GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 57 DELL' 8/3/2002 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
      Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),

    ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

      Vista   la  direttiva  1999/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

    Consiglio,  del  25 maggio  1999,  su  taluni aspetti della vendita e

    delle garanzie dei beni di consumo;

      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

      Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

      Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei

    deputati e del Senato della Repubblica;

      Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

    riunione del 1 febbraio 2002;

      Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e delle

    attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

    della giustizia e dell'economia e delle finanze;

    

                                  E m a n a

                      il seguente decreto legislativo:

 

                                   Art. 1.

                Disciplina della vendita dei beni di consumo

    

      1.  Dopo  il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III

    del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:

      "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

      1519-bis  (Ambito  di  applicazione  e  definizioni). - Il presente

    paragrafo  disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle

    garanzie  concernenti  i beni di consumo. A tali fini ai contratti di

    vendita  sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione

    nonche'  quelli  di  appalto,  di  opera  e tutti gli altri contratti

    comunque  finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare

    o produrre.

      Ai fini del presente paragrafo si intende per:

        a) consumatore:  qualsiasi  persona  fisica che, nei contratti di

    cui   al   comma  primo,  agisce  per  scopi  estranei  all'attivita'

    imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

        b) beni  di  consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,

    tranne:

          1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo

    altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai

    notai;

          2) l'acqua  e il gas, quando non confezionati per la vendita in

    un volume delimitato o in quantita' determinata;

          3) l'energia elettrica;

        c) venditore:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica pubblica o

    privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o

    professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

        d) produttore:   il   fabbricante   di   un   bene   di  consumo,

    l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea

    o  qualsiasi  altra persona che si presenta come produttore apponendo

    sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

        e) garanzia  convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di un

    venditore  o  di un produttore, assunto nei confronti del consumatore

    senza   costi   supplementari,   di   rimborsare  il  prezzo  pagato,

    sostituire,  riparare,  o intervenire altrimenti sul bene di consumo,

    qualora   esso   non  corrisponda  alle  condizioni  enunciate  nella

    dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

        f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino

    del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

      Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di

    beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,

    limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

      1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di

    consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

      Si  presume  che  i beni di consumo siano conformi al contratto se,

    ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

        a) sono  idonei  all'uso al quale servono abitualmente beni dello

    stesso tipo;

        b) sono   conformi   alla   descrizione  fatta  dal  venditore  e

    possiedono  le  qualita'  del  bene che il venditore ha presentato al

    consumatore come campione o modello;

        c) presentano  la  qualita'  e le prestazioni abituali di un bene

    dello   stesso   tipo,   che   il  consumatore  puo'  ragionevolmente

    aspettarsi,  tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle

    dichiarazioni  pubbliche  sulle  caratteristiche  specifiche dei beni

    fatte  al  riguardo  dal venditore, dal produttore o dal suo agente o

    rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita'    o

    sull'etichettatura;

        d) sono   altresi'   idonei   all'uso   particolare   voluto  dal

    consumatore  e  che  sia  stato  da  questi  portato a conoscenza del

    venditore  al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che il

    venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

      Non  vi  e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione

    del  contratto,  il  consumatore  era  a conoscenza del difetto o non

    poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o  se  il  difetto di

    conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

      Il  venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui

    al  comma  secondo,  lettera  c),  quando,  in via anche alternativa,

    dimostra che:

        a) non   era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva

    conoscerla con l'ordinaria diligenza;

        b) la  dichiarazione  e'  stata  adeguatamente  corretta entro il

    momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile

    al consumatore;

        c) la  decisione  di  acquistare  il bene di consumo non e' stata

    influenzata dalla dichiarazione.

      Il  difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione

    del  bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene

    quando  l'installazione  e'  compresa  nel contratto di vendita ed e'

    stata  effettuata  dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale

    equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito

    per  essere  installato  dal consumatore, sia da questo installato in

    modo  non  corretto  a  causa  di  una  carenza  delle  istruzioni di

    installazione.

      1519-quater   (Diritti   del   consumatore).   -  Il  venditore  e'

    responsabile  nei  confronti del consumatore per qualsiasi difetto di

    conformita' esistente al momento della consegna del bene.

      In  caso  di  difetto  di conformita', il consumatore ha diritto al

    ripristino,   senza   spese,  della  conformita'  del  bene  mediante

    riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e

    sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione

    del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

      Il  consumatore  puo'  chiedere,  a  sua  scelta,  al  venditore di

    riparare  il  bene  o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,

    salvo  che  il  rimedio  richiesto  sia  oggettivamente impossibile o

    eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

      Ai  fini  di  cui  al  comma terzo e' da considerare eccessivamente

    oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli

    in confronto all'altro, tenendo conto:

        a) del  valore  che  il  bene  avrebbe se non vi fosse difetto di

    conformita';

        b) dell'entita' del difetto di conformita';

        c) dell'eventualita'  che  il  rimedio  alternativo  possa essere

    esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

      Le  riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un

    congruo  termine  dalla  richiesta  e  non  devono  arrecare notevoli

    inconvenienti  al  consumatore, tenendo conto della natura del bene e

    dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

      Le  spese  di  cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi

    indispensabili  per  rendere conformi i beni, in particolare modo con

    riferimento  alle  spese  effettuate  per  la spedizione, per la mano

    d'opera e per i materiali.

      Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione

    del  prezzo  o  la  risoluzione  del  contratto ove ricorra una delle

    seguenti situazioni:

        a) la   riparazione   e   la   sostituzione  sono  impossibili  o

    eccessivamente onerose;

        b) il  venditore  non  ha  provveduto  alla  riparazione  o  alla

    sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

        c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha

    arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

      Nel  determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire

    si tiene conto dell'uso del bene.

      Dopo  la  denuncia  del  difetto  di conformita', il venditore puo'

    offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro rimedio disponibile, con i

    seguenti effetti:

        a) qualora  il  consumatore  abbia  gia'  richiesto uno specifico

    rimedio,  il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie

    conseguenze  in  ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al

    comma  sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio

    alternativo proposto;

        b) qualora  il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico

    rimedio,  il  consumatore  deve  accettare  la proposta o respingerla

    scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

      Un  difetto  di  conformita'  di  lieve entita' per il quale non e'

    stato  possibile  o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della

    riparazione  o  della  sostituzione, non da' diritto alla risoluzione

    del contratto.

      1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando

    e'  responsabile  nei confronti del consumatore a causa di un difetto

    di   conformita'  imputabile  ad  un'azione  o  ad  un'omissione  del

    produttore,   di   un  precedente  venditore  della  medesima  catena

    contrattuale  distributiva  o  di  qualsiasi  altro intermediario, ha

    diritto  di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti

    del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta

    catena distributiva.

      Il  venditore  finale  che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal

    consumatore,   puo'   agire,  entro  un  anno  dall'esecuzione  della

    prestazione,  in  regresso  nei confronti del soggetto o dei soggetti

    responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

      1519-sexies  (Termini).  -  Il  venditore  e' responsabile, a norma

    dell'articolo  1519-quater,  quando  il  difetto  di  conformita'  si

    manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

      Il   consumatore   decade   dai   diritti   previsti  dall'articolo

    1519-quater,  comma  secondo, se non denuncia al venditore il difetto

    di  conformita'  entro  il  termine  di due mesi dalla data in cui ha

    scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha

    riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

      Salvo  prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che

    si  manifestano  entro  sei  mesi dalla consegna del bene esistessero

    gia'  a  tale  data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la

    natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

      L'azione  diretta  a far valere i difetti non dolosamente occultati

    dal  venditore  si  prescrive,  in ogni caso, nel termine di ventisei

    mesi  dalla  consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per

    l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti

    di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di

    conformita'  sia  stato  denunciato  entro  due mesi dalla scoperta e

    prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

      1519-septies  (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale

    vincola   chi   la   offre   secondo   le  modalita'  indicate  nella

    dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

      La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

        a) la  specificazione  che il consumatore e' titolare dei diritti

    previsti  dal  presente  paragrafo  e che la garanzia medesima lascia

    impregiudicati tali diritti;

        b) in  modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli

    elementi  essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e

    l'estensione  territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta

    e il domicilio o la sede di chi la offre.

      A  richiesta  del  consumatore, la garanzia deve essere disponibile

    per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

      La  garanzia  deve  essere redatta in lingua italiana con caratteri

    non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

      Una  garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,

    terzo   e  quarto  rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'

    continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

      1519-octies  (Carattere  imperativo delle disposizioni). - E' nullo

    ogni  patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di

    conformita',  volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,

    i  diritti  riconosciuti  dal  presente  paragrafo.  La nullita' puo'

    essere  fatta  valere  solo  dal  consumatore  e puo' essere rilevata

    d'ufficio dal giudice.

      Nel  caso  di beni usati, le parti possono limitare la durata della

    responsabilita'  di cui all'articolo  1519-sexies, comma primo, ad un

    periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

      E'    nulla    ogni    clausola    contrattuale   che,   prevedendo

    l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  paese

    extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della

    protezione  assicurata  dal  presente paragrafo, laddove il contratto

    presenti  uno  stretto  collegamento  con  il territorio di uno Stato

    membro dell'Unione europea.

      1519-nonies   (Tutela   in   base  ad  altre  disposizioni).  -  Le

    disposizioni  del  presente  paragrafo  non  escludono ne' limitano i

    diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme

    dell'ordinamento giuridico".

 

 

Art. 2.

                              Norme transitorie

    

      1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1 non si applicano alle

    vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al

    consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore

    del presente decreto.

      2.  Fino  al  30 giugno  2002,  le disposizioni di cui all'articolo

    1519-septies  del  codice  civile,  introdotto  dall'articolo  1  del

    presente  decreto,  non  si applicano ai prodotti immessi sul mercato

    prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

        Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

                                   CIAMPI

                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro

                                  degli affari esteri

                                  Buttiglione,  Ministro per le politiche

                                  comunitarie

                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita'

                                  produttive

                                  Castelli, Ministro della giustizia

                                  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                                  delle finanze

                         Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

              Avvertenza:

                  -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

              dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi

              dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni

              sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

              decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

              pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

              approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

              28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la

              lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

              e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

              l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

                  Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di

              pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'

              europee (GUCE).

              Note alle premesse:

                  -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che

              l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere

              delegato al Governo se non con determinazione di principi e

              criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per

              oggetti definiti.

                  - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

              al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le

              leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i

              regolamenti.

                  - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni

              per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza

              dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria

              2000".  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1 e 3 e

              l'allegato B della suddetta legge:

                  "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro

              il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della

              presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme

              occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese

              negli elenchi di cui agli allegati A e B.

                  2. (Omissis).

                  3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti

              attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui

              all'allegato  B  sono  trasmessi, dopo l'acquisizione degli

              altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati

              ed  al  Senato  della  Repubblica  affinche' su di essi sia

              espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,

              il   parere   delle  Commissioni  competenti  per  materia,

              nonche',  nei  casi  di cui all'art. 2 comma 1, lettera g),

              della  Commissione parlamentare per le questioni regionali;

              decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in

              mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per

              il  parere  delle  Commissioni  scada nei trenta giorni che

              precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o

              successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta

              giorni".

                  "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)

                  93/104/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 23 novembre

              1993,   concernente   taluni   aspetti  dell'organizzazione

              dell'orario di lavoro.

                  94/45/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 22 settembre

              1994,  riguardante  l'istituzione  di un comitato aziendale

              europeo   o  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la

              consultazione  dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di

              imprese di dimensioni comunitarie.

                  96/97/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  20 dicembre

              1996,   che   modifica  la  direttiva  86/378/CEE  relativa

              all'attuazione  del  principio della parita' di trattamento

              tra  gli  uomini  e  le  donne  nei regimi professionali di

              sicurezza sociale.

                  1999/5/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del

              Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature

              radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e

              il reciproco riconoscimento della loro conformita'.

                  1999/29/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22 aprile

              1999,  relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili

              nell'alimentazione degli animali.

                  1999/31/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  26 aprile

              1999, relativa alle discariche di rifiuti.

                  1999/42/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del

              Consiglio,  del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo

              di   riconoscimento   delle  qualifiche  per  le  attivita'

              professionali     disciplinate     dalle    direttive    di

              liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure

              transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di

              riconoscimento delle qualifiche.

                  1999/44/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del

              Consiglio,  del  25 maggio  1999,  su  taluni aspetti della

              vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

                  1999/45/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del

              Consiglio,    del    31 maggio    1999,    concernente   il

              ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,

              regolamentari  e amministrative degli Stati membri relative

              alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura

              dei preparati pericolosi.

                  1999/59/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 giugno

              1999,  che  modifica  la  direttiva  77/388/CEE  per quanto

              riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto

              applicabile ai servizi di telecomunicazioni.

                  1999/62/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del

              Consiglio,  del  17 giugno 1999, relativa alla tassazione a

              carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci

              su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

                  1999/63/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  21 giugno

              1999,  relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario

              di  lavoro  della  gente di mare concluso dall'Associazione

              armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione

              dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

                  1999/64/CE:  direttiva della Commissione, del 23 giugno

              1999,  che  modifica  la  direttiva  90/388/CEE  al fine di

              garantire  che  le  reti  di  telecomunicazioni  e  le reti

              televisive  via  cavo appartenenti ad un unico proprietario

              siano gestite da persone giuridiche distinte.

                  1999/70/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  28 giugno

              1999,  relativa  all'accordo  quadro  CES. UNICE e CEEP sul

              lavoro a tempo determinato.

                  1999/74/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  19 luglio

              1999,  che  stabilisce  le  norme  minime per la protezione

              delle galline ovaiole.

                  1999/79/CE:  direttiva della Commissione, del 27 luglio

              1999,  recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che

              fissa  i metodi di analisi comunitari per i controlli degli

              alimenti per gli animali".

                  -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina

              dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

              del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge

              cosi' recita:

                  "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti

              legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76

              della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della

              Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con

              l'indicazione,  nel  preambolo, della legge di delegazione,

              della  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri e degli

              altri  adempimenti  del procedimento prescritti dalla legge

              di delegazione.

                  2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire

              entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il

              testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'

              trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la

              emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

                  3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una

              pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata

              disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

              successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In

              relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di

              delegazione.  il  Governo  informa periodicamente le Camere

              sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio

              della delega.

                  4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per

              l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'

              tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

              decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni

              permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro

              sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali

              disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive

              della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

              successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue

              osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle

              Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere espresso entro trenta giorni".

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