DECRETO
LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n.5
(
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S.O. n. 8 )
DEFINIZIONE
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA, NONCHE' IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di
cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della
citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di
diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1.
Ambito di applicazione
1.
Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le
controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del codice di procedura civile, relative a:
a.
rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto,
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto
societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi
amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società,
delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
b.
trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad
oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c.
patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis
del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis,
ultimo comma, del codice civile;
d.
rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e
contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di
investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di
strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la
cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio,
contratti di borsa;
e.
materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la
relativa controversia é promossa da una banca nei confronti di altra banca
ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di
commercio;
f.
credito per le opere pubbliche.
2.
Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla
corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
3.
Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il Tribunale giudica
in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da associazioni
rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il Tribunale giudica
in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1,
lettera e).
4.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
5.
Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 é
stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il
giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della
causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a
seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6
ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le
decadenze già maturate.
Titolo
II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale
Art. 2.
Contenuto dell'atto di citazione
1.
La domanda si propone al Tribunale mediante citazione contenente:
a.
le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice
di procedura civile;
b.
l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso del procedimento;
c.
la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla
notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della
comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso
di insufficienza, il termine é di sessanta giorni.
Art.
3.
Costituzione dell'attore
1.
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro
cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo
163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve costituirsi in
giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione
a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la
procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti
successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui
all'articolo 13, comma 1.
2.
Se la citazione é notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve
avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), é prolungato, per ciascun
convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.
Art.
4.
Comparsa di risposta
1.
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto
in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di
eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune
la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni,
formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento.
2.
Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8,
comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni
dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di
omessa o insufficiente indicazione, il termine é di trenta giorni. Nel caso di
pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine
fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni;
l'inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3.
Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro
l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.
Art.
5.
Forme e termini della costituzione del convenuto
1.
Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria,
entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo
contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata
all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che
offre in comunicazione.
2.
In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata
di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di
risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di
fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.
Art.
6.
Memoria di replica dell'attore
1.
Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare
con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché
depositare nuovi documenti.
2.
Nella memoria di replica l'attore può:
a.
precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b.
proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c.
dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice
di procedura civile, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto;
d.
depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste
istruttorie.
3.
L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non
inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine é di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
4.
Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al
terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.
Art.
7.
Repliche ulteriori
1.
Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può
notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in
mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva,
contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie,
nonché la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla
notificazione, per una ulteriore replica.
2.
L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può
notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2;
in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel
termine, non inferiore a sedici giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine
di sedici giorni dalla notificazione.
3.
L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in
alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre
parti, nel termine perentorio di otto giorni dalla ricezione della memoria di
controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei
successivi otto giorni.
4.
Alle medesime condizioni é ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le
parti, finché non é decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla
notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2.
Art.
8.
Istanza di fissazione di udienza
1.
L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza,
entro quindici giorni:
a.
dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende
replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
b.
in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica
della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine
di costituzione dello stesso;
c.
dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non
intende replicare.
2.
Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza,
entro quindici giorni:
a.
se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili
d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero
dalla scadenza del relativo termine;
b.
se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta
del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello
stesso;
c.
al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in
giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre
parti al quale non intende replicare.
3.
Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro quindici giorni:
a.
se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di
replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b.
al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in
giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre
parti al quale non intende replicare.
4.
La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei quindici giorni
successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di
controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla
scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina
l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio é
precluso se l'udienza si é comunque svolta con la partecipazione di almeno una
parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di
decadenza, entro la stessa udienza.
5.
L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente
articolo é dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata
depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica
dell'istanza, dal Presidente del Tribunale che, sentite le parti, provvede con
decreto non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il
termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.
Art.
9.
Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in
cancelleria
1.
L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di
rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la
definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si
intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.
2.
Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle
conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le
condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione
non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.
3.
La parte é tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di
udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se
l'istanza é fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al
deposito.
Art.
10.
Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza
1.
A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre
parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota
contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle
conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione.
In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo
atto difensivo.
2.
Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a
seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti
decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di
precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare
ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può
essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi
nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di
procedura civile.
Art.
11.
Istanza congiunta di fissazione di udienza
1.
Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se
intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari
di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla
partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni
caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2.
Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di cui al
comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza é
impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura
civile.
3.
Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza,
l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era
stata notificata, di controreplica; si applicano, rispettivamente, gli articoli
6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del Tribunale adito,
il termine decorre dalla sua comunicazione.
Art.
12.
Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza
1.
Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il
cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli
atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al
Presidente.
2.
Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del
fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla
designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione
dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il
Presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di
procedura civile.
3.
Il decreto deve contenere:
a.
la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non
oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
b.
l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova
richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di
inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c.
l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;
d.
l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza
per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna
di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare,
l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle
stesse;
e.
l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza,
memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
f.
il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.
4.
Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non
impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si
é costituita a mezzo di procuratore, é stato notificato alle altre parti entro
il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui
l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il
giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento
interruttivo.
5.
Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi
previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore,
convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza,
reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio
provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura
civile.
6.
Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi
dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine
non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari
adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
7.
Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al
convenuto, se questi non si é costituito, il giudice fissa all'attore un
termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.
8.
Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma
degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un
termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai
litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede
ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non
superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata
alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti
originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio é fissata
entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente
articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi,
concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare,
fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.
Art.
13.
Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità
di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali.
1.
Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto,
costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può,
nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare
istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4,
comma 2.
2.
Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2,
l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova
memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare istanza di fissazione
dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando
il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il
tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene
opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio.
3.
Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato,
l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che
si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri
scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto
deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle
altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi,
depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e
la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti
della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4.
Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti
dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é rilevabile ad istanza della parte che vi
abbia interesse.
5.
Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può
rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia
risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilità,
purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni,
delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal
convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria
successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Art.
14.
Interventi autonomi
1.
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio,
ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di
terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non
può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto
della comparsa di risposta.
2.
Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre
parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta
giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
3.
Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di
fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità
dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci
giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a
trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione
di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica
dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre
parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una
ulteriore replica.
Art.
15.
Intervento adesivo dipendente
1.
Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti,
può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma
non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti
alle parti originarie.
Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno,
il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo
a norma dell'articolo 13, comma 5.
2.
In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo é legittimato
all'impugnazione della sentenza.
3.
Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in
cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre
in comunicazione.
Art.
16.
Udienza di discussione della causa
1.
Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il Tribunale ordina la
cancellazione della causa dal ruolo.
2.
Quando nel decreto é contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il
giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo
consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di
equa composizione della controversia. Nel relativo verbale é dato comunque atto
delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo,
il Tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite,
anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente
vittoriosa che non é comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte
conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili,
nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
3.
Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le
rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la discussione e può consentire
brevi repliche.
4.
Esaurita la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il
decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore,
all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una
nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione.
Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di
prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio
con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice
di procedura civile.
5.
La decisione é emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile. In caso di particolare complessità della controversia, il Tribunale
dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia
depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.
La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio
agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa
esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti
conformi.
6.
Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto
riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale,
se é competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il
giudice istruttore e fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un
termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in
riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.
Art.
17.
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
1.
Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere
fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
civile:
a.
con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b.
con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c.
con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta
sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio
del difensore.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti
dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a)
e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Capo
II
Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 18.
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio
1.
Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al
procedimento di cognizione davanti al Tribunale in composizione monocratica.
2.
Il magistrato al quale é affidata la trattazione del procedimento é designato
dal Presidente del Tribunale a norma dell'articolo 12.
Capo
III
Del procedimento sommario di cognizione
Art. 19.
Ambito di applicazione. Procedimento
1.
Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le
controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una
somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile
determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli
articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del
tribunale competente, in composizione monocratica.
2.
Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per la costituzione
del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, il
giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e
manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza
immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3.
Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa e le difese svolte dal
convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna all'attore i termini
di cui all'articolo 6.
4.
Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione
davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.
5.
All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909
del codice civile.
Capo
IV
Del procedimento in grado di appello
Art. 20.
Forma dell'appello
1.
L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli
325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di
inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
2.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di
procedura civile.
3.
Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello é dichiarato
improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.
4.
L'appello é dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto
scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai
sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
Art.
21.
Interventi in appello
1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura civile, nel
giudizio in grado di appello é ammesso altresì l'intervento dei terzi che
hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.
Art.
22.
Inattività delle parti
1.
Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la
cancellazione della causa dal ruolo.
Titolo
III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23.
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa
1.
Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione
di merito non si applica l'articolo 669-octies del codice di procedura civile,
ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2.
Il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a
norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
3.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono
essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare. La
revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle
circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze
anteriori di cui é acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne
é venuto a conoscenza.
4.
Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies,
terzo comma, e 669-decies del codice di procedura civile. L'estinzione del
giudizio di merito non determina l'inefficacia della misura cautelare.
5.
Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare é dato reclamo a norma
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le
circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo
debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il Tribunale può sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti. Non é consentita la rimessione al primo giudice.
6.
In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare é invocabile in un
diverso processo.
7.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo
III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
Art.
24.
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato
1.
La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del giudice designato per la trattazione del merito a norma
dell'articolo 18, comma 2; altrimenti, il Presidente designa senza indugio il
magistrato al quale é affidata la trattazione del procedimento.
2.
Il giudice designato, se la domanda cautelare é proposta anteriormente al
decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che
ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei
commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti,
memorie e repliche.
3.
Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di
procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non
determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di
merito.
4.
All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia
matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi
di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito,
ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive
conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al
termine della discussione.
5.
Quando la decisione della causa é attribuita al tribunale in composizione
collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi
trenta giorni, davanti al collegio.
6.
La sentenza é pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda
difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del
dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei
successivi quindici giorni.
7.
Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure
cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.
8.
L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile
é disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società,
ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli
amministratori e ai sindaci.
Titolo
IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 25.
Forma dell'atto introduttivo e giudice competente
1.
L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del Tribunale
del luogo dove la società ha la sede legale.
2.
Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso
deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.
3.
Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si
applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile
e il tribunale provvede in composizione collegiale.
Art.
26.
Forma ed efficacia del provvedimento
1.
Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti
giorni dal deposito del ricorso ovvero, se é stata fissata, dall'udienza.
2.
Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia
fondata su nuovi presupposti di fatto.
3.
Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa
audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice
che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
4.
Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di
convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.
Art.
27.
Reclamo
1.
Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca,
é reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
2.
Se il provvedimento reclamato é stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si
propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso Tribunale, il quale
provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che
ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento é stato emesso dal
tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
3.
Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni
ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento.
4.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente
del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con
decreto motivato.
Capo
II
del procedimento
Sezione I
Del procedimento in confronto di una parte sola
Art. 28.
Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte
1.
Il Presidente del Tribunale designa, senza indugio, il magistrato incaricato
della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità, fissa udienza per
l'audizione dell'istante.
2.
Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del
pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del
giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.
3.
Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e
può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire
chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati
indicati dal giudice.
Art.
29.
Ambito di applicazione
1.
Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli
2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto
comma, 2437-ter, sesto comma, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo
comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi
analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
Sezione
II
Del procedimento in confronto di più parti
Art. 30.
Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti
1.
Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della
relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di
consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei
cui confronti il provvedimento é richiesto, nonché il termine per la
costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può
depositare osservazioni scritte.
2.
All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute
necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.
Art.
31.
Pronuncia con decreto
1.
In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza
con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni
successivi, l'udienza per la comparizione delle parti, il termine per la
notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle
parti.
2.
All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il
provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
Art.
32.
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
1.
Ciascuna parte può, fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 31,
chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale,
della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del
procedimento.
2.
Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni
caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del
procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale
fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti
dell'atto di citazione.
3.
Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere
modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4.
L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge
prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un
atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio
ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non
si applica il primo periodo del comma 3.
Art.
33.
Ambito di applicazione
1.
Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli
2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445,
quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo
comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto
comma, 2487-ter, quarto comma, 2500-novies, terzo comma, 2503, secondo comma,
2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto
compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
Titolo
V
DELL'ARBITRATO
Art. 34.
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1.
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice
civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad
arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero
tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2.
La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri,
conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli
arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non
provveda, la nomina é richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la
società ha la sede legale.
3.
La clausola é vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la
cui qualità di socio é oggetto della controversia.
4.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, é
vincolante per costoro.
5.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle
quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole
compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art.
35.
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1.
La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto é depositata
presso il registro delle imprese ed é accessibile ai soci.
2.
Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di
cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice
di procedura civile é ammesso fino alla prima udienza di trattazione, nonché
l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice.
Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3.
Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del
codice di procedura civile; tuttavia il lodo é sempre impugnabile, anche in
deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del
codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello
stesso codice.
4.
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5.
La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude
il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice
di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in
arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
Art.
36.
Decisione secondo diritto
1.
Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo
equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo
diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,
del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di
questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia
costituito dalla validità di delibere assembleari.
2.
La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato
internazionale.
Art.
37.
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
1.
Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società
di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o
più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in
ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti
ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.
3.
Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio
chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni
vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4.
La decisione resa ai sensi del presente articolo é impugnabile a norma
dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
Titolo
VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38.
Organismi di conciliazione
1.
Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono
abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a
gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in
un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2.
Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel
registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi
di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3.
L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento
debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 39.
Art.
39.
Imposte e spese. Esenzione fiscale
1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura.
2.
Il verbale di conciliazione é esente dall'imposta di registro entro il limite
di valore di venticinquemila euro.
3.
Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo
delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti
pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
4.
L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione
alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio precedente.
5.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo,
debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Art.
40.
Procedimento di conciliazione
1.
I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e
modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
2.
Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle
parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni alle quali é disposta a conciliare. Di tali posizioni il
conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale
viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento
del tentativo di conciliazione.
3.
Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere
utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di
prova testimoniale.
4.
Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare
l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi
istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
della domanda giudiziale. La decadenza é impedita, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
5.
La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al
conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai
fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96
del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le
posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il
processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può
anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
6.
Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di
conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della
parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del
procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra
trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti
ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo
statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza
di conciliazione non é depositata nel termine fissato. Se il tentativo non
riesce, all'atto di riassunzione é allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo
297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal
provvedimento di sospensione.
7.
Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi
dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo
38.
8.
Se la conciliazione riesce é redatto separato processo verbale, sottoscritto
dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità
formale, é omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui
circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo
per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Titolo
VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
Disciplina transitoria
1.
Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo
24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2.
Alle modifiche deliberate, a norma dell'articolo 223-duodecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole
compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto
legislativo non si applica l'articolo 34, comma 5.
Art.
42.
Disposizioni finali
1.
Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per
la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato
statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali
di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli
uffici di cancelleria dei Tribunali, delle Corti d'appello e della corte suprema
di cassazione.
2.
Il Presidente del Tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo
Presidente della corte suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni
contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei
dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della
giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità,
anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero
dell'economia e delle finanze.
3.
Nell'intervento del Procuratore generale della Repubblica nel corso delle
assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é offerta specificamente notizia dei dati
in questione.
Art.
43.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.