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere
imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in
apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in
valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole;
9.
le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi
di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10.
il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo
della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o:
"ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce
in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11.
i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12.
le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore
costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
2427. (Contenuto della nota
integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1.
i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2.
i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna
voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3.
la composizione delle voci: "costi di impianto e di
ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità",
nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3.
bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a
tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze
rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro
influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di
redditività di cui sia stata data comunicazione;
4.
le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per
i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5.
l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate
e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la
quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6.
distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6.
bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6.
ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e
dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine;
7.
la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e
"ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello
stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la
composizione della voce "altre riserve".
7.
bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8.
l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9.
gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate,
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10.
se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11.
l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati
nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12.
la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a
debiti verso banche, e altri;
13.
la composizione delle voci: "proventi straordinari" e:
"oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14.
un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee
che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a
perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione;
15.
il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16.
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17.
il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni
della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l'esercizio;
18.
le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e
i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i
diritti che essi attribuiscono;
19.
il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19.
bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società,
ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori;
20.
i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21.
i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22.
le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute
quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario
effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al
quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata
indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati
inerenti all'esercizio.
2428. (Relazione sulla gestione). Il
bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1.
le attività di ricerca e di sviluppo;
2.
i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3.
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
parte di capitale corrispondente;
4.
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale,
dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5.
i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6.
l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo
semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate sui
mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere
pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco
delle sedi secondarie della società.
2429. (Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio). Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea
sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento
dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e
alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di
cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal
soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei datti
essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare
depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile,
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I
soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per
quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
2430. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali
deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi
per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma
precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431. (Soprapprezzo delle azioni). Le somme
percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al
loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di
obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non
abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
2432. (Partecipazione agli utili). Le partecipazioni
agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
deduzione della quota di riserva legale.
2433. (Distribuzione degli utili ai soci). La
deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che
approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di
sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo
comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se
non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona
fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
2433-bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione
di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è
assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte
all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve
essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il
rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul
bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui
dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative
all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può
superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura
dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di
acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione,
dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere
acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile
debbono restare depositati in copia nella sede della società fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne
visione.
Ancorché sia successivamente accertata
l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui
dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione
del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori
generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
2434-bis. (Invalidità della deliberazione di
approvazione del bilancio). Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non
possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del
bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio
successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di
approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a
tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene
dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di
questa.
2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e
2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di
sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci
riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari
di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere
corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei
soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente.
2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le società,
che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono
redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1.
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2.
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3.
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel
bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le
voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e
BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro
raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e
nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e
delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10),
12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal
numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti
iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che a norma del presente articolo
redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti
indicati nel primo comma.
SEZIONE
X
Delle modificazioni dello statuto
2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello
statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la
deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina
l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione
aggiornata.
2437. (Diritto di recesso). Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso
alle deliberazioni riguardanti:
la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
la trasformazione della società;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la revoca dello stato di liquidazione;
l'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti:
la proroga del termine;
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e
le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere
con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un
termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo
comma del presente articolo.
2437-bis. (Termini e modalità di esercizio). Il
diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere
spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della
delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio
recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del
numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da
parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede
sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca
la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della
società.
2437-ter. (Criteri di determinazione del valore
delle azioni). Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali
esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli
amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su
mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media
aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione
ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e
del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori
risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione
del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni
precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di
prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro
novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata
di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo
1349.
2437-quater. (Procedimento di liquidazione). Gli
amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci
in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il
registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del
valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché
ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto
delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel
caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene
mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate
mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche
in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve
essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del
capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale
si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo
2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
2437-quinquies. (Disposizioni speciali per le società
con azioni quotate sui mercati regolamentati). Se le azioni sono quotate sui
mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.
2437-sexies. ( Azioni riscattabili). Le disposizioni
degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle
azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso
l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
2438. (Aumento di capitale). Un aumento di capitale
non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano
interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli
amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai
terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione
delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
2439. (Sottoscrizione e versamenti). Salvo quanto
previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di
nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società
almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte.
Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto
della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente
sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti
dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione,
il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte
soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
2440. (Conferimenti di beni in natura e di crediti).
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma,
e 2343.
2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in
opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di
queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali
per le società quotate sui mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto
di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché
ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto
delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non
optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per
conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla
scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di
nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono
essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni
quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata
della revisione contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il
diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di
aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà
del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del
quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate
dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le
ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi
da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere
comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di
sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione
giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto
comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le
azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di
nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa
ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di
collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti
della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre
commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli
azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di
opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il
diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se
queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
che la controllano o da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura
superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.
2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea
può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono
avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante
aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
2443. (Delega agli amministratori). Lo statuto può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il
capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale
facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile
il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli
amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente
comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto,
approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per
il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori
di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere
depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.
2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). Nei
trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia
avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della
società.
2445. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione
del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai
soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque
effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute
dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo
tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo
di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea
garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2446. (Riduzione del capitale per perdite). Quando
risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro
inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea
deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla
gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia
nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di
sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale
in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società
siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una
deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia
deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo
2436.
2447. (Riduzione del capitale sociale al disotto del
limite legale). Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si
riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o
il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
SEZIONE
XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-bis. (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). La società può:
a.
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in
via esclusiva ad uno specifico affare;
b.
convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno
specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano
destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi
speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non
possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per
cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere
costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base
alle leggi speciali.
2447-ter. (Deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato). La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve
indicare:
a.
l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b.
i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c.
il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole
relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali
garanzie offerte ai terzi;
d.
gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e.
la possibilità di emettere strumenti finanziari di
partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che
attribuiscono;
f.
la nomina di una società di revisione per il controllo contabile
sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla
revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g.
le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente
articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater. (Pubblicità della
costituzione del patrimonio destinato). La deliberazione prevista dal precedente
articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori
all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione,
può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della società di idonea garanzia.
2447-quinquies. (Diritti dei creditori). Decorso il
termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione
nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i
creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla
società, sui frutti o proventi da esso derivanti
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma
non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è
trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione
allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso
destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per
le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne
risponde la società con il suo patrimonio residuo.
2447-sexies. (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato
ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli
amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano
emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante
le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le
generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i
vincoli ad essi relativi.
2447-septies. (Bilancio). I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale
della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto
dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società
gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei
rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli
apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni
di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò
derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di
valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies. (Assemblee speciali). Per ogni
categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma
dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
1.
sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna
categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico
affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2.
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul
rendiconto relativo;
3.
sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti
finanziari;
4.
sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e
rinunce;
5.
sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli
2417 e 2418.
2447-novies. (Rendiconto finale). Quando si realizza
ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli
amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che,
accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare
cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la
liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre
mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in
quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e
rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti
dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del
patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento
della società si applicano le disposizioni del presente articolo.
2447-decies. (Finanziamento destinato ad uno
specifico affare). Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può
prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati,
in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a.
una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo
specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed
i ricavi attesi;
b.
il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta
dal finanziamento e quella a carico della società;
c.
i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d.
le specifiche garanzie che la società offre in ordine
all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione
dell'operazione;
e.
i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può
effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f.
la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e
le modalità per determinarli;
g.
le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di
parte del finanziamento;
h.
il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è
dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione
costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo
ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente
disposizione, a condizione:
a.
che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese;
b.
che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione
idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli
separati dal restante patrimonio della società.
Alle
condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli
investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore,
non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime
condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di
cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del
finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h)
sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono
esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la
realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui
al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo
per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste
dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli
destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative
ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve
contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi
ai beni.
SEZIONE
XII
2448. (Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese). Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono
opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza.
SEZIONE
XIII
Delle società con partecipazione dello stato o di enti pubblici
2449. (Società con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una
società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare
uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del
consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere
revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2450. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato
o da enti pubblici). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche
nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici,
anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più
amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che
la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo
Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE
XIV
Delle società di interesse nazionale
2451. (Norme applicabili). Le disposizioni di questo
capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale,
compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per
tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la
trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.".
Art.
2
Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice
civile è sostituito dal seguente:
"CAPO
VI
Della società in accomandita per azioni
2452. (Responsabilità e partecipazioni). Nella
società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono
obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni.
2453. (Denominazione sociale). La denominazione
della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con
l'indicazione di società in accomandita per azioni.
2454. (Norme applicabili). Alla società in
accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per
azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455. (Soci accomandatari). L'atto costitutivo deve
indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori
e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.
2456. (Revoca degli amministratori). La revoca degli
amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa,
l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
2457. (Sostituzione degli amministratori).
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a
sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere
approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio
accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
2458. (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci
amministratori). In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori,
la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla
loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
2459. (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione
di responsabilità). I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le
azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la
nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di
sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.
2460. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Le
modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con
le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per
azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
2461. (Responsabilità degli accomandatari verso i
terzi). La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di
amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte
posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.".
Art.
3
Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice
civile è sostituito dal seguente:
"CAPO
VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I
Disposizioni generali
2462.(Responsabilità). Nella società a
responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è
appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo
2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo
2470.
2463. (Costituzione). La società può essere
costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1.
il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun
socio;
2.
la denominazione, contenente l'indicazione di società a
responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3.
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4.
l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,
sottoscritto e di quello versato;
5.
i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e
ai beni conferiti in natura;
6.
la quota di partecipazione di ciascun socio;
7.
le norme relative al funzionamento della società, indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8.
le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali
soggetti incaricati del controllo contabile;
9.
l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si
applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE
II
Dei conferimenti e delle quote
2464. (Conferimenti). Il valore dei conferimenti non
può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti
in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto
unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito
dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può
in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del
corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con
cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi
assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a
favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza
o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo
di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
2465. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di
crediti). Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei
revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o
crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e
l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo,
deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in
caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei
soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma
dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano
il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo
2343-bis.
2466. (Mancata esecuzione dei conferimenti). Se il
socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli
amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione
dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della
loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a
rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio
approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo
consente, la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme
riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni
dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci
la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo
2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il
versamento del corrispondente importo di danaro.
2467. (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei
finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono
finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in
considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole
un conferimento.
2468. (Quote di partecipazione). Le partecipazioni
dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di
sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede
diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo
preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e
salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti
previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di
tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di
pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.
2469. (Trasferimento delle partecipazioni). Le
partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per
successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto
costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità
delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi
sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga
condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa
di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un
termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere
esercitato.
2470. (Efficacia e pubblicità). Il trasferimento
delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel
libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso
esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della
documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a
più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede
l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo
titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare
per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo
di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità
dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
2471. (Espropriazione della partecipazione). La
partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue
mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel
registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della
partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile
e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della
quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto
se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche in caso di fallimento di un socio.
2471-bis. (Pegno, usufrutto e sequestro della
partecipazione). La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e
sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si
applicano le disposizioni dell'articolo 2352.
2472. (Responsabilità dell'alienante per i
versamenti ancora dovuti). Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante
è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni
dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora
dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante
se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
2473. (Recesso del socio). L'atto costitutivo
determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.
In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al
cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione,
alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero
alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto
comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato
il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato
con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di
ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio
sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato
al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la
determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla
comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche
mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci
medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando
riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base
di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio
receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2473-bis. (Esclusione del socio). L'atto costitutivo
può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In
tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la
possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale.
2474. (Operazioni sulle proprie partecipazioni). In
nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la
loro sottoscrizione.
SEZIONE
III
Dell'amministrazione della società e dei controlli
2475. (Amministrazione della società). Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano
il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può
tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e
2258.
Qualora sia costituito un consiglio di
amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti
di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi
dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di
amministrazione.
2475-bis. (Rappresentanza della società). Gli
amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che
risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non
sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società.
2475-ter. (Conflitto di interessi). I contratti
conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono
essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di
amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di
interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono
essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai
soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
decisione.
2476. (Responsabilità degli amministratori e
controllo dei soci). Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare
del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri
sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in
caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il
giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società,
salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa
agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento
dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di
rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una
maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e
purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del
capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o
al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non
implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione sociale.
2477. (Controllo legale dei conti). L'atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di
un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se
il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società
per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì
obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due
esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
2478. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e
le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve
tenere:
1.
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei
soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle
partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2.
il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti
senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico,
sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo
2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3.
il libro delle decisioni degli amministratori;
4.
il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I
primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società
solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai
soci). Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423,
2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430
e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato ai
soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità
di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e
l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
SEZIONE
IV
Delle decisioni dei soci
2479. (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle
materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei
soci:
1.
l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2.
la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli
amministratori;
3.
la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del
presidente del collegio sindacale o del revisore;
4.
le modificazioni dell'atto costitutivo;
5.
la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo
o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto
costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal
caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la
previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie
indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure
quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi
dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni
previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla
sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano
almeno la metà del capitale sociale.
2479-bis. (Assemblea dei soci). L'atto costitutivo
determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza
la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei
soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il
socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è
conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con
la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale
e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata
nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il
presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata
quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e
sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento.
2479-ter. (Invalidità delle decisioni dei soci). Le
decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da
ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne
ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha
proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per
l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono
impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la
partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo
periodo del precedente primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di
tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività
impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e
2434-bis.
SEZIONE
V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
2480.(Modificazioni dell'atto costitutivo). Le
modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a
norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica
l'articolo 2436.
2481. (Aumento di capitale). L'atto costitutivo può
attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale,
determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli
amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio,
deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può
essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati
integralmente eseguiti.
2481-bis. (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti). In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione
delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo
per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere
attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a
norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede
l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere
inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che
l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche
consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale
non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da
terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente
sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto
comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di
capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto,
l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si
applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico
socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto
della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter. (Passaggio di riserve a capitale). La
società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun
socio resta immutata.
2482. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione
del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4)
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante
liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale
può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel
registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo
di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea
garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite).
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci
per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le
osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del
revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno
otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel
precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione
del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto
nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446.
2482-ter. (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale). Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si
riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilità di deliberare la
trasformazione della società.
2482-quater. (Riduzione del capitale per perdite e
diritti dei soci. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è
esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti
ai soci.
2483. (Emissione di titoli di debito). Se l'atto
costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso
l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze
necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma
possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli
amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che,
previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa
modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.".
Art.
4
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle
società di capitali
1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del
codice civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
VIII
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
2484. (Cause di scioglimento). Le società per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1.
per il decorso del termine;
2.
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza
indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3.
per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività dell'assemblea;
4.
per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo
quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5.
nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6.
per deliberazione dell'assemblea;
7.
per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo
statuto.
La società inoltre si scioglie per
le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data
dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione
con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal
numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa
deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono
altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle
od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente
comma.
2485. (Obblighi degli amministratori). Gli
amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di
scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo
2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali
e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti
di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o
amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di
scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma
dell'articolo 2484.
2486. (Poteri degli amministratori). Al verificarsi
di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui
all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la
società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente
responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed
ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
2487. (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di
svolgimento della liquidazione). Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e
6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli
amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento,
debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze
previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a.
il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b.
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta
la rappresentanza della società;
c.
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i
poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda
sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del
migliore realizzo.
Se
gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il
tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei
sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi,
adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea
o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei
sindaci o del pubblico ministero.
2487-bis. (Pubblicità della nomina dei liquidatori
ed effetti). La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri,
comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro
cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta
l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli
amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali,
una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un
rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo
bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
2487-ter. (Revoca dello stato di liquidazione). La
società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo
previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione
dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi
dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo
che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori
anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
2488. (Organi sociali). Le disposizioni sulle
decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo
si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e responsabilità dei
liquidatori). Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di
nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la
professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro
responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è
disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
2490. (Bilanci in fase di liquidazione). I
liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste
per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o,
nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in
quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare
l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi
e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati
rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali
variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis,
con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche
parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere
una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive
della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga
depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata
d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo
2495.
2491. (Poteri e doveri particolari dei liquidatori).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti
ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci
acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la
ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono
condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee
garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle
disposizioni del comma precedente.
2492. (Bilancio finale di liquidazione). Compiuta la
liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la
parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e
accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto
deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico
giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa
ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti.
2493. (Approvazione tacita del bilancio). Decorso il
termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale
di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati
di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la
quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di
riparto, importa approvazione del bilancio.
2494. (Deposito delle somme non riscosse). Le somme
spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto
deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate
presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri
delle azioni, se queste sono al portatore.
2495. (Cancellazione della società). Approvato il
bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda,
se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso
l'ultima sede della società.
2496. (Deposito dei libri sociali). Compiuta la
liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo
2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci
anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli,
anticipando le spese.".
Art.
5
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società
1.
Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è
aggiunto il seguente:
"CAPO
IX
Direzione e coordinamento di società
2497. (Responsabilità). Le società o gli enti che,
esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché
nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del
patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta
mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e
coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò
dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia
consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire
contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui
direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è
esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.
2497-bis. (Pubblicità). La società deve indicare
la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli
atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma
successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività
di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui
al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono
quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata
conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di
direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di
direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché
l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui
suoi risultati.
2497-ter. (Motivazione delle decisioni). Le
decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento,
quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare
puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha
inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui
all'articolo 2428.
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a.
quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e
coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo
scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale
consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le
condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento;
b.
quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione
esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai
sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere
esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c.
all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e
coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in
mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si
applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste
per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a
responsabilità limitata.
2497-quinquies. (Finanziamenti nell'attività di
direzione e coordinamento). Ai finanziamenti effettuati a favore della società
da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da
altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
2497-sexies. (Presunzioni). Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di
direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti
tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi
dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano
altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla
base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro
statuti.".
Art.
6
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la
scissione delle società di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del
codice civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE I
Della trasformazione
2498. (Continuità dei rapporti giuridici). Con la
trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue
in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la
trasformazione.
2499.(Limiti alla trasformazione). Può farsi luogo
alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi
siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
2500. (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto
di trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto
pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di
costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina
prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché
alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la
trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
2500-bis. (Invalidità della trasformazione).
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto
di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi
danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter. (Trasformazione di società di persone).
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società
di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza
dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni
caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale
della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla
base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve
risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso
di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì,
nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo
e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.
2500-quater. (Assegnazione di azioni o quote). Nel
caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione
di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione,
salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un
numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che
l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in
mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal
giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni
o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies. (Responsabilità dei soci). La
trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti
previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori
sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con
altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno
espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2500-sexies. (Trasformazione di società di
capitali). Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di
trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le
maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione
che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della
relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni
che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci
hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
2500-septies. (Trasformazione eterogenea da società
di capitali). Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo
possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500-sexies, in quanto
compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei
soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione
produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega
all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
2500-octies. (Trasformazione eterogenea in società
di capitali). I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le
associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle
società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere
assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società
consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o
dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di
capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie
di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che
abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del
pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è
diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di
capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo
competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto
di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
2500-novies. (Opposizione dei creditori). In deroga
a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei
creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di
sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
SEZIONE
II
Della fusione delle società
2501. (Forme di fusione). La fusione di più società
può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501-bis. (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia
contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della
fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o
fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente
articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter
deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico
e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la
descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo
2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della
società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della
società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano
le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter. (Progetto di fusione). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di
fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1.
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2.
l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione
o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
3.
il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in danaro;
4.
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5.
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6.
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta
dalla fusione o di quella incorporante;
7.
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di
soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8.
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei
soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel
numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del
valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società
partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per
la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater. (Situazione patrimoniale). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con
l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale
delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi
giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della
società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita
dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies. (Relazione dell'organo
amministrativo). L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il
profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di
determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficoltà di valutazione.
2501-sexies. (Relazione degli esperti). Uno o più
esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a.
il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b.
le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre,
un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi
nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti
iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione
iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società
risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni,
sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società
è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di
revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la
società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più
esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di
procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto
comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con
società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di
persone a norma dell'articolo 2343.
2501-septies. (Deposito di atti). Devono restare
depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante
i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i
soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1.
il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies;
2.
i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti
alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il
controllo contabile;
3.
le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla
fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;
I
soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
gratuitamente copia.
2502. (Decisione in ordine alla fusione). La fusione
è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione
del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il
consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia
consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste
per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto
di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei
soci o dei terzi.
2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione). La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e
VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme
con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del
registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo
2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
2503. (Opposizione dei creditori). La fusione può
essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste
dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società
che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma
dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale
asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle
società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare
opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
2503-bis. (Obbligazioni). I possessori di
obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a
norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve
essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del
progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti
equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la
modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'articolo 2415.
2504(Atto di fusione). La fusione deve risultare da
atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione
della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta
giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede
delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della
società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla
fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre
società partecipanti alla fusione.
2504-bis. (Effetti della fusione). La società che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi
delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti,
anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante
incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le
attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture
contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge
un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi
dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la
differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo
2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del
capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività
delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui
all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una
nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di
capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità
per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione
anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non
risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
2504-ter. (Divieto di assegnazione di azioni o
quote). La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote
in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute,
anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle
società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per
il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate
medesime o dalla società incorporante.
2504-quater. (Invalidità della fusione). Eseguite
le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504,
l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2505. (Incorporazione di società interamente
possedute). Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che
la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto
pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con
riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni
dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle
dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante che rappresentano
almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con
domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo
comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della
fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo
comma dell'articolo 2502.
2505-bis. (Incorporazione di società possedute al
novanta per cento). Alla fusione per incorporazione di una o più società in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non
si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso
agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro
azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere
che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che
possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa,
quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con
deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le
disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che
l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la
società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione
di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma
dell'articolo 2505.
2505-ter. (Effetti della pubblicazione degli atti
del procedimento di fusione nel registro delle imprese). Alle iscrizioni nel
registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter 2502-bis e 2504
conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
2505-quater. (Fusioni cui non partecipano società
con capitale rappresentato da azioni). Se alla fusione non partecipano società
regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per
azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e
2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono
essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla
fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
SEZIONE
III
Della scissione delle società
2506. (Forme di scissione). Con la scissione una
società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di
nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola
società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché non
superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote
attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non
vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione,
ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare
il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2506-bis. (Progetto di scissione). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal
quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed
inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna
delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero
patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così
come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se
l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento
rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non
è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società
beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La
responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto
attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri
di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il
progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale
alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve
prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare
le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto
l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a
norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter.
2506-ter. (Norme applicabili). L'organo
amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione
patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli
2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il
valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di
quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la
relazione ivi prevista non tuttavia è richiesta quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti
criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti
alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli
articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter,
2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in
detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
2506-quater. (Effetti della scissione). La scissione
ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del
registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può
essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione
mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce
l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli
adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei
limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto,
dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno
carico.".
Art.
7
Norme in tema di società costituite all'estero
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del
codice civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
XI
Delle società costituite all'estero
2507. (Rapporti con il diritto comunitario).
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo
è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.
2508. (Società estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato). Le società costituite all'estero, le quali
stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con
rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni
della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre
pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede
secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi
precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano
l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi
secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le
indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede
secondaria e il numero di iscrizione.
2509. (Società estere di tipo diverso da quelle
nazionali). Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da
quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti
sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
2509-bis. (Responsabilità in caso di inosservanza
delle formalità). Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro
che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente
per le obbligazioni sociali.
2510. (Società con prevalenti interessi stranieri).
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società
nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
Art.
8
Nuova disciplina delle società cooperative
1.
Il Titolo VI del Libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:
"TITOLO
VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE I
Disposizioni generali cooperative a mutualità prevalente
2511. (Società cooperative). Le cooperative sono
società a capitale variabile con scopo mutualistico.
2512. (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono
società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
svolgono la loro attività prevalentemente in favore
dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri
bilanci.
2513. (Criteri per la definizione della prevalenza).
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al
precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando
contabilmente i seguenti parametri:
i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni
di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo
comma, punto A1;
il costo del lavoro dei soci è superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B9;
il costo della produzione per servizi ricevuti dai
soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al
cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o
conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di
scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di
prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai
soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei
prodotti.
2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente).
Le cooperative a mutualità prevalente devono
prevedere nei propri statuti:
il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria.
2515. (Denominazione sociale). La denominazione
sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società
cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata
da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente
devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso
l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
2516. (Rapporti con i soci). Nella costituzione e
nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di
parità di trattamento.
2517. (Enti mutualistici). Le disposizioni del
presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.
2518. (Responsabilità per le obbligazioni sociali).
Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
2519. (Norme applicabili). Alle società
cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti
ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di
euro.
2520. (Leggi speciali). Le cooperative regolate
dalle leggi speciali sono soggette alle