SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta
Sezione ampliata)
6 giugno 2002 *
«Concorrenza - Regolamento (CEE)
n. 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il
mercato comune - Ricorso di annullamento - Mercato rilevante - Nozione di
posizione dominante collettiva - Prova»
Nella
causa T-342/99,
Airtours
plc, rappresentata dai sigg. J. Swift, QC, R. Anderson, barrister,
e Nicholson, e dalle sig.re J. Holland e A. Gomes da Silva, solicitors, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione
delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione
della Commissione 22 settembre 1999, C(1999)3022 def., che dichiara una
concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE
(procedimento IV/M.1524-Airtours/First Choice) pubblicata con il numero
2000/276/CE (GU 2000, L 93, pag. 1)
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),
composto
dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke,
M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere:
J. Palacio González, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11
ottobre 2001,
ha
pronunciato la seguente
Fatti e procedimento
1.
Il 29 aprile 1999 la società
britannica Airtours plc, che esercita principalmente attività di tour operator
e di fornitore di pacchetti vacanza, rendeva pubblica l'intenzione di acquisire
l'intero capitale di una società sua concorrente, il tour operator britannico
First Choice plc.
2.
Il giorno stesso la Airtours
notificava alla Commissione tale progetto di concentrazione ai sensi dell'art. 4
del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al
controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, con
rettifiche pubblicate in GU 1990, L 257, pag. 13), da ultimo modificato con
regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»).
3.
Con decisione 3 giugno 1999 la
Commissione riteneva che l'operazione di concentrazione ponesse gravi dubbi per
quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e dava pertanto
corso al procedimento di esame approfondito ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett.
c), del regolamento n. 4064/89.
4.
Il 9 luglio 1999 la Commissione
inviava alla ricorrente una comunicazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 18
del regolamento n. 4064/89, nella quale essa spiegava le ragioni per le quali
essa riteneva, a prima vista, che l'operazione prospettata creasse una posizione
dominante collettiva nel mercato britannico dei pacchetti vacanza all'estero con
destinazioni a corto raggio. La ricorrente rispondeva a tale comunicazione degli
addebiti il 25 luglio 1999.
5.
Il 28 e 29 luglio 1999 si teneva
un'udienza dinanzi al consigliere auditore, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del
regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle
notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU
L 61, pag. 1).
6.
Il 7 settembre 1999 la ricorrente
presentava una serie di impegni, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n.
4064/89, per porre rimedio ai problemi di concorrenza individuati.
7.
Il 9 settembre 1999 si riuniva il
comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese ed esprimeva il suo
parere sull'operazione di concentrazione e sugli impegni proposti dalla
ricorrente.
8.
Il 15 settembre 1999 si teneva una
riunione in presenza dei rappresentanti della ricorrente e della Commissione, a
seguito della quale la ricorrente presentava una proposta con cui formalizzava
gli impegni rivisti.
9.
Con decisione 22 settembre 1999
(procedimento IV/M.1524-Airtours/First Choice; decisione C(1999)3022 definitiva,
pubblicata con il numero 2000/276/CE (GU 2000, L 93, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»),
la Commissione dichiarava l'operazione di concentrazione incompatibile con il
mercato comune ed il funzionamento dello Spazio economico europeo, ai sensi
dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, per la ragione che essa creerebbe
una posizione dominante collettiva nel mercato britannico dei pacchetti vacanza
all'estero con destinazioni a corto raggio che avrebbe l'effetto di ostacolare
la concorrenza in modo significativo nel mercato comune. La Commissione
precisava nella Decisione che gli impegni proposti dalla Airtours il 7 settembre
1999 non erano sufficienti a scongiurare la creazione di una posizione dominante
collettiva e che gli impegni presentati il 15 settembre 1999 erano stati presi
troppo tardi perché se ne potesse tenere conto in tale fase del procedimento.
Procedimento e conclusioni delle parti
10.
Il 2 dicembre 1999 la ricorrente ha
presentato il ricorso in esame.
11.
Su relazione del giudice relatore,
il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di
organizzazione del procedimento ha invitato la ricorrente e la Commissione a
produrre svariati documenti e a rispondere per iscritto a una serie di quesiti.
12.
Con lettere della Commissione 27
luglio 2001 e 3 agosto 2001 e con lettera della ricorrente 31 agosto 2001 le
parti hanno ottemperato alle misure di organizzazione del procedimento disposte
dal Tribunale.
13.
Le parti hanno svolto le loro
difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza dell'11
ottobre 2001.
14.
La ricorrente conclude che il
Tribunale voglia:
- annullare la Decisione;
- condannare la Commissione alle spese.
15.
La Commissione conclude che il
Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
16.
La ricorrente fa valere quattro
motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo all'esistenza di
errori manifesti di valutazione nella definizione del mercato dei prodotti
rilevante e a una violazione dell'art. 253 CE. Il secondo motivo è relativo ad
una violazione dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89 ed al principio della
certezza del diritto in quanto la Commissione avrebbe esaminato il caso in esame
applicando una nozione nuova ed errata di posizione dominante collettiva, nonché
a una violazione dell'art. 253 CE. Il terzo motivo è relativo ad una violazione
dell'art. 2 del regolamento 4064/89 in quanto la Commissione ha constatato che
l'operazione di concentrazione notificata creerebbe una posizione dominante
collettiva, nonché ad una violazione dell'art. 253 CE. Il quarto motivo è
relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 e ad
una violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non ha
accettato gli impegni da lei proposti.
Sul primo motivo relativo all'errata definizione del
mercato dei prodotti interessati e ad una violazione dell'art. 253 CE
A - Decisione
17.
Per quanto riguarda la definizione
del mercato dei prodotti di cui trattasi nell'attività relativa
all'organizzazione di pacchetti vacanza all'estero per consumatori britannici,
la sola contestata dalla ricorrente, la Decisione distingue due distinti
mercati: quello dei pacchetti vacanza con destinazioni a lungo raggio (in
prosieguo: le «vacanze a lungo raggio») e quello dei pacchetti vacanza con
destinazioni a corto raggio (in prosieguo: le «vacanze a corto raggio»). A
taleproposito si precisa nella Decisione che nel settore dei trasporti aerei si
considerano destinazioni a lungo raggio quelle raggiungibili con un tempo di
volo che supera in misura considerevole le tre ore, con partenza dal Regno
Unito, esclusi i voli per le isole del Mediterraneo orientale o per le Canarie,
che possono durare fino a circa quattro ore. Perciò tutte le destinazioni di
vacanza europee (continentali ed insulari) e nordafricane rientrerebbero nella
categoria «corto raggio», a differenza delle destinazioni, ad esempio, nei
Caraibi, nelle Americhe o nel Sud-est asiatico, per le quali i tempi di volo
sono considerevolmente più lunghi (generalmente il doppio o ancora più; punti
10-13 della Decisione).
18.
La Decisione spiega ai punti 16-28
i motivi che hanno condotto la Commissione a ritenere che le differenze tra le
vacanze a lungo raggio e quelle a corto raggio risultino maggiormente
significative, in termini di concorrenza, delle loro somiglianze, così da
giustificare l'esistenza di mercati distinti ai fini della valutazione della
concentrazione notificata. Tali motivi sarebbero i seguenti:
a) da un lato, la sostituibilità limitata tra voli a lungo
raggio e voli a corto raggio per le compagnie aeree (e quindi per i tour
operator integrati verticalmente), considerati la scarsa possibilità di usare
gli stessi aerei per le destinazioni a corto raggio e per quelle a lungo raggio,
il costo di gestione degli aerei di grande capacità rispetto a quelli più
piccoli, ed alle difficoltà che le compagnie aeree di charter (incluse quelle
delle parti) devono sostenere se cercano di «riconfigurare in misura
sostanziale la propria flotta e modificare la sua capacità di effettuare voli a
lungo e a corto raggio», ossia: la necessità di investire capitali, la
necessità di tempo per farlo e la difficoltà di prendere a nolo aerei per
periodi brevi nei limiti in cui le compagnie di voli charter (incluse quelle
delle parti) sono proprietarie della maggior parte dei loro aerei o li prendono
a nolo per periodi relativamente lunghi (un contratto di noleggio di cinque anni
sarebbe la norma) così da ridurre i costi, mantenere la qualità e assicurare
la continuità della fornitura (punti 16-18 della Decisione);
b) d'altra parte, il fatto che dal punto di vista del
consumatore finale, esistono differenze significative tra i pacchetti vacanza
all'estero a corto raggio e quelli a lungo raggio:
- in primo luogo in termini di immagine o di idea di vacanza:
le vacanze a lungo raggio appaiono più esotiche e sono perciò maggiormente
apprezzate dai «single» e dalle coppie senza bambini; le vacanze a corto
raggio, come le mete mediterranee, interessano soprattutto le famiglie (punto 20
della Decisione);
- in secondo luogo, per quanto riguarda il periodo dell'anno
per andare in ferie: le vacanze a lungo raggio si adattano meno alle esigenze
dei consumatori britannici che viaggiano con la famiglia, i quali acquistano la
maggior parte dei pacchetti vacanza all'estero durante la stagioneestiva
(all'incirca da metà luglio a fine agosto), in coincidenza con le vacanze
scolastiche (e, in alcune zone, con la chiusura delle fabbriche; punto 20 della
Decisione);
- in terzo luogo, per quanto riguarda la durata del viaggio:
anche tempi di volo molto più lunghi possono dissuadere taluni consumatori dal
scegliere una vacanza a lungo raggio, anche se sono paragonabili, per altri
aspetti, alle vacanze a corto raggio, per esempio sotto l'aspetto climatico,
della posizione, del prezzo, dei visti, delle disposizioni sanitarie, ecc.
(punto 21 della Decisione);
- in quarto luogo, per quanto riguarda la mancanza di
sostituibilità sotto il profilo dei prezzi tra destinazioni a corto raggio e
destinazioni a lungo raggio, i prezzi sono notevolmente più alti per le vacanze
a lungo raggio e la convergenza tra i prezzi di queste vacanze e quelli di
vacanze paragonabili a corto raggio è solo limitata. Se i prezzi dei due tipi
di vacanze, in particolare in taluni periodi dell'anno (per esempio quando c'è
brutto tempo), possono a volte essere uguali o contigui, tale sovrapposizione
molto limitata non basta a vincolare i prezzi in tutto il mercato delle
destinazioni a corto raggio, poiché solo una parte molto ristretta di
consumatori considera tali vacanze a lungo raggio effettivi sostituti (punti
22-26 della Decisione).
B - Sulla definizione del mercato dei prodotti di cui
trattasi
19.
Occorre osservare anzitutto che,
per quanto riguarda l'applicazione del regolamento n. 4064/89, prospettata nel
caso in esame, l'adeguata definizione del mercato rilevante è una condizione
necessaria e previa alla valutazione degli effetti sulla concorrenza della
concentrazione di imprese notificata (v., in tal senso, la sentenza della Corte
31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, detta
«Kali & Salz» (Racc. pag. I-1375, punto 143).
20.
Il mercato dei prodotti interessati
dall'operazione dev'essere definito tenendo conto del complessivo contesto
economico, così da poter valutare la reale potenza economica dell'impresa, o
delle imprese, in questione, e che era importante a tal fine definire anzitutto
i prodotti che, pur non essendo succedanei di altri prodotti, sono
sufficientemente intercambiabili con i prodotti che esse propongono, in funzione
non soltanto delle loro caratteristiche proprie, ma anche delle condizioni di
concorrenza e della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato (v., in
tal senso, sentenze della Corte 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, Tetra Pak/Commissione,
Racc. pag. I-5951, punti 10 e 13, e sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa
T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 63).
21.
La ricorrente contesta la
definizione del mercato dei prodotti di cui trattasi contenuta nella Decisione.
Invece di limitare il mercato pertinente a quello dei pacchetti vacanza
all'estero a corto raggio, la Commissione avrebbe dovutodefinirlo come quello
costituito da tutti i pacchetti vacanza all'estero, ivi compresi i pacchetti
vacanza a lungo raggio. La ricorrente censura la Commissione per essersi
discostata dalla prassi anteriore riguardante la definizione del mercato dei
pacchetti vacanza all'estero e sostiene che essa non ha correttamente valutato
la sostituibilità della domanda e la sostituibilità dell'offerta. Tale vizio
dell'iter logico comporterebbe che la Decisione sia inficiata da errori
manifesti di valutazione da cui deriverebbe un errore di diritto.
22.
Per quanto riguarda la tesi della
Commissione secondo la quale non vi è sostituibilità della domanda tra le
vacanze a lungo raggio e quelle a corto raggio, la ricorrente sostiene che gli
argomenti della Commissione riguardanti, da un lato, le diverse caratteristiche
del prodotto e, dall'altro, le differenze dei prezzi medi delle vacanze a lungo
raggio e con destinazioni a corto raggio sono errati.
23.
Essa si riferisce, anzitutto, alle
caratteristiche del prodotto e contesta le asserzioni della Commissione secondo
cui le vacanze a lungo raggio sono più esotiche, sono meno adatte alle famiglie
e richiedono tempi di volo più lunghi. Così, le destinazioni a corto raggio
quali la Turchia o il Nord Africa sarebbero più «esotiche» delle destinazioni
a lungo raggio quali la Florida e la Repubblica dominicana, che sarebbero
piuttosto «familiari». Per quanto riguarda la durata del viaggio fino al luogo
di soggiorno, essa potrebbe essere altrettanto lunga per le vacanze a corto
raggio che per quelle a lungo raggio, in quanto ciò che conta è l'intera
durata del viaggio, che comprende il check-in e i trasferimenti, e non i tempi
di volo in senso stretto. La ricorrente sostiene infine che la varietà dei tipi
di soggiorno proposti dai tour operator al fine di prendere in considerazione i
diversi stili di vita (ad esempio, in famiglia o meno) e la diversità delle
preferenze (in particolare per quanto riguarda il tipo di sistemazione, di
vivande, di attività e di interessi ecc.) esiste sia all'interno del segmento
di vacanze a lungo raggio che in quello delle vacanze a corto raggio.
24.
In secondo luogo, per quanto
riguarda le differenze nei prezzi delle vacanze, la ricorrente fa valere che non
è pertinente rilevare che i prezzi medi delle vacanze a lungo raggio superano
quelli delle vacanze a corto raggio allorché, come nel caso in esame, i
prodotti sono molto differenziati. La ricorrente fa anche valere l'esistenza di
una convergenza dei prezzi tra i due tipi di vacanze in quanto determinati voli
a corto raggio si collocano nella stessa forchetta di prezzo di taluni voli a
lungo raggio.
25.
Il Tribunale rileva che dal
fascicolo risulta che è tenendo conto delle preferenze dei consumatori, della
durata media dei voli, dei livelli dei prezzi medi e della limitata
interscambiabilità delle flotte aeree usate per ciascun tipo di destinazione
che la Commissione ha concluso che le vacanze a corto raggio appartengono ad un
mercato distinto da quello al quale appartengono le vacanze a lungo raggio. La
Commissione ha così concluso, senza peraltro contestare che i pacchetti vacanza
all'estero a lungo raggio sono sempre più apprezzati dai consumatori, e anche
senza contestare che gli studi di mercato fatti valere dalla ricorrente nella
suarisposta alla comunicazione degli addebiti (v. British National Travel Survey,
1998, volume 4, The 1998 Holiday Market, e Mintel, «Holidays: The
booking procedure, 1997») mettono in rilievo una tendenza dei britannici ad
ampliare l'orizzonte geografico delle loro vacanze, in particolare verso l'altra
sponda atlantica. Essa non ha neanche contestato il fatto che, da un lato, una
parte considerevole (36%) di vacanzieri che hanno effettuato vacanze a corto
raggio nel corso degli ultimi cinque anni ha anche effettuato vacanze a lungo
raggio nel corso di tale periodo, e, dall'altro, che un numero ben più
considerevole di vacanzieri (62%) è «molto» o «abbastanza» probabile che lo
faccia nel corso dei prossimi cinque anni, come la ricorrente ha accennato nella
tabella 2.4 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
26.
Si deve perciò esaminare se la
Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che tali
elementi giustificassero una definizione ristretta del mercato del prodotto di
cui trattasi, escludendo le vacanze a lungo raggio, che ha ritenuto non essere
sufficientemente intercambiabili con le vacanze a corto raggio.
27.
Per quanto riguarda, in primo
luogo, la durata media dei voli, la Commissione ha evidenziato, senza essere
contestata su tale punto dalla ricorrente, lo scarto sostanziale che esiste tra
la durata media dei voli a lungo raggio, che supera le otto ore, e quella dei
voli a corto raggio, che è, di solito, inferiore a tre ore (dal Regno Unito i
voli per le isole del Mediterraneo orientale o per le Canarie possono durare
fino a quattro ore circa). La ricorrente fa valere che quel che in pratica
conta, dal punto di vista dei consumatori, non è la durata del volo, ma la
durata complessiva del tragitto dalla città di partenza fino all'hotel di
arrivo. Tuttavia essa non può usare questo argomento per relativizzare lo
scarto incontestabile esistente tra la durata media dei voli, in media tre ore
per i voli a corto raggio ed otto ore in media per i voli a lungo raggio, dato
che anche la durata del tragitto dall'aeroporto all'hotel può in realtà
variare, quale che sia la destinazione.
28.
In secondo luogo, per quanto
riguarda l'importanza da attribuire ai prezzi ai quali sono venduti i due tipi
di vacanze e il loro impatto sui consumatori, la Commissione ha ritenuto che le
differenze tra il prezzo medio delle vacanze a lungo raggio e quello delle
vacanze a corto raggio siano tali da giustificare la definizione di mercati
distinti. Si deve rilevare, a tale proposito, che la Commissione ammette che c'è
un certo grado di convergenza tra i prezzi dei due tipi di vacanze. Essa
sostiene tuttavia che tale convergenza è insufficiente a far si che i due
prodotti possano venir considerati come sostituibili o che i prezzi degli uni
possano aver un'incidenza sui prezzi degli altri.
29.
La Commissione spiega al punto 23
della Decisione i motivi per i quali essa ha ritenuto che non esista
sostituibilità sotto il profilo dei prezzi tra i due tipi di vacanze. Essa
ritiene che i prezzi proposti al consumatore siano notevolmente più alti per le
vacanze a lungo raggio in base alle informazioni fornite dalla ricorrente
all'allegato 1 a) della risposta del 29 giugno 1999 alla richiesta di
informazioni della Commissione.
30.
Così, in primo luogo, la
Commissione ha accertato che tra il «prezzo di catalogo» medio delle vacanze a
lungo raggio per l'estate 1998 e quello delle vacanze a corto raggio una
differenza superiore al 100%. Essa ha anche valutato la questione confrontando
pacchetti vacanza simili (quattordici notti, tre stelle, pasti esclusi) in
Florida ed in Spagna, per accertare che le seconde, in media, costavano circa la
metà delle prime. Un confronto analogo tra la Florida e la Grecia o le Canarie
avrebbe dato risultati più o meno simili (ossia una differenza dal 30 al 40%
circa per la pensione completa). La Decisione fornisce esempi particolareggiati
di confronti tra prezzi relativi a talune destinazioni turistiche a corto o
lungo raggio proposte nei depliant della Airtours, che mostrano differenze di
prezzo notevoli tra i due tipi di destinazioni.
31.
La ricorrente contesta la
pertinenza dei prezzi medi quali elementi di confronto della rilevanza del
prezzo sulle decisioni dei consumatori relative a prodotti chiaramente
differenziati. Essa sostiene che quel che è importante per determinare il
mercato del prodotto di cui trattasi è il comportamento dei «clienti marginali»
ed il fatto di stabilire se questi ultimi sarebbero disposti a sostituire
vacanze a lungo raggio alle vacanze a corto raggio se il prezzo di queste ultime
dovesse aumentare. La Commissione ammette che i prezzi medi non necessariamente
riflettono i prezzi agli estremi, ma ritiene che quando, come nel caso in esame,
le differenze sono talmente considerevoli, è improbabile che esista una gamma
tale di vacanze a lungo raggio effettivamente paragonabili, a prezzi
sufficientemente simili, che i loro prezzi possano vincolare quelli delle
vacanze a corto raggio, in quanto le vacanze a lungo raggio di cui trattasi
sarebbero considerate effettivi sostituti solo da una piccola frazione di
clienti.
32.
Si deve perciò esaminare se la
Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione sulla consistenza del
margine, ossia sul numero di clienti pronti ad attivarsi, in caso di aumento dei
prezzi delle vacanze a corto raggio acquistando vacanze a lungo raggio, rispetto
all'insieme dei clienti dei tour operator che abitualmente acquistano vacanze a
corto raggio.
33.
A tale proposito si deve, in via
preliminare, rilevare che è pacifico per le parti che i consumatori britannici
di pacchetti vacanza all'estero sono in genere molto sensibili ai prezzi di tali
prodotti.
34.
La tesi della Commissione è
esposta al punto 24 della Decisione, laddove essa ammette che «[i] prezzi di
alcune vacanze in talune destinazioni a lungo raggio, in particolare in certi
periodi dell'anno (ad esempio nei periodi in cui si prevedono condizioni
meteorologiche sfavorevoli), corrispondono o si avvicinano ai più elevati della
graduatoria prezzo/qualità dei viaggi a corto raggio (alta stagione estiva,
migliore sistemazione alberghiera)». Essa ha poi tuttavia valutato che «[n]on
si deve tuttavia ritenere che questa sovrapposizione estremamente limitata sia
sufficiente a vincolare i prezzi in tutto il mercato a corto raggio poiché, a
causa del prezzo o per altre ragioni, solo una parte molto ristretta di
consumatori considererebbe tali voli a lungo raggio effettivi sostituti».
35.
A sostegno di tale valutazione la
Commissione ha evidenziato al punto 25 della Decisione che nessuna delle vacanze
a lungo raggio menzionate dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione
degli addebiti (tabella 2.6) a sostegno della sua posizione relativa alla
convergenza dei prezzi apparteneva alla stessa fascia di prezzo indicata
precedentemente dall'impresa.
36.
Risulta infatti dall'esame degli
allegati 1 (a) e 2 alla lettera della ricorrente 29 giugno 1999 di risposta alle
richieste di informazioni della Commissione del 15 e 21 giugno 1999 (documenti
prodotti dalla Commissione nel contesto delle misure di organizzazione del
procedimento, v. allegato 6 b/7 b alla prima produzione di documenti della
Commissione), che giustamente la Commissione ha sostenuto che le differenze tra
i prezzi medi sono significative, soprattutto se confrontate all'interno di una
stessa stagione (estate o inverno). L'allegato 1 (a) mostra effettivamente che
per le stagioni estive 1996, 1997 e 1998 i prezzi settimanali medi in sterline (GBP)
per le vacanze a corto raggio erano, rispettivamente, di GBP 354, 378 e 369,
mentre le cifre corrispondenti ai prezzi delle vacanze a lungo raggio erano,
rispettivamente, di GBP 676, 757 e 781.
37.
Inoltre l'esame di tali documenti
conferma la fondatezza della valutazione della Commissione contenuta al punto 25
della Decisione. Infatti dall'allegato 2 alla lettera della ricorrente 29 giugno
1999 risulta che per le destinazioni a corto raggio la ricorrente aveva
segnalato che, ad esempio, una vacanza tipica di una settimana in un hotel tre
stelle, a mezza pensione, a Maiorca, a luglio o ad agosto 2000 costava GBP 485.
Orbene tali cifre sono notevolmente inferiori alle cifre contenute nella tabella
2.6 di pagina 21 della risposta alla comunicazione degli addebiti di cui si fa
cenno al punto 25 della Decisione. Solo i prezzi delle vacanze proposte per il
mese di dicembre 1999 con destinazione la Giamaica (GBP 699), il Messico (GBP
649) e lo Sri-Lanka (GBP 699) si avvicinano agli importi medi delle destinazioni
a corto raggio validi per il periodo estivo 2000.
38.
Anche i documenti prodotti dalla
ricorrente confortano la tesi della Commissione. Infatti, come è scritto al
punto 26 della Decisione, risulta dall'annuncio pubblicitario dei pacchetti
vacanza a lungo raggio offerte dalla BA Holidays, presentato in occasione
dell'audizione dalla ricorrente (v. punto 26 della Decisione, nota a piè di
pagina n. 23), che quattro destinazioni sono proposte a prezzi molto
competitivi: le Barbados (GBP 399), Tobago (GBP 499), Granada (GBP 529) e Santa
Lucia (GBP 799). Tuttavia, come sottolinea la Commissione, solo il pacchetto con
destinazione Santa Lucia comprende i pasti, poiché gli altri pacchetti
comprendono solo l'alloggio e il volo. Si tratta inoltre di prezzi di bassa
stagione, validi per i mesi di settembre ed ottobre 1999.
39.
E' opportuno aggiungere che, nella
sua risposta del 29 giugno 1999 alle domande della Commissione del 15 e 21
giugno 1999, la ricorrente ha fornito come esempio di prodotto tipico da essa
proposto vacanze estive a Maiorca in un hotel tre stelle, il cui costo
approssimativo è di GBP 485, oltre al supplemento di volo.
40.
La ricorrente ha per giunta ammesso
in occasione dell'udienza di pubblicare un catalogo per vacanze a corto raggio
distinto da quello che essa pubblica per le vacanze a lungo raggio.
41.
Di conseguenza la tesi della
Commissione secondo la quale solo una piccola frazione dei clienti dei
principali tour operator britannici ritiene che le vacanze a lungo raggio siano
sostituibili in termini di qualità/prezzo («value for money») alle vacanze a
corto raggio non si può considerare manifestamente errata.
42.
Tale conclusione non può essere
inficiata dagli altri argomenti fatti valere dalla ricorrente.
43.
Quest'ultima fa valere che studi
effettuati all'interno del settore interessato considerano le vacanze a lungo
raggio come se facessero parte della tendenza maggioritaria. Essa cita, in
particolare, la pubblicazione Holidays: The Booking procedure di Mintel,
nella quale si osserva quanto segue: «Le vacanze a lungo raggio sono entrate
nel mercato delle vacanze principali. Nei limiti in cui esso si fonda sul
desiderio di viaggiare più lontano e di vedere il mondo fuori dall'Europa, il
fattore prezzo sarebbe necessariamente divenuto un elemento chiave nella scelta
del consumatore». La Commissione avrebbe inoltre dovuto prendere in
considerazione le testimonianze dei tour operator terzi ottenute nel corso della
sua inchiesta, le quali evidenziano parimenti l'importanza crescente della
sostituzione delle vacanze a lungo raggio a quelle a corto raggio.
44.
Tuttavia, nelle circostanze del
caso in esame, per quanto riguarda la definizione del mercato, il fatto che la
Commissione non abbia attribuito un'importanza decisiva né all'evoluzione dei
gusti dei consumatori né all'importanza crescente della sostituzione di vacanze
a lungo raggio, come la Florida e la Repubblica Dominicana, a vacanze a corto
raggio né, infine, alla crescita del mercato delle vacanze a lungo raggio nel
corso degli ultimi anni, non basta per concludere che la Commissione ha
oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale nel ritenere che i pacchetti
vacanza con destinazioni a corto raggio non rientrino nello stesso mercato del
prodotto dei pacchetti vacanza con destinazioni a lungo raggio.
45.
In terzo luogo, per quanto riguarda
l'argomento della ricorrente relativo alla sostituibilità sul versante
dell'offerta ed all'interscambiabilità degli aerei usati per i voli a corto e a
lungo raggio, non si può censurare la Commissione per aver ritenuto che la
constatazione - secondo cui taluni aerei polivalenti, come il Boeing 757,
possono essere usati entro certi limiti contemporaneamente per destinazioni a
lungo raggio e per destinazioni a corto raggio - non sia abbastanza
determinante, alla luce degli altri elementi accertati riguardanti la
sostituibilità del prodotto dal punto di vista della domanda, per condurla ad
accogliere una definizione più ampia del mercato. A tale riguardo ci si deve
riferire, come la ricorrente stessa ha fatto, al punto 13 della comunicazione
della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C
372, pag. 5), ai sensi del quale:
«Dal punto di vista economico, e nella prospettiva della
definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda
costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di
un determinato prodotto, specie in ordine alle loro decisioni in materia di
prezzo».
46.
La ricorrente non può infine far
valere un vizio di motivazione per quanto riguarda la definizione del mercato di
cui trattasi.
47.
La Commissione ha dedicato una
parte rilevante della Decisione (punti 5-28) alla spiegazione dei motivi per i
quali essa ha ritenuto che il mercato di cui trattasi si limiti a quello delle
vacanze a corto raggio. La Decisione fa così emergere, in modo chiaro e
inequivoco, l'iter logico della Commissione per quanto riguarda la definizione
del mercato di cui trattasi, così da consentire al giudice comunitario di
esercitare il proprio controllo ed agli interessati di prendere conoscenza delle
ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti (sentenza della
Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag.
I-395, punto 15).
48.
Ne consegue che il primo motivo
dev'essere respinto perché infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione
dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89, ad una violazione del principio della
certezza del diritto e ad una violazione dell'art. 253 CE in quanto la
Commissione avrebbe esaminato il caso in esame facendo riferimento ad una
nozione di posizione dominante collettiva errata
49.
La ricorrente censura la
Commissione per aver applicato, ai fini della Decisione, una nozione di «posizione
dominante collettiva» nuova ed errata, esposta integralmente ai punti 51-56
della Decisione, allontanandosi dalla sua prassi decisionale precedente, dalla
giurisprudenza comunitaria e dai principi economici di buon senso, violando
anche l'art. 2 del regolamento n. 4064/89. Così operando la Commissione avrebbe
inoltre violato il principio della certezza del diritto e l'art. 253 CE in
quanto la Decisione sarebbe viziata da una carenza di motivazione.
50.
La Commissione nega di aver avuto
un approccio nuovo e sostiene di aver applicato il criterio della posizione
dominante collettiva che essa aveva già usato nei casi precedenti e che è
stato approvato dal Tribunale nella sua sentenza 25 marzo 1999, causa T-102/96,
Gencor/Commissione (Racc. pag. II-753).
51.
Si deve evidenziare che i succitati
punti della Decisione (51-56) sono contenuti nella Parte V A della Decisione,
nella quale la Commissione illustra, unicamente a titolo introduttivo ed in modo
sintetico, i motivi per i quali essa ha concluso che l'operazione di
concentrazione notificata avrebbe comportato la creazione di una posizione
dominante e nella quale essa fornisce una risposta generale alle osservazioni
sollevate dalla ricorrente in sede di procedimento amministrativo su taluni
elementi caratteristici di una situazione di posizione dominante collettiva.
52.
In tale capitolo introduttivo
dell'analisi giuridica della concertazione notificata la Commissione tratteggia
le grandi linee delle sue valutazioni sugli effetti dell'operazione, le quali
sono successivamente illustrate e sviluppate nei particolari ai punti 57-180
della Decisione.
53.
Costituendo la Decisione un atto di
applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89 ad un'operazione di
concentrazione determinata, il Tribunale, nel controllo di legittimità di una
tale Decisione, deve limitarsi alla presa di posizione della Commissione
rispetto all'operazione notificata, ossia deve esaminare il modo in cui è stato
applicato il diritto ai fatti, e pronunciarsi sulla fondatezza delle valutazioni
della Commissione riguardanti gli effetti della concentrazione notificata sulla
concorrenza. Nel caso in esame le valutazioni particolari riguardanti l'impatto
dell'operazione sulla concorrenza che hanno condotto la Commissione a ritenere
che la concentrazione andasse vietata sono illustrate e sviluppate ai punti
57-180 della Decisione e sono contestate dalla ricorrente nell'ambito del suo
terzo motivo.
54.
Si deve perciò anzitutto esaminare
la fondatezza degli argomenti sollevati dalla ricorrente nell'ambito del terzo
motivo e, così facendo, tener conto dei suoi argomenti riguardanti le
valutazioni generali della Commissione contenute ai punti 51-56 della Decisione.
Sul terzo motivo, relativo, da un lato, ad una
violazione dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89 in quanto la Commissione ha
constatato che l'operazione di concentrazione notificata creerebbe una posizione
dominante collettiva e, dall'altro, ad una violazione dell'art. 253 CE
55.
Con tale motivo la ricorrente
intende dimostrare che la Commissione ha commesso un errore di valutazione
decidendo che l'operazione prospettata dovesse essere vietata. Essa sostiene che
la Decisione non dimostra adeguatamente che il risultato dell'operazione sarebbe
la creazione di una posizione dominante collettiva suscettibile di ostacolare la
concorrenza in modo significativo nel mercato di cui trattasi. Vietando
l'operazione la Commissione avrebbe così violato l'art. 2 del regolamento n.
4064/89.
A - Considerazioni generali
56.
A termini dell'art. 2, n. 2, del
regolamento n. 4064/89, le operazioni di concentrazione che non creano o non
rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva
sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.
57.
Ai sensi dell'art. 2, n. 3, del
regolamento, le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una
posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata
in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso,
devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.
58.
Quando nell'ambito
dell'applicazione del regolamento n. 4064/89 la Commissione esamina un'eventuale
posizione dominante collettiva, essa deve determinare se la creazione o il
rafforzamento di una tale posizione, atta ad ostacolare in modo significativo e
duraturo la concorrenza effettiva esistente nel mercato, sarebbe la conseguenza
diretta ed immediata della concentrazione (v., in tal senso, sentenza Gencor/Commissione,
citata, punto 94). In mancanza di una modifica sostanziale della concorrenza
presente, l'operazione dovrebbe essere autorizzata (v., in tal senso, sentenze
del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag.
II-323, punti 78 e 79, e Gencor/Commissione, citata, punti 170, 180 e 193).
59.
Dalla giurisprudenza risulta che «[n]ei
confronti di una prospettata posizione dominante collettiva, la Commissione è
(...) tenuta a valutare se, in prospettiva, l'operazione di concentrazione
sottoposta al suo vaglio dia origine a una situazione nella quale una
concorrenza effettiva nel mercato rilevante venga ostacolata in modo
significativo da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione e da una o
più imprese terze che insieme hanno, in particolare a causa dei fattori di
correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima
linea d'azione e di agire in gran parte indipendentemente dagli altri
concorrenti, dalla loro clientela e, infine, dai consumatori» (sentenze Kali
& Salz, citata, punto 221 e Gencort/Commissione, citata, punto 163).
60.
Il Tribunale ha giudicato che «sul
piano giuridico o economico, non esiste alcuna ragione per escludere dalla
nozione di legame economico la relazione di interdipendenza esistente tra i
membri di un oligopolio ristretto all'interno del quale questi ultimi, su un
mercato di caratteristiche adeguate, in particolare in termini di concentrazione
del mercato, di trasparenza e di omogeneità del prodotto, sono in grado di
prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente incentivati
ad allineare il loro comportamento sul mercato in modo da massimalizzare il loro
profitto comune riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi. Infatti,
in un siffatto contesto, ciascun operatore sa che un'azione fortemente
concorrenziale da parte sua diretta ad accrescere la sua quota di mercato (per
esempio, una riduzione di prezzo) provocherebbe un'azione identica da parte
degli altri, di modo che egli non trarrebbe alcun vantaggio dalla sua
iniziativa. Tutti gli operatori si troverebbero quindi a subire l'abbassamento
del livello dei prezzi» (sentenza Gencort/Commissione, citata, punto 276).
61.
Una situazione di posizione
dominante collettiva che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva
nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso può quindi
verificarsi a seguito di una concentrazione qualora, tenuto conto delle
caratteristiche stesse del mercato di cui trattasi e della modifica che
apporterebbe alla sua struttura la realizzazione dell'operazione, il risultato
di quest'ultima fosse che, prendendo coscienza degli interessi comuni, ciascun
membro dell'oligopolio dominante ritenesse possibile, economicamente razionale e
quindi preferibile adottare in modo duraturo una stessa linea d'azione nel
mercato allo scopo di vendere al di sopra dei prezzi concorrenziali, senza dover
procedere allaconclusione di un accordo o ricorrere ad una pratica concertata ai
sensi dell'art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Gencor/Commissione, citata,
punto 277), e ciò senza che i concorrenti effettivi o potenziali, o anche i
clienti ed i consumatori possano effettivamente reagire.
62.
Come ha sostenuto la ricorrente, e
come la Commissione ha ammesso nelle sue memorie, perché possa crearsi una
situazione di posizione dominante collettiva così definita sono necessarie tre
condizioni:
- in primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante
deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare
se essi adottano o meno la stessa linea di azione. Come la Commissione
espressamente riconosce, non basta che ciascun membro dell'oligopolio dominante
sia cosciente del fatto che tutti possono trarre profitto da un comportamento
interdipendente nel mercato, ma deve anche disporre di un mezzo per sapere se
gli altri operatori adottano la stessa strategia e se la mantengono. La
trasparenza nel mercato dovrebbe perciò essere sufficiente per consentire a
ciascun membro dell'oligopolio dominante di conoscere, in modo sufficientemente
preciso ed immediato, l'evoluzione del comportamento nel mercato di ciascuno
degli altri membri;
- in secondo luogo, è necessario che la situazione di
coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia che deve esistere un
incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato. Come fa
osservare la Commissione, solo se tutti i membri dell'oligopolio dominante
tengono un comportamento parallelo essi possono approfittarne. Tale condizione
integra quindi la nozione di ritorsioni in caso di comportamento che devia dalla
linea di azione comune. Le parti condividono qui l'idea che perché una
situazione di posizione dominante collettiva sia sostenibile, bisogna che ci
siano fattori di dissuasione sufficienti ad assicurare con continuità un
incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune, il che vale a dire che
bisogna che ciascun membro dell'oligopolio dominante sappia che un'azione
fortemente concorrenziale da parte sua diretta ad accrescere la sua quota di
mercato provocherebbe un'azione identica da parte degli altri, di modo che egli
non trarrebbe alcun vantaggio dalla sua iniziativa (v., in tal senso, sentenza
Gencor/Commissione, citata, punto 276);
- in terzo luogo, per dimostrare adeguatamente l'esistenza di
una posizione dominante collettiva, la Commissione deve parimenti provare che la
reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei
consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune
linea d'azione.
63.
L'analisi prospettica che la
Commissione è chiamata a svolgere nell'ambito del controllo delle
concentrazioni, per quanto riguarda una posizione dominante collettiva, richiede
un attento esame in particolare delle circostanze che, a secondadi ciascun caso,
si rivelano pertinenti per valutare gli effetti dell'operazione di
concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante (sentenza Kali
& Salz, citata, punto 222). Infatti, come la Commissione stessa ha
evidenziato al punto 104 della sua decisione 20 maggio 1998 che dichiara una
concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento
dell'accordo SEE (Caso IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers & Lybrand) (GU
1999, L 50 pag. 27), dalla sentenza Kali & Salz risulta anche che, qualora
la Commissione ritenga che un'operazione debba essere vietata perché essa
determina la creazione di una situazione di posizione dominante collettiva, essa
deve fornire elementi di prova particolarmente solidi. Tali prove devono
riguardare in particolare gli elementi chiamati a svolgere un ruolo importante
nella valutazione di un'eventuale creazione di una posizione dominante
collettiva, come la mancanza di un'effettiva concorrenza tra gli operatori
asseritamente membri dell'oligopolio dominante e la debolezza della pressione
concorrenziale che possa eventualmente essere esercitata dagli altri operatori.
64.
Si deve inoltre rilevare che le
norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, in particolare l'art. 2,
attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per
quanto concerne le valutazioni di ordine economico e che, di conseguenza, il
controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, che è
essenziale per la determinazione delle norme in materia di concentrazioni, deve
essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle
norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni
(sentenze Kali & Salz, citata, punti 223 e 224, e Gencor/Commissione,
citata, punti 164 e 165).
65.
E' perciò alla luce di quanto
precede che si deve esaminare la fondatezza delle censure fatte valere dalla
ricorrente intese a dimostrare che la Commissione ha commesso un errore di
valutazione nel ritenere che sussisterebbero le condizioni o gli elementi
caratteristici di una posizione dominante collettiva se l'operazione notificata
fosse autorizzata.
B - Decisione
66.
La Decisione distingue (v. punti 72
e 75) due tipi di attori nel mercato di cui trattasi: i grandi tour operator, da
un lato, e gli operatori secondari, o piccoli operatori, dall'altro.
- I grandi tour operator si caratterizzano per la loro
dimensione relativamente grossa, in quanto la loro quota di mercato è superiore
al 10% (secondo i dati della Commissione, la Thomson realizza il 27% delle
vendite, la Airtours il 21%, la Thomas Cook il 20% e la First Choice l'11%,
ossia insieme il 79%; secondo i dati della Airtours, la Thomson realizza il
30,7% delle vendite, la Thomas Cook il 20,4%, la Airtours il 19,4% e la First
Choice il 15%, ossia insieme l'85,5%), e per il fatto di essere tutti integrati
a monte (gestione di compagnie di voli charter) ed a valle (agenzie di viaggio);
- gli operatori secondari sono di dimensioni inferiori,
nessuno detiene una quota di mercato superiore al 5% e in genere non dispongono
di proprie compagnie di voli charter né di proprie agenzie di viaggio.
All'infuori della Cosmos (che fa eccezione alla mancanza di integrazione
verticale degli operatori secondari, in quanto essa è legata alla Monarch, una
delle principali compagnie di voli charter del Regno Unito), la Manos e la
Kosmar, che sono il quinto, sesto e settimo tour operator e realizzano
rispettivamente il 2,9%, l'1,7% e l'1,7% delle vendite, esistono varie centinaia
di piccoli operatori concorrenti, nessuno dei quali realizza più dell'1% delle
vendite.
67.
Dalla Decisione risulta (v. la
sintesi della valutazione della Commissione ai punti 168-172 della Decisione)
che la Commissione ha ritenuto che la realizzazione dell'operazione prospettata
creerebbe una posizione dominante sul mercato britannico dei pacchetti vacanza
all'estero a corto raggio, che avrebbe l'effetto di ostacolare la concorrenza in
modo significativo nel mercato comune, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del
regolamento n. 4064/89 per i seguenti motivi:
- la realizzazione dell'operazione prospettata eliminerebbe
la concorrenza tra i tre grandi operatori restanti a seguito della
concentrazione (l'insieme Airtours/First Choice, Thomson e Thomas Cook); essi
non sarebbero più incentivati a farsi concorrenza a causa delle caratteristiche
strutturali e del modo di funzionamento del mercato, che dipenderebbe dalle
decisioni prese in materia di capacità, e a causa dell'elevato livello di
concentrazione (l'80% per gli ultimi tre grandi tour operator se l'operazione
avesse luogo) (Decisione, punto 169);
- l'operazione rinforzerebbe il grado di trasparenza e di
interdipendenza già esistente, di modo che gli ultimi tre grandi tour operator
avrebbero tutto l'interesse ad adottare comportamenti paralleli per quanto
riguarda la determinazione del numero dei pacchetti vacanza messo sul mercato,
riducendo la capacità oltre quanto richiesto dall'evoluzione del mercato
(Decisione, punto 170);
- l'esame della concorrenza nel passato rinforzerebbe tale
conclusione, nei limiti in cui esso dimostrerebbe che il mercato di cui trattasi
presentava già una certa tendenza alla costituzione di una posizione dominante
collettiva (Decisione, punti 128-138);
- esisterebbero fattori di dissuasione o possibilità di
ritorsione legati al fatto che se uno dei tre grandi tour operator restanti
decidesse di non ridurre la sua capacità, gli altri due rischierebbero di fare
lo stesso, il che causerebbe una situazione di «eccesso di offerta» e gravi
ripercussioni finanziarie per ciascuno di tali operatori (Decisione, punto 170);
- i piccoli operatori o i nuovi che fanno il loro ingresso
nel mercato, ossia i concorrenti effettivi e potenziali, sarebbero ancor più
marginalizzati dallarealizzazione dell'operazione, dato che perderebbero la
First Choice come fornitore di posti volo e come potenziale canale di
distribuzione; ad ogni buon conto tali operatori non disporrebbero della
possibilità di compensare eventuali restrizioni della capacità attuate dai tre
ultimi grandi tour operator (Decisione, punto 171).
68.
Per quanto riguarda gli effetti
dell'operazione sulla concorrenza effettiva, la Commissione ha valutato che il
fatto di ridurre la capacità complessiva immessa nel mercato avrebbe l'effetto
di chiudere lo stesso e di determinare un aumento dei prezzi e dei profitti dei
membri dell'oligopolio dominante (v., in particolare, punti 56 e 168 in fondo
della Decisione).
C - Sugli asseriti errori di valutazione commessi dalla
Commissione
69.
La ricorrente fa valere che,
contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, gli elementi considerati
dalla stessa in decisione per connotare la situazione di posizione dominante
collettiva non esistevano al momento della notifica e non si verificherebbero in
caso di realizzazione dell'operazione.
70.
Più precisamente, la ricorrente
sostiene, in primo luogo, che la Commissione non fornisce una dimostrazione
giuridica sufficiente del fatto che, considerate le caratteristiche del mercato
di cui trattasi, la realizzazione dell'operazione incentiverebbe gli ultimi tre
grandi operatori a non farsi più concorrenza.
71.
In secondo luogo essa fa valere che
anche supponendo che possa esistere tale incentivo, la mancanza di fattori di
dissuasione o di adeguate possibilità di ritorsione impedirebbe la creazione
dell'asserito oligopolio dominante.
72.
In terzo luogo, e ad ogni buon
conto, i piccoli operatori e quelli che fanno il loro ingresso nel mercato,
ossia i concorrenti effettivi e potenziali, contesterebbero le eventuali
restrizioni di capacità attuate ed i consumatori reagirebbero di conseguenza,
in modo che gli ultimi tre grandi tour operator non avrebbero, per effetto della
concentrazione, il potere di agire insieme in misura rilevante a prescindere
dagli altri concorrenti e dai consumatori.
73.
La ricorrente sostiene infine che
la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel modo di valutare
l'impatto dell'operazione sulla concorrenza all'interno del mercato di cui
trattasi.
1. Osservazioni preliminari
74.
La ricorrente fa valere, in via
preliminare, che la tendenza naturale degli operatori del mercato di cui
trattasi di determinare prudentemente la loro capacità non ha assolutamente
impedito loro di farsi concorrenza nel passato e che non vi sono motivi per
ritenere che la realizzazione dell'operazione prospettata comporterebbela
scomparsa di tale concorrenza a causa della creazione di una posizione dominante
collettiva degli ultimi tre grandi operatori.
75.
La Decisione è particolarmente
ellittica per quanto riguarda la qualificazione della situazione concorrenziale
esistente al momento della notifica. E' tuttavia pacifico che la Commissione ha
concluso che la realizzazione dell'operazione prospettata creerebbe, e non che
essa rinforzerebbe, una posizione dominante nel mercato (Decisione, punto 194).
La Commissione ha confermato nelle sue memorie che essa non asserisce che al
momento della notifica esistesse una situazione di oligopolio dominante e che si
tratta proprio di una creazione, e non di un rafforzamento, di una posizione
dominante collettiva. Essa perciò non contesta che i principali tour operator
non abbiano giudicato possibile e non abbiano considerato redditizio limitare la
loro capacità prima della realizzazione dell'operazione prospettata, al fine di
aumentare i propri prezzi e profitti.
76.
Ne risulta che l'esame del
Tribunale deve, nel caso in esame, prendere come punto di partenza una
situazione in cui, secondo la Commissione stessa, i quattro grandi operatori non
hanno il potere di adottare una stessa linea d'azione nel mercato e non vi si
affacciano perciò come un'unica entità nei confronti dei loro concorrenti, dei
loro partner commerciali e dei consumatori, e nel quale essi non fruiscono
quindi dei poteri che sono propri di una posizione dominante collettiva.
77.
Stando così le cose, spettava alla
Commissione provare che, considerate le caratteristiche del mercato
dell'organizzazione dei pacchetti vacanza a corto raggio per i britannici e
tenuto conto dell'operazione notificata, la sua autorizzazione avrebbe
comportato la creazione di una posizione dominante collettiva restrittiva della
concorrenza, dato che la Airtours/First Choice, la Thomson e la Thomas Cook
avrebbero il potere, che prima non avevano, di adottare una stessa linea
d'azione nel mercato fissando la loro capacità al di qua del limite che sarebbe
normale in un mercato concorrenziale, che già si caratterizza per una certa
prudenza in materia di capacità.
78.
E' perciò alla luce delle
considerazioni che precedono che si devono esaminare le censure e gli argomenti
sollevati dalla ricorrente nel caso in esame.
2. Sulla conclusione secondo cui la realizzazione
dell'operazione di concentrazione incentiverebbe gli ultimi tre grandi operatori
a non farsi più concorrenza
79.
La ricorrente fa valere che la
conclusione secondo la quale la realizzazione dell'operazione di concentrazione
incentiverebbe gli ultimi tre grandi operatori a non farsi più concorrenza è
erronea, poiché la Commissione, da un lato, non ha tenuto conto, come doveva,
della concorrenza esistente tra i principali operatori al momento della notifica
e, dall'altro, ha commesso errori nel valutare le caratteristiche del mercato
considerate come indizi per stabilire che vi sarebbe stata creata una posizione
dominante collettiva, ossia, in particolare, l'evoluzione passatae prevedibile
della domanda, la sua volatilità ed il grado di trasparenza esistente nel
mercato.
a) sulla valutazione della concorrenza esistente tra i
principali operatori
80.
La ricorrente fa valere che l'esame
della concorrenza esistente prima della notifica (detta «concorrenza passata»)
svolge un ruolo fondamentale nel caso in esame, in quanto i principali incentivi
fatti valere dalla Commissione, ossia l'esistenza di asserite rigidità in
materia di capacità, sono propri del funzionamento normale del mercato,
riguardano l'insieme della professione e non sono influenzati dalla
realizzazione dell'operazione prospettata. Essa sostiene che il mercato di cui
trattasi ha funzionato, nel corso degli ultimi anni, in modo concorrenziale e
contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale esso presenterebbe già
una tendenza alla costituzione di una posizione dominante collettiva. Essa
critica in particolare il modo in cui la Commissione ha preso in considerazione
l'asserita esistenza di una tendenza alla costituzione di una posizione
dominante collettiva prima ancora che fossero esaminate la realizzazione
dell'operazione prospettata e la volatilità delle quote storiche di mercato.
81.
La Commissione fa valere che il
modo in cui il mercato funzionava antecedentemente e l'esistenza di una
concorrenza nel passato non sono elementi importanti, in quanto la Decisione si
fonda sulla constatazione che l'operazione prospettata creerebbe una posizione
dominante collettiva, ossia modificherebbe le condizioni del mercato in modo
tale che gli incentivi ed i comportamenti esaminati nel passato non
costituirebbero più punti di riferimento pertinenti per determinare la reazione
degli operatori nella nuova situazione del mercato. Essa fa perciò valere che
la questione essenziale è di stabilire se l'operazione prospettata
modificherebbe le attuali condizioni del mercato in modo tale che i principali
operatori non agirebbero più come in passato. In tal modo, non è perché il
mercato era concorrenziale con quattro grandi operatori che esso continuerebbe
ad esserlo se ce ne fossero solo tre. Ciononostante la Commissione contesta gli
argomenti della ricorrente volti a dimostrare che vi è stata e continua ad
esserci una concorrenza spinta tra i principali operatori.
82.
Il Tribunale osserva tuttavia che,
per quanto riguarda l'asserita posizione dominante collettiva, una delle
questioni che la Commissione deve esaminare è di stabilire se l'operazione di
concentrazione di cui è investita comporterebbe un ostacolo significativo
all'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi (sentenze Kali & Salz,
citata, punto 221, e Gencor/Commissione, citata, punto 163). In mancanza di una
modifica sostanziale nel livello di concorrenza preesistente, l'operazione
dovrebbe essere autorizzata, poiché non ha effetti restrittivi della
concorrenza (v. punto [58] qui sopra). Ne consegue che il grado di concorrenza
esistente nel mercato di cui trattasi al momento della notifica dell'operazione
è una circostanza determinante per caratterizzare l'eventuale creazione di una
situazione di posizione dominante collettiva nell'ambito dell'applicazione del
regolamento n. 4064/89.
83.
Come ha sostenuto la ricorrente,
l'analisi, nel caso in esame, della concorrenza esistente prima della notifica
è tanto più importante in quanto l'oggetto del coordinamento tacito che
dovrebbe intervenire a seguito della concentrazione, a parere della Commissione,
sarebbe una restrizione della capacità immessa nel mercato dai tre operatori
integrati restanti che va oltre la naturale prudenza nella programmazione della
loro capacità, che essa stessa considera come propria al normale funzionamento
del mercato.
i) Sull'asserita esistenza di una tendenza alla costituzione
di una posizione dominante collettiva prima della realizzazione dell'operazione
prospettata
84.
Si deve rilevare, anzitutto, che se
la Commissione ha dedicato una parte della Decisione all'esame della «concorrenza
in passato» (punti 128-138), l'attento esame dei punti di tale parte mostra
che, in realtà, la Commissione non si pronuncia in essi sull'ampiezza della
concorrenza esistente in tale mercato. Essa si limita ad illustrare (punti
128-138) una serie di circostanze o di elementi intervenuti in tale mercato nel
corso degli anni che precedono la notifica, per concludere (Decisione, punto
138) che «vi sono riscontri oggettivi del fatto che esiste già ora una
tendenza alla costituzione di una posizione dominante collettiva sul mercato in
causa (specialmente per quanto riguarda la definizione della capacità)».
Nessun accenno è però fatto in tali passaggi della Decisione ad un eventuale
livello ridotto di concorrenza nel mercato prima della notifica.
- Sul fatto che i grandi operatori adottano un approccio
cauto in materia di programmazione della capacità e tengono in particolare
considerazione le stime dei principali concorrenti
85.
Ai punti 135 e 136 della Decisione
la Commissione spiega che i grandi operatori adottano un approccio cauto in
materia di programmazione della capacità e tengono in particolare
considerazione le stime dei principali concorrenti (la Decisione riporta, al
punto 136, taluni propositi tenuti dai dirigenti dei grandi operatori britannici
integrati che sarebbero dimostrativi di tale cautela in materia di
programmazione). Al punto che precede (135), la Decisione riferisce un episodio,
verificatosi nel corso dell'estate 1995, che, a parere della Commissione,
illustra le conseguenze di un eccesso di offerta nel mercato: durante il periodo
di programmazione 1994, i tour operator hanno sovrastimato la domanda per la
stagione estiva 1995 e si sono ritrovati con una capacità invenduta che hanno
dovuto liquidare praticando sconti notevoli, il che ha causato loro perdite
considerevoli.
86.
La ricorrente sostiene che i grandi
operatori non possono essere censurati per il fatto di adottare un approccio
cauto nel programmare la capacità, ponendo particolare attenzione nelle stime
dei programmi degli altri principali operatori, poiché il giudice comunitario
ha riconosciuto che l'esigenza di autonomia non esclude il diritto degli
operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o
presunto dei concorrenti (sentenza della Corte 16 dicembre1975, cause riunite
40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione,
Racc. pag. 1663, punti 173 e 174). Essa ritiene che tale cautela non sia
incompatibile con una grande aggressività concorrenziale per conservare o
aumentare le proprie quote di mercato a scapito dei suoi principali concorrenti.
A tale proposito la ricorrente cita le dichiarazioni dei principali operatori
che descrivono le loro ambizioni di crescita.
87.
La Commissione fa valere che le
intenzioni attribuite ai principali operatori dalla ricorrente riflettono la
situazione precedente l'operazione prospettata e fanno perciò riferimento a
circostanze diverse. Essa non sostiene che esistesse in precedenza una
situazione di posizione dominante oligopolistica. Inoltre la «crescita
aggressiva» cui talune dichiarazioni si riferirebbero sarebbe stata realizzata,
in passato, e dovrebbe realizzarsi in futuro, tramite le acquisizioni. La Thomas
Cook avrebbe infine indicato alla Commissione che la sua principale
preoccupazione non erano più le dimensioni, ma la redditività (Decisione,
punto 131).
88.
Si deve ricordare che la Decisione
riconosce a varie riprese che questa tendenza naturale alla cautela nella
programmazione della capacità rappresenta una delle peculiarità del mercato di
cui trattasi nel suo attuale stato, in cui non vi è una posizione dominante
collettiva restrittiva della concorrenza, e che essa colpisce tutti gli
operatori e non solo quelli grandi, anche se questi ultimi sono i più
interessati (v. punti 60-66, 97 e 136 della Decisione). Così al punto 97 della
Decisione la Commissione afferma che «[i]n particolare la volatilità della
domanda fa sì che sia più razionale limitare la capacità programmata, per
aumentarla semmai in un secondo tempo se ci si trova in presenza di una domanda
particolarmente intensa [e che] [i]n questo modo i fornitori si tutelano contro
una volatilità della domanda tendente al ribasso», ed al punto 136 che «[i]
grandi operatori adottano un approccio cauto per quanto concerne la
programmazione della capacità, prestando particolare attenzione alle previsioni
relative alla programmazione degli altri operatori».
89.
Stando così le cose, e dato che la
Commissione non ha contestato il carattere concorrenziale del mercato di cui
trattasi prima della notifica, in particolare al momento della crisi del 1995,
l'episodio verificatosi in quell'anno, al quale la Decisione attribuisce una
notevole importanza, non può rappresentare, di per sé, un indizio che in tale
settore già esistesse una tendenza alla costituzione di una posizione dominante
collettiva. Il fatto che, durante il periodo di programmazione 1994, gli
operatori abbiano sbagliato i calcoli ed abbiano registrato perdite notevoli
dopo aver sovrastimato la domanda per la stagione estiva 1995 può essere
considerato solo un esempio dei rischi propri di questo mercato, il cui
funzionamento molto particolare è spiegato ai punti 59-66 della Decisione.
90.
Se pure è vero che dai propositi
citati al punto 136 della Decisione risulta che i dirigenti dei grandi operatori
sono coscienti dei rischi inerenti all'adozione di strategie espansioniste nel
mercato di cui trattasi, in particolare grazie alle lezioni tratte dall'episodio
del 1995 e per il fatto che la chiave della redditività risiedenell'adeguare la
capacità alla domanda (v. punto 60 della Decisione), tali propositi non
contengono il minimo indizio di mancanza di concorrenza tra i principali
operatori.
91.
Infine, contrariamente a quanto
sostiene la Commissione (v. punti 137 e 138 della Decisione), il fatto che, in
una certa misura (dal 30 al 40% del capitale), si ritrovino in Airtours, First
Choice e Thomson gli stessi investitori istituzionali non può essere
considerato come un elemento indicativo del fatto che in tale settore già
esiste la tendenza alla costituzione di una posizione dominante collettiva. E'
sufficiente a tale proposito constatare che, come la stessa Commissione
riconosce nel controricorso (punto 73), nella Decisione non si afferma che il
gruppo degli azionisti istituzionali rappresenti un insieme omogeneo che
consenta di controllare tali società quotate in borsa o che fornisca un
meccanismo di scambio di informazioni tra le tre imprese. La Commissione inoltre
non può sostenere che tali azionisti rappresentino un elemento aggiuntivo
favorevole ad una gestione cauta della capacità, senza aver esaminato in quale
misura tali azionisti intervengano nella gestione delle società di cui
trattasi. Infine, anche a presumere dimostrata una capacità di influenza sulla
gestione delle imprese, poiché le preoccupazioni degli azionisti istituzionali
comuni in materia di crescita e, quindi, di capacità, non fanno che tradurre
una caratteristica propria del mercato di cui trattasi, la Commissione non
sarebbe in grado di dimostrare che la presenza di tali investitori istituzionali
nel capitale di tre dei quattro principali operatori costituisce un elemento
indicante che già esiste una tendenza alla costituzione di una posizione
dominante collettiva.
92.
Risulta da quanto precede che, per
non aver contestato il carattere concorrenziale di tale mercato, la Commissione
non poteva considerare la cautela nella programmazione della capacità che, in
condizioni normali, caratterizza il mercato, come un indizio della fondatezza
della sua tesi secondo la quale in questo settore esisteva già una tendenza
alla costituzione di una posizione dominante collettiva.
- Sulla valutazione delle integrazioni orizzontali e
verticali che caratterizzano il mercato dopo la pubblicazione del rapporto della
Monopolies and Mergers Commission
93.
La ricorrente fa valere che la
Monopolies and Mergers Commission del Regno Unito, una delle autorità della
concorrenza del Regno Unito (in prosieguo: la «MMC» ha esaminato la
concorrenza esistente nel 1997 nel mercato di cui trattasi ed ha redatto un
rapporto intitolato Foreign package holidays: a report on the supply in the
UK of tour operators' services and travel agents' services in relation to
foreign package holidays (in prosieguo: il «rapporto della MMC»). Essa
sostiene che la MMC in tale rapporto è giunta alla conclusione che la
situazione in tale mercato era sufficientemente concorrenziale.
94.
La Commissione sostiene che la
situazione del mercato è notevolmente cambiata dopo la redazione del rapporto
della MMC nel 1997, non solo a causa dell'aumento dell'integrazione verticale
dei principali operatori, come asserisce laricorrente, ma anche a motivo
dell'importante concentrazione orizzontale che si è prodotta.
95.
Ai punti 128-134 della Decisione la
Commissione prende in considerazione, come indizio di una tendenza alla
costituzione di una posizione dominante collettiva, le integrazioni orizzontali
e verticali che hanno caratterizzato il settore britannico dei pacchetti vacanza
all'estero in questi ultimi anni e che hanno accelerato dopo la pubblicazione
del rapporto della MMC nel dicembre 1997, in particolare a causa del numero di
operatori di medie dimensioni rilevati dai quattro grandi operatori.
96.
Il Tribunale rileva, tuttavia, che
un attento esame di tali integrazioni mostra che le acquisizioni di tour
operator, di compagnie aeree e di agenzie di viaggio da parte degli operatori
principali, richiamate al punto 134 della Decisione, non comportano all'interno
del mercato cambiamenti di importanza tale da inficiare, nel 1999, le
conclusioni tratte dalla MMC, alla fine del 1997, sulla concorrenza in tale
mercato, e che, perciò, tali acquisizioni non potevano essere considerate un
indizio dell'esistenza di una tendenza alla costituzione di una posizione
dominante collettiva.
97.
Infatti, anzitutto, si deve
constatare che, come ha rilevato la ricorrente, la MMC ha ritenuto nel suo
rapporto pubblicato nel 1997 che il settore dei pacchetti vacanza all'estero
fosse un settore dinamico, in cui la concorrenza era forte e in cui gli ostacoli
all'ingresso nel mercato non erano rilevanti. Essa è giunta a tale conclusione
dopo aver proceduto ad effettuare uno studio particolarmente dettagliato (più
di 300 pagine) della situazione e del funzionamento del settore dei viaggi,
realizzato nel corso di dodici mesi di ricerca in base ad un gran numero di dati
e di pareri provenienti da tutte le parti presenti nel settore delle vacanze
all'estero vendute nel Regno Unito. Al fine di predisporre il suo rapporto la
MMC ha commissionato quattro indagini di mercato presso consulenti esterni ed il
rapporto è stato redatto nel novembre 1997, ossia solo un anno e mezzo prima
che la Commissione esaminasse tale mercato nell'ambito dell'operazione
notificata.
98.
Più precisamente, al punto 1.6 del
suo rapporto, la MMC si è espressa nei seguenti termini:
«Il settore viaggi è lungi dall'essere rimasto statico nel
corso degli ultimi dieci anni e il quadro continua a modificarsi, con una
tendenza ad una integrazione verticale sempre maggiore. Di tutti i principali
protagonisti descritti nella nostra indagine del 1986 sui pacchetti vacanza
all'estero, solo la Thomson ha conservato una posizione preminente. Abbiamo
raccolto un gran numero di prove che la concorrenza in tale settore è forte e
concocordiamo in generale con tale tesi. Benché la concentrazione sia aumentata
nel corso degli ultimi cinque anni, essa non si colloca ad un livello
particolarmente elevato. I profitti considerati su base annua non sono
eccessivi. Gli attori compaiono e scompaiono. Non ci sono ostacoli rilevanti
all'ingresso nel mercato dei tour operator o nel mercato delle agenzie di
viaggio».
99.
La Commissione non ha messo in
discussione tale analisi nella Decisione, mentre cita a più riprese le
valutazioni fatte dalla MMC in tale rapporto a proposito di altre questioni
(punti 9, 11, 47, 70, 76, 81, 114, 115, 123, 128, 129, 131, 133 e 134 della
Decisione). Ne consegue che essa non contesta le conclusioni della MMC per
quanto riguarda la connotazione di tale mercato, nel 1997, come mercato
fortemente concorrenziale.
100.
La Commissione fa tuttavia valere
(Decisione, punto 123) che le condizioni della concorrenza in tale mercato non
sono mutate in modo rilevante dal 1997, a seguito, in particolare, dell'aumento
della concentrazione e della integrazione verticale verificatesi nello stesso,
come illustrato al punto 134 della Decisione. A tale proposito la Commissione
sostiene che l'eliminazione degli operatori di dimensioni medie rappresenta un
cambiamento sostanziale nella struttura della concorrenza ed aumenta le
possibilità di un comportamento parallelo dei principali operatori.
101.
Si deve tuttavia osservare che le
integrazioni orizzontali e verticali verificatesi nel settore britannico dei
pacchetti vacanza all'estero dalla pubblicazione del rapporto della MMC sono
meno importanti di quanto asserisce la Commissione.
102.
Infatti, per quanto riguarda
l'integrazione orizzontale, risulta dal fascicolo (pagina 33 bis della notifica
dell'operazione alla Commissione, all'allegato 5 del ricorso, punto 4.18 del
rapporto della MMC 1997 e punto 72 della Decisione) che l'evoluzione, tra il
1996 e il 1999, delle quote di mercato della Thomson, della Airtours e della
First Choice, non consente di delineare un notevole rafforzamento delle loro
quote nel mercato del corto raggio. Secondo il grafico che descrive l'evoluzione
delle quote di mercato degli operatori (allegato 5 al ricorso, pagina 33 bis),
verso tutte le destinazioni, le vendite di pacchetti vacanza all'estero della
Thomson, che nel 1996 rappresentavano il 25% delle vendite di pacchetti vacanza
all'estero, nel 1998 ne rappresentavano solo il 22%, mentre quelle della
Airtours nel 1996 e nel 1998 rappresentavano il 16% e quelle della First Choice
sono passate dal 10% del 1996 al 9% del 1998. I primi tre operatori attivi nel
1997 rappresentavano quindi il 51% delle vendite di pacchetti vacanza all'estero
nel 1996 ed il 47% nel 1998. Tale valutazione è rinforzata dall'analisi dei
dati relativi alle sole destinazioni a corto raggio. Risulta infatti dal punto
4.18 del rapporto della MMC che, nel 1997, la MMC aveva parimenti esaminato le
quote di mercato degli operatori integrati secondo la definizione stretta del
mercato del prodotto presa in considerazione nella Decisione, poiché
l'interesse di analizzare il mercato anche in base ad una tale definizione era
stato proposto all'epoca dalla Thomas Cook. Orbene, da un'analisi comparativa
delle cifre delle quote di mercato nel 1996 (contenute nel punto 4.18 del
rapporto della MMC) e nel 1998 (contenute nel considerando 72 della Decisione)
risulta che la Thomson è passata dal 33% al 30% o 27%, a seconda della fonte,
che la Airtours è passata dal 20% al 19% o 21%, a seconda della fonte, e che la
First Choice è passata dal 12% al 15% o all'11%, a seconda della fonte. Solo la
Thomas Cook ha conosciuto un notevole aumento delle quote di mercato, passando
dal 6% al 20%.
103.
Ne risulta che l'evento sostanziale
della concentrazione verificatasi nel settore dei pacchetti vacanza all'estero
dopo il 1997 è quello della Thomas Cook, che è passata in alcuni anni dallo
status di piccolo operatore a quello di grande tour operator in seguito a
svariate operazioni di crescita esterna (acquisizione nel giugno 1996 della
Sunword, acquisizioni nel 1998 della Flying Colors, che rappresentava il 3% del
settore dei pacchetti vacanza all'estero, e della Carlson/Inspirations, che
rappresentava dall'1 al 3% del settore) (rapporto della MMC, tabella 4.1, pag.
76; Decisione, punti 131 e 134). Grazie a tale crescita la Thomas Cook è
apparsa, nel 1998, come il quarto grande operatore, integrata verticalmente e,
quindi, meglio piazzata per fare concorrenza agli altri operatori integrati.
Tale circostanza non può essere interpretata come un fattore che dimostra la
mancanza di concorrenza nel mercato.
104.
Fatta eccezione per il caso della
Thomas Cook, le acquisizioni di operatori ai quali si riferisce la Decisione al
punto 134 riguardano essenzialmente l'acquisto di operatori di piccole
dimensioni che non hanno fatto aumentare in modo rilevante la quota di mercato
dei principali operatori nel settore dei pacchetti vacanza all'estero. Perciò
l'eliminazione degli operatori di medie dimensioni che, a parere della
Commissione, ha rappresentato un cambiamento sostanziale nella struttura della
concorrenza aumentando le possibilità di un comportamento parallelo dei
principali operatori, si riduce al fatto della comparsa di un nuovo operatore,
la Thomas Cook, la cui quota di mercato è passata dal 6% al 20%.
105.
Per quanto riguarda il
rafforzamento del grado di integrazione verticale dei grandi operatori, che si
sarebbe parimenti verificato a partire dal 1997, e che rappresenterebbe
anch'esso, a parere della Commissione, un indizio della tendenza del settore
alla costituzione di una posizione dominante collettiva (Decisione, punto 138),
si deve rilevare che la Decisione è priva di coerenza a tale proposito, dato
che si fonda, contemporaneamente, sull'idea che la politica di integrazione
verticale è necessaria per far concorrenza ai grandi tour operator. Così, al
punto 132 della Decisione, la Commissione osserva che la First Choice, nel 1998,
ha adottato una politica di integrazione verticale nella distribuzione allo
scopo di difendersi dalle pratiche commerciali degli altri grandi tour operator,
di non dover più versare loro commissioni e di ottenere informazioni migliori
sulle tendenze del mercato. In realtà tale bisogno di integrazione verticale
attuato dagli operatori costituisce uno degli elementi chiave della conclusione
della Commissione, la quale ha ritenuto che, nella fattispecie, si
verificherebbe una posizione dominante collettiva in particolare per il fatto
che la concentrazione eliminerebbe la First Choice come concorrente nei tre
livelli che compongono la catena di distribuzione (punto 168 della Decisione).
106.
Ne consegue che la Commissione
ammette essa stessa nella Decisione che il rafforzamento del grado di
integrazione verticale costituisce un elemento favorevole alla concorrenza, in
quanto esso aumenta l'efficienza rispettiva e limita l'interdipendenza dei
grandi operatori, i quali privilegiano i propri strumenti di distribuzione a
quelli degli altri operatori principali. La constatazione di talefenomeno di
integrazione verticale dopo la pubblicazione del rapporto della MMC nel 1997 non
può quindi rappresentare contemporaneamente un indizio della tendenza alla
costituzione di una posizione dominante collettiva. Si deve inoltre rilevare che
la MMC ha parimenti analizzato nel suo rapporto la crescente tendenza
all'integrazione verticale ed ha stimato che essa costituisca un fenomeno che ha
le stesse probabilità di stimolare la concorrenza che di frenarla (v. punto
2.193 del rapporto della MMC). La MMC in particolare ha concluso che nel 1997
gli effetti anticoncorrenziali dell'integrazione verticale erano deboli, tenuto
conto del livello di concentrazione del settore.
107.
Ne discende che la Commissione ha
ritenuto a torto che le integrazioni orizzontali e verticali intervenute dopo la
pubblicazione del rapporto della MMC nel 1997 imponessero di scartare le
valutazioni della stessa sul livello di concorrenza che caratterizzava il
mercato di cui trattasi.
108.
Risulta da quanto precede che a
torto la Commissione ha concluso al punto 138 della Decisione che gli elementi
illustrati ai punti 128-137 della stessa «[indicano] che esiste già ora una
tendenza alla costituzione di una posizione dominante collettiva sul mercato in
causa (specialmente per quanto riguarda la definizione della capacità)».
ii) Sulla valutazione della volatilità delle quote di
mercato storiche
109.
La ricorrente fa poi valere, come
prova dell'esistenza di un mercato concorrenziale, il fatto che, in passato, le
quote di mercato dei principali operatori sono state volatili, dinamiche e
variabili.
110.
Secondo la Commissione nessuna
volatilità di questo tipo è stata osservata recentemente nel mercato di cui
trattasi. Essa sottolinea che i cambiamenti delle quote di mercato dei grandi
operatori ricordati dalla ricorrente risultano dalle acquisizioni da essi
effettuate e non sono perciò la conseguenza delle loro prestazioni nel mercato.
Orbene, se si prescinde da tali acquisizioni, le quote di mercato dei principali
operatori non sarebbero affatto mutate nel corso degli ultimi anni, il che
consentirebbe di pensare che la crescita organica è difficile (Decisione, punto
128 e nota a pie di pagina n. 86).
111.
Si deve rilevare che, nel contesto
della caratterizzazione di una posizione dominante collettiva, la stabilità
delle quote di mercato storiche costituisce un elemento favorevole allo sviluppo
di una tacita collusione, in quanto essa facilita la divisione del mercato al
posto di una concorrenza accanita, dato che ciascun operatore fa riferimento
alla quota di mercato di cui dispone storicamente per fissare la sua produzione
in proporzione alla stessa.
112.
Nel caso in esame la constatazione
della Commissione secondo cui l'evoluzione delle quote di mercato della Thomson,
della Airtours, della Thomas Cook e della First Choice è rimasta stabile nel
corso degli ultimi cinque anni si fonda sulpostulato secondo cui la crescita
esterna non dev'essere presa in considerazione. La Commissione ritiene che,
qualora i mutamenti nella ripartizione delle quote di mercato risultino
principalmente dall'acquisizione di concorrenti, i «contingenti» da attribuire
possano venir determinati sommando le quote di mercato dell'acquirente e della
società acquisita e che, pertanto, il problema degli operatori che cercano di
allineare le loro quote di mercato sui massimi raggiunti nel passato non si
pone.
113.
Tuttavia l'esclusione della
crescita esterna nella determinazione della volatilità delle quote di mercato
non è giustificata dalle circostanze del caso in esame, in quanto il mercato di
cui trattasi, le dimensioni ed il livello di integrazione verticale delle
imprese costituiscono importanti fattori concorrenziali (v., in particolare,
punti 73, 75, 77, 78, 99, 100, 114 e 115 della Decisione). Infatti, stando così
le cose, le numerose acquisizioni effettuate in passato dai grandi operatori,
sia prima che dopo la pubblicazione del rapporto della MMC, possono venir
interpretate come il segno di una concorrenza notevole tra tali operatori, che
moltiplicano le acquisizioni per evitare di essere distanziati dai loro
concorrenti principali su punti essenziali per poter approfittare pienamente
delle economie di scala.
114.
Inoltre il postulato di non
prendere in considerazione la crescita esterna è contraddetto nel caso in esame
da varie osservazioni fatte dalla Commissione stessa nella Decisione, che
lasciano intendere, contrariamente a quanto essa sostiene nelle sue comparse,
che un'operazione di acquisizione effettuata da uno dei grandi operatori non
comporta, agli occhi degli altri tour operator, la somma aritmetica delle quote
di mercato dell'acquirente e della società acquisita, ma una reazione
concorrenziale da parte loro.
115.
La Decisione rileva così al punto
137 che: «[q]uando, nell'aprile di quest'anno, è stata resa pubblica l'offerta
di acquisto lanciata da Airtours su First Choice, l'annuncio di Thomson della
sua intenzione di difendere la propria quota di mercato ha immediatamente
determinato, il giorno stesso dell'annuncio, una caduta del 9% del corso delle
azioni di Thomson per timore che la società si sarebbe lanciata in una guerra
dei prezzi e i dirigenti di Thomson sono stati costretti a compiere notevoli
sforzi per convincere gli investitori istituzionali che l'annuncio era stato
frainteso e che essi non avevano intenzione di immettere ulteriore capacità sul
mercato, ma solo di recuperare la capacità che sarebbe stata liberata da
Airtours/First Choice a seguito della concentrazione».
116.
Parimenti la Decisione osserva al
punto 145 che «è apparentemente opinione diffusa nel settore che tutte le
concentrazioni determinino una temporanea perdita di quote di mercato per le
parti in causa, in seguito alla defezione di taluni clienti e fornitori per via
dell'eliminazione dei doppioni di offerte dai loro programmi». Tali
anticipazioni sono confermate dall'esame dei documenti prodotti dalla ricorrente
circa l'evoluzione delle quote di mercato storiche (allegato 6 alla replica,
pagina 2, v. anche la tabella sull'evoluzione delle quote di mercato dei
touroperator, pagina 8 del ricorso). In tal modo, a seguito dell'acquisizione
nel 1989 della Horizon da parte della Thomson, la quota di mercato del nuovo
gruppo avrebbe dovuto essere del 32% (25% per la Thomson e 7% per la Horizon)
mentre essa è rapidamente ridiscesa sul 25% circa.
117.
Orbene, si deve constatare che
dall'analisi dei dati desumibili dagli atti risulta che, come la ricorrente ha
sostenuto senza essere contestata dalla Commissione, le quote di mercato dei
principali operatori per quanto riguarda i pacchetti vacanza all'estero,
compresa la crescita esterna, variano notevolmente. La tabella delle quote di
mercato dei tour operator presentata dalla ricorrente nel formulario di notifica
(ripreso alla pagina 8 del ricorso) consente di constatarlo. Così, nel 1990, la
quota di mercato della Thomson era del 21,81%, quella della First Choice del
5,82%, quella della Airtours del 4,27% e quella della Thomas Cook del 2,13%. Nel
1994 la quota di mercato della Thomson era del 23,13%, quella della Airtours del
15,52%, quella della First Choice del 5,88% e quella della Thomas Cook del
2,41%. In seguito, nel 1988, la quota di mercato della Thomson era del 19,28%,
quella della Airtours del 14,26%, quella della First Choice del 7,47% e quella
della Thomas Cook dell'11,38%.
118.
Ne consegue che la Commissione ha
ritenuto a torto che le quote di mercato risultanti dalle acquisizioni non
andassero prese in considerazione stimando, di conseguenza, che l'evoluzione
delle quote di mercato dei principali operatori fosse rimasta stabile nel corso
degli ultimi anni.
119.
Per quanto infine ancora riguarda
la concorrenza esistente nel mercato di cui trattasi si deve aggiungere che la
ricorrente ha affermato, senza essere contestata dalla Commissione, che le
prestazioni dei principali tour operator sono suscettibili di essere diverse
nella stessa stagione (con perdenti e vincenti) e possono, inoltre, variare da
una stagione all'altra. Tale circostanza dev'essere interpretata come un indizio
che il mercato è concorrenziale e depone, di conseguenza, contro l'esistenza di
un'eventuale posizione dominante collettiva.
iii) Conclusione sulla valutazione della concorrenza
esistente tra i principali tour operator
120.
Da quanto precede risulta che la
Commissione ha commesso errori di valutazione nella sua analisi della
concorrenza esistente nel mercato di cui trattasi prima della notifica. Da un
lato essa non fornisce una sufficiente dimostrazione giuridica della sua
valutazione secondo cui in tale settore già esisteva una tendenza alla
costituzione di una posizione dominante collettiva e, quindi, alla restrizione
della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la fissazione della capacità.
D'altra parte essa non ha tenuto conto, come doveva, del fatto che, in passato,
le quote di mercato dei principali operatori sono state volatili e che tale
volatilità è un indizio dell'esistenza di un mercato concorrenziale.
b) Sulla valutazione dell'evoluzione passata e prevedibile
della domanda, della sua volatilità e del livello di trasparenza esistente nel
mercato
121.
La Decisione illustra nella parte
intitolata «Caratteristiche del mercato (posizione dominante oligopolistica)»
(punti 87-127) una serie di caratteristiche che, secondo la Commissione, rendono
il mercato di cui trattasi propizio alla comparsa di un oligopolio dominante. Si
tratta, in particolare, dell'omogeneità del prodotto, della bassa crescita
della domanda, della bassa sensibilità della domanda ai prezzi, della
similitudine delle strutture di costo dei principali fornitori, dell'elevata
trasparenza, dell'interdipendenza e dei legami commerciali tra i maggiori
fornitori, dei consistenti ostacoli all'ingresso di nuovi operatori e del basso
potere d'acquisto dei consumatori. Secondo la Decisione (punto 87), tali
caratteristiche già esistono e continueranno ad esistere se l'operazione
prospettata sarà realizzata.
122.
La ricorrente contesta le
valutazioni che hanno portato la Commissione a ritenere che tali caratteristiche
già esistessero nel mercato di cui trattasi e che esse lo rendessero propizio
alla comparsa di un oligopolio dominante in caso di realizzazione
dell'operazione prospettata. Essa fa valere in particolare che il tasso di
crescita della domanda ed il suo livello di volatilità nel mercato di cui
trattasi nonché il livello di trasparenza esistente nel mercato costituiscono
nel caso in esame elementi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Commissione, rendono più difficile la creazione di una posizione dominante
collettiva.
i) Sulle valutazioni relative alla debole crescita della
domanda
123.
La ricorrente fa valere, in
sostanza, che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo che
la crescita della domanda sia complessivamente debole, mentre i dati comunicati
nell'ambito del procedimento amministrativo ed il fatto che la crescita della
domanda sia più rapida di quella del prodotto interno lordo dimostrano il
contrario.
124.
Ai punti 92 e 93 della Decisione la
Commissione presenta le sue valutazioni sul livello di crescita della domanda
nel mercato di cui trattasi.
125.
Al punto 92 la Commissione afferma
che: «[u]n recente studio condotto per uno dei principali tour operator, al
quale è stato fatto riferimento nelle risposte alle richieste di informazioni
della Commissione, (...) [ha] osservato che il tasso medio di crescita annuo
globale (3-4% nel decennio considerato) era alquanto basso». Vi si dice anche
che «[s]ulla base di diverse previsioni relative al settore, per i prossimi due
anni ci si attende una crescita della domanda vicina allo zero, anche se con
qualche prospettiva di ripresa per il futuro».
126.
In seguito, al punto 93, la
Commissione afferma, «sulla base dell'indagine condotta nel caso in questione»
di essere giunta alla conclusione che «la crescita complessiva della domanda
sul mercato dei pacchetti a corto raggio continuerà ad essere contenuta, come
negli anni Novanta». Infine, concludendo, la Commissione «ritieneche la
crescita del mercato non sarà probabilmente tale da stimolare la concorrenza
nel prossimo futuro».
127.
Il Tribunale constata che le
valutazioni della Commissione si fondano tuttavia su una valutazione incompleta
ed erronea dei dati che gli sono stati comunicati nell'ambito del procedimento
amministrativo.
128.
In primo luogo, si deve rilevare
che in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento con la quale il
Tribunale le ha chiesto la produzione dello studio cui essa si riferisce al
punto 92 della Decisione, la Commissione ha precisato di non aver mai avuto a
disposizione l'integralità di tale studio in sede di procedimento
amministrativo e di poterne trasmettere al Tribunale solo un estratto, che era
stato allegato da un tour operator ad una risposta ad una domanda di
informazioni. Tale estratto si compone di un'unica pagina di un documento
intitolato «Forecasting Holiday Demand» predisposto da Ogilvy & Mather in
data sconosciuta.
129.
Secondo tale estratto «[i] mercato
britannico delle vacanze all'estero è aumentato massicciamente nel corso degli
ultimi 20 anni. Secondo il British National Travel Survey (BNTS) i britannici
hanno effettuato quasi 30 milioni di vacanze all'estero (di più di 4 notti),
ossia più del triplo delle cifre del 1978. Nell'ultimo decennio il mercato è
aumentato in media del 3,7% annuo». L'estratto precisa parimenti, per quanto
riguarda la volatilità della domanda, che «[s]e la crescita di base del
mercato è stata costante, il tasso di crescita annuo è lungi dall'essere
rimasto costante. Tassi di crescita annui del 10% o più sono stati rapidamente
seguiti da notevoli contrazioni»; che «non solo [l]a domanda di vacanze è più
volatile del prodotto interno lordo e del livello delle spese a lungo termine
dei consumatori, ma inoltre che essa non coincide del tutto con il ciclo
economico (per esempio, il mercato è cresciuto di più del 10% durante la
recessione del 1980 e 1981)»; o ancora che «la volatilità della domanda fa sì
che la previsione di volumi di domanda sia altamente problematica».
130.
Orbene, da una semplice analisi di
tale documento risulta che la Commissione ne ha effettuato una lettura erronea.
In tal modo, al punto 92 della Decisione, essa dichiara che «[è] stato inoltre
osservato [it also noted] che il tasso medio di crescita annuo globale (...) era
alquanto basso», mentre nessuna indicazione in tal senso è data nell'estratto
comunicato al Tribunale. Al contrario la Commissione ha ignorato l'accento messo
dall'autore dell'estratto sull'aumento massiccio delle vendite di vacanze
all'estero nel corso degli ultimi 20 anni. Ne consegue che la Commissione ha
interpretato tale documento senza rispettarne il tenore letterale e la sua
portata finalistica, proprio mentre decideva di prenderlo in considerazione come
un documento essenziale nella sua valutazione secondo cui il tasso di crescita
di tale mercato è stato contenuto negli anni Novanta e che continuerà ad
esserlo (Decisione, punto 93).
131.
In secondo luogo da tali passaggi
della Decisione (punti 92 e 93) risulta che la Commissione non ha tenuto conto
dei tassi di crescita della domanda nel corsodegli ultimi due anni precedenti la
notifica, il 1997 ed il 1998, che pure si sono dimostrati essere importanti
punti di riferimento in quanto gli effetti dell'episodio del 1995 erano già
stati assorbiti dal mercato. Orbene, dai dati contenuti nel volume 4 del
rapporto 1998 del British National Travel Survey (del mese di febbraio 1999),
trasmesso come allegato 9 del formulario di notifica della ricorrente, risulta
che il settore delle vacanze all'estero ha conosciuto una forte crescita su
tutto il decennio e, quindi, anche nel corso degli ultimi anni. Si desume
infatti dal contenuto della pagina 113 ( e dalla tabella di pagina 112) che il
numero di partenze per le vacanze all'estero è passato da 21 milioni nel 1989 a
29,25 milioni nel 1998 (vale a dire un aumento superiore al 39,2% per l'ultimo
decennio). Dopo la crisi del 1995, a motivo della quale il numero di soggiorni
all'estero è passato dai 26 milioni del 1995 ai 23,25 milioni del 1996 (vale a
dire un decremento di quasi il 10,5%), il numero di soggiorni all'estero è
passato da 23,25 milioni a 27,25 milioni nel 1997 (ossia un aumento superiore al
17,2%) e da 27,25 ai 29,25 milioni nel 1998 (ossia un aumento superiore al
7,3%). Per quanto riguarda quest'ultimo anno si dice espressamente che si tratta
proprio di una vera crescita e non di uno scarto dovuto alla prassi abituale di
arrotondare le cifre qualora i cambiamenti da un anno all'altro siano minimi. La
circostanza che tali dati riguardino anche i pacchetti vacanza a lungo raggio
non mette in discussione il loro valore probatorio della tendenza ad una
crescita sostenuta, in quanto tale tipo di vacanza ha rappresentato negli ultimi
anni solo un quinto del totale (v. pag. 116 del rapporto del British National
Travel Survey).
132.
La Commissione ha ignorato tali
dati nelle sue stime del livello di crescita del mercato di cui trattasi; in
compenso essa ha fatto riferimento alla tendenza per i prossimi due anni,
evidenziando al punto 92 della Decisione che «[s]ulla base di diverse
previsioni relative al settore, per i prossimi due anni ci si attende una
crescita della domanda vicina allo zero, anche se con qualche prospettiva di
ripresa per il futuro». Interrogata su questo punto in sede di udienza la
Commissione ha risposto che tale valutazione si fondava su uno studio
econometrico presentato in sede di procedimento amministrativo in risposta ad
una domanda di informazioni. Si deve osservare che né gli autori di tale studio
econometrico, né la sua natura, né il contesto nel quale esso è stato
presentato sono stati citati nella Decisione. Si deve aggiungere infine che tale
valutazione di un tasso di crescita prossimo allo zero è contraddetta al
successivo punto della Decisione (punto 93) in cui la Commissione stessa «riconosce
che il mercato dei pacchetti per vacanze all'estero a corto raggio continuerà
probabilmente a registrare una crescita» e che «[è] anche possibile che il
mercato cresca ad un ritmo leggermente maggiore rispetto alla crescita del PIL
nel suo complesso per via dell'aumento dei periodi di ferie e della ricchezza
generale».
133.
Risulta da quanto precede che la
Commissione ha dato un'interpretazione scorretta dei dati relativi alla crescita
della domanda di cui essa disponeva, ignorando che tale mercato è stato
caratterizzato da una netta tendenza ad una considerevole crescita durante tutto
l'ultimo decennnio, nonostante la volatilità della domanda da un anno
all'altro, e che la domanda è cresciuta ad un ritmo sostenuto in particolarenel
corso degli ultimi anni. In un tale contesto di crescita, e non avendo
presentato elementi più precisi per dimostrare che la tendenza alla crescita
doveva invertirsi negli anni successivi, la Commissione non poteva ritenere che
l'evoluzione del mercato fosse caratterizzata da una crescita debole
costituente, nella fattispecie, un elemento atto a facilitare la creazione di
una posizione dominante collettiva da parte dei tre ultimi grandi tour operator.
ii) Sulle valutazioni circa la volatilità della domanda
134.
La ricorrente sostiene che la
volatilità della domanda rende più difficile la dimostrazione dell'esistenza
di una posizione dominante collettiva in quanto essa immette «rumore» nel
mercato rendendo più difficile la distinzione tra le variazioni della domanda
occasionate dalla volatilità del mercato e gli aumenti di capacità provocati
dagli scarti rispetto alla comune linea d'azione. Una tale impossibilità di
distinguere i due tipi di eventi comporterebbe chiaramente che ogni tentativo di
collusione sarebbe instabile.
135.
La Commissione ammette nella
Decisione che in tale mercato esiste una certa volatilità della domanda
(Decisione, punti 92 e 95). Tuttavia essa fa valere (Decisione, punto 97) che
nel caso in esame detta volatilità non osta alla creazione di una posizione
dominante collettiva, ma, al contrario, «rende il mercato maggiormente soggetto
alla creazione di una simile posizione dominante oligopolistica. Infatti, tale
volatilità, unita al fatto che è più facile aumentare la capacità piuttosto
che diminuirla, implica che criteri di razionalità inducono i maggiori
operatori ad adottare un'impostazione prudente di attesa per quanto riguarda le
decisioni in materia di capacità». Essa aggiunge che «[i]n particolare, la
volatilità della domanda fa sì che sia più razionale limitare la capacità
programmata, per aumentarla semmai in un secondo tempo se ci si trova in
presenza di una domanda particolarmente intensa» e che «[i]n questo modo i
fornitori si tutelano contro una volatilità della domanda tendente al ribasso».
136.
Ad ogni buon conto ai punti 94-96
della Decisione la Commissione contesta gli argomenti sollevati dalla ricorrente
in sede di procedimento amministrativo per quanto riguarda la volatilità della
domanda e le sue cause, che sono connesse al prodotto interno lordo,
all'evoluzione dei gusti dei clienti ed alla variabilità dei costi (incidenza
delle compagnie aeree a basso costo). La Commissione sostiene anche (punto 95)
che «tutti i tour operator risentono degli effetti del ciclo economico e devono
prendere in considerazione la dinamica delle variabili macroeconomiche ai fini
delle loro previsioni». Sarebbe pertanto probabile che tutti i tour operator
effettuino la stessa analisi dell'andamento del mercato.
137.
La Commissione riconosce
(Decisione, punto 96 e note a pié di pagina nn. 73 e 74) che taluni shock
esogeni, come gli attacchi terroristici contro turisti in Egitto o in Turchia
creino scompiglio nella programmazione dei tour operator, ma rifiuta tuttavia di
prenderli in considerazione come elementi atti a rendere più difficile la
comparsa di una posizione dominante collettiva, poiché tali eventi, per loro
naturaeccezionali, non sono propri del mercato dei pacchetti vacanza a corto
raggio ma possono verificarsi in qualsivoglia mercato.
138.
La Commissione riconosce infine che
le osservazioni della ricorrente sulla difficoltà che tale volatilità comporta
per la creazione di una posizione dominante collettiva conforme alla teoria
economica, ma afferma che esse non sono pertinenti nel caso in esame. Secondo la
Commissione, dato che è più facile aumentare la capacità che ridurla, gli
operatori tenderanno ad essere cauti per tutelarsi contro ogni possibile
volatilità. Inoltre sarebbe facile distinguere una riduzione della domanda
rispetto ad un aumento della capacità di un altro operatore, poiché i
comportamenti di quest'ultimo potrebbero essere osservati direttamente.
139.
Si deve rilevare innanzi tutto che,
come riconosce la Commissione, la teoria economica considera che la volatilità
della domanda renda più difficile la creazione di una posizione dominante
collettiva. Viceversa, una domanda stabile e che, perciò, presenta una debole
volatilità, costituisce un elemento pertinente nella caratterizzazione di una
posizione dominante collettiva, in quanto essa rende più agevolmente
individuabili le deviazioni rispetto alla comune linea d'azione (ossia le
truffe) consentendo di distinguere gli adeguamenti di capacità volti a
rispondere alla crescita o alla flessione del mercato volatile.
140.
Nella fattispecie la Commissione
riconosce che il mercato di cui trattasi è caratterizzato da un certo livello
di volatilità della domanda (Decisione, punti 92, 95 e 97). Si deve del resto
rilevare che vari elementi del fascicolo mostrano che il livello di volatilità
di tale mercato è notevole. Così, l'estratto dello studio citato al punto 92
della Decisione illustra che «non solo [l]a domanda di vacanze è più volatile
del prodotto interno lordo e del livello delle spese a lungo termine dei
consumatori, ma inoltre che essa non coincide del tutto con il ciclo economico
(per esempio il mercato è cresciuto di oltre il 10% durante la recessione del
1980 e 1981)» o ancora che «la volatilità della domanda fa sì che la
previsione di volumi di domanda sia più altamente problematica». Parimenti, la
notevole volatilità del mercato è attestata dai dati estratti dal rapporto
1998 del British National Travel Survey. In tal modo, dopo la crisi del 1995, a
motivo della quale il numero dei soggiorni all'estero è passato dai 26 milioni
del 1995 ai 23,25 milioni del 1996 (vale a dire un decremento di quasi il
10,5%), il numero di soggiorni all'estero è passato da 23,25 milioni a 27,25
milioni nel 1997 (ossia un aumento superiore al 17,2%) e da 27,25 milioni a
29,25 milioni nel 1998 (ossia un aumento superiore al 7,3%).
141.
La Commissione sostiene tuttavia
che tale circostanza non sia pertinente nel caso in esame, posto che gli
operatori tendono ad essere cauti per tutelarsi contro ogni possibile volatilità.
142.
Orbene, la Commissione non può
valersi del fatto che, per tutelarsi contro una volatilità della domanda
tendente al ribasso, i tour operator programmino la capacità in modo prudente,
preferendo aumentarla in un secondo tempo se la domanda si dimostra
particolarmente forte (Decisione, punto 97), per negare lapertinenza nel caso in
esame di un fattore importante per caratterizzare una posizione dominante
oligopolistica qual è il livello di stabilità e prevedibilità del mercato di
cui trattasi. Se infatti è pur vero che la cautela inerente al normale
funzionamento del mercato conduce necessariamente a tener conto della necessità
di anticipare al meglio l'evoluzione della domanda, il processo di
programmazione permane difficile, poiché ogni operatore deve anticipare (almeno
18 mesi prima, considerate le peculiarità del mercato) l'evoluzione futura
della domanda, che si caratterizza per la sua notevole volatilità e comporta
perciò una scommessa sul futuro. Per il resto la prudenza degli operatori e la
volatilità della domanda non sono state considerate dalla Commissione tali da
creare un ostacolo al carattere concorrenziale del mercato prima della
realizzazione dell'operazione. Perciò la prudenza non può essere interpretata,
di per sé, come un elemento tendente a caratterizzare una posizione dominante
collettiva invece che come un elemento caratteristico di un mercato
concorrenziale del tipo di quello che esisteva al momento della notifica.
143.
E' infine opportuno rilevare che
gli argomenti esposti dalla Commissione (Decisione, punti 94-96) relativi alle
critiche della ricorrente, non possono essere presi in considerazione.
144.
Per quanto riguarda la volatilità
legata al ciclo economico, la Commissione non può limitarsi a ritenere, come ha
fatto al punto 95 della Decisione, che è «probabile che tutti i tour operator
giungano a conclusioni analoghe in merito all'andamento del mercato», senza
addurre il minimo elemento a sostegno di tale affermazione, mentre la capacità
è fissata inizialmente circa 18 mesi prima dell'inizio della stagione (v. punto
63 della Decisione). In quel momento l'evoluzione delle principali variabili
macro economiche, quali la crescita del prodotto interno lordo, il tasso di
cambio o la fiducia del consumatore non può essere prevista con precisione.
145.
Per quanto riguarda la volatilità
legata agli shock esogeni l'approccio della Commissione, secondo la quale i tour
operator introdurrebbero i dati relativi alla volatilità del mercato nel
calcolo della capacità (Decisione, punto 96 e note a pié di pagina nn. 73 e
74), equivale a fare ciò che essa critica, ossia trasformare tali shock esogeni
in variabili endogene tramite il loro inserimento nella previsione della
domanda. Orbene, non pare che gli operatori agiscano in tal modo. Ne sono
testimoni gli insuccessi della Thomson nel maggio 1999, che avrebbe subito
perdite notevoli a causa dell'impatto della guerra nel Kosovo e delle minacce
terroristiche in Turchia sulle vendite di pacchetti vacanza nel Mediterraneo
orientale mentre la Airtours, dal canto suo, non ne ha sofferto, come ha fatto
valere la ricorrente senza essere contestata dalla Commissione.
146.
Per quanto infine riguarda
l'argomento della Commissione secondo cui, ad ogni buon conto, sarebbe facile
distinguere una diminuzione della domanda rispetto all'aumento della capacità
di un altro operatore, in quanto i comportamenti di quest'ultimo possono essere
osservati direttamente, si deve respingerlo, poiché, perle ragioni esposte di
seguito nell'esame della trasparenza del mercato, un tour operator integrato farà
fatica ad interpretare correttamente le decisioni prese dagli altri tour
operator in materia di capacità.
147.
Risulta da quanto qui sopra esposto
che la Commissione non ha dimostrato che la teoria economica non si applica nel
caso in esame e che essa ha ritenuto a torto che la volatilità della domanda
facilitasse la creazione di un oligopolio dominante da parte degli ultimi tre
tour operator.
iii) Sulla valutazione del livello di trasparenza esistente
nel mercato di cui trattasi
148.
Al punto 102 della Decisione la
Commissione osserva che, per quanto riguarda la trasparenza, «va operata una
distinzione tra il periodo di programmazione e la stagione delle vendite, una
volta che i cataloghi sono stati diffusi», e che, «per i quattro maggiori
operatori integrati la trasparenza del mercato è [però] elevata in entrambi i
periodi».
149.
Ai punti 103, 104 e 105 essa
sostiene che «[d]urante la fase di programmazione, vengono prese le decisioni
fondamentali relative alla capacità per la stagione seguente» e che «[i]n
realtà, per le ragioni esposte di seguito, le decisioni relative alla capacità
dei quattro principali operatori integrati sono trasparenti per ciascuno di tali
fornitori:
- nessuno dei principali tour operator presenta un programma
completamente nuovo da una stagione all'altra. La programmazione di una stagione
futura si basa piuttosto sulle vendite effettuate nella stagione precedente,
aumentate o diminuite in funzione delle previsioni della domanda per la stagione
seguente. Le variazioni rispetto alla stagione precedente sono pertanto
marginali ed il programma di un tour operator non registra di norma cambiamenti
radicali. Di conseguenza, semplicemente sulla base dell'esperienza passata, i
tour operator sanno già in buona parte prima che abbia inizio la programmazione
di una nuova stagione quali saranno le offerte degli altri quattro fornitori
integrati per tale stagione» (Decisione, punto 104);
- ciascuno dei quattro maggiori operatori integrati dispone
di talune informazioni circa i cambiamenti programmati dagli altri tre durante
tale periodo, tenuto conto del fatto che essi usano gli stessi hotel e che
ricorrono alle compagnie aeree degli altri grandi operatori per ottenere o
fornire capacità o per accordarsi su scambi di posti o di slot (Decisione,
punto 105);
- le decisioni di aumentare in modo considerevole la capacità
non potrebbero essere dissimulate, poiché l'acquisto o il leasing di aerei
aggiuntivi è necessariamente portata a conoscenza del pubblico (Decisione,
punto 105).
150.
Al punto 105 della Decisione la
Commissione ritiene che «[p]er tutte le ragioni di cui sopra, ciascuno dei
quattro maggiori operatori integrati sarebbe ad esempio aconoscenza
dell'intenzione di uno degli altri operatori integrati di incrementare il numero
di passeggeri trasportati e quindi il numero di vacanze che potrebbe offrire.
Ognuno dei quattro operatori integrati ha dunque sicuramente la possibilità di
conoscere il numero complessivo di vacanze offerte da ciascuno degli altri».
151.
Al punto 113 della Decisione la
Commissione ne trae la conclusione che, alla luce delle rigidità collegate alle
decisioni relative alla capacità, l'elevato livello di trasparenza renderà «ancora
più probabile una limitazione dell'offerta da parte dei maggiori fornitori ad
un livello che lascerebbe insoddisfatta una percentuale della domanda maggiore
di quanto avverrebbe in un sistema meno trasparente (nel quale vi sarebbe
piuttosto - temporaneamente - un eccesso di offerta, che richiederebbe una
riduzione dei prezzi per vendere l'intera quantità di prodotti) e consentirebbe
agli operatori suddetti di innalzare i prezzi medi al di sopra del livello
concorrenziale».
152.
La ricorrente sostiene che il
mercato di cui trattasi non è trasparente durante il periodo della
programmazione. Essa fa valere, in sostanza, che le decisioni relative alla
capacità complessiva rappresentano in effetti una ampia gamma di decisioni
individuali relative ad ogni destinazione ed a ogni volo programmati e che le
modifiche apportate alla capacità programmata rispetto alla capacità del
passato sono significative e molto difficili da individuare.
153.
Essa ritiene che il mercato di cui
trattasi non sia trasparente neppure durante il periodo delle vendite. Essa
sostiene, in sostanza, che la trasparenza della capacità non può essere
ipotizzata senza tener conto della trasparenza dei prezzi, e che la Commissione
non ha capito la natura delle informazioni disponibili sui sistemi informatici
di prenotazione delle vacanze.
154.
La Commissione riconosce che,
durante il periodo di programmazione, le decisioni in materia di capacità non
sono completamente trasparenti, pur ricordando le varie possibilità di ottenere
le informazioni riportate nella Decisione (punti 104 e 105) per quanto riguarda
i quattro grandi tour operator.
155.
Per quanto riguarda la trasparenza
dei prezzi durante la stagione delle vendite la Commissione sostiene che essa
non ha alcuna importanza, poiché il fattore concorrenziale determinante nel
mercato di cui trattasi non è il prezzo ma la capacità. Essa tuttavia aggiunge
che durante tale stagione la trasparenza in materia di capacità complessiva è
praticamente totale poiché ciascun operatore può calcolare le capacità dei
suoi concorrenti sulla base delle offerte che essi presentano nei rispettivi
cataloghi ed anche dei loro programmi precedenti.
156.
Preliminarmente si deve ricordare
che il fatto che un mercato sia sufficientemente trasparente per consentire a
ciascun membro dell'oligopolio di conoscere i comportamenti degli altri facilita
la creazione di una posizione dominante collettiva.
157.
Si deve anzitutto osservare che,
nel caso in esame, la tesi della Commissione consiste nel sostenere che oggetto
del tacito coordinamento che caratterizza la posizione dominante collettiva non
è il prezzo, ma la capacità offerta sul mercato, e che, come essa rileva al
punto 103 della Decisione, le decisioni fondamentali relative alla capacità per
la stagione seguente sono prese durante il periodo della programmazione. Al
punto 63 della Decisione la Commissione riconosce essa stessa che «una volta
iniziato il periodo delle prenotazioni (cioè più o meno dall'estate 1999 per
le partenze dell'estate 2000) la possibilità di apportare modifiche è molto
ridotta a causa della rigidità di molti impegni assunti con i fornitori e dei
problemi legati alla modifica delle date, dei voli, degli alberghi ecc. dei
clienti che hanno già prenotato». Essa osserva (punto 62 della Decisione) che
la Airtours riconosce che durante questo periodo un aumento massimo della
capacità del 10% è possibile.
158.
Tale approccio è corroborato dalle
affermazioni della Commissione, laddove, rispondendo (punto 108 della Decisione)
all'argomentazione della ricorrente secondo la quale, posto che ciascuno dei
grandi tour operator integrati deve gestire varie migliaia di prezzi diversi a
causa delle numerose formule proposte, un coordinamento tacito di tutti questi
prezzi sarebbe impossibile, essa fa notare di non ritenere che nel caso in esame
sia necessario un coordinamento sul livello dei prezzi per creare una posizione
dominante collettiva. Essa aggiunge:
«[D]urante la stagione delle vendite vi è uno scarso
incentivo per qualunque operatore integrato a ridurre i prezzi al fine di
conquistare quote di mercato, le quali dipendono dalla capacità offerta.
Pertanto, gli operatori non hanno alcun bisogno di adottare tacitamente un
comportamento collusivo in relazione a migliaia di prezzi. In effetti, questo
punto è stato confermato dai consulenti economici di Airtours: Una volta
determinata la capacità, il comportamento degli operatori in materia di prezzi
non è direttamente pertinente ai fini della posizione dominante collettiva,
vale a dire dell'esercizio congiunto del potere di mercato».
159.
Ne consegue che nel caso in esame
si deve anzitutto stabilire se ognuno dei grandi tour operator possa o meno
conoscere, con un sufficiente grado di certezza, allorché, durante il periodo
della programmazione, prende le proprie decisioni fondamentali in materia di
capacità, quelle dei principali concorrenti. Solamente se la trasparenza è
sufficiente egli sarà in grado di stimare la capacità complessiva decisa dagli
altri membri dell'asserito oligopolio e potrà quindi sapere che, programmando
la sua capacità in un determinato modo, esso adotta la loro stessa linea
d'azione e sarà in tal modo incentivato a farlo. Il livello di trasparenza è
parimenti importante per consentire, in seguito, a ciascun membro
dell'oligopolio di individuare le variazioni effettuate dagli altri in materia
di capacità, di distinguere le deviazioni rispetto alla linea comune di azione
dai semplici aggiustamenti logici all'evoluzione volatile della domanda e,
infine, di stabilire se si deve agire di conseguenza sanzionando le eventuali
deviazioni.
160.
Orbene, dalle risposte della
ricorrente (punto B.1 ed allegati 5-8) ad una misura di organizzazione del
procedimento adottata dal Tribunale risulta che ladeterminazione della capacità
per ciascuna stagione non è un esercizio automatico di semplice riporto della
capacità da un anno all'altro, facile da prevedere per gli altri tour operator,
ma che, al contrario, essa comporta per ciascun grande operatore un compito
molto complesso che solo entro certi limiti tiene conto dei dati storici e che
ciascun operatore effettua fondandosi principalmente su una valutazione
soggettiva, in base ad una moltitudine di variabili e fattori.
161.
In particolare l'esame di tali dati
mostra che il ciclo di programmazione non è un semplice concatenamento da un
anno all'altro. Ad esempio, per la stagione estiva 1999 («anno N»), che va da
maggio ad ottobre 1999, la programmazione della capacità inizia circa 18 mesi
prima, in ottobre o novembre 1997 («anno N-2»). Durante la fase principale di
programmazione, che sfocia nella prima pubblicazione del catalogo in aprile o
maggio 1998 («anno N-1»), i tour operator hanno perciò a loro disposizione i
dati relativi ai risultati della stagione estiva 1997 («anno N-2») e taluni
dati relativi alla futura stagione estiva 1998 («anno N-1»). In tale contesto
cronologico la programmazione della capacità complessiva è funzione di
considerazioni generali e specifiche affinate nel corso degli anni. Le
considerazioni generali («top-down considerations») tengono conto dei
principali fattori che influenzano la domanda di vacanze, quali l'attività
economica, i tassi di cambio, e la fiducia dei consumatori. La considerazioni
specifiche («bottom-up considerations») si fondano sull'analisi
particolareggiata delle offerte esistenti di prodotti in base, ad esempio,
all'esame dei margini lordi e netti per volo o per singolo alloggio di questa o
quella destinazione. A tale riguardo si esaminano ciascun volo (in funzione
degli aeroporti di partenza e di arrivo e degli slot orari), la destinazione ed
il prodotto disponibile, la richiesta da parte dei consumatori di particolari
tipi di vacanze, al fine di predisporre l'offerta complessiva di pacchetti
vacanza all'estero a corto raggio. Tale offerta è anche completata dalle
offerte di prodotti nuovi creati dalla ricorrente.
162.
La ricorrente ha precisato che,
tenuto conto della natura deperibile dei prodotti interessati, essa tende a
privilegiare, al momento della programmazione, l'analisi dei fattori macro
economici o considerazioni specifiche relative al costo e al margine rispetto
all'esame del livello della domanda passata, perché tali elementi sono più
atti ad incidere sui redditi disponibili e sulla futura domanda rispetto alle
prestazioni antecedenti (vendite realizzate e previste negli anni N-2 ed N-1),
le quali sarebbero, comunque, parimenti prese in considerazione nella
programmazione per la stagione estiva dell'anno N, in quanto esse mostrino i
punti forti e quelli deboli dell'offerta esistente nonché gli aspetti di
quest'offerta che possono essere migliorati.
163.
In termini statistici la tabella
trasmessa dalla ricorrente (allegato 7 della sua risposta) relativa al confronto
tra le previsioni di vendita reali della sua principale filiale nel Regno Unito,
la Airtours Holidays Ltd., nel corso del periodo 1996-2000, consente di
constatare gli scarti tra la capacità prevista per l'anno in corso di
programmazione (anno N), la capacità stimata per l'anno N-1 (la cui stagione
delle vendite è già cominciata) e la capacità venduta nel corso dell'anno N-2
(poiché lastagione è già terminata). Tale tabella mostra che la capacità
programmata per l'anno N dalla Airtours Holidays Ltd. presenta considerevoli
differenze rispetto alla capacità stimata per l'anno N-1 (dal +7,5% al +11,2% a
seconda dell'anno N previsto) o alla capacità venduta nel scorso dell'anno N-2
(dal +7,5% al +18,6% a seconda dell'anno N previsto). A titolo di raffronto,
esse rappresentano un aumento della capacità da due a tre volte superiore alla
crescita annua media della domanda complessiva nel mercato (tra il 3 ed il 4%)
considerata dalla Commissione al punto 92 della Decisione.
164.
Da quanto precede risulta che in
sostanza l'iter di programmazione non consiste semplicemente a riportare la
capacità stimata o venduta in passato, ma mira a cercare di anticipare
l'evoluzione della domanda a livello sia macro economico sia micro economico.
165.
Alle considerazione appena esposte
si devono aggiungere le difficoltà pratiche, evidenziate dalla ricorrente, che
fanno si che sarà molto complicato conoscere la capacità prevista da ciascuno
degli altri grandi tour operator nel corso del periodo di programmazione, in
quanto le loro decisioni relative alla capacità complessiva per una stagione
determinata risultano dall'aggregato di numerose decisioni individuali prese per
ciascuna destinazione e per ciascun volo e mutevoli da una stagione all'altra.
166.
La ricorrente ha infatti fatto
valere senza essere contestata dalla Commissione che essa serve circa 50
destinazioni in partenza da 21 aeroporti situati nel Regno Unito, ciò che
rappresenta più di mille combinazioni e che essa le modifica notevolmente da
una stagione all'altra. Per l'estate 1999 l'Airtours ha in tal modo aumentato
del 19% la sua capacità su Fuerteventura, riducendo al contempo per tale
destinazione la sua capacità in partenza da Manchester del 13%, mentre la
capacità in partenza da Cardiff è stata aumentata del 42%. Parimenti la
capacità della Airtours su Minorca è stata ridotta del 9%, con una riduzione
per tale destinazione della capacità in partenza da Manchester del 33% ed un
aumento della capacità in partenza dagli aeroporti scozzesi del 25%. A titolo
di esempio, la categoria «tre stelle/pasti esclusi» che costituisce la gran
maggioranza dei pacchetti vacanza a corto raggio secondo la Decisione (punto
90), contiene differenze a seconda dell'aeroporto e della data di partenza,
della durata delle vacanze o ancora della destinazione. Si deve rilevare, a tale
proposito, che l'argomento secondo cui il viaggio aereo rappresenta una costante
per la quale esistono poche differenze (Decisione, punto 90) non rimette in
discussione il fatto che le decisioni relative alla capacità aerea vengano
prese aeroporto per aeroporto e volo per volo.
167.
Così, contrariamente a quanto
suggerisce la Commissione, le decisioni in materia di capacità non consistono
semplicemente nell'aumentare o diminuire l'offerta complessiva di capacità
senza tener conto delle differenze tra le varie categorie di pacchetti vacanza,
che si differenziano per la destinazione, la data di partenza, l'aeroporto di
partenza, il tipo di aereo, il tipo e la qualità dell'alloggio, la durata del
soggiorno e, infine, per il prezzo. Per poter sviluppare tali pacchetti vacanza
itour operator devono prendere in considerazione un insieme di variabili quali
la disponibilità alberghiera nelle diverse destinazioni e le disponibilità di
posti in aereo, nelle varie date e stagioni dell'anno. Come ha sostenuto la
ricorrente, le decisioni sulla capacità devono essere perciò prese a livello
«micro».
168.
L'approccio complessivo adottato
dalla Commissione (punti 88-91 della Decisione) che consiste nel dire che quanto
importa è il numero totale di pacchetti vacanza proposti da ogni operatore,
incontra così notevoli difficoltà sul piano pratico dato che, per conoscere la
capacità complessiva, nei limiti in cui essa rappresenta un insieme eterogeneo
di decisioni specifiche, è necessario poter identificare tali decisioni.
169.
Ne consegue che, a prima vista, la
complessità del procedimento di programmazione della capacità, di sviluppo del
prodotto e della sua commercializzazione costituisce un ostacolo maggiore ad
ogni tentativo di coordinamento tacito. Infatti, per quanto riguarda il mercato
in cui la domanda è complessivamente crescente, ma volatile da un anno
all'altro, un tour operator integrato avrà difficoltà ad interpretare
correttamente le decisioni prese dagli altri operatori in materia di capacità
riguardante le vacanze che si effettueranno un anno e mezzo dopo.
170.
Tuttavia, malgrado il fatto che la
decisione relativa alla capacità sia presa da ogni operatore in base ad un
insieme eterogeneo di considerazioni, si deve ancora esaminare se, in pratica,
al momento di determinare la sua capacità complessiva, ciascun membro
dell'oligopolio possa conoscere «il livello globale della capacità (numero di
vacanze) offerta dai singoli tour operator integrati».
171.
La Commissione afferma al punto 105
della Decisione che «[o]gnuno dei quattro operatori integrati ha dunque
sicuramente la possibilità di conoscere il numero complessivo di vacanze
offerte da ciascuno degli altri [durante il periodo della programmazione]» e
che le modifiche che sono apportate da ciascun grande operatore in tale fase
possono essere individuate dagli altri grandi operatori attraverso i loro
contatti con gli hotel o le loro discussioni riguardanti i bisogni e le
disponibilità di posti in aereo al fine di ottenere o di fornire capacità o
trattare scambi di posti o di slot.
172.
La Commissione non riesce tuttavia
a provare tali affermazioni.
173.
In primo luogo la Decisione non
consente di misurare la portata delle informazioni che un tour operator
integrato è in grado di ottenere per il fatto che molti di loro possono essere
in contatto con gli stessi hotel per trattare e prenotare i loro stock di posti
letto. Anche supponendo che i grandi operatori britannici possano effettivamente
offrire gli stessi hotel nei loro pacchetti vacanza, cionondimeno il settore del
turismo alberghiero conta numerosissimi attori, sia sul piano dell'offerta che
su quello della domanda. Esiste perciò una grande probabilità che uno
deigrandi operatori sia presente in un hotel in cui non corre il rischio di
trovare un concorrente. Tale probabilità è rinforzata dal fatto che gli
albergatori preferiscono affittare le loro camere ad almeno due operatori, in
genere di paesi diversi. Tale politica, accennata nella notifica, si spiega con
la volontà dell'albergatore di proteggersi dal rischio connesso ad una
diminuzione della domanda di vacanze offerte da uno di tali clienti o della
domanda di uno di tali paesi.
174.
Ne risulta che la possibilità che
vari tour operator integrati siano in trattative con lo stesso hotel non
contribuisce in modo significativo ad una maggiore trasparenza del mercato nel
momento in cui sono prese le decisioni in materia di capacità.
175.
In secondo luogo la Decisione non
offre nessun particolare sulla portata e sull'importanza delle informazioni
suscettibili di essere ottenute tramite discussioni tra grandi operatori in
relazione ai bisogni ed alle disponibilità di posti in aereo al fine di
ottenere o di fornire capacità o di trattare scambi di posti in aereo o di slot
orari. Infatti, in mancanza di precisazioni su tale punto nella Decisione, non
è assolutamente possibile trarre informazioni utili quanto all'aumento o alla
conservazione della capacità tramite uno scambio di posti in aereo o di slot
orari, in quanto tali scambi dovrebbero in linea di principio effettuarsi sulla
base di un posto contro un altro o di uno slot contro un altro.
176.
Si deve precisare a tale proposito
che nell'ipotesi fatta dalla Commissione, ossia, quella di una situazione di
considerevole riduzione della capacità al di sotto delle stime dell'evoluzione
della domanda i tour operator integrati negozierebbero meno posti in aereo e
meno notti in hotel. Orbene, è probabilmente molto più difficile in genere
scoprire e interpretare le decisioni di riduzione dell'attività rispetto a
quelle che la aumentano e, in un contesto di crescita della domanda, tali
politiche di contenimento sarebbero particolarmente ardue da scoprire. La
ricorrente ha inoltre evidenziato, senza essere contestata dalla Commissione,
che le decisioni di aumentare considerevolmente la capacità ed i corrispondenti
investimenti sono resi pubblici solo dopo che la capacità iniziale è stata
definita, in modo che essi non consentono la precisa individuazione delle
decisioni adottate nel corso del periodo di programmazione. Di conseguenza
l'argomento della Commissione esposto al punto 105 della Decisione secondo cui
l'acquisto o il leasing di aerei supplementari non potrebbe venir dissimulata
poiché le suddette decisioni sono necessariamente portate a conoscenza del
pubblico non può essere preso in considerazione per dimostrare l'esistenza
della trasparenza del mercato per i quattro grandi tour operator nella fase
della programmazione della capacità.
177.
Si deve inoltre osservare che le
decisioni relative all'impiego di flotte aeree intervengono tardivamente nel
periodo di programmazione. Secondo i dati comunicati dalla Airtours nella sua
risposta alla comunicazione degli addebiti è infatti solo a contare dal
dodicesimo mese che precede il lancio della stagione, ossia contemporaneamente
alla pubblicazione del catalogo, che essa prende le prime decisioni relative
all'impiego della sua capacità in posti in aereo. E' solo nel corso dei mesi
successivi che saranno prese le decisioni relative alla capacità
acquisitapresso le compagnie aeree. Perciò le informazioni ottenute nell'ambito
delle discussioni tra i grandi operatori saranno più tardive di quanto non
lasci intendere la Decisione.
178.
Si deve inoltre rilevare che l'Airtours
non dipende in modo significativo dagli altri grandi tour operator per acquisire
posti in aereo, stando ai dati comunicati nell'ambito della notifica. Sembra
infatti che la Airtours non faccia che un minimo appello alle compagnie di voli
charter dei suoi principali concorrenti. In tal modo, da un lato, i principali
fornitori della Airtours Holidays di posti in aereo per l'estate 1998 erano: la
Spanair (27,2% degli acquisti); la Monarch (22%); la Air Europa (21%); la Air
2000, la compagnia aerea della First Choice (9,4%); la Airworld (8,7%),
compagnia aerea della Thomas Cook; la Air Malta (3,8%), e dodici altre compagnie
aeree (7,9%). La Airtours quindi non utilizza, o utilizza molto poco, la
Britannia, compagnia aerea della Thomson Holidays, di cui è noto che vola
principalmente per la casa madre, e ricorre solo marginalmente alle principali
compagnie aeree della First Choice e della Thomas Cook (rappresentando la Air
2000 e la Airworld il 18,1% del totale) (allegato 5 del ricorso, punti 6.94,
6.119 e 6.122, rapporto della MMC, tabella 3.6, pag. 66). D'altra parte i
principali clienti della ricorrente di posti in aereo per l'estate 1998 erano:
la First Choice (Unijet) (circa 68 000 posti); la Monarch (Cosmos) (circa 45 000
posti); la Jet Direct (circa 11 500 posti); la Air Travel Group (circa 10 500
posti); e la Manos (circa 10 500 posti); i posti restanti erano venduti a 20
altri operatori. Si può qui notare, ancora una volta, che la Airtours Holidays
non è, o lo è molto poco, in rapporto con le compagnie aeree della Thomson (la
Britannia) e della Thomas Cook (la Caledonian, la Airworld, la Flying Colours,
la Peach) (allegato 5 del ricorso, punto 6.94 e rapporto della MMC, tabella 3.6,
pag. 66).
179.
Perciò, contrariamente a quanto
sostiene la Commissione, la circostanza che i grandi tour operator siano in
trattative tra loro per ottenere o per fornire capacità o trattare scambi di
posti in aereo o di slot orari non assicura un livello di trasparenza
sufficiente nel momento in cui sono prese le decisioni in materia di capacità.
180.
Si desume da tutto quanto precede
che la Commissione ha ritenuto a torto al punto 102 della Decisione che il
mercato sia molto trasparente per ognuno dei quattro grandi tour operator
integrati durante il periodo della programmazione. Risulta pertanto che essa ha
erroneamente concluso che il livello di trasparenza esistente nel mercato di cui
trattasi fosse una caratteristica che può portare alla creazione di una
posizione dominante collettiva (Decisione, punto 87), senza che si dovesse
esaminare la fondatezza di tali valutazioni sul livello di trasparenza durante
la stagione delle vendite, nei limiti in cui le decisioni fondamentali in
materia di capacità per la stagione successiva sono prese nel corso del periodo
di programmazione e che in seguito le possibilità di incremento sono molto
ridotte.
iv) Conclusioni sulla valutazione dell'evoluzione passata e
prevedibile della domanda, della sua volatilità e del livello di trasparenza
esistente nel mercato
181.
Da quanto precede risulta che la
Commissione non ha esaminato in modo adeguato la concorrenza esistente tra i
principali tour operator al momento della notifica e che essa ha commesso errori
di valutazione riguardanti l'evoluzione e la prevedibilità della domanda, la
sua volatilità nonché il livello di trasparenza esistente nel mercato, e che
essa ha erroneamente ritenuto che tali caratteristiche fossero nel caso in esame
atte a facilitare la creazione di una posizione dominante collettiva.
c) Conclusione
182.
Risulta da quanto precede che la
Commissione ha commesso errori di valutazione nella sua conclusione secondo cui
la realizzazione dell'operazione di concentrazione incentiverebbe i tre grandi
tour operator restanti dopo l'operazione a non farsi più concorrenza.
3. Sul carattere insufficiente dei fattori di dissuasione
individuati dalla Commissione per assicurare la coesione interna dell'asserito
oligopolio dominante
183.
La ricorrente contesta alla
Commissione di aver ignorato il fatto che anche supponendo che i tre ultimi
grandi operatori possano essere incentivati a coordinare tacitamente le loro
politiche in materia di capacità dopo la concentrazione a motivo delle
caratteristiche del mercato di cui trattasi e dell'incidenza dell'operazione
sullo stesso, non ci sarebbero meccanismi di ritorsione o di dissuasione
sufficienti ad assicurare la coesione interna dell'asserito oligopolio
dominante. In tal modo la mancanza di meccanismi di ritorsione effettivi nel
mercato in causa rimetterebbe in discussione la sopravvivenza di una asserita
situazione di oligopolio dominante, in quanto mancherebbe l'incentivo a lungo
termine a non allontanarsi dalla linea di condotta comune. Essa sostiene che il
meccanismo sanzionatorio dev'essere credibile e contesta, perciò, che la
semplice minaccia di ritorsioni possa costituire uno strumento sufficiente di
dissuasione, come pare suggerire la Commissione al punto 151 della Decisione.
184.
La ricorrente ritiene che i mezzi
asseritamente disponibili per esercitare ritorsioni nel corso della stessa
stagione non siano credibili. Per quanto riguarda la possibilità di aggiungere
una certa capacità nel corso del periodo che si conclude a febbraio, prima
della stagione estiva, essa potrebbe essere aumentata solo del 10% e non più
oltre. Orbene, in una settore caratterizzato da volatilità della domanda un
aumento della capacità del 10% non sarebbe sufficiente a costituire una
sanzione significativa. Inoltre il costo supplementare che rappresenterebbe
l'attuazione di una capacità aggiuntiva a fini punitivi non sarebbe compensato
dai vantaggi che ne trarrebbero le vittime della truffa con l'inflizione di una
punizione. Ad ogni buon conto un aumento della capacità sarebbe estremamente
difficile perché essa potrebbe essere contraria agli interessi di coloro che
sono indotti ad infliggere la punizione in quanto, essendo probabilmente la
capacità aggiunta all'ultimo minuto di qualità inferiore (orari di volo poco
pratici, alloggi di cattiva qualità) essa sarebbe difficile da vendere. Essa
contesta parimenti la possibilità di utilizzaresvendite o pratiche di «directional
selling» contro un concorrente come arma disciplinare.
185.
Infine, secondo la ricorrente, gli
strumenti asseritamente disponibili per esercitare ritorsioni nel corso della
stagione successiva non sarebbero efficaci. Infatti, tenuto conto del periodo di
18 mesi necessario per attivare grandi capacità ogni truffa scoperta nel corso
di un periodo di vendita potrebbe venir punita con capacità aggiuntive
significative solo due stagioni dopo. Il collegamento tra la violazione
dell'accordo e la sanzione sarebbe in tal modo debole.
186.
La Commissione fa notare, in primo
luogo, per quanto riguarda i meccanismi di ritorsione previsti in Decisione, che
essa non assimila l'oligopolio dominante ad un cartello e che perciò non ha mai
pensato che un operatore effettui una semplice minaccia di ritorsioni.
187.
Essa fa poi valere che la
prospettiva di misure di ritorsione durante la stessa stagione può essere
intesa come una minaccia reale ed efficace, nei limiti in cui gli operatori
possono valutare le capacità immesse nel mercato dai loro concorrenti sin dalla
pubblicazione della prima edizione dei cataloghi, ossia da dodici a quindici
mesi prima della stagione turistica (v. punti 105-107 della Decisione). Una
crescita del 10% della capacità dovrebbe esercitare sui prezzi una grande
pressione verso il basso ed annullare in gran parte i guadagni fatti
dall'operatore «non allineato».
188.
Per quanto riguarda gli strumenti
per esercitare le ritorsioni nel corso della stagione successiva, la
Commissione, contrariamente alla ricorrente, ritiene che sia possibile aumentare
notevolmente le capacità nel corso della stessa e considera sbagliato sostenere
che un aumento notevole sia possibile solo dopo due stagioni.
189.
Per quanto riguarda l'argomento
della ricorrente secondo cui sarebbe irrazionale, da parte degli altri
operatori, correre il rischio di una sovracapacità generale e secondo il quale,
perciò, un operatore potrebbe «barare» impunemente, la Commissione fa valere
che un tale ragionamento non è applicabile al caso in esame, poiché esso
sottende che la sola reazione possibile da parte degli altri operatori sarebbe
quella di lasciare quote di mercato al «baro».
190.
La Commissione respinge infine
l'argomento secondo cui la tattica di togliere un concorrente «non allineato»
dai cataloghi e la prassi delle vendite selettive volte a sfavorire i suoi
prodotti sarebbero inefficaci, dato che, anche stando alle cifre di vendita
reciproca presentate dalla ricorrente (il 16% dei suoi prodotti sarebbe venduto
tramite la Thomson e la Thomas Cook), una perdita potenziale che potesse
raggiungere una tale percentuale di vendite rappresenterebbe una minaccia
pesante in un'industria caratterizzata da volumi elevati e margini deboli.
191.
Il tribunale osserva che la
Commissione ha adottato una posizione un po' ambigua nella Decisione, poiché
essa ha evidenziato, anzitutto, che per il caso in esame l'esistenza di un «rigido
meccanismo di ritorsione», che si fondasse sullacoercizione, non è una
condizione necessaria perché si instauri una posizione dominante collettiva
(Decisione, punto 55; v. anche punto 150) pur precisando al contempo che essa «non
condivide l'affermazione [della Airtours] che in tale mercato non vi è spazio
per le azioni di ritorsione» e che «[a]l contrario, lo spazio è molto ampio e
ciò incoraggia l'adozione di comportamenti paralleli che danneggiano la
concorrenza» (Decisione, punto 55; v. anche punto 151).
192.
Si deve preliminarmente osservare
che, come è già stato osservato (v. punti [61 e 62] qui sopra), nell'esame
prospettico del mercato proprio a ogni valutazione di un'asserita posizione
dominante collettiva, una tale posizione non dev'essere solo ipotizzata su un
piano statico, in un certo momento, quello della realizzazione dell'operazione e
delle modifiche apportate alla struttura concorrenziale, ma che essa dev'essere
anche valutata in modo dinamico, in particolare per quanto riguarda la sua
coerenza interna, la sua stabilità e la questione se il comportamento parallelo
anticoncorrenziale che sarebbe atta a causare può conservarsi nel tempo.
193.
Si deve così stabilire se
l'interesse proprio a ciascuno dei principali tour operator (massimizzare il
profitto facendo concorrenza all'insieme degli operatori) non sia atto a
prevalere sull'interesse comune dei membri dell'asserito oligopolio dominante
(ridurre la capacità per far salire i prezzi ed ottenere profitti superiori a
quelli concorrenziali), il che si verificherebbe se la mancanza di fattori di
dissuasione lo portasse a deviare dalla linea d'azione comune per riprendere,
approfittando della mancanza di concorrenza che caratterizza quest'ultima,
comportamenti concorrenziali e beneficiare dei vantaggi connessi agli stessi
(v., in tal senso, sentenza Gencor/Commissione, citata, punto 227, per quanto
riguarda la trasparenza del mercato, e punti 276 e 281 per quanto riguarda i
nessi strutturali).
194.
La possibilità di ritorsioni
assicura in qualche modo la coesione dei membri dell'oligopolio nel tempo
dissuadendo ciascuno di loro dal discostarsi dal comportamento comune.
195.
Su tale sfondo la Commissione non
deve necessariamente provare l'esistenza di un determinato «meccanismo di
ritorsione», più o meno rigido, ma deve dimostrare, comunque, l'esistenza di
fattori deterrenti sufficienti perché ciascuno dei membri dell'oligopolio
dominante non abbia interesse a scostarsi dal comportamento comune a spese degli
altri membri dell'oligopolio.
196.
I fattori deterrenti individuati
nel caso in esame nella Decisione sono i seguenti:
- la funzione deterrente svolta dalla semplice minaccia di un
ritorno ad una situazione di offerta eccedentaria, poiché l'esperienza del 1995
illustra quel che potrebbe accadere nel caso scoppiasse una guerra delle capacità
(Decisione punto 151; v. anche punto 170);
- la possibilità di aumentare la capacità durante la
stagione delle vendite, almeno fino a febbraio, al massimo fino al 10%
(Decisione, punto 152);
- la possibilità di aggiungere capacità supplementari tra
due stagioni, quando il tour operator segnali che il suo comportamento è una
misura di ritorsione contro una certa azione per sottolineare il legame tra
violazione e sanzione (Decisione, punto 152);
- la possibilità di eliminare i prodotti del concorrente dai
propri spazi espositivi o effettuare vendite privilegiate di propri prodotti a
scapito del concorrente non allineato durante la stagione delle vendite per
costringerlo a vendere una quota maggiore delle sue vacanze a prezzi scontati
(Decisione, punto 152; v. anche punto 170).
197.
Si deve osservare, anzitutto, che
le caratteristiche del mercato ed il suo modo di funzionare fanno si che le
misure di ritorsione intervengano con difficoltà in condizioni di rapidità e
di efficacia in modo da apparire sufficientemente deterrenti.
198.
In tal modo, in caso di
scostamento, o, in altri termini, di truffa, vale a dire in una situazione in
cui, per esempio, uno dei principali tour operator tentasse, durante il periodo
della programmazione, di trarre profitto dalla limitazione complessiva della
capacità risultante dal comportamento parallelo anticoncorrenziale, gli altri
membri dell'oligopolio avrebbero difficoltà a scoprire tale scostamento a
motivo della mancanza di sufficiente trasparenza, sulla quale il Tribunale si è
già pronunciato. Infatti un eventuale scostamento è difficile da scoprire in
fase di programmazione, considerate le difficoltà che un grande tour operator
ha di anticipare con precisione le decisioni prese dai suoi principali
concorrenti in materia di capacità.
199.
In tale contesto i fattori
deterrenti individuati dalla Commissione non pare possano intervenire.
200.
Per quanto riguarda, in primo
luogo, la mera minaccia di ritorno ad una situazione di offerta eccedentaria, si
deve rilevare che la Commissione ha considerato erroneamente il suo carattere
deterrente. La Commissione si riferisce alla crisi del 1995 per illustrare le
conseguenze di un'offerta eccedentaria nel mercato. Orbene, si deve precisare
che i fatti del 1995 si sono svolti in un contesto opposto a quello considerato
nel caso in esame, nel quale tutti gli operatori - senza distinzione tra grandi
e piccoli tour operator - nel corso del periodo di programmazione del 1994 hanno
rinforzato la loro capacità per anticipare l'aumento della domanda complessiva
che gli indicatori del settore e le due precedenti annate di crescita facevano
supporre. In compenso, nel caso in esame, la Commissione ipotizza una situazione
in cui i tre grandi tour operator, andando notevolmente oltre la loro abituale
cautela, abbiano ridotto le loro capacità al di sotto delle previsioni della
domanda e in cui vi sia stata truffa. E' in tale situazione, nettamente distinta
da quella di sovracapacità del 1995, che dev'essere esaminato il carattere
deterrente di un eventuale ritorno ad una situazione di offerta eccedentaria.
Orbene, un tale ritorno potrebbe verificarsi solo una stagione più tardi e solo
se gli altri membri dell'oligopolio decidessero di aumentare la capacità oltre
le stime di evoluzionedella domanda, ossia in modo molto considerevole rispetto
al livello di sottocapacità che esisterebbe nel contesto del tacito
coordinamento ipotizzato dalla Commissione.
201.
In secondo luogo la possibilità di
aumentare la capacità nel corso della stagione delle vendite non può
costituire un fattore deterrente per le seguenti ragioni.
202.
In primo luogo, come la Decisione
stessa sottolinea, tale mercato si distingue per una naturale tendenza alla
cautela in materia di decisioni relative alla capacità (v. punti 60-66, 97 e
136 della Decisione), tenuto conto del fatto che l'adeguamento della capacità
alla domanda costituisce uno dei criteri cruciali di redditività, essendo i
pacchetti vacanza beni deperibili (Decisione, punto 60).
203.
In secondo luogo, in questo mercato
la decisione di scostarsi dalla posizione comune aumentando la capacità in sede
di stagione di vendita interverrebbe in una fase che la renderebbe difficile da
scoprire in tempo utile. Inoltre quand'anche gli altri membri dell'oligopolio
pervenissero a scoprire il comportamento non delineato, poiché la loro
eventuale reazione consistente nell'aumentare la capacità a titolo di
ritorsione non potrebbe verificarsi in modo sufficientemente rapido ed efficace,
in quanto essa può intervenire nella stessa stagione - come implicitamente
riconosciuto in Decisione - solo in modo molto limitato, con limiti sempre più
stringenti man mano che avanza la stagione delle vendite (potendosi nell'ipotesi
migliore aumentare la capacità solo del 10% fino al mese di febbraio per la
successiva stagione estiva) (v. Decisione, punti 152 e 62).
204.
Infine si può rilevare che,
sapendo che gli autori delle ritorsioni rischiano di avere difficoltà nel
vendere i pacchetti vacanza aggiunti all'ultimo momento a motivo della qualità
inferiore di tali prodotti (orari dei voli poco pratici, alloggi di cattiva
qualità), gli altri membri dell'oligopolio dominante si mostrerebbero esitanti
a procedere a tali aumenti di capacità a titolo di ritorsione. La capacità
creata in tal modo non sembrerebbe in grado di opporre un'efficace concorrenza a
quella che sarebbe stata aggiunta dall'operatore non allineato sin dal periodo
della programmazione, in quanto essa è al contempo tardiva e di qualità
inferiore. L'operatore non allineato beneficerebbe così dei vantaggi connessi
al fatto di aver agito per primo.
205.
In terzo luogo e per quanto
riguarda la possibilità di aumentare la capacità nel corso della stagione
successiva o al fatto che sia possibile aumentare la capacità nell'intervallo
tra due stagioni, (punto 152 della Decisione in fine), si deve rilevare che essa
rischia di essere inefficace, in quanto misura di ritorsione, tenuto conto
dell'evoluzione imprevedibile della domanda da un anno all'altro e del tempo
necessario all'attuazione di una simile misura.
206.
In quarto luogo un'azione di
ritorsione degli altri membri dell'oligopolio a livello di distribuzione
(tramite l'eliminazione dei prodotti del concorrente o tramite vendita
privilegiata dei propri prodotti) riguarderebbe, nell'ipotesi in cui colpissela
Airtours, solo il 16% circa delle vendite (di cui meno del 10% realizzate
tramite la Lunn Poly (Thomson) e solo il 6% tramite la Thomas Cook). Come fa
osservare la ricorrente, tali reazioni di fonti secondarie dell'offerta non
rappresenterebbero contrappesi sufficientemente importanti. Per di più tali
ritorsioni comporterebbero una perdita economica per gli autori delle stesse,
che dovrebbero rinunciare alle commissioni versate dalla Airtours per le vendite
effettuate nelle reti di agenzie di viaggio dei suoi principali concorrenti. Il
carattere deterrente di una tale azione di ritorsione non è perciò così
importante come lascia intendere la Decisione.
207.
Risulta da quanto precede che la
Commissione ha ritenuto erroneamente che gli elementi prodotti ai punti 151 e
152 della Decisione costituissero, alla luce di tale fattispecie, fattori
deterrenti sufficienti a dissuadere uno dei membri dell'oligopolio dominante
dallo scostarsi dalla comune linea d'azione.
4. Sulla sottovalutazione della prevedibile reazione dei
piccoli tour operator, dei potenziali concorrenti e dei consumatori, quale
contrappeso sufficiente per impedire la stabilità dell'asserito oligopolio
dominante
208.
La ricorrente fa valere che la
Commissione ha sottovalutato la reazione prevedibile dei piccoli tour operator
(chiamati anche «tour operator autonomi» o «operatori marginali»), dei
potenziali concorrenti (in particolare coloro che propongono pacchetti vacanza
all'estero a lungo raggio) e dei consumatori in quanto contrappeso suscettibile
di contrastare la creazione di una posizione dominante collettiva, che non è
ipotizzabile se i grandi tour operator non dispongono, insieme, del potere di
agire, in misura significativa, a prescindere dagli altri concorrenti effettivi
e potenziali nonché dai consumatori.
209.
La Commissione replica che per far
fronte ad una restrizione concertata della capacità decisa dai membri
dell'oligopolio sarebbe necessario che un gran numero di piccolissimi operatori
aumentasse la propria capacità in proporzioni considerevoli, ciò che non
sarebbe possibile considerata la loro attuale dimensione. Essa sottolinea
parimenti che gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed alla crescita oltre una
certa dimensione impediscono agli operatori di più piccole dimensioni ed ai
nuovi che fanno il loro ingresso nel mercato di sfidare con successo la potenza
degli operatori integrati e la loro possibilità di fissare la capacità ad un
livello inferiore a quello dell'equilibrio concorrenziale. In tal modo gli
operatori secondari non sarebbero in grado di fornire capacità sufficienti a
soddisfare un'eventuale domanda supplementare a causa dei notevoli ostacoli che
incontrerebbero per svilupparsi.
210.
Si deve preliminarmente ricordare
che per fornire una prova giuridicamente sufficiente dell'esistenza di una
posizione dominante collettiva nella causa in esame la Commissione doveva
parimenti dimostrare che la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e
potenziali nonché dei consumatori non rimetteva in discussione i risultati
attesi dalla linea d'azione comune dei grandi operatori. Nel caso in esame ciò
significa che la riduzione da parte dei grandi tour operator dellacapacità
immessa nel mercato a fini anticoncorrenziali, ossia al di là di quanto
richiesto per adeguarsi all'evoluzione anticipata della domanda non dev'essere
controbilanciata da una reazione dei loro concorrenti effettivi, i piccoli tour
operator, dei loro potenziali concorrenti, i tour operator presenti in altri
paesi o nel mercato delle destinazioni a lungo raggio e dei loro clienti, i
consumatori britannici, atta a ostacolare la sopravvivenza dell'oligopolio
dominante.
a) Sulla possibile reazione dei concorrenti effettivi: i
piccoli tour operator
i) osservazioni preliminari sulla questione della dimensione
dei piccoli operatori
211.
Ai punti 77 e 78 della Decisione la
Commissione osserva che la possibilità per la «frangia» dei piccoli fornitori
di opporre un'effettiva concorrenza ai quattro grandi tour operator è
ulteriormente limitata a causa della mancanza di integrazione verticale e dalla
loro dimensione ridotta, che ha in particolare l'effetto di non consentire loro
le stesse economie di scala e di raggio d'azione dei grandi operatori.
212.
Si deve anzitutto osservare a tale
proposito che la Commissione (controricorso, punto 103) riconosce, come il
perito della ricorrente, il professor Neven, ha spiegato nell'ambito del
procedimento amministrativo, che il settore dei pacchetti vacanza è un settore
in cui strategie commerciali alternative possono fornire risultati probanti ed
in cui ci può essere solo poco spazio per operatori di medie dimensioni. A
parere di quest'esperto, infatti, da un lato le imprese possono funzionare su
piccola scala ed acquistare nel libero mercato la capacità (posti in aereo e
letti d'hotel) di cui esse necessitano per offrire i pacchetti vacanza. D'altra
parte le imprese possono in alternativa decidere di vendere un grande volume di
pacchetti vacanza. Tali imprese valuteranno tuttavia rischioso acquistare grandi
volumi di capacità, in particolare di posti in aereo, nel libero mercato,
motivo per cui è loro necessario integrarsi verticalmente, almeno nel servizio
di trasporto aereo. Tale strategia commerciale alternativa non conduce
necessariamente a costi inferiori e ad un vantaggio concorrenziale sistematico
rispetto alle piccole imprese. Essa è anche intrinsecamente più rischiosa
della strategia che consiste nel restare piccoli e nell'acquistare la capacità
nel libero mercato.
213.
Orbene, si deve precisare che la
questione non è di stabilire se un piccolo operatore possa raggiungere le
dimensioni necessarie per poter far effettivamente concorrenza ai tour operator
integrati contendendo il loro posto di operatori maggiori. Si tratta invece di
stabilire se, nel contesto anticoncorrenziale ipotizzato dalla Commissione, le
centinaia di piccoli operatori già attivi nel mercato, complessivamente
considerati, possano reagire efficacemente ad una riduzione della capacità
immessa nel mercato dai grandi operatori che resti al di sotto delle stime di
evoluzione della domanda, aumentando la loro capacità per approfittare delle
opportunità offerte da una tale situazione di sotto capacità complessiva e se
possano contrastare in tal modo la creazione di una posizione dominante
collettiva.
214.
Stando così le cose, per
dimostrare che i piccoli operatori non possono efficacemente contrastare la
creazione di una posizione dominante collettiva, la Commissione non può
limitarsi a rilevare il fatto, non contestato dalle parti, che nell'attuale
contesto del mercato di cui trattasi, per far effettivamente concorrenza ai tour
operator integrati, un operatore secondario deve raggiungere dimensioni minime
che gli consentano di operare ad una scala sufficiente e deve perciò
raggiungere un certo livello di integrazione verticale. Gli argomenti della
Commissione volti a mettere in evidenza le difficoltà dei piccoli operatori a
raggiungere le dimensioni minime per poter far effettivamente concorrenza ai
quattro grandi operatori sono perciò inconferenti per quanto riguarda la
valutazione delle possibilità che i piccoli operatori e i nuovi che entrano nel
mercato hanno di aumentare la loro capacità al fine di approfittare
dell'opportunità offerta dalla scarsità di prodotti che, secondo la
Commissione, si verificherebbe in caso di autorizzazione dell'operazione.
215.
Inoltre, come ha sottolineato la
ricorrente, nonostante le numerose acquisizioni di piccoli operatori da parte
dei grandi, verificatesi nell'ultimo decennio, i piccoli operatori continuano ad
essere molto numerosi (varie centinaia) con una rigenerazione continua a causa
dell'entrata nel mercato di nuovi attori e, in fin dei conti, rappresentano
sempre una parte significativa del mercato.
216.
E' perciò alla luce di tali
considerazioni che si deve stabilire se i piccoli operatori possano nel caso in
esame porre in essere capacità aggiuntive sufficienti a contrastare
un'eventuale limitazione della capacità immessa nel mercato dai grandi tour
operator.
ii) Sulla possibilità per i piccoli operatori di porre in
essere capacità aggiuntive
217.
In via preliminare va constatato
che nel caso in esame i membri dell'asserito oligopolio dominante non
controllano individualmente o collettivamente il mercato delle materie prime o
dei servizi necessari per preparare e distribuire il prodotto di cui trattasi. A
tale proposito, risulta dalla Decisione (punti 5-42) che, oltre al mercato dei
pacchetti vacanza all'estero a corto raggio, la Commissione ha esaminato gli
effetti della concentrazione a monte, nel mercato delle forniture di posti in
aereo sui voli charter a corto raggio, e a valle, nel mercato delle agenzie di
viaggio, senza tuttavia concludere che la realizzazione dell'operazione
comporterebbe la creazione di una posizione dominante collettiva da parte dei
tre ultimi concorrenti in tali mercati a monte ed a valle, né che l'impresa che
ne risulta (Airtours/First Choice) godrebbe di una posizione dominante
individuale.
218.
Si deve in primo luogo osservare
che la ricorrente ha fornito senza contestazioni da parte della Commissione
svariati esempi di piccoli operatori che hanno posto in essere capacità
aggiuntive in risposta a opportunità offerte da inattese evoluzioni del
mercato. In tal modo, nel 1996 (a seguito delle difficoltà collegate alla crisi
del 1995), i tre maggiori tour operator dell'epoca hanno ridotto o congelato la
loro capacità, mentre vari piccoli operatori hanno effettuato
un'espansioneconsiderevole, come la Virgin Holidays (+28%), la Kuoni Travel
(+20%), la Director Holidays (+68%) o la Sun Express (+109%).
219.
In secondo luogo la ricorrente ha
rilevato senza contestazioni da parte della Commissione che i piccoli tour
operator hanno la tendenza a fissare la loro capacità dopo che i grandi tour
operator hanno preso le loro decisioni fondamentali in materia e che possono
ancora, entro certi limiti e come tutti i tour operator, aumentare
successivamente la loro capacità.
220.
In terzo luogo risulta parimenti
dal fascicolo che diversi piccoli tour operator hanno manifestato la loro
intenzione di migliorare la propria quota di mercato, il che consente di
desumere che essi sono, ad ogni buon conto, molto inclini a cogliere rapidamente
le opportunità che deriverebbero dalle restrizioni della capacità da parte dei
principali operatori, che siano estranee alla prevedibile evoluzione della
domanda.
221.
Al punto 85 della Decisione la
Commissione risponde all'argomento sollevato dalla ricorrente nel corso del
procedimento amministrativo, secondo il quale operatori secondari come la Cosmos
e la Virgin Sun andavano considerati come possibili futuri grandi concorrenti,
dato che avrebbero l'intenzione di ampliare le loro attività. La Commissione ha
risposto osservando come «probabilmente nessuna delle due imprese sia in grado
di contrastare gli operatori maggiori nell'immediato futuro», perché la Cosmos
(Monarch), da un lato, è fortemente dipendente dai grandi operatori in quanto
acquirenti di posti in aereo e non è integrata verticalmente con agenzie di
viaggio, e perché, dall'altro, le attività della Virgin Sun sono attualmente
molto ridotte e non dispone neppure lei di proprie agenzie di viaggio. Essa
sottolinea infine che la Virgin Sun ha avuto notevoli difficoltà a concludere
contratti alberghieri nei più importanti luoghi di soggiorno a corto raggio.
222.
Orbene, tali considerazioni della
Commissione non possono corroborare la sua tesi in quanto quel che importa è
stabilire come i piccoli tour operator possano reagire in futuro nell'ipotesi di
una riduzione al di sotto del livello di concorrenza della capacità immessa nel
mercato dai tre ultimi grandi operatori. Al contrario, esse provano la chiara
volontà di questi due operatori secondari di trarre profitto da tutte le
opportunità offerte dal mercato.
223.
In tal modo, da un lato, il fatto
che la Cosmos (Monarch) tenda attualmente a privilegiare i grandi tour operator
rispetto ai piccoli in termini di vendita di posti in aereo non può consentire
alla Commissione di dimostrare che in caso di diminuzione della capacità al di
sotto del livello di concorrenza tale operatore non privilegerebbe il proprio
interesse a scapito di quello dei membri dell'asserito oligopolio dominante.
Infine, il nuovo dirigente del tour operator Cosmos ha dichiarato di aver
l'intenzione di far passare la quota di mercato di tale impresa dal 3,5 al 5% in
due anni. A tale scopo la Cosmos dispone di licenze della ATOL per1,1 milioni di
passeggeri (ATOL, Air Travel Organisers' License, licenza rilasciata dalla Civil
Aviation Authority).
224.
D'altra parte, per le stesse
ragioni, le difficoltà che la Virgin Sun avrebbe avuto a concludere contratti
alberghieri per talune destinazioni a corto raggio sarebbero facilmente risolte
se i grandi operatori diminuissero la loro richiesta di camere. Risulta da una
lettera di data 16 agosto 1999 della Virgin Sun alla Commissione, allegata agli
atti nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, che è facile
ottenere letti in quantità e qualità sufficienti nella maggior parte delle
destinazioni mediterranee salvo che in quelle più richieste, come le isole
Baleari, dove i grandi tour operator concludono sempre più contratti di lunga
durata con gli albergatori, rendendo difficile ai piccoli trovare i posti
desiderati. Risulta tuttavia parimenti da tale lettera che tour operator come la
Virgin Sun stanno attenti e cercano di cogliere tutte le opportunità che
possano presentarsi su tali mercati più richiesti. Perciò, se i grandi tour
operator non dovessero usare i letti pattuiti nel loro tentativo di ridurre la
capacità, i piccoli tour operator sarebbero rapidamente in grado di
contrattarli per ampliare la quantità di pacchetti vacanze immessi nel mercato.
Si deve infine ricordare che la Virgin Sun è il tour operator che propone
vacanze a corto raggio recentemente lanciato dal Virgin Travel Group, che offre
dal maggio 1999 viaggi organizzati verso le destinazioni più richieste, ossia
Corfù, la Costa Blanca, la Costa del Sol, Maiorca, Minorca, Ibiza, il
Portogallo, Rodi, Gran Canaria, Tenerife e la Turchia, con voli in partenza
dagli aeroporti di Londra Gatwick e di Manchester e che, secondo il presidente
del Virgin Travel Group l'obbiettivo della Virgin Sun è di raggiungere la quota
di mercato della Thomson nei prossimi dieci anni. Si deve osservare che il
Virgin Travel Group dispone di licenze ATOL per 400 000 passeggeri.
225.
Infine la British Airways Holidays
(375 000 licenze ATOL nel 1999) e la Kuoni (230 000 vacanze organizzate vendute
nel Regno Unito nel 1998), due concorrenti presenti nel mercato delle vacanze
organizzate con destinazioni a corto raggio che dispongono di notevoli mezzi
finanziari, sarebbero anch'esse suscettibili di un rapido aumento della loro
capacità se i grandi tour operator tentassero di attuare una posizione
dominante collettiva.
226.
In quarto luogo si deve osservare
che uno studio circa la presenza di una selezione di 59 piccoli tour operator su
svariate destinazioni a corto raggio, di cui dodici tra le più richieste,
servite dai grandi tour operator, trasmesso in sede di procedimento
amministrativo, e non contestato dalla Commissione, dimostra che tutte queste
destinazioni sono servite da almeno quattro piccoli tour operator, che le
destinazioni più in voga, come Corfu, Rodi, Maiorca o la Spagna continentale
sono servite da un gran numero di essi (da 20 a 30 piccoli tour operator) e che
vari piccoli tour operator (come la Cosmos, la Manos o la Virgin Holidays)
servono praticamente tutte le destinazioni (v. tabella 1 all'allegato 8 del
ricorso, rapporto del prof. D. Neven, perito incaricato dalla ricorrente,
intitolato «La concurrence sur le marché des vacances à forfait à l'étranger
au Royaume-Uni, une analyse économique», luglio 1999). Tale studio mostra
parimenti che i piccoli tour operatoroffrono prodotti simili (in termini di
notti e servizi) e prezzi paragonabili, se non migliori, a quelli proposti dai
grandi tour operator.
227.
In quinto luogo, e contrariamente a
quanto sostiene la Commissione al punto 83 della Decisione, risulta da tale
studio che è pacifico per la Commissione che i piccoli tour operator riescono
in genere ad ottenere condizioni analoghe a quelle dei grandi tour operator per
l'alloggio nelle destinazioni a corto raggio. Tale studio esamina 20 hotel
situati in destinazioni a corto raggio e in voga e confronta i prezzi ottenuti
dalla Airtours con quelli ottenuti dalla Panorama e dalla Direct, due piccoli
tour operator indipendenti in seguito acquisiti dalla Airtours; esso dimostra
che tali prezzi sono simili e che, in certi casi, gli operatori più piccoli
hanno ottenuto condizioni migliori rispetto alla Airtours quandanche
quest'ultima prenotasse molte più notti rispetto a tali piccoli operatori.
228.
Ne consegue che, nell'ipotesi
considerata, i piccoli operatori tenterebbero di porre in essere capacità
aggiuntive. Tuttavia l'analisi della possibilità che hanno di farlo richiede
che si esamini più da vicino se essi dispongono di un soddisfacente accesso ai
mercati dei posti in aereo e delle agenzie di viaggio.
iii) Sull'accesso dei piccoli tour operator ai posti in aereo
229.
La Decisione spiega che i piccoli
tour operator non dispongono di un accesso soddisfacente ai posti in aereo e che
la realizzazione dell'operazione prevista aggraverebbe tale situazione
(Decisione, punti 78, 79 e 83 in fine). Conseguenza delle loro ridotte
dimensioni sarebbe che non possono ottenere le stesse economie di scala e di
raggio d'azione dei grandi tour operator. In tal modo essi non potrebbero
offrire a una compagnia di voli charter un numero di passeggeri tale da riempire
completamente un aereo (con l'eccezione forse di alcune date in alta stagione),
ciò che accrescerebbe i rischi per la compagnia aerea il cui volo deve operare
con un carico inferiore a quello ottimale. Di conseguenza la compagnia aerea
farebbe probabilmente pagare ai piccoli operatori un prezzo per posto più
elevato di quello richiesto ai grandi, in considerazione di tale rischio
(Decisione, punto 78). I tour operator più piccoli avrebbero fatto presente che
già incontrerebbero difficoltà a reperire i posti volo alle date desiderate
(soprattutto i fine settimana) e nei principali aeroporti turistici (Gatwick e
Manchester). I tour operator (e le compagnie aeree) avrebbero osservato che
devono offrire partenze da questi due aeroporti per poter servire le principali
aree di concentrazione della clientela e fornire così un copertura a livello «nazionale»
credibile. In caso contrario, avrebbero scarse probabilità di espandersi,
restando confinati ad una condizione di piccoli operatori (Decisione, punto 79).
230.
Al punto 80 della Decisione la
Commissione aggiunge quanto segue: «[I] maggiori operatori deteng[o]no un
considerevole potere di mercato per quanto riguarda la vendita dei posti agli
operatori indipendenti. Ad esempio un tour operator ha riferito che Monarch,
l'unico grande fornitore di posti al settore indipendente che rimarrebbe dopo la
concentrazione, già tende a soddisfare prioritariamente lenecessità dei
maggiori operatori (che nel loro insieme rappresentano più della metà delle
sue vendite a terzi) prima di valutare quanto può offrire a quelli
indipendenti, e si è addirittura rifiutato di discutere con l'operatore in
questione il programma per l'anno successivo prima di conoscere il fabbisogno
degli operatori maggiori».
231.
Il Tribunale rileva, in primo
luogo, che risulta dalla tabella 2 della Decisione (punto 159) che illustra le
quote di mercato dei principali fornitori a terzi di posti in aereo (dati che
comprendono tutte le vendite a terzi, comprese le vendite a o tra grandi tour
operator nonché le vendite ai piccoli tour operator) che una volta realizzata
l'operazione, la Airtours/First Choice sarebbe in grado di controllare meno di
un quarto dell'offerta a terzi di posti in aereo e che insieme i tre grandi tour
operator offrirebbero meno della metà, essendo precisato che la Thomson è
presente in modo molto ridotto su tale mercato. Ne risulta che i bisogni
essenziali di posti in aereo dei terzi sarebbero sempre soddisfatti da attori
indipendenti dai grandi tour operator. Tale situazione offre determinate
garanzie ai piccoli tour operator, poiché solo due dei tre grandi tour operator
sono presenti in modo significativo su tale mercato e i terzi indipendenti
rappresentano una fonte importante di posti in aereo.
232.
Nessun elemento consente di
concludere che questa situazione sarebbe sostanzialmente alterata dagli effetti
della concentrazione, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la quale
teme che una probabile razionalizzazione ancor più spinta dei posti in aereo da
parte del nuovo ente creato dalla fusione, composto dalla ricorrente e dalla
First Choice, acutizzi i problemi dei piccoli, riducendo il numero di posti
disponibili. Come sostiene la ricorrente, la fusione non avrebbe conseguenze
negative sulla disponibilità di posti in aereo per i terzi: se la Airtours e la
First Choice occupassero più posti in aereo all'interno del gruppo risultante
dalla concentrazione (il che escluderebbe i tour operator terzi, che attualmente
volano con la Airtours International e la Air 2000) ci sarebbe una
corrispondente liberazione di posti sulle linee aeree terze in precedenza
prenotate dalla Airtours e dalla First Choice. Tale ragionamento era stato
peraltro fatto dalla stessa Commissione nella sua decisione 8 marzo 1999 (caso
IV/M.1341 - Westdeutsche Landesbank/Carlson/Thomas Cook) (GU C 102, pag. 9,
punto 36), nella quale essa aveva asserito che «nei limiti in cui la Thomas
Cook risultante dalla concentrazione potrebbe riorientare la sua strategia per
sfruttare la capacità delle linee charter all'interno del gruppo (per esempio
quelle disponibili sulla Caledonian) piuttosto che acquistare capacità da
terzi, ciò libererebbe tale capacità presso i terzi e la renderebbe
disponibile per i clienti che l'avessero fin lì acquistata dalla Flying Colours
o dalla Caledonian». Orbene la Commissione non ha prodotto argomenti
convincenti per dimostrare che la logica sottesa a tale ragionamento non sarebbe
valida nel caso in esame.
233.
Parimenti, per quanto riguarda le
considerazioni esposte al punto 80 della Decisione, basti constatare che la
ricorrente ha fatto valere senza contestazioni da parte della Commissione nel
corso del procedimento dinanzi al Tribunale che la Monarch ha reso testimonianza
del fatto che essa non favorisce i grandi touroperator a scapito dei più
piccoli e che essa ha riconosciuto, di fatto, che la fusione Thomas Cook/Carlson
ha aumentato la sua dipendenza rispetto ai tour operator terzi che non
dispongono di proprie linee charter, come sarebbe risultato dalla fusione
Airtours/First Choice.
234.
In secondo luogo il Tribunale
rileva che, come ha fatto valere la ricorrente, la testimonianza di uno dei
principali mediatori di posti in aereo, la Hunt & Palmer, la cui attività
consiste nel far coincidere l'offerta e la domanda vendendo ai tour operator la
capacità «residua» che i vettori aerei desiderano porre in commercio
(allegato 39 del ricorso), mostra che i piccoli tour operator possono ottenere
posti in aereo per una stagione (o per un periodo più corto) con una partenza
nel fine settimana da quattro fonti: i vettori aerei stranieri, le compagnie
aeree regolari, i vettori aerei a basso costo e le compagnie indipendenti di
voli charter basate nel Regno Unito. Si deve precisare che esistono almeno 15
mediatori indipendenti nel Regno Unito e che la Commissione non ha contestato
tale testimonianza.
235.
Gli argomenti presentati dalla
Commissione per escludere la validità di tali fonti di approvvigionamento non
sono convincenti.
236.
La prima fonte è quella dei
vettori aerei stranieri basati presso l'aeroporto di destinazione (come la
Spanair, la Air Europa o la Futura).
237.
La Commissione ritiene che tali
vettori non offrano una soluzione valida, in quanto hanno difficoltà ad
ottenere slot orari sufficienti nelle ore opportune nei principali aeroporti
britannici, in particolare a Gatwick. Inoltre, poiché la loro flotta non è
stanziata negli aeroporti britannici, i loro aerei dovrebbero effettuare il volo
di andata verso il Regno Unito al mattino e il volo di ritorno la sera, il che
comporterebbe, per i clienti, voli di andata la sera tardi e voli di ritorno al
mattino presto. Orbene, tali orari ridurrebbero notevolmente l'effettiva durata
delle vacanze, il che non incontrerebbe il favore dei consumatori. Tuttavia tale
argomento è contraddetto dalla testimonianza della Hunt & Palmer, secondo
la quale si possono effettuare rotazioni in partenza da Gatwick.
238.
Ad ogni buon conto, quel che
interessa qui è di stabilire se, in tale contesto di sotto capacità di offerta
di pacchetti vacanza, i piccoli tour operator possano ottenere posti in aereo
aggiuntivi a condizioni ragionevoli e non di stabilire se possano disporre dei
migliori aeroporti di partenza e dei migliori orari. A tale proposito si deve
ricordare che la Commissione non ha ritenuto utile procedere a ulteriori
suddivisioni dei mercati britannici delle vacanze organizzate con destinazioni a
corto raggio e dell'offerta ai tour operator di posti su voli charter, in base
al criterio, ad esempio, della regione o dell'aeroporto di partenza. Si deve al
contrario osservare che la Commissione ha rilevato nella Decisione (punto 45)
che vi è una relativa uniformità dei costi e dei prezzi che consente di
ritenere che il grado di sovrapposizione tra i possibili mercati regionali o
locali sia tale che ai fini del presente caso possano essere considerati un
unico mercato nazionale sul lato della domanda (se si ragiona in termini di «catena
di sostituzione»). La Commissione ègiunta a tale conclusione (punto 45) dopo
aver richiamato il fatto che i consumatori preferiscono partire da un aeroporto
più vicino al posto in cui vivono, dopo aver evidenziato che a causa delle
tasse aeroportuali e di altri fattori connessi, i costi di utilizzo degli
aeroporti regionali di piccole dimensioni sono spesso più cari rispetto a
quelli dei principali aeroporti usati per le vacanze (Londra Gatwick e
Manchester), e dopo aver ritenuto, tuttavia, che il supplemento da pagare (o lo
sconto proposto) è in genere relativamente basso rispetto al costo totale delle
vacanze, soprattutto se si considerano i costi supplementari del percorso
stradale che si rende necessario per raggiungere un aeroporto più economico che
si trova più lontano. Lo stesso dicasi sotto il profilo dell'offerta, nei
limiti in cui la Commissione ritiene (Decisione, punto 45) che i tour operator
commercializzino i loro prodotti a livello nazionale, senza che vi siano
differenze di prezzo o altro, per i consumatori delle diverse regioni. Inoltre i
tour operator e i vettori aerei possono generalmente trasferire con facilità
gli aeromobili e i voli da un aeroporto all'altro, con l'eccezione di Gatwick,
in cui la disponibilità è limitata (Decisione, punto 46).
239.
Per quanto riguarda l'argomento
della Commissione secondo cui gli aerei usati dai vettori aerei stranieri devono
in genere effettuare il loro volo di andata verso il Regno Unito al mattino e il
loro volo di ritorno alla sera, il che costituirebbe un handicap per il
consumatore, si deve rilevare che tale argomento è errato in fatto, dal momento
che la durata media del volo per una destinazione europea è di circa due ore. I
vettori basati negli aeroporti di destinazione possono così effettuare varie
rotazioni nello stesso giorno ed effettuare, ad esempio, al mattino un primo
volo Spagna/Regno Unito ed un secondo volo Regno Unito/Spagna e, alla sera, un
primo volo Spagna/Regno Unito ed un secondo volo Regno Unito/Spagna.
240.
Si deve infine rilevare che la
ricorrente ha fatto valere, in sede di procedimento amministrativo, senza
contestazioni da parte della Commissione, che i vettori basati presso gli
aeroporti di destinazione hanno fornito più di un milione di posti nel 1998
(l'ultimo anno per il quale vi erano dati disponibili all'epoca della Decisione)
a turisti che avevano acquistato pacchetti vacanza e turisti che avevano
acquistato il solo volo e che il numero dei posti offerti dai vettori basati
nell'aeroporto di destinazione si è rapidamente accresciuto nel corso degli
ultimi anni.
241.
Ne consegue che, contrariamente a
quanto sostiene la Commissione, tali vettori potrebbero svolgere un ruolo
importante se i piccoli tour operator, presentandosene l'occasione, tentassero
di aumentare il numero di pacchetti vacanza.
242.
La seconda fonte è quella delle
compagnie aeree regolari (come la Debonair, la Flightline o la City Flyer) il
cui livello di occupazione dei posti è basso nei fine settimana in mancanza di
viaggiatori di affari.
243.
La Commissione ritiene che i posti
forniti dalle compagnie regolari resti un fattore marginale nel Regno Unito,
dove la British Airways destina solo una bassapercentuale della sua capacità a
tale tipo di voli. I motivi ne sarebbero i prezzi superiori, il fatto che le
compagnie regolari non effettuano voli diretti per destinazioni turistiche, la
mancanza di posti disponibili e la rigidità degli orari.
244.
Tuttavia tali elementi non sono
atti a rappresentare ostacoli significativi per i piccoli tour operator che
intendono aumentare la loro capacità. Per quanto riguarda le diversità di
prezzo, si deve rilevare che la quota rappresentata dai costi di trasporto aereo
nei pacchetti vacanza resta marginale. Per esempio, il prezzo in agosto di un
volo Liverpool-Malaga con la EasyJet era di GBP 108 e quello di un volo
Stansted-Malaga con la Go era di GBP 140, mentre il prezzo dei pacchetti vacanza
di 14 giorni in agosto a Marbella in Spagna era di GBP 1 598 per la Virgin
Holidays, di GBP 1 698 per la Bath Travel e di GBP 1 738 per la Airtours
(ricorso, allegato 8, tabella 2 e allegato 40). La quota del trasporto
rappresenta quindi, in ciascuna ipotesi, meno del 10% del prezzo dei pacchetti
vacanza. A tale proposito la ricorrente ha trasmesso una tabella (tabella 5
della perizia economica, allegato 8 al ricorso) in sede di procedimento
amministrativo che confronta i prezzi di un volo aereo regolare ed i prezzi di
un volo charter per varie destinazioni in date diverse. Tale tabella è stata
predisposta partendo dai dati ottenuti presso la Panorama, un piccolo tour
operator recentemente acquisito dalla Airtours. Si può ritenere che dati
analoghi possano essere ottenuti presso altri piccoli tour operator. Risulta da
tale perizia economica che la differenza di prezzo oscilla tra GBP 20 e 30, ciò
che in definitiva ha una modestissima incidenza sul costo dei pacchetti vacanza
e quindi sulla competitività dei piccoli tour operator che utilizzano voli
regolari. A tale riguardo si deve osservare che la differenza di prezzo si
spiega sostanzialmente con l'obbligo di pagare le tasse aeroportuali in caso di
voli di linea.
245.
Per quanto riguarda le condizioni
suscettibili di venir proposte dalle compagnie aeree regolari, in particolare in
termini di date e di slot orari, si deve osservare che due dei cinque esempi
citati dalla ricorrente, sulla base di dati raccolti presso la Panorama per il
periodo precedente la sua acquisizione, mostrano che è possibile ottenere
partenze il sabato o la domenica. Parimenti, la dichiarazione della Hunt &
Palmer mette in evidenza che tutto l'interesse del lavoro del mediatore di posti
in aereo sta appunto nella sua capacità di trovare voli in partenza nei fine
settimana. Inoltre la stessa Decisione (nota a pié di pagina n. 38) rileva che
la British Airways propone determinati voli charter completi in partenza dagli
aeroporti regionali britannici nei fine settimana usando aerei di cui essa in
quel momento non ha bisogno per i suoi voli di linea. Per quanto poi riguarda
gli aeroporti di partenza si deve rinviare a quanto precedentemente dichiarato a
proposito dei vettori aerei stranieri. Per quanto infine riguarda la questione
se il fatto di acquistare solo una parte dei posti di un aereo e non la loro
totalità costituisca un notevole handicap, si deve rilevare che gli esempi di
prezzi praticati dai mediatori comunicati dalla ricorrente dimostrano che la
differenza di prezzo è minima (meno del 10%) e che il prezzo di un posto
comprato acquistando solo una parte dei posti di un aereo può dimostrarsi meno
caro del prezzo di un posto comprato acquistando tutti i posti di un aereo (vedi
rapporto del professor Neven nell'allegato 8 del ricorso).
246.
Per quanto riguarda il numero
limitato di destinazioni servite dalle compagnie regolari si deve rilevare che
al di fuori delle principali destinazioni turistiche situate in Spagna, le
compagnie regolari citate dalla ricorrente servono parimenti il sud della
Francia e l'Italia. Ad ogni buon conto i vettori aerei stranieri sembrano in
grado di compensare, eventualmente, la mancanza di servizio sulle altre
destinazioni delle compagnie regolari.
247.
Da quanto precede si desume che,
contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le compagnie regolari possono
venir usate dai piccoli tour operator per aumentare efficacemente la loro
capacità in modo da contrastare le eventuali restrizioni imposte dai principali
tour operator.
248.
La terza fonte è quella dei
vettori a basso costo (come la Ryanair o la Go), le cui capacità sono molto
cresciute negli ultimi anni e che sono in grado di proporre servizi su misura.
Orbene, è opportuno osservare che la ricorrente ha fornito una cartina
riproducente le principali destinazioni servite da vettori a basso costo
(ricorso, allegato 40), da cui risulta che le principali destinazioni sulla
costa mediterranea spagnola sono servite da almeno una compagnia, o spesso da
due, se non tre: Barcellona (dall'aeroporto di Luton dalla Debonair,
dall'aeroporto di Liverpool dalla EasyJet, dall'aeroporto di Gatwick dalla AB
Airlines); Palma (dall'aeroporto di Luton dalla EasyJet, dall'aeroporto di
Stansted dalla Go); Ibiza (dall'aeroporto di Stansted dalla Go); Alicante
(dall'aeroporto di Stansted dalla Go); e Malaga (dall'aeroporto di Liverpool
dalla EasyJet, dall'aeroporto di Stansted dalla Go).
249.
La quarta fonte è quella delle
compagnie indipendenti di voli charter basate nel Regno Unito (come la Monarch,
ma anche la European Air Charter, la British World o la Titan), che usano
anch'esse piccoli aerei a basso costo di esercizio. Orbene, considerato che
queste rappresentano più del 50% dell'offerta disponibile nel mercato per la
fornitura a terzi di posti su voli charter (vedi tabella 2 della Decisione,
punto 159), si deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la
Commissione, tali compagnie dispongono di capacità sufficiente a rappresentare
una fonte di rifornimento credibile per i piccoli tour operator.
250.
La Commissione non ha infine preso
in considerazione il fatto che per i tour operator integrati è essenziale
riempire al massimo gli aerei se vogliono assicurare la redditività della loro
attività. Poiché le flotte rappresentano una quota molto rilevante dei loro
costi fissi, le compagnie aeree dei grandi tour operator saranno tentate di
proporre ai piccoli tour operator i posti che restano liberi nell'ipotesi fatta
dala Commissione di una sensibile riduzione della capacità da parte dei grandi
tour operator
251.
Risulta da quanto precede che la
Commissione ha ritenuto a torto che i piccoli tour operator non avrebbero un
accesso ai posti in aereo a condizioni soddisfacenti per tentare di incrementare
la loro capacità al fine di approfittare delle opportunitàcreate dalla scarsità
di prodotti che si verificherebbe nel contesto anticoncorrenziale da lei
ipotizzato in caso di autorizzazione dell'operazione.
iv) Sull'accesso dei piccoli tour operator alla distribuzione
252.
La Commissione richiama ai punti 81
e 82 della Decisione talune difficoltà cui i piccoli tour operator dovrebbero
far fronte, come le condizioni discriminatorie che essi subiscono in seno alle
agenzie dei grandi tour operator integrati per quanto riguarda l'importo della
commissione, le vendite preferenziali dei prodotti di questi ultimi, la
presentazione di opuscoli e le promozioni, che impedirebbe loro di effettuare
una effettiva concorrenza nei confronti dei grandi tour operator.
253.
La ricorrente critica la tesi della
Commissione secondo cui l'integrazione verticale dei principali tour operator
avrebbe ridotto l'accesso alla distribuzione, dato che, a suo parere,
un'integrazione verticale produce un effetto inaccettabile di eliminazione solo
se esiste nel mercato un potere orizzontale a livello di distribuzione, ciò che
non si verificherebbe nel caso in esame.
254.
La Commissione fa valere che i
grandi tour operator controllano tutte le grandi catene nazionali di agenzie di
viaggio e la maggior parte dei punti vendita. In tali agenzie gli altri
operatori sarebbero sottoposti alla vendita preferenziale, vale a dire al
trattamento di favore concesso ai prodotti della società madre, il che
costituirebbe un ostacolo maggiore all'accesso al mercato ed alla crescita dei
piccoli tour operator. Per quanto riguarda gli altri canali di distribuzione
come la distribuzione tramite call center e internet, la Commissione sostiene
che essi non rappresentano ancora validi sostituti alle agenzie di viaggio, come
testimonierebbero gli sforzi dei principali operatori, tra cui la First Choice,
per costituire o acquisire catene di agenzie di viaggio.
255.
Si deve ricordare che qui non si
tratta della questione relativa alla dimensione necessaria per contendere i
primi posti ai grandi tour operator, ma di stabilire se, nel contesto
anticoncorrenziale ipotizzato dalla Commissione, i piccoli tour operator che già
esistono nel mercato potrebbero accedere in condizioni soddisfacenti al mercato
della distribuzione e vendere ai consumatori quantità maggiori dei loro
pacchetti vacanza. Orbene, da una semplice analisi della Decisione risulta che,
come sostiene la ricorrente, è così.
256.
Anzitutto si deve osservare, come
ha fatto notare la Commissione al punto 32 della Decisione, che si ritiene
improbabile che la concentrazione porti alla creazione o al rafforzamento di una
posizione dominante nei servizi delle agenzie di viaggi nel loro complesso, a
prescindere dal fatto che vengano incluse o meno le vendite dirette dei
pacchetti da parte dei tour operator e/o le vendite a distanza (ad esempio per
telefono), poiché la quota complessiva detenuta dalle parti nel mercato dei
servizi di agenzia viaggi, calcolata sul numero di punti vendita, è bassa
(circa il 15%).
257.
Risulta poi dalla Decisione (punto
81) che quasi il 40% di tutti i pacchetti vacanza all'estero venduti tramite
agenti di viaggio sono venduti tramite agenzie indipendenti. In secondo luogo la
Commissione stessa riconosce (punto 31) che esistono altri metodi di
distribuzione e che stanno sviluppandosi rapidamente, come la vendita diretta
per telefono o via internet, che rappresentano già quasi il 20% delle vendite
complessive di pacchetti vacanze, il che aumenta le possibilità dei piccoli
tour operator di distribuire efficacemente i loro prodotti nel contesto di una
situazione di offerta ridotta. A tale proposito è significativo che la Direct
Holidays (un tour operator indipendente acquisito dalla Airtours) che vende
tutte le sue vacanze con mezzi diretti, abbia conosciuto una crescita
considerevole nel corso del periodo 1995-96 (periodo nel corso del quale i
grandi tour operator hanno sperimentato difficoltà finanziarie) (ricorso, punto
9.18). Si deve aggiungere, a tale proposito, che la ricorrente ha evidenziato
(ricorso, punto 9.19) senza essere contestata dalla Commissione, che, in sede di
procedimento amministrativo, quest'ultima ha ricevuto le seguenti testimonianze
di terzi relativamente alle vendite dirette come valido accesso al mercato
(citate al punto 3.57 della risposta alla comunicazione degli addebiti,
nell'allegato 7 del ricorso):
- la Thomas Cook ha osservato che: «[L]'attuale tendenza si
allontana dalle modalità tradizionali di prenotazione delle vacanze tramite
l'agente di viaggio in persona. Il rapporto British National Travel Survey
mostra che le prenotazioni indirette sono aumentate dalla fine degli anni 80,
passando dal 29% delle prenotazioni complessive del 1992 (...) al 34% del 1998»;
- la Thomson ha espresso il parere che «il numero di
consumatori che prenotano le vacanze con modalità di acquisto dirette non
tradizionali va crescendo, così come la percentuale di consumatori che
considerano gli acquisti diretti come un'alternativa alla prenotazione tramite
un agente di viaggi tradizionale stabilito in una via commerciale»;
- la Virgin Holidays ha affermato: «Come tour operator non
abbiamo una rete distributiva. Cominciando dalle nostre proprie vendite abbiamo
constatato un aumento accentuato del numero di vacanze comprate tramite call
centres. Abbiamo anche constatato un aumento del numero di viaggi acquistati da
agenzie di teletext».
258.
Per quanto riguarda le difficoltà
che dovrebbero affrontare i piccoli tour operator (richiamate ai punti 81 e 82
della Decisione) anche a supporre che siano dimostrate la realtà e la
legittimità delle pratiche di cui trattasi, esse non limiterebbero in modo
consistente la possibilità dei piccoli tour operator di approfittare delle
opportunità offerte dalla situazione di sotto capacità ipotizzata dalla
Commissione se si verificasse la concentrazione. Stando così le cose si può
considerare che, tenuto conto delle attese dei consumatori e della necessità di
massimizzare i profitti, le agenzie di viaggio non potrebbero astenersi dal
proporre a condizioni ragionevoli i prodotti dei piccoli tour operator anche se
le agenzie diviaggio dei tour operator integrati verticalmente proponessero
anzitutto i prodotti del gruppo rispetto a quelli della concorrenza.
259.
Nei limiti, comunque, in cui quasi
il 40% dei pacchetti vacanze non è venduto nelle agenzie controllate dai grandi
tour operator i piccoli tour operator dovrebbero avere accesso alla
distribuzione a condizioni soddisfacenti per vendere la capacità che essi
aggiungerebbero nell'ipotesi in cui i principali tour operator decidessero di
limitare la capacità ad un livello inferiore a quello concorrenziale.
260.
Ne discende che la Commissione ha
ritenuto a torto che i piccoli tour operator non avrebbero accesso alla
distribuzione dei loro prodotti presso i consumatori a condizioni soddisfacenti
per aumentare in modo consistente la loro capacità al fine di approfittare
delle opportunità offerte dalla scarsità di prodotti che si verificherebbe, a
parere della Commissione, in caso di autorizzazione dell'operazione.
261.
Da tutto quanto precede risulta che
la Commissione ha sottostimato le possibilità che hanno i piccoli tour operator
di aumentare la loro capacità per approfittare delle opportunità offerte da
una situazione di sotto capacità complessiva causata dai grandi tour operator
e, perciò, di contrastare la creazione di una posizione dominante collettiva a
seguito della concentrazione notificata.
b) Sulla possibile reazione dei potenziali concorrenti: gli
altri tour operator
262.
Si deve parimenti esaminare se,
nell'ipotesi di una limitazione ad un livello anticoncorrenziale della capacità
immessa nel mercato dai grandi tour operator, non ci sia la possibilità che i
tour operator presenti negli altri paesi della Comunità o nel mercato
britannico dei pacchetti vacanza all'estero a lungo raggio entrino nel mercato
britannico dei pacchetti vacanza a corto raggio.
263.
Vanno ricordati i termini usati
nella relazione della MMC del 1997:
«[g]li attori compaiono e scompaiono. Non ci sono ostacoli
rilevanti all'ingresso nel mercato dei tour operator o nel mercato delle agenzie
di viaggio» [punto 1.6] e «(...) se il prezzo di un tipo di vacanza o delle
vacanze in partenza da un aeroporto particolare o in particolari date nel corso
dell'anno divenisse eccessivo, i tour operator si attiverebbero in ciascuno di
tali settori e proporrebbero prezzi inferiori» (punto 4.15).
264.
Orbene, si deve rilevare che, al
punto 114 della Decisione, la Commissione ammette, da un lato, che una posizione
dominante collettiva non è sostenibile a lungo termine se gli ostacoli
all'ingresso nei settori di attività dei tour operator, di esercizio delle
compagnie aeree di voli charter e delle agenzie di viaggi non sono significativi
e, dall'altro, che il rapporto 1997 della MMC corrobora nel complesso il punto
di vista della ricorrente circa la mancanza di ostacoli all'ingresso nel mercato
di cui trattasi.
265.
Al punto 115 della Decisione la
Commissione rileva tuttavia che dopo la redazione del rapporto 1997 della MMC il
settore si è notevolmente concentrato ed essa ritiene che ormai gli ostacoli
all'ingresso in questo mercato siano notevoli (essi hanno «conseguenze più
significative») e che lo sarebbero ancora di più se l'operazione ipotizzata si
realizzasse. La Commissione sostiene poi:
«Per eliminare il rischio di creazione di una posizione
dominante, non è chiaramente sufficiente che l'accesso al mercato sia
semplicemente possibile. Tra le altre cose, esso deve essere sostenibile, il che
in mercati come quello considerato, dove le dimensioni costituiscono un fattore
importante, significa che il nuovo operatore deve essere in grado di avere o
acquisire rapidamente dimensioni sufficienti per divenire un concorrente
effettivo per i fornitori dominanti. E' opinione della Commissione che nel caso
in esame ciò sia alquanto improbabile».
266.
E' tuttavia opportuno ricordare
che, come per i concorrenti effettivi, quel che qui importa, non è di stabilire
se i concorrenti potenziali abbiano la possibilità di acquisire una dimensione
sufficiente a concorrere sullo stesso piano dei grandi tour operator, ma
semplicemente di stabilire se tali concorrenti abbiano la possibilità di trarre
profitto dalle opportunità offerte dalla riduzione della capacità immessa nel
mercato di cui trattasi dai grandi tour operator ad un livello inferiore a
quello concorrenziale. In tale contesto la Commissione non può pretendere che,
per il solo fatto che faticherebbero a svilupparsi oltre una certa dimensione, i
tour operator che propongono altri prodotti (come i pacchetti vacanza all'estero
a lungo raggio) o che operano in altri paesi (come la Germania o i Paesi Bassi)
non possano concorrere efficacemente e rapidamente nel mercato britannico dei
pacchetti vacanza all'estero a corto raggio nel caso in cui i grandi tour
operator decidessero di ridurre la concorrenza in modo considerevole. A tale
proposito si deve rilevare che altri tour operator importanti presenti in
Europa, come la Neckermann e la TUI sono citati dalla ricorrente come
concorrenti potenziali in grado di entrare rapidamente nel Regno Unito in caso
di riduzione della capacità o di aumento dei prezzi.
267.
Si deve peraltro osservare, a tale
proposito, che la Decisione non esamina la situazione della concorrenza sotto il
profilo dell'alloggio per le vacanze, mentre la fornitura della capacità di
alloggio è molto importante per capire la dinamica del mercato di cui trattasi,
in particolare per quanto riguarda, da un lato, la possibilità per i membri
dell'asserito oligopolio dominante di agire indipendentemente dagli albergatori
delle destinazioni a corto raggio e, dall'altro, e di conseguenza, la possibilità
per i concorrenti effettivi e potenziali di reagire ad una eventuale diminuzione
della capacità proposta dai grandi tour operator. Orbene, è poco probabile che
i letti di hotel liberatisi a seguito delle restrizioni della capacità decise
dai grandi tour operator non siano immediatamente prenotati da altri tour
operator, la cui volontà di ottenere tali capacità di alloggio è dimostrata
da vari documenti e testimonianze prodotti nell'ambito del procedimento
amministrativo (v., per esempio, la lettera della Virgin Sun richiamata qui
sopra al punto [224]).
268.
Perciò ciascun grande tour
operator dovrebbe tener conto dei rischi inerenti alla reazione degli
albergatori ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni di letti che non
dipenda da una reale diminuzione della domanda ma da una decisione di
restrizione a fini anticoncorrenziali. La disponibilità di letti a condizioni e
in quantità soddisfacenti per le successive stagioni potrebbe essere
compromessa per ciascun grande tour operator.
269.
Risulta da quanto precede che, se
la Commissione ha esaminato gli ostacoli a svilupparsi nel mercato oltre una
certa dimensione, essa non ha tenuto conto, come doveva, del fatto che la
mancanza di ostacoli all'ingresso nel mercato dovrebbe consentire ai potenziali
concorrenti di accedere al mercato di cui trattasi per offrire i loro prodotti
e, perciò, di intervenire efficacemente e rapidamente nel caso in cui si
verificasse una situazione di sottocapacità a seguito di un allineamento delle
politiche dei grandi tour operator in materia di capacità.
c) Sulla possibile reazione dei consumatori
270.
La prova che l'oligopolio che
risulta dall'operazione avrebbe la possibilità di agire a prescindere dai
consumatori esige che si determini quale sarebbe la reazione dei consumatori
britannici e che si stabilisca se essi siano pronti a cercare altre alternative
qualora i prezzi dei pacchetti vacanza a corto raggio dovessero aumentare
sensibilmente o se vi fosse una scarsità di pacchetti vacanza con tali
destinazioni.
271.
Al punto 124 della Decisione la
Commissione osserva che i consumatori non hanno nessun potere d'acquisto, e che,
sommando ciò con altri fattori del mercato, essi hanno difficoltà a
confrontare prodotti concorrenti sulla base della limitata informazione
disponibile nei depliant dei tour operator, il che riduce la possibilità dei
consumatori di correggere qualsivoglia aspetto anticoncorrenziale dell'offerta.
272.
A parere della ricorrente vari
studi di mercato mostrano che la maggior parte dei vacanzieri si reca in più di
un'agenzia di viaggi prima scegliere la vacanza e che, per l'85% di essi, il
prezzo è il fattore più importante al momento di prendere la decisione di
acquistare. I consumatori individuali sarebbero perciò in grado di «votare con
i piedi» e di cercare vacanze meno care incentivando in tal modo il tour
operator a fissare prezzi in modo concorrenziale.
273.
A parere della Commissione è falso
sostenere che, nel mercato dei beni di consumo come quello dei pacchetti
vacanza, i consumatori dispongano di un qualche significativo potere di acquisto
compensativo.
274.
Si deve tuttavia evidenziare che il
fatto che i consumatori non rappresentino un potere di acquisto significativo a
causa della loro dispersione non va confuso con la questione se possano reagire
all'aumento dei prezzi che deriverebbe dalla limitazione della capacità immessa
nel mercato dai grandi tour operator ad un livello anticoncorrenziale. Orbene,
come sostiene la ricorrente, è pacifico che iconsumatori facciano dei confronti
prima di acquistare le vacanze. La Commissione stessa d'altronde riconosce al
punto 98 della Decisione che «i consumatori sono sensibili a variazioni di
prezzo anche relativamente contenute tra vacanze dello stesso tipo».
275.
In tale contesto la Commissione
pare aver sotto stimato il ruolo che potrebbero svolgere i consumatori
britannici, potendo questi ultimi cercare di spuntare prezzi migliori presso i
piccoli tour operator.
276.
Si deve inoltre rilevare che,
nell'ambito del primo motivo, è stato rilevato che, se la Commissione si è
decisa per una definizione stretta del mercato dei prodotti di cui trattasi nei
limiti del suo potere discrezionale, essa non ha con ciò messo in dubbio il
fatto che i pacchetti vacanza all'estero a lungo raggio incontrino sempre più
il favore dei consumatori, né che gli studi di mercato fatti valere dalla
ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (allegato 7 al
ricorso: rapporto British National Travel Survey e Mintel Holidays: the
booking procedure, 1997) evidenzino la tendenza dei britannici ad ampliare
l'ambito geografico delle loro destinazioni turistiche, in particolare verso
l'altra sponda atlantica. Tale circostanza corrobora la tesi della ricorrente
secondo la quale è possibile che la domanda si rivolga in parte verso altri
tipi di vacanza se i prezzi si avvicinano sufficientemente, nei limiti in cui
gli studi di cui trattasi dimostrano chiaramente una tendenza all'evoluzione dei
gusti dei consumatori, che non paiono affatto rinchiusi nell'idea di aver come
uniche destinazioni le sole sponde mediterranee.
d) Conclusione
277.
Alla luce delle considerazioni che
precedono si deve concludere che la Commissione non ha valutato correttamente la
prevedibile reazione dei piccoli tour operator, dei concorrenti potenziali, dei
consumatori e degli albergatori, e che essa ha sottovalutato tali reazioni come
contrappeso atto a contrastare la creazione di una posizione dominante
collettiva.
5. Sulla valutazione dell'incidenza dell'operazione sulla
concorrenza
278.
La Commissione espone le sue
valutazioni sull'incidenza dell'operazione notificata ai punti 139-147 della
Decisione.
279.
In primo luogo (punto 139) essa fa
valere che il risultato dell'operazione sarebbe una concentrazione accresciuta
nei limiti in cui la quota di mercato cumulata dei tre tour operator principali
aumenterebbe sostanzialmente: l'83% secondo i calcoli della Commissione (l'85%
secondo la Nielsen), a fronte dell'attuale 70% circa (per la Airtours, la
Thomson e la Thomas Cook). Inoltre il quarto (la Cosmos) avrebbe meno del 5%
mentre l'operatore che occupa oggi tale posto (la First Choice) ha l'11%.
Tuttavia, dai punti 139-147 della Decisione risulta che la Commissione non ha
considerato sufficiente a provare l'esistenza di una posizione
dominantecollettiva il fatto che l'aggiunta di quote di mercato raggiunga una
percentuale elevata (oltre l'80%).
280.
In tal modo, in secondo luogo, la
Commissione ha fatto valere (ai punti 140 e 141 della Decisione) che la
concentrazione comporterebbe la scomparsa della First Choice come
fornitore/distributore per le operazione secondarie, il che marginalizzerebbe
ancor più i piccoli tour operator indipendenti e non integrati. Si deve
tuttavia precisare che, per quanto riguarda l'esame della probabilità che si
crei una posizione dominante collettiva, la valutazione del prevedibile impatto
dell'operazione sugli altri concorrenti nel mercato equivale a stabilire se
questi ultimi sarebbero o meno in grado di contrastare la stabilità
dell'asserito oligopolio dominante. Orbene, si è giudicato che la Commissione
non ha dimostrato che essi non potrebbero farlo.
281.
In terzo luogo la Commissione
sostiene (Decisione, punti 142-147) che l'operazione comporterebbe
l'accrescimento della trasparenza del mercato e del livello di interdipendenza
tra grandi tour operator. Al punto 143 della Decisione essa ritiene che il fatto
che la concentrazione dimezzi il numero delle possibili relazioni concorrenziali
tra grandi tour operator, facendole passare da sei a tre, rinforzerebbe
notevolmente l'interdipendenza dei membri dell'oligopolio, ciò che li
incentiverebbe a ridurre ancor più la capacità, perché per loro sarebbe
ancora più evidente che competere per le quote di mercato determinerebbe solo
una riduzione dei profitti a discapito di tutti. La marginalizzazione
accresciuta dei tour operator secondari rinforzerebbe la probabilità di un tale
scenario. Al punto 144 essa fa notare che tale diminuzione del numero di
relazioni bilaterali concorrenziali e di cooperazione accrescerebbe la
trasparenza del mercato, perché risulterebbe infatti molto più facile per uno
dei grandi operatori individuare qualsivoglia tentativo volto a perturbare il
mercato, ad esempio attraverso una lotta per le quote di mercato. L'accresciuta
trasparenza, pertanto, aumenterebbe il rischio che da iniziative commerciali
offensive derivi la formazione nel mercato di un eccesso di offerta che
abbasserebbe i profitti e sarebbe quindi controproducente.
282.
Di conseguenza, la Commissione è
giunta alla conclusione (Decisione, punto 147) che la struttura del mercato
risultante dall'operazione incentiverebbe logicamente gli oligopolisti a ridurre
l'offerta.
283.
Tuttavia è opportuno ricordare,
per quanto riguarda il livello prevedibile di trasparenza del mercato dopo
l'operazione che si è dichiarato che la Commissione ha ritenuto a torto che il
grado di trasparenza esistente nel mercato fosse sufficiente a consentire a
ciascun grande tour operator di conoscere i comportamenti degli altri, di
scoprire gli eventuali scostamenti dalla linea d'azione comune o di interpretare
le reazioni di ritorsione come tali. Orbene la Commissione non è riuscita a
dimostrare che il passaggio da quattro grandi tour operator a tre comporterebbe
una situazione diversa. Infatti se è certo che si verificherebbe un sicuro
aumento della trasparenza del mercato a seguito della diminuzione da sei a tre
del numero di relazioni concorrenziali bilaterali tra granditour operator, ciò
non toglie che rimarrebbero immutate le difficoltà per ciascuno dei tre grandi
tour operator restanti di prevedere in tempo utile le intenzioni rispettive di
ognuno degli altri due e di interpretare i loro comportamenti devianti come
tali.
284.
Per quanto riguarda la valutazione
secondo cui l'operazione rinforzerebbe notevolmente l'interdipendenza dei grandi
tour operator, si deve constatare che la Commissione ha dato prova di incoerenza
facendo valere, al contempo, da un lato, che in tale mercato è necessario
integrarsi verticalmente per essere realmente competitivi e, dall'altro, che il
fatto che ogni tour operator integrato venda agli altri posti su voli charter
nel mercato a monte e venda pacchetti vacanza degli altri nel mercato a valle ha
effetti anticoncorrenziali in quanto rinforza la loro interdipendenza. Orbene,
in mancanza di prova contraria, si deve presumere, nella logica di funzionamento
di tale mercato, che l'integrazione verticale rinforzi l'indipendenza di ciascun
grande tour operator rispetto all'altro e diminuisca perciò la loro
interdipendenza.
285.
Del pari la Commissione non ha
spiegato i motivi per i quali quelli che essa considera legami commerciali
(acquistare posti in aereo presso gli altri e vendere i propri prodotti anche
nelle agenzie degli altri) debbano interpretarsi solo in termini di legami
economici forti che uniscono i grandi operatori (Decisione, punto 142) e non
possono essere spiegati semplicemente con il fatto che è proficuo mantenere
tali legami in un contesto concorrenziale, considerato il fatto che i grandi
tour operator costituiscono gruppi economici ben radicati in vari mercati di
tale settore, nella totalità dei quali essi hanno interesse a produrre redditi
ed a trarre il massimo profitto.
286.
Infatti la Decisione non è
esplicita quanto ai legami economici forti che uniscono i grandi tour operator
ed al modo in cui essi rinforzano l'interdipendenza dei tour operator integrati.
Al punto 57 della Decisione la Commissione afferma che «il livello e la natura
dell'integrazione verticale dei principali fornitori, gli ampi collegamenti
commerciali e di altro genere che sussistono tra loro» compaiono tra le
caratteristiche distintive, per quanto riguarda le condizioni della concorrenza,
del mercato dei prodotti di cui trattasi. In seguito, al punto 71, la Decisione
precisa un po' più la natura dei legami di cui trattasi; essa sottolinea
l'esistenza di un certo numero di legami commerciali tra le società integrate,
dovuti in parte alla loro integrazione verticale, a valle, per l'utilizzo delle
loro rispettive catene di agenzie viaggi, e , a monte, per il fatto che le
società integrate condividono entro certi limiti la capacità per quanto
riguarda i posti in aereo, sia attraverso acquisti diretti tra loro sia a mezzo
scambi e accordi di gruppo che consentono loro di massimizzare l'utilizzo delle
rispettive flotte. In seguito, ai punti 102-113, la Commissione espone una serie
di considerazioni sotto il titolo «Trasparenza, interdipendenza e legami
commerciali». Tali punti sono dedicati all'illustrazione del livello di
trasparenza esistente nel mercato, a parere della Commissione, la quale, a tale
proposito, afferma che l'integrazione verticale ed i legami commerciali che i
principali fornitori mantengono tra loro li aiutano ad ottenere stime precise ed
aggiornatedella loro quota di mercato e di quelle dei loro concorrenti. Tuttavia
tali punti non illustrano i motivi per i quali i tour operator integrati sono
indipendenti e quale sia l'incidenza dei legami commerciali risultanti
dall'integrazione verticale e dalla modalità di funzionamento del mercato a
tale proposito, a prescindere dal rafforzamento della trasparenza.
287.
In seguito, al punto 142, nella
valutazione dell'impatto dell'operazione, la Commissione afferma che esiste già
oggi un certo grado di reciproca dipendenza tra i tour operator, legato
all'incidenza sulle condizioni del mercato della quantità complessiva di
capacità messa in commercio nel corso di una stagione. La Commissione aggiunge
che «[i]n tal modo, si creano forti legami economici tra i principali operatori».
Tuttavia il tipo di legami economici considerato in tale passaggio non è
esplicitato e la Commissione non precisa quali siano i forti legami economici.
Ad ogni buon conto essa non pare fare riferimento in questo passaggio ai legami
commerciali che risultano dall'integrazione verticale (ossia dal fatto di
acquistare posti in aereo degli altri e di vendere le vacanze degli altri).
288.
Risulta da quanto precede che la
Commissione non ha esaminato, nella situazione precedente la concentrazione, in
che misura i legami commerciali risultanti dall'integrazione verticale e dal
modo di funzionamento del mercato rinforzino l'interdipendenza dei tour operator
integrati, salvo per segnalare che essi aumentano il livello di trasparenza
esistente in tale mercato.
289.
Orbene, in mancanza di un'analisi
della Commissione che dimostri il contrario, si deve ritenere che, nelle
condizioni del mercato di cui trattasi prima della concentrazione, il fatto che
ogni tour operator integrato acquisti posti in aereo e venda i suoi prodotti
nelle società di un concorrente non costituisce un indizio di interdipendenza
più di quanto costituisca un indizio di indipendenza. Tale circostanza pare
semplicemente far parte del normale funzionamento dell'economia, dove vengono
prima di tutto gli affari e nella quale i tour operator integrati devono cercare
di trarre il massimo profitto dalle capacità e dalle opportunità commerciali,
in un settore che ha costi fissi molto elevati e margini di beneficio ridotti.
Come fa notare la Commissione i tour operator integrati sono presenti in tre
mercati e, perciò, in tre settori commerciali diversi: quello dei voli charter
a corto raggio, quello dell'organizzazione di pacchetti vacanza con destinazioni
a corto raggio e quello della vendita di viaggi nelle agenzie di viaggi. In
effetti la First Choice esercita anche un quarto commercio, quello di mediatore
di posti in aereo (v. punto 1 della Decisione). La logica economica del gruppo
di imprese vuole che ciascuna impresa che forma il tour operator integrato
cerchi di essere quanto più possibile efficiente.
290.
Si deve rilevare a tale proposito
che nella sua valutazione dell'impatto dell'operazione la Commissione non pare
aver considerato quale sia l'incidenza della logica economica, ossia
massimizzare gli introiti massimizzando complessivamente i profitti, a livello
dell'insieme del gruppo. La Decisione tuttavia riconosce (punto 59) che i
margini dei tour operator sono piuttosto bassi,nell'ordine del 7% in questi
ultimi anni e che, in compenso, i tour operator integrati verticalmente
percepiranno anche, di norma, introiti dalle attività delle loro compagnie
aeree e delle loro agenzie di viaggi, settori nei quali, in particolare per
quanto riguarda le compagnie aeree, i margini possono essere molto elevati. Essa
riconosce parimenti che per questo motivo «i margini lordi del totale delle
attività degli operatori integrati possono essere maggiori di quelli ottenuti
dalle sole attività di tour operator».
291.
Orbene, la logica economica che di
norma privilegia l'ottenimento delle più grandi sinergie possibili, i tassi di
rendimento dei vari settori commerciali del gruppo (charter, organizzazione di
pacchetti vacanze e agenzie di viaggi) saranno tanto più elevati quanto più
saranno pienamente ottimizzati i vantaggi di un'integrazione verticale.
292.
Infine, anche se le sinergie che ci
si attendono dalla concentrazione non superassero l'1% del totale dei costi
dell'impresa risultante dalla fusione (Decisione, punto 146) non vi è nessun
indizio che la Airtour abbia deciso di pagare il prezzo (di norma più caro in
un'OPA ostile) delle azioni della First Choice contando di mettere a profitto
tale gravoso investimento grazie ai benefici di una situazione di durevole
posizione dominante collettiva.
293.
Alla luce delle considerazioni che
precedono e in mancanza di una valutazione più precisa circa la portata del
rafforzamento della trasparenza nel mercato e dell'interdipendenza dei grandi
tour operator che l'operazione dovrebbe determinare, si deve concludere che la
Commissione non è riuscita a dimostrare che l'operazione avrebbe come
conseguenza la modifica della struttura del mercato di cui trattasi in modo tale
che i principali operatori non agirebbero più come in passato e che si
creerebbe una situazione di posizione dominante collettiva.
D) Conclusione generale
294.
Alla luce di quanto precede si deve
concludere che la Decisione, lungi dall'aver basato la sua analisi prospettica
su elementi di prova solidi, è viziata da un insieme di errori di valutazione
che riguardano elementi importanti per la valutazione dell'eventuale creazione
di una posizione dominante collettiva. Ne consegue che la Commissione ha vietato
l'operazione senza dimostrare che l'operazione di concentrazione genererebbe una
posizione dominante collettiva dei tre grandi tour operator atta a costituire un
ostacolo significativo ad un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi.
295.
Stando così le cose, il terzo
motivo dev'essere dichiarato fondato e, perciò, la Decisione dev'essere
annullata, senza che sia necessario esaminare le altre censure e gli altri
motivi fatti valere dalla ricorrente.
Sulle spese
296.
A termini dell'art. 87, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Atteso che la convenuta è rimasta soccombente e che la
ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, la convenuta dev'essere
condannata a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente.
Per questi motivi,
IL
TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 22 settembre 1999,
C(1999)3022 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato
comune e con l'accordo SEE (procedimento IV/M.1524 - Airtours/First Choice), è
annullata.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese e
quelle sostenute dalla ricorrente.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2002.
Il cancelliere
Il
presidente
H. Jung
P. Lindh
* Il testo della decisione è stato reso disponibile
dallo stesso Tribunale di Primo Grado, dal sito ufficiale
http://europa.eu.int/cj/it/